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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2005 32.2004.116

March 15, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,596 words·~43 min·6

Summary

casalinga. Incapacità lavorativa per motivi psichici. Assistenza giudiziaria

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.116   zA/ss

Lugano 15 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 novembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel dicembre 2001, RI 1, nata nel __________, casalinga, precedentemente (sino al 1992) attiva quale aiuto ufficio nel ramo dell’abbigliamento e dal 7 settembre 1998 al 20 novembre 1998 operaia generica presso il __________ per 4 ore al giorno, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da depressione (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia psichiatrica, per decisione 23 dicembre 2003 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita il 10.12.2002 dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque al guadagno, quantificabile nella misura massima di circa il 4%.

Più esplicitamente lei è stata ritenuta secondo il parere medico totalmente abile dal lato psichiatrico, ciò nonostante il nostro medico ha ritenuto opportuno presentare il suo dossier alla consulente in integrazione professionale per valutare la possibilità di riconoscerle un aiuto al collocamento.

La consulente di cui si è detto sopra, però, tramite il suo rapporto datato 10.12.2003, indica che, essendo lei totalmente abile al lavoro e "non sentendosi ancora pronta per un inserimento professionale visto e considerato il fatto che ritiene soggettivamente che il suo danno alla salute non glielo permetta ancora", il suo grado di incapacità lavorativa sia percentualizzabile al livello del 4%.

Il calcolo tramite il quale siamo giunti a detto grado di inabilità lucrativa è riportato qui di seguito.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità               CHF   37'400.00

con invalidità                   CHF   35'925.00

Perdita di guadagno       CHF     1'475.00         =Grado d'invalidità 3.95

Per ciò che concerne il reddito annuale esigibile senza il danno alla salute ci si rifà all'aggiornamento del salario che avrebbe potuto conseguire oggi se non le fosse subentrato il danno alla salute (in pratica viene aggiornato il salario da lei ricevuto nel 1990, ossia

Fr. 38'852), mentre per il salario che le è riconosciuto da "invalida", si prende in considerazione il guadagno che lei oggi potrebbe percepire, da invalida appunto, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate del danno alla salute (per esempio: ausiliaria di vendita, ausiliaria di pulizia, custode, impiegata di fabbrica), ossia

Fr. 35'925 annui.

Essendo il grado di invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta." (Doc. AI 24)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità, con decisione su opposizione 11 novembre 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:

"  (…)

6. Nella fattispecie l'assicurata è stata sottoposta ad ulteriori

accertamenti medici. La perizia medica 22.01.2003 richiesta dallo scrivente Ufficio ed eseguita dal Dr. __________, psichiatra, è stata redatta dopo la consultazione avuta con l'assicurata ed in base alla documentazione agli atti, comprensiva dei rapporti del medico curante Dr.ssa __________ dell'08.01.2002 e dello psichiatra Dr. __________ del 07.03.2002, con il quale il perito ha pure discusso telefonicamente il 10.12.2002. Alla perizia, che risulta essere completa, concludente, compiutamente motivata e scevra di contraddizioni, va riconosciuto pieno valore probante. Da notare che la medesima è stata inviata in copia sia al medico curante Dr.ssa __________ che al Dr. __________, dopo consenso verbale dell'assicurata.

    Ritenuta che l'assicurata è abile al lavoro al 100% è ragionevole

    esigere dalla stessa l'esercizio di un'attività lucrativa.

Va sottolineato come l'assicurata beneficia tuttora del diritto all'aiuto al collocamento che le consentirebbe di integrarsi in attività da lei scelte. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (autointegrazione), l'assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità di guadagno o svolgere le mansioni consuete.

7. Il consulente in integrazione personale ha inoltre eseguito il

computo del grado di invalidità, determinando il reddito ipotetico da invalida in fr. 35'925.- in applicazione delle statistiche RSS per attività non qualificate (ad es. ausiliaria di vendita, di pulizia, custode, impiegata di fabbrica) dopo deduzione del 5% per primo impiego. Il grado di invalidità determinato al 4% (cf. valutazione del consulente IP del 10.12.2003) è integralmente confermato con la presente." (doc. AI            32)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dall’ avv. RA 1, ha chiesto che le venga riconosciuta una rendita intera d'invalidità formulando nel contempo istanza per l’ammissione all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio:

“(…)

A mente della ricorrente la perizia del dr. __________, risalente all'inizio del 2003, non è ormai più attuale. Questa perizia dovrebbe dunque essere aggiornata alla nuova situazione della ricorrente, che peggiora in continuazione.

