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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2005 32.2004.104

April 26, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,555 words·~38 min·4

Summary

incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Casalinga e lavoratrice. Metodo misto del calcolo d'invalidità.Apprezzamento anticipato delle prove

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.104   ZA/td

Lugano 26 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel novembre 2002, RI 1, nata nel 1965, casalinga, precedentemente attiva quale commessa presso “l’__________ di __________” (sino al 1995), già a beneficio dall’età di  tre anni di mezzi ausiliari (apparecchi acustici, doc. AI 1-73), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “danno alle orecchie dall’età di tre anni”, “operazione alla testa (ciste)” e “depressione a causa della separazione matrimoniale”  (doc. AI 75).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 17 novembre 2003 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

•    Dall'esame della documentazione medica-specialistica acquisita agli atti AI si rileva che il danno alla salute di cui la richiedente è portatrice, tenuto conto sia della patologia psichica che fisica non comporta incapacità lavorativa alcuna sia nell'ambito dell'esecuzione dei lavori casalinghi, che per l'esercizio di una attività a carattere lucrativo.

     Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

     Decidiamo pertanto:

•    La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 88)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita d’invalidità, in data 21 ottobre 2004 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione confermando la precedente decisione:

"  (…)

10. Nel caso in esame l'UAI ha disposto la valutazione dello stato di salute

dell'assicurata da parte del Servizio medico regionale (SMR). La Dr.ssa __________, del SMR, posta la diagnosi di episodio depressivo di media entità con sintomatologia ansiosa ed unico episodio dispercettivo in remissione, stato dopo asportazione cisti epidermide con localizzazione frontobasale paramediana destra 1998, ipoacusia in seguito a meningoencefalite virale nell'infanzia compensata con protesi acustica, alla luce dei rapporti di degenza della __________ di __________, del rapporto del Dr. __________ del dicembre 2002, del rapporto del __________ del gennaio 2003, del rapporto della Dr.ssa __________ del luglio 2003, ha rilevato che la patologia principale è quella psichica e all'infuori dell'episodio di degenza di pochi mesi nel 2002 non determina incapacità lavorativa né come casalinga né in attività lucrativa, vista la buona remissione della sintomatologia. Il medico SMR ha rilevato che le altre patologie citate dal curante Dr. __________ non hanno influsso sulla capacità lavorativa: la cisti è stata asportata con successo nel settembre 1998 e l'ipoaucusia è presente dall'infanzia, compensata da protesi acustica. In conclusione non risulta un'incapacità lavorativa né come casalinga né in attività lucrativa.

11. Con l'opposizione l'assicurata contesta la valutazione di assenza di incapacità lavorativa.

Tuttavia non porta alcun elemento medico concreto a sostegno e comprova della sua valutazione, che rimane quindi allo stadio di un'affermazione soggettiva smentita dalle valutazioni mediche. In considerazione degli atti all'incarto, segnatamente la valutazione dello stato di salute dell'assicurato da parte del Servizio medico regionale (SMR), risulta che il danno alla salute è stato adeguatamente valutato. Ne discende che, in concreto, non vi sono elementi che giustificano una diversa valutazione dell'invalidità dall'assicurata rispetto alla decisione impugnata, la quale si rivela corretta e viene confermata. Di conseguenza l'opposizione è respinta.

In conclusione l'UAI risolve

1.     L'opposizione è respinta

2.     La procedura è gratuita

3.     Un ricorso contro la presente decisione su opposizione non ha effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) e art. 97 della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS))." (Doc. AI 102)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l’opposizione precisando:

"  (…)

12. In particolar modo, va rilevato come in virtù degli accertamenti medici eseguiti sinora sia stato evidenziato quanto segue:

"Normale lo sviluppo somatopsichico sino all'età di tre anni, quando in seguito ad­ una probabile meningo encefalite virale, la paziente avrebbe subito dei danni otologici. L'ipoacusia si sarebbe verificata nel frequentare la scuola materna, dove la paziente avrebbe mostrato problemi di linguaggio e, in parte, di socializzazione. Le sarebbero stati perciò applicati degli apparecchi acustici, il cui utilizzo e funzionamento sarebbe stato affinato nel corso della (rectius, del) primo anno di scolarità obbligatoria.[...].