La perizia del dr. __________ è comunque contraddittoria e, come tale, non esclude in modo inequivocabile un'inabilità lavorativa della ricorrente a causa della patologia psichiatrica della quale soffre.

Il perito diagnostica infatti quali patologie con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

    - una sindrome depressiva ricorrente;

    - un disturbo di personalità emotivamente instabile.

A mente del perito, soprattutto la depressione, si è riacutizzata negli ultimi 2 anni.

Il perito ha dunque stabilito che l'assicurata soffre, a partire dal periodo determinante per stabilire il suo grado d'invalidità, di patologie che hanno ripercussioni sulla capacità di lavoro.

La prognosi formulata dal perito fa però a pugni con la diagnosi. Malgrado l'accertamento di patologie con ripercussioni sulla capacità di lavoro, il perito conclude infatti che la ricorrente non presenterebbe un danno psichico e sarebbe abile al lavoro al 100%. Questa conclusione è manifestamente contraddittoria e come tale inaccettabile.

Da notare che, rispondendo alle domande dell'Ufficio Al, il perito ha indicato che una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico esiste, nella misura del 100%, dal lato psichiatrico, già dal mese di novembre 2000. II perito però, come detto, considera la signora RI 1 abile al lavoro al 100% il 22 gennaio 2003. A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161; 104 V 212).

In concreto, la perizia del dr. __________, non può essere attribuita a forza probatoria piena. Le conclusioni alle quali giunge il perito non sono infatti per nulla logiche, se confrontate con la diagnosi effettuata dal medesimo. La palese contraddizione tra la diagnosi e la prognosi costituisce un evidente indizio che non può far altro che indurre a ritenere la perizia in discussione come inaffidabile.

La perizia del dr. __________, inoltre, non è stata effettuata sulla base di accertamenti approfonditi. Il medesimo si è infatti limitato ad una sola consultazione con la ricorrente ed all'esame della scarsa documentazione dell'incarto Al, oltre ad un colloquio telefonico con il medico specialista che aveva in cura l'interessata. II perito ha però omesso di esaminare le cartelle cliniche dei medici curanti dell'interessata e di verificare le constatazioni dei curanti tramite approfonditi colloqui con l'assicurata. Tutto ciò non è avvenuto. Ne consegue che, anche per questo motivo, la perizia del dr. __________ deve essere considerata come inaffidabile. Soprattutto non può essere accettata la conclusione alla quale giunge il perito, che considera la ricorrente abile al lavoro al 100%.

6. L'esistenza di una grave patologia psichiatrica che

compromette, in misura totale, la capacità lavorativa della ricorrente, è confermata pure dal rapporto finale della consulente in integrazione professionale. La medesima evidenzia infatti che

    "    l'A. esprime di non sentirsi ancora pronta per un inserimento

         professionale in quanto ritiene che soggettivamente il suo danno

         alla salute non glielo permetta ancora.    "

La consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale del 10 dicembre 2003, conclude dunque che

    "    a simili condizioni non riteniamo che attualmente un nostro

intervento si possa concretizzare con l'applicazione di un aiuto al collocamento, come richiesto dal A si chiede di restare a disposizione qualora ella migliorasse il suo stato psichico e si sentisse di cominciare un processo di ricerca d'impiego.       "

Del rapporto in questione si sottolinea dunque l'esistenza di uno stato psichico problematico, che dovrebbe migliorare, affinché l'assicurata possa essere aiutata al collocamento. Una conferma di tale stato psichico alterato, è data dalla diagnosi posta dal perito. Quest'ultimo non è stato in grado di trarne le debite conseguenze. Come già evidenziato in precedenza, malgrado la diagnosi di una patologia psichiatrica con ripercussioni sulla capacità di lavoro, il perito è infatti giunto alla conclusione di un'abilità lavorativa al 100%.

L'esistenza di una patologia psichiatrica è dunque incontestabile. L'autorità resistente, supportata da una perizia del tutto inaffidabile, nega però che tale patologia abbia della conseguenze sulla capacità lavorativa. Allo scopo di concedere alla ricorrente una giusta rendita d'invalidità, occorrerà pertanto procedere ad un nuovo accertamento psichiatrico che sia approfondito e che giunga a conclusioni logiche e coerenti.

La richiesta di prestazioni Al della signora RI 1 è pendente già dal 2001. Allo scopo di non ritardare ulteriormente una decisione a suo favore, sarebbe auspicabile, se possibile, che l'approfondimento psichiatrico venga effettuato già nell'ambito della presente procedura ricorsuale, evitando il rinvio degli atti all'autorità resistente.

7. Per i suddetti motivi, il presente ricorso va accolto e la decisione

    impugnata riformata come alle domande della ricorrente.

A favore dell'insorgente va inoltre attribuito un congruo importo a titolo di ripetibili, in applicazione dell'art. 22 LPTCA.

8.                                                                        Contestualmente al presente ricorso, la signora RI 1, formula istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del sottoscritto legale. La ricorrente è indigente, essendo al beneficio di prestazioni assistenziali per il proprio sostentamento. La sua situazione economica verrà dettagliatamente illustrata nel certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria che verrà trasmesso a codesto Tribunale non appena disponibile.

La procedura presenta evidentemente probabilità di esito favorevole, come esposto nei considerandi precedenti. Qualsiasi persona ragionevole, anche di condizioni agiate, non avrebbe rinunciato alla procedura a causa delle spese che la stessa comporta. Avendone diritto, non si può infatti ragionevolmente rinunciare ad una rendita Al.

La ricorrente non è manifestamente in grado di procedere in causa con atti propri. La necessità di assistenza da parte dello scrivente legale è dunque pacifica.

Risultano di conseguenza date tutte le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria." (doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l'UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  (…)

preso atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che la ricorrente ha contestato la perizia 22.01.2003 effettuata dal Dr. __________, psichiatra, indicando sostanzialmente che la medesima è contraddittoria e non può esserle riconosciuta forza probatoria piena, abbiamo considerato opportuno sottoporre nuovamente la perizia psichica all'esame del Servizio medico regionale dell'AI (di seguito SMR).

Dall'annotazione medica emessa dal SMR, che alleghiamo alla presente, risulta che la perizia medica effettuata dal Dr. __________ è completa, concludente, compiutamente motivata e scevra di contraddizioni. Pertanto alla perizia del Dr. __________, che soddisfa i requisiti giurisprudenziali in materia, deve essere riconosciuto pieno valore probante." (doc. IV)

                               1.5.  In data 24 gennaio 2005 il legale dell’assicurata ha osservato:

"  entro il termine di cui alla sua ordinanza 13 gennaio 2005, con la presente le comunico che la ricorrente non ha particolari osservazioni da formulare alle annotazioni del dr. med. __________ che vengono comunque integralmente contestate. La ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni e domande di cui al ricorso 13 dicembre 2004.

Quali mezzi di prova la ricorrente chiede che si proceda:

-       all'audizione del dr. med. __________;

-       all'audizione del medico curante dr. med. __________;

-       all'audizione della consulente in integrazione professionale signora __________;

-       all'allestimento di una nuova ed aggiornata perizia medica."

(doc. VI)

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l'applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l'erogazione d'interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con "prestazioni" s'intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un'altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, l'Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell'ambito dell'esame di un'eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l'introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell'assicurazione per l'invalidità, i concetti d'incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell'AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell'ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Nella fattispecie, in data 8 gennaio 2002 il medico curante dell'assicurata, dr.ssa __________, generalista, ha certificato un'incapacità lavorativa totale dal 10 novembre 2000, motivando:

"  Già da bambina difficoltà di adattamento e problemi famigliari. Il tutto esacerbato dopo un matrimonio sfociato in divorzio con un cittadino albanese dal quale è nato il figlio, __________, attualmente a carico della madre

D.4   Disturbi soggettivi:

         - Distimia, sindrome astenica, incapacità d'adattamento a qualsiasi nuova situazione

D.6   Esami specialistici

         - c.f. Dr. Med. __________, Spec. FMH Psichiatra di __________

D.7   Provvedimenti terapeutici:

         - c.f. Dr. Med. __________, Spec. FMH Psichiatra di __________

         Prognosi:

         - incerta." (doc. AI 10)

                                         In data 7 marzo 2002 il dr. __________, curante e psichiatra, ha certificato un'inabilità lavorativa in misura del 100% dal mese di novembre 2000:

"  3.  Anamnesi

Nata il __________ da madre svizzera e padre italiano di professione muratore, è primogenita di una fratria di tre.