Terminate le scuole dell'obbligo ha frequentato il tirocinio biennale come parrucchiera ma, a causa della penuria degli impieghi nella professione appresa, ha iniziato l'attività lavorativa come commessa presso un grande magazzino, lavoro svolto per 12 anni sino al momento del matrimonio. Dall'unione nascono __________ (1995) e __________ (1997). Nessuna complicazione ostetrica e senza particolarità il post partum. La paziente segnala un progressivo deterioramento dell'intesa sessuale, intervenuto in particolare dopo la nascita del primo figlio, per l'apparente mancanza di libido da parte del marito. Nel tempo la relazione coniugale si è deteriorata, sino alla separazione, apparentemente voluta dal marito nel maggio 2001.[...].

La prima situazione di grave sofferenza psichica insorge in relazione alla scoperta dell'infedeltà del marito nel settembre 1998: viene descritto uno stato di agitazione di ansia pervasiva, che si estingue con la parziale ricomposizione del rapporto coniugale. A partire dal giugno u.s., comparsa di un "sogno" ricorrente in cui una donna lucente invita la paziente a seguirla verso la morte" (cfr. rapporto medico dell'Ospedale __________ di data 29.11.2002, Doc. H).

13. Non c'è chi non veda come la separazione dal marito abbia molto verosimilmente influito sul suo stato di salute (soprattutto sul suo stato psichico). Va peraltro considerato che ella al momento del matrimonio aveva terminato l'attività lavorativa di commessa, decidendo di dedicarsi totalmente alla propria famiglia. Pur tuttavia, la scoperta dell'infedeltà del marito ha ingenerato un'accresciuta ansia pervasiva nella mia mandante, unitamente a desideri suicidali, a seguito di un sogno ricorrente in cui una donna lucente la invitava a seguirla verso la morte.

14. La Signora RI 1 in seguito ad un importante scompenso psichico con dispercezioni vere e proprie ha così necessitato di cure in un ambiente psichiatrico protetto, la Clinica __________ di __________ (cfr. Doc. I), con successivo trasferimento all'Ospedale __________ di __________. In seguito ella è stata seguita ambulatorialmente dalla Dott.ssa med. __________ per la cura psichiatrica, e meglio come si evince dal rapporto medico allestito dalla medesima in data 26.06.2003 (Doc. L).

15. Nonostante la cura sia oramai giunta a termine, la Signora RI 1 non ha riscontrato apprezzabili miglioramenti, tanto da non essere più la medesima neppure nella vita quotidiana con i figli. Ella infatti ha cercato di reinserirsi nell'ambiente lavorativo, recuperando dal mese di aprile 2004 un'attività a tempo parziale, in misura del 50%, quale addetta alle pulizie presso la spett. __________, __________.

16. Detta attività è apparsa da subito come tra le più consone permettendo alla medesima di poter intercalare lo svolgimento dell'attività stessa con lunghe pause: ella infatti lavora ad ore al mattino presto ed alla sera, riuscendo persino ad organizzarsi con i suoi figli. Pur tuttavia, ella non ha potuto reperire un'attività lavorativa a tempo pieno proprio a causa dei suoi problemi di salute che le impediscono di lavorare in quantità superiore (si ricordi in merito come oltre ai vari disturbi psichici di tipo delirante e ansiolitico che assillano la mia mandante, sono anche emersi degli episodi epilettici).

17. In particolar modo, non deve essere trascurato che molto spesso la Signora RI 1 non riesce neppure a preparare la colazione ai propri figli o a vestirli per poi portarli a scuola, a causa degli assillanti dolori che la attanagliano (segnatamente forti emicranie) e che si acuiscono in determinati momenti della giornata. La mia mandante è pertanto costretta in dette occasioni a rivolgersi alla zia, vicina di casa, affinché provveda a questi compiti, nonché alla pulizia del suo appartamento allorquando ella non è in grado di farlo.

18. Non va però neppure trascurato che se la Signora RI 1 non avesse avuto il danno alla salute, avrebbe certamente potuto conseguire uno stipendio superiore a quello che oggigiorno percepisce presso detta Impresa di pulizie, e meglio come evidenziato dai conteggi salariali (Doc. M) mai identici essendo la medesima remunerata in base alle ore effettivamente svolte, e secondo cui non ha neppure diritto alle vacanze retribuite.

19. Non potendo nella specifica evenienza svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno, a causa delle varie sintomatologie che si ripercuotono sul suo stato di salute, si chiede a codesta lodevole Corte che sia riconosciuto un grado d'invalidità di almeno il 50%, con la pedissequa assegnazione di una mezza rendita Al, risp. il 60%, con la relativa assegnazione di tre quarti di rendita Al.