Dopo aver frequentato la Scuole dell'Obbligo ha seguito la Scuola d'Avviamento professionale trovando impiego per un anno in una famiglia in vista di cominciare una Scuola di nursery, poi troverà impiego nella sua professione come aiuto-ufficio presso la __________ di __________.

Nel 1992 si sposa con un uomo d'origine jugoslava di sette anni più giovane di lei. Da questo matrimonio nascerà nel 1992 __________, che resterà loro figlio unico.

Lavora presso il __________ a tempo parziale fra il 1998 e il 1999.

In seguito non avendo più diritto alla disoccupazione verrà seguita dall'Assistenza.

Dal 1998 al 2001 verrà portata avanti la causa di divorzio prolungatasi a causa dell'opposizione di lui, attualmente risposato e domiciliato a __________.

Dal 1996 al 2000 aveva già sofferto di depressione, in parte reattiva al difficile matrimonio contratto ed era stata allora seguita insieme al figlio dalla Dr.ssa __________.

4. Disturbi soggettivi

     Si sente stanca, svogliata e non ha voglia di "andare avanti".

5. Constatazioni

     Apatia, insonnia, inappetenza, tristezza e umore depresso, depressione reattiva alle violenze subite dal marito, difficoltà di concentrazione, fuga di idee, pensieri leggermente suicidali, sfiducia verso sé, gli altri e il futuro.

7. Provvedimenti terapeutici/prognosi

     E' indicata la continuazione di una psicoterapia di sostegno.

     La farmacoterapia non può essere praticata con successo in quanto l'assicurata è allergica a molti medicamenti.

     La prognosi risulta dunque di difficile valutazione."

(allegato doc. AI 13)

                                         Incaricato dall’UAI, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, nella sua perizia del 22 gennaio 2003 ha rilevato:

"  5. Valutazione e prognosi

Si tratta di un soggetto che ha avuto una importante carenza psicoaffettiva nella fase infanto-adolescenziale a causa del carattere burrascoso del genitore maschile. Successivamente ha incontrato un uomo, che diverrà il marito, che ricalcava i tratti più aggressivi e minacciosi della figura paterna. E' stata malmenata, maltrattata, aggredita verbalmente e fisicamente. Il suo scopo nella vita è diventato quindi quello di riuscire a proteggere l'unico uomo che veramente la ama, ovverosia il proprio figlio __________. Ha combattuto molto per salvaguardare la tranquillità del figlio e dopo che il marito ritornò a casa per pochi mesi, considerata l'atmosfera famigliare estremamente difficile decise per il divorzio. Da allora, apparentemente, non ha più avuto un compagno nella vita e nei confronti del sesso maschile si è creato una certa sfiducia. Rispetto alla sua struttura di personalità gli elementi emersi dall'indagine psichiatrica effettuata fanno propendere per una personalità appartenente al cluster B della classificazione internazionale dei disturbi di personalità. Dal punto di vista dell'inquadramento nosografico si tratta di un soggetto che appartiene dunque al cluster B della classificazione internazionale dei disturbi di personalità. Ekkhard Othmer e Sieglind C. Othmer ne "L'intervista clinica con il DSM-IV", Raffaello Cortina editore Milano, 2002, rispetto ai disturbi di personalità appartenenti al cluster B scrivono «...la caratteristica dominante dello stato mentale è un'affettività intensa ma labile, che spazia dall'euforia alla depressione, dall'irrealizzazione alla rabbia e alla svalutazione estrema. La labilità emotiva influisce anche sulle abilità sociali dei pazienti borderline...». Vittorio Lingiardi ne "I disturbi della personalità" il Saggiatore, Milano 1996, descrive i soggetti appartenenti ai disturbi di personalità emotivamente instabile «...la sintomatologia del disturbo borderline di personalità è, in effetti, molto varia e include una vasta gamma di manifestazioni psicopatologiche, fino a una sintomatologia psicotica più o meno grave. Caratteristiche fondamentali dei soggetti borderline si esprimono in quattro aree: rapporti interpersonali (gravemente tumultuosi segnati dall'alternanza idealizzazione/svalutazione, dalla paura dell'abbandono), gli affetti (dominati dalla rabbia e da un sentimento di vuoto e noia), il senso della propria identità (instabile e deficitaria) e l'impulsività. ...Le relazioni per lo più caotiche e contraddittorie, i sentimenti provati nei confronti delle persone significative oscillano tra la dipendenza e l'ostilità...». Su questo tipo di struttura di personalità, presente presumibilmente già dall'età adolescenziale e giovanile si è inserita una sindrome depressiva ricorrente che è stata fortunatamente curata lungamente al __________ di __________ e da oltre un anno presso lo studio del Dr. __________. Ciò ha permesso di prevenire uno scivolamento in una depressione invalidante. Alla luce della sua storia clinica e di quanto esposto assume una importanza di rilievo, il cercare d'intervenire in un modo terapeutico adeguato e regolare, per poterle permettere di reinserirsi a livello sociale. Ai fini della valutazione della capacità lavorativa secondo Franco Mainenti «Guida Pratica alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità Permanente» Editrice Medica Salernitana, 1994, Salerno: «Una volta identificata il Quadro Clinico, va operata la quantificazione personalizzata dello stato invalidante, lo stretto rapporto con le ripercussioni negative che l'infermità esercita nel singolo caso sulle cosiddette aree di funzione: la salute psichica (espressione psichiche e comportamentali), la qualità del vivere quotidiano (adattamento famigliare, sociale e lavorativo) e le potenziali possibilità trattamento di riabilitazione. Questo criterio classificativo è di preciso riferimento medico-legale in quanto soddisfa innanzitutto l'auspicabile migliore personalizzazione possibile del danno da disturbo mentale, mentre l'utilizzazione del su esposto metodo gabellare (guide AMA) opportunamente adattato all'ambito valutativo dell'invalidità attitudinale, quantifica con sufficiente precisione in particolare il danno neuropsichico, offrendo anche quello di riproducibilità che è garanzia di superamento del soggettivismo diagnostico insito nella clinica psichiatrica». Dunque nella valutazione del danno psichico è estremamente importante considerare le menomazioni presenti a livello dell'intelligenza, del pensiero, percezione, giudizio critico, affettività, comportamento, abilità nell'attività del vivere quotidiano e potenzialità per una riabilitazione. Da quanto esposto non emergono deficit a livello dell'intelligenza; il pensiero presenta un deficit lieve; la percezione un deficit lieve; il giudizio critico non presenta deficit; l'affettività presenta dei problemi lievi; il comportamento presenta dei problemi lievi; le abilità nell'attività del vivere quotidiano sono presenti integralmente e le potenzialità per una riabilitazione sono ottime. Ella quindi non presenta un danno psichico.

Da ciò si deduce che è abile al lavoro 100%.

B.  Conseguenze sulla capacità di lavoro

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

1.1. a livello psicologico e mentale:

riferisce che le piaceva leggere, mentre adesso non riesce a leggere moltissimo e soggettivamente ha il vissuto di avere delle difficoltà a concentrarsi. Afferma anche che ogni tanto ha delle crisi d'ansia con tachicardia e timore "...di cosa non lo so ... capita così all'improvviso... ". Inoltre riferisce anche che non guida "...ho paura di guidare perché mi sembra che le macchine mi vengono addosso, mi spaventa... ".

1.2. a livello fisico: riferisce che in questo periodo ha mal di schiena.

1.3. nell'ambito sociale: ha una cugina che vede regolarmente ed una vicina di casa.

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

La Sig.ra RI 1 non lavora più da 10 anni circa a parte un'attività in un programma occupazionale. Dal lato psichiatrico ella rimane abile al lavoro al 100%.