20. In aggiunta, considerato che gli ultimi accertamenti medici risalgono al mese di giugno 2003, ad oramai un anno e mezzo di distanza, s'impone chiedere all'UAI che siano predisposti approfonditi accertamenti medici, volti a delineare quali possono essere le affezioni invalidanti - sia dal profilo psichico sia da quello fisico - della mia mandante, in quale misura esse possono provocare un'inabilità lavorativa alla medesima e se sia subentrato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurata de qua.

P. Q. M., richiamati gli artt. 6 - 7 - 8 - 16 LPGA, 28 LAI e 27 OAl, nonché qualsivoglia ulteriore disposizione si rendesse applicabile alla presente fattispecie, si domanda

sia giudicato

In via principale:

1. II presente ricorso è accolto e di conseguenza è accordato alla Signora RI 1 un grado d'invalidità di almeno il 50% - 60%, con la pedissequa assegnazione di risp. mezza rendita Al o tre quarti della rendita Al.

2. Spese e ripetibili protestate" (doc. IV)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  (…)

preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.

Si rileva inoltre come la qui ricorrente sostiene di aver subito un peggioramento sostanziale del proprio stato di salute e chiede pertanto di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti peritali, senza tuttavia portare alcun elemento medico concreto che comprovi quanto da lei asserito.

Di conseguenza, l'affermazione dell'assicurata rimane allo stadio di una pura e mera valutazione soggettiva, smentita del resto dalle risultanze mediche agli atti.

In effetti, in considerazione degli atti dell'incarto, segnatamente la valutazione dello stato di salute dell'opponente da parte del Servizio medico regionale (SMR), risulta in maniera inequivocabile come il danno alla salute sia stato adeguatamente valutato; ne discende pertanto che, nella fattispecie concreta, non vi sono elementi che giustificano una diversa valutazione dell'invalidità della ricorrente rispetto alla decisione su opposizione impugnata, la quale si rivela pienamente corretta.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. VI)

                               1.5.   In data 20 gennaio 2005 il legale dell’assicurata ha chiesto una proroga di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VIII).

                                         In data 21 gennaio 2005 il TCA ha concesso la chiesta proroga (doc. IX).

                                         Nessun ulteriore mezzo di prova è stato tuttavia notificato da parte del legale.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., p. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Nella fattispecie, in data 9 ottobre 2000 il dr. __________, neurologo, su richiesta del medico curante ha visitato l’assicurata. Nel suo rapporto medico del 10 ottobre 2000 ha attestato:

"  Decorso e valutazione

Il decorso di questa paziente è favorevole senza più ripresentazione di episodi suggestivi di comizialità (episodi stereotipati con vomito mattutino) ormai dal gennaio 1999. La terapia di carbamazepina è ben tollerata e assunta regolarmente con tasso ematico nella norma. Oltre agli esami da te effettuati ti prego ancora di voler completare il bilancio attuale determinando i valori epatici. Non verrebbe comunque assunta alcuna bevanda alcolica. Lo stato ansioso è pure migliorato senza terapia specifica.

Il tracciato elettroencefalografico è pure normale senza focalizzazioni né elementi epilettico-specifici.

Di fronte quindi al decorso favorevole è indicato da un lato mantenere la terapia anticomiziale attuale, dall'altro effettuare un esame neurologico con elettroencefalogramma e tasso ematico fra dodici mesi. E' stata discussa anche la possibilità di un'eventuale diminuzione rispettivamente arresto della terapia anticomiziale che imporrebbe però un'inabilità alla guida fino a tre mesi dopo la sospensione della terapia, che la paziente desidera però evitare" (allegato doc. AI 80)

                                         In data 29 novembre 2002 i medici dell’Ospedale __________ di __________, presso cui l’assicurata è stata degente dal 3 settembre 2002 al 16 ottobre 2002, hanno rilevato:

"  Diagnosi:

1. Episodio depressivo di media entità con importanti aspetti ansiosi (F32.1), DD: sindrome ansiosa generalizzata

2. Unico episodio psicotico breve

Diagnosi collaterali:

1. Meningo-encefalite probabilmente virale a 3 anni di età con lesione otologica

2. Esiti da ablazione di neoplasia in sede retro-orbitale dx (fecit Prof. __________) nel settembre 1998

3. Emicrania dalla pubertà

4. ICD 10 Z61 + Z63

(…)

evoluzione e decorso: l'emergenza di rilevanti aspetti depressivi suggerisce di introdurre una terapia timolettica con Fluctine. L'assenza della sintomatologia psicotica permette di diminuire progressivamente, sino a sospenderlo, il trattamento neurolettico con Risperdal. Questo approccio farmacologico e la presa a carico psicoterapeutica di carattere supportivo producono un miglioramento del timismo e con esso la ricomparsa di una buona progettualità. In seguito si osserva un decorso complessivamente favorevole con buona remissione degli aspetti ansioso-depressivi che permette di dimettere la paziente il 16.10.02. E' stata organizzata una presa a carico psichiatrica da parte della dr.ssa Iorno e la prosecuzione dei trattamenti ergoterapico e fisioterapico individuale (con tecniche di rilassamento) iniziato durante la degenza" (allegato doc. AI 80)

                                         Il medico curante dell'assicurata, dr. __________, generalista, in data 17 dicembre 2002 ha certificato:

"  3- Paziente di 37 anni, in discrete condizioni generali, due gravidanze a termine, portatrice di una cofosi bilaterale secondaria e meningo-encefalite in età pediatrica.

nel 1991, comparsa di turbe del comportamento accompagnate da cacosmia, sino alla primavera del 1998, dove compaiono episodi di vomito a getto mattutino. Viene vista al PS del __________ dove viene considerato unicamente l'aspetto psichiatrico, ma dopo valutazione internistica, si procede con gli accertamenti del caso dove alla TAC e all'RMi cerebrale si giunge alla diagnosi di tumore nella fossa cranica anteriore.

Sottoposta a craniotomia con diagnosi di cisti epidermoide nel settembre 98.

Sino al gennaio 99 episodi di comizialità che con protezione non si ripresentano nel futuro.

Lo scorso mese di agosto scompenso psichico con episodio psicotico che porta ad un ricovero dapprima presso la clinica __________ e continuazione del trattamento presso l'Ospedale __________ di __________ nel reparto di psichiatria sotto le cure del Dr. __________.

7) attualmente in cura psichiatrica con la seguente terapia:

Fluctine 20 mg, Lexotanil 3 die, Temesta 1 al bisogno, Tegretol 400 mg 1 e ½ die.

Dal profilo prognostico, vedendo la diagnosi psichiatrica, essa rimane riservata" (doc. AI 80)

                                         In data 27 gennaio 2003 i medici della Clinica __________ di __________, presso cui l’assicurata è stata degente dal 14 agosto 2002 al 3 settembre 2002, hanno rilavato:

"  (…)

La prima situazione di grave sofferenza psichica è insorta in relazione alla scoperta dell'infedeltà del marito nel settembre 1998. Viene descritto uno stato di agitazione e d'ansia pervasiva. Dal giugno 2002 è avvenuta la comparsa di un sogno ricorrente in cui una donna lucente invitava la paziente a seguirla verso la morte. Tale sogno, nel corso della degenza in CPC, ha assunto connotazioni di una dispercezione vera e propria.

Nel luglio sempre del 2002, c'è stata l'insorgenza di un'insonnia tenace, di un progressivo aumento dell'ansia, unitamente all'emergere di pensieri di rovina e d'inutilità.

In settembre il sogno della donna lucente appariva martellante e la suicidalità in esso espressa spingeva la paziente a chiedere il ricovero. L'aumento della terapia con Risperdal ha fatto regredire i fenomeni dispercettivi, ma alla dimissione dalla CPC permanevano un tono dell'umore deflesso a tratti ed importanti stati d'ansia.

La signora RI 1 veniva trasferita presso l'Ospedale __________ di __________.

4. Disturbi soggettivi:

ansia, agitazione, insonnia, paura ed attrazione nei confronti della morte.

5. Constatazioni:

La paziente si presentava vigile, cosciente, orientata, accessibile e disponibile ai colloqui, con abbigliamento ed igiene personale curati. Attenzione, concentrazione e comprensione, conservate. Il corso del pensiero era normale, la capacità logica e di giudizio erano conservate. Verbalizzava dispercezioni sotto forma di una donna bianca e lucente che la invitava a seguirla verso la morte. Il tono dell'umore era deflesso ed erano presenti importati stati d'ansia.

6. Esami specialistici:

esami di laboratorio, elettrocardiogramma

7. Provvedimenti terapeutici/prognosi:

Con un adeguato sostegno psicoterapeutico e blandi dosaggi di neurolettici ed antidepressivi, la paziente potrà godere di un più che discreto stato di salute psicofisico" (allegato doc. AI 80).