2.2. L'attività attuale è ancora praticabile?

Dal lato psichiatrico l'ultima attività effettuata nel campo delle pulizie è indubbiamente esigibile.

2.3. Se sì, in che misura?

Nella misura completa, ovvero di 8-9 ore al giorno.

2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?, Dal lato psichiatrico no.

2.6 da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Secondo il certificato del Dr. __________ sarebbe inabile al 100% dal lato psichiatrico dal novembre del 2000, così come scritto anche dal Dr. __________ nel suo certificato.

2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Si prega di riferirsi alle valutazioni e prognosi.

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne I disturbi psichici?

Se la Sig.ra RI 1 verrà sostenuta, così come si sta facendo, da una adeguata cura psicoterapeutica e psicofarmacologica e da un consulente professionale dell'ufficio AI, per le scelte di un reinserimento professionale e l'accompagnamento durante questo percorso, allora è ipotizzabile ch'ella possa essere reintegrata e che l'ambiente di lavoro scelto possa indubbiamente accoglierla.

C.     Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Alla luce della disamina e della storia personale, lavorativa e clinica della Sig.ra RI 1 è indicato che ella possa essere messa a beneficio di un provvedimento d'integrazione e di un orientamento professionale.

      1.1     Se si. La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per quanto riguarda

·         L'abitudine al processo lavorativo

E' indispensabile poterla inserire in un'attività professionale che possa soddisfarla quale quella ad esempio della vendita. Riferisce che soggettivamente non si sente più di andare a scuola ma vorrebbe essere reinserita in un'attività lavorativa confacente semplice. Fra le attività ella preferirebbe quella dello vendita ma tutte le attività semplici quali quelle relative alle pulizie, custode od altro potrebbe essere indicate.

·         L'esercizio di capacità sociali di base

Le sue capacità sociali di base non sono state manifestamente intaccate.

·         L'utilizzazione delle risorse disponibili,

Attraverso un adeguato supporto di cui sopra potrà essere aiutata ad utilizzare tutte le sue risorse.

2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Considerato quanto descritto diventa importante ch'ella possa vedere un consulente professionale e possa eventualmente effettuare degli stages per poter scegliere in quale attività lavorativa essere inserita.

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Si.

3.1. Se si. a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?,

Dal lato psichico è importante non sottoporla ad un'attività lavorativa particolarmente ricca di stressors. E' fondamentale che possa essere sostenuta durante tutto il percorso di integrazione lavorativa da professionisti di riferimento (consulente professionale, medico di famiglia, psichiatra, ecc.).

3.2. In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

8-9 ore al giorno.

3.3. E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro? No.

D. Osservazioni

Il Dr. __________ è stato messo al corrente delle conclusioni della presente perizia.

Sperando di aver risposto alla vostra domanda e restando a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, colgo l'occasione, Egregi Signori, per inviarvi i miei più cordiali saluti.

Desidererei essere messo al corrente della decisione dell'ufficio AI." (doc. AI 18)

                                         Nella sua “proposta medico” del 29 aprile 2003, la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:

"  La perizia conclude ad una totale abilità dal lato psichico. L'A. va aiutata a ritrovare un impiego confacente (vedi proposte del Dr. __________, impiego nella vendita, custode, ausiliaria di pulizie), penso tramite la CIP che potrebbe proporre un aiuto al collocamento considerato che l'A. non ha più avuto un impiego stabile da numerosi anni." (doc. AI 20)

                                         Nelle sue annotazioni del 4 gennaio 2005, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha rilevato:

"  La decisione UAI è basata sulla valutazione dello stato di salute dell'assicurata demandato al Dr. __________, psichiatra.

II suo rapporto fa stato per due "patologie", la sindrome depressiva ricorrente e il disturbo di personalità emotivamente instabile.

Si deve osservare che tutte le patologie possono avere un influsso sulla capacità lavorativa; questo dipende però dalla loro gravità e non dal semplice fatto di "esistere".

La depressione è una patologia caratterizzata soprattutto dall'abbassamento del tono dell'umore in senso malinconico, difficoltà di pensiero e di concentrazione, come pure alterazioni dello stato psicomotorio.