                                         Nell'allegato al rapporto medico 27 gennaio 2003 i medici della Clinica __________ di __________ hanno precisato:

"  1. Domande sull'attività attuale

La paziente è dal 1989 che non lavora, ha portato a termine un tirocinio biennale come parrucchiera ma a causa, in quegli anni, della penuria di impieghi nella professione appresa ha iniziato l'attività lavorativa come commessa presso un grande magazzino per 12 anni.

Dopo il matrimonio si è occupata delle attività di casa.

1.1.  Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

Il disturbo alla salute non ha conseguenze né sull'attività di casalinga né sull'eventuale attività di commessa o di parrucchiera.

1.2. E' ancora proponibile l'attività attuale? Si

Se sì, per quanto tempo (ore al giorno)? A tempo pieno

1.3. Esiste inoltre una diminuzione del rendimento? NO

Se sì, in che misura?

2. Domande su possibili provvedimenti d'integrazione

2.1. Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? Non è necessario

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?

Come si ripercuotono questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

2.2. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? SI

2.2.1.Se sì, da quando?

Per l'accertamento della data di un possibile inizio lavorativo, potete rivolgervi alla Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia che ha preso a carico la paziente dopo le dimissioni dall'Ospedale __________ di __________ del 16.10.2002.

Di che tipo di attività si potrebbe trattare?

Di che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto?

In quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte?

2.2. Per questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto?

A mio parere non vi sarebbe un rendimento ridotto" (allegato doc. AI 80).

                                         In data 26 giugno 2003 la dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha certificato un’incapacità lavorativa totale dal 3 settembre 2002 al 16 settembre 2002:

"  (…)

Disturbi attuali e stato psichico:

L'interessata dal 1998 soffre di stati d'ansia importanti insorti in seguito alla summenzionata conflittualità coniugale protraendosi fino giugno 2002, quando si assiste ad un vero e proprio scompenso psichico importante, con dispercezioni vere e proprie che necessitano cure in ambiente psichiatrico protetto (__________) con successivo trasferimento presso l'Ospedale __________ di __________, data la pronta remissione della sintomatologia florida e acuta.

Grazie ad una presa a carico psicoterapica di sostegno, nonché ergosocioterapica e fisioterapica si è assistito ad un'ulteriore remissione della sintomatologia e la paziente ha potuto essere dimessa (Degenza dal 3.9.02 al 16.10.02).

Ho seguito successivamente la paziente a livello ambulatoriale riscontrando, nonostante le sue difficoltà e l'ambiente famigliare turbato un discreto funzionamento socio-economico che di per sè non comporta quindi un'incapacità lavorativa, nè in qualità di impiegata/lavoratrice, nè in qualità di casalinga.

Diagnosi:

Episodio depressivo di media entità con importante sintomatologia ansiosa (ICD10F32.1)

inoltre ICD 10 Z61 e Z 63

Capacità di guadagno:

di per se non compromessa maggiormente rispetto gli anni precedenti, durante i quali comunque per scelta ha svolto (e continua farlo) attività in qualità di casalinga:

Prognosi:

incerta." (doc. AI 84)

                                         Nella sua “proposta medico” del 13 novembre 2003, la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:

"  Diagnosi

Episodio depressivo di media entità con sintomatologia ansiosa ed unico episodio dispercettivo, in remissione.

Stato dopo asportazione cisti epidermide con localizzazione frontobasale paramediana destra 1998.

Ipoacusia in seguito a meningoencefalite virale nell'infanzia compensata con protesi acustica

Rapporto di degenza Clinica __________ __________ servizio di psichiatria (03.09.2002) al 16.10.2002:

decorso favorevole con buona remissione degli aspetti ansioso-depressivi e ricomparsa di buona progettualità. Non si esprime sulla capacità lavorativa.

Rapporto medico AI curante Dr. __________ 12/2002

IL essenzialmente legata alla patologia psichiatrica con prognosi riservata.

IL oscillante tra 100%-50% dal 8/1998, dal gennaio 2003 prevedibile II 50%.

Rapporto medico AI Clinica __________ 1/2003

(trattamento dal 14.08.2002 al 03.09.2003).

Il disturbo alla salute psichica non ha conseguenze sull'attività di casalinga né sull'eventuale attività di commessa o parrucchiera, possibile con pieno rendimento

Rapporto medico AI curante psichiatra Dr.ssa __________ 7/2003

Periodo di IL 100% in occasione di degenza __________ e successiva degenza __________).

Remissione della sintomatologia, in seguito discreto funzionamento socio-economico senza compromissione della capacità lavorativa in attività lucrativa o come casalinga. Può svolgere qualsiasi attività lucrativa.

Conclusione

La patologia principale è quella psichiatrica, con insorgenza di episodio depressivo-ansioso dal 1998 (conflittualità coniugale) con scompenso psichico e unico episodio dispercettivo manifestatosi in estate 2002 necessitante ricovero in ambiente psichiatrico.

La valutazione dello stato di salute psichiatrico e della capacità lavorativa da parte dei medici psichiatrici coinvolti è concordante: al di fuori della degenza ospedaliera dal 14.08.2002 al 16.10.2002 non esiste incapacità lavorativa nè come casalinga, né in attività lucrativa visto la buona remissione della sintomatologia.

Le altre patologie citate dal curate Dr. __________ non hanno influsso sulla capacità lavorativa: la cisti epidermide cerebrale è stata asportata con successo in settembre 1998 ed una relazione tra la cisti intracranica ed i disturbi psichici è del tutto speculativa (vedi valutazione Servizio di neurochirugia 2/1999).

L'ipoacusia è presente dall'infanzia, compensata da protesi acustica.

In base alle valutazioni psichiatriche sopraelencate l'A. quindi non presenta e non ha presentato una IL di lunga durata né come casalinga, né in eventuale attività lucrativa." (doc. AI 87)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti gli specialisti interpellati.

                                         In concreto, nel referto 26 giugno 2003 la dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, sulla base di diverse consultazioni con l’assicurata iniziate il 3 settembre 2002 (vedi anche rapporto 29 novembre 2002 Ospedale __________ __________, allegato doc. AI 80), dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici e delle constatazioni obiettive (“disturbi attuali e stato psichico”), ha concluso che l'assicurata, affetta da “episodio depressivo di media entità con importante sintomatologia ansiosa (ICD 10 F 32.1 e ICD Z 61 + 63)” presenta, dal punto di vista psichiatrico, una completa capacità lavorativa sia in qualità di “impiegata/lavoratrice” che in qualità di “casalinga” (doc. AI 84).

                                         Anche gli specialisti interpellati hanno avuto modo di esprimere una valutazione sostanzialmente concordante con quella della succitata psichiatra.

                                         I medici dell’ Ospedale __________ __________ alla dimissione dell’assicurata hanno osservato “un decorso complessivamente favorevole con buona remissione degli aspetti ansioso-depressivi che permette di dimettere la paziente il 16.10.02”  (allegato doc. AI 80).

                                         A tali conclusioni sono giunti anche i medici della Clinica __________ di __________, i quali in data 27 gennaio 2003 hanno rilevato che “il disturbo alla salute non ha conseguenze né sull’attività di casalinga né sull’eventuale attività di commessa o di parrucchiera”  (cfr. allegato doc. AI 80).

                                         I medici della Clinica __________ di __________ hanno inoltre precisato che provvedimenti d'integrazione non sono nel caso concreto indicati.

                                         Tali valutazioni hanno trovato piena conferma presso la dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 87), la quale, dopo attenta analisi di tutte le affezioni di cui l’assicurata è portatrice, ha individuato quale patologia principale per un’eventuale incapacità lavorativa unicamente quella psichiatrica.         

                                         Infatti, per quanto attiene alle altre patologie fisiche indicate dal medico curante dr. __________ (stato da asportazione cisti epidermide nel 1998, secondaria epilessia e stato da meningo encefalite virale a 3 anni con secondaria ipoacusia bilaterale, doc. AI 80) va osservato che queste non hanno nessuna influenza sulla capacità di lavoro in quanto la cisti epidermide cerebrale è stata asportata con successo nel settembre del 1998 (cfr. rapporto medico 9 febbraio 1999 del dr. __________ del servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, allegato doc. AI 80), mentre l’ipoacusia è stata compensata da protesi acustica (doc. AI 1-73 e 87).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presenta una totale capacità lavorativa sia nella sua ultima professione di commessa che in quella di casalinga. Di conseguenza – contrariamente a quanto postulato con il gravame – i requisiti per l’erogazione di una rendita d’invalidità non appaiono adempiuti.

                               2.9.   La ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto l’esecuzione di “approfonditi accertamenti medici, volti a delineare quali possono essere le affezioni invalidanti - sia dal profilo psichico sia da quello fisico - della mia mandante, in quale misura esse possono provocare un'inabilità lavorativa alla medesima e se sia subentrato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurata de quo” (doc. IV).

                                         In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

                                         Stante quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.104 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2005 32.2004.104 — Swissrulings