Il disturbo di personalità emotivamente instabile è caratterizzato dalla tendenza ad agire impulsivamente. L'affettività è capricciosa e imprevedibile. Questo disturbo si instaura nell'infanzia e nell'adolescenza per mantenersi durante la vita adulta.

Nel caso in questione lo psichiatra ha riconosciuto i sintomi caratteristici delle due patologie; e si nota come l'abbassamento del tono dell'umore può essere sintomo correlato a entrambe. Per quanto riguarda la sindrome depressiva (non depressione maggiore) la descrizione delle reazioni dell'assicurata in sede d'esame mostra come i vari sintomo siano leggeri. Il disturbo di personalità, che si riconosce in base a tutta la storia clinica, lascia vedere come non sia mai stato di intensità tale da compromettere la funzionalità del soggetto.

Il rapporto peritale contiene i dati riguardanti tutta la storia clinica e la biografia del soggetto, compresi i dati famigliari, sociali e lavorativi, l'osservazione diretta (psicostatus), una discussione e valutazione cliniche coerenti e una valutazione di funzionalità "nachvollziehbar". Anche il linguaggio non è complicato da eccessi tecnici, per cui risulta leggibile anche da non medici.

Per contro il rapporto dello psichiatra curante contiene un'elencazione di sintomi, senza che siano meglio precisati per l'intensità; contiene dati diagnostici ed è del tutto assente la motivazione di IL .

Non si intravedono motivi per potersi discostare dalla valutazione eseguita in tale specialistica peritale." (doc. IVbis)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________.

                                         In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto 22 gennaio 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo specialista, sulla base di una consultazione avvenuta il 10 dicembre 2002, dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo un colloquio telefonico con il dr. __________, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33.0) e disturbo della personalità emotivamente instabile (ICD 10 F 60.31) presenta, dal punto di vista psichiatrico, una completa capacità lavorativa.

                                         Il sanitario ha precisato che dall'esame non sono emersi deficit a livello dell'intelligenza e del giudizio critico, mentre il pensiero, la percezione e l'affettività presentano solo un deficit lieve. Il perito ha precisato che le abilità nell'attività del vivere quotidiano sono presenti integralmente e le potenzialità per una riabilitazione sono ottime, concludendo che l'assicurata non presenta un danno psichico. Dal lato psichiatrico l'ultima attività quale addetta alle pulizie è stata giudicata dallo specialista siccome indubbiamente esigibile. Il sanitario ha inoltre proposto, quale sostegno durante la ripresa lavorativa, da una parte un’adeguata cura psicoterapeutica e psicofarmacologica e dall’altra l’aiuto di un consulente professionale dell'ufficio AI per le scelte di un reinserimento professionale e l'accompagnamento durante questo percorso. In questo modo, secondo il perito, “è ipotizzabile ch'ella possa essere reintegrata e che l'ambiente di lavoro scelto possa indubbiamente accoglierla” (doc. AI 18, pag. 7-8).

                                         Il sanitario ha quindi ritenuto che provvedimenti d'integrazione sono nel caso concreto indicati.

                                         Tali valutazioni hanno trovato piena conferma presso la dr.ssa __________ (doc. AI 20) e il dr. __________, medico responsabile del SMR (doc. IVbis)

                                         Per quanto attiene al referto medico 7 marzo 2002 del dr. __________ (doc. AI 13), seppur rilasciato da uno specialista che ha in cura l'assicurata dal novembre 2001, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente: la sua valutazione non può infatti essere ritenuta al pari di una perizia (cfr. consid. 2.6).

                                         Egli elenca tutta una serie di sintomi (“apatia, insonnia, inappetenza, tristezza e umore depresso, depressione reattiva alle violenze subite dal marito, difficoltà di concentrazione, fuga di idee, pensieri leggermente suicidali, sfiducia verso sé, gli altri e il futuro”) senza, come rettamente fatto notare dal dr. __________, precisarne l’intensità (doc. IV bis). Il referto del dr. __________ contiene dati diagnostici ma è del tutto privo di motivazione. 

                                         In corso di istruttoria l'UAI ha poi sottoposto il caso alla consulente in integrazione professionale al fine di definire se sono applicabili provvedimenti d'integrazione professionale ed eventualmente determinare i redditi realizzabili in attività confacenti  allo stato di salute dell'assicurata. Nel suo rapporto finale del 10 dicembre 2003 la consulente ha precisato (sottolineature del redattore):

"  Dati medico-teorici

Si tratta di un'A. 4lenne alla quale è stata diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente e un disturbo della personalità emotivamente instabile.

In data 29 aprile 2003 la Dr.ssa __________ mi comunica che l'A. è totalmente abile dal lato psichico e che va aiutata a ritrovare un impiego confacente.

Dati socio-professionali

Dopo le scuole elementari e 3 anni di scuola di avviamento pratico l'A. ha lavorato quale aiuto ufficio nel ramo dell'abbigliamento presso __________ (gestire l'inventario e il controllo della merce per tutte le sedi di __________ in Ticino, centralino,...) a __________. Ha interrotto questa attività lavorativa dopo la gravidanza.

È in seguito stata in disoccupazione effettuando un programma occupazionale presso il __________ (quale donna delle pulizie).

Dati economici

Nel 1990 presso __________ l'A. risultava guadagnare 32852.all'anno (vedi riunione contributi).

Per aggiornare questo salario abbiamo utilizzato le ipotesi di rincaro pubblicate dalla rivista economica "la vie economique" , su tale base l'A. potrebbe guadagnare attualmente attorno ai 37400.- all'anno.

Discussione

Da una lettura dell'incarto si deduce che l'A. sia ancora integrabile nel circuito lavorativo in attività generiche e non qualificate quali ad esempio: quale ausiliaria di vendita, ausiliaria di pulizie, custode, impiegata di fabbrica. Questo senza implicare una perdita di guadagno rilevante.

Ho incontrato l'A. in data 10.12.2003, in presenza del collocatore __________. Soggettivamente l'A. racconta le sue esperienze professionali ed esprime un particolare interesse per attività quali ausiliaria di vendita in piccoli negozi o impieghi con mansioni tipo quelle che svolgeva presso il __________. Entrano in linea di conto anche lavori di pulizia, ma di uffici piuttosto che altro.

Con i dati presenti all'incarto, l'A. risulta avere diritto ad un aiuto al collocamento. Si è quindi pensato di proporre il caso ai collocatoci per aiutare l'A. ad integrarsi nelle attività nelle quali ella si sente a suo agio (vista la patologia psichiatrica si ritiene importante dare priorità di inserimento alle attività che l'A e il perito psichiatra hanno potuto identificare). 'A. esprime di non sentirsi ancora pronta per un inserimento professionale in quanto ritiene che soggettivamente il suo danno alla salute non glielo permetta ancora. È comunque stata informata sui suoi diritti e sulle prestazioni fornite dall'Al (a lei di fornire eventuali certificati attestanti lo stato di salute attuale).

Conclusione:

A simili condizioni non riteniamo che attualmente un nostro intervento si possa concretizzare con l'applicazione di un aiuto al collocamento, come richiesto dall'A si chiede di restare a disposizione qualora ella migliorasse il suo stato psichico e si sentisse di cominciare un processo di ricerca d'impiego." (doc. AI 22)

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presenta una totale capacità lavorativa nella sua ultima professione di aiuto ufficio nel ramo dell’abbigliamento e in attività leggere adeguate, così come descritto dal perito e dalla consulente in integrazione professionale e che di conseguenza – contrariamente a quanto postulato con il gravame – i requisiti per l’erogazione di una rendita d’invalidità non appaiono adempiuti.

                               2.8.   La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una “nuova e aggiornata perizia medica” e l’audizione del dr. __________ (perito), del dr. __________ (medico curante) e della consulente in integrazione professionale __________ (doc. VI).

                                         In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa. Una nuova perizia (psichiatrica), come visto al consid. 2.7, non risulta necessaria. Nemmeno è necessario sentire i medici e la consulente indicati quali testi, in quanto tutti hanno ampiamente riferito nei loro precedenti referti e rapporti medici.

                               2.9.   Con il proprio gravame, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria.

                                         L'art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).

                                         Nel caso di specie, a prescindere dal questione a sapere se la ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere respinta, il ricorso 13 dicembre 2004 risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.116 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2005 32.2004.116 — Swissrulings