Raccomandata
Incarto n. 32.2003.8 RG/cd
Lugano 24 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2003 di
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 8 novembre 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti,
richiamati gli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA secondo cui se la vertenza - come in casu - non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico (cfr. pro multis STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00);
vista la risposta di causa 10 gennaio 2003 con la quale l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad una valutazione più dettagliata per quanto riguarda l'incapacità al lavoro dell'assicurata, ha proposto, in accoglimento del gravame, il rinvio degli atti per ulteriori approfondimenti, opponendosi tuttavia alla richiesta dell'insorgente di essere sottoposta ad ulteriore esame da parte di un altro medico (VIII);
richiamato lo scritto 11 giugno 2003 con cui l'insorgente, confermando la propria domanda di giudizio formulata in via subordinata, ha manifestato il proprio accordo al rinvio della causa all'amministrazione per ulteriori approfondimenti, ribadendo tuttavia di poter essere sottoposta a nuova visita medica da parte di altro medico (VI);
viste le osservazioni 18 giugno 2003 con cui l'UAI ha confermato quanto esposto in sede di risposta di causa (XIII);
ritenuto:
che in effetti, alla luce delle risultanze peritali (cfr. doc. 20, 28), la fattispecie necessita di ulteriori accertamenti che permettano di addivenire ad un più chiaro e dettagliato giudizio sulla capacità lavorativa residua dell'assicurata;
che in esito a detti accertamenti - da eseguirsi dall'amministrazione cui la causa viene retrocessa - occorrerà quindi nuovamente valutare l'incapacità al guadagno dell'interessata ai sensi dell'art. 28 LAI, completando quindi se del caso l'incarto con i necessari dati economici, di cui per altro non v'è attualmente traccia alcuna agli atti;
che per il resto - per quanto riguarda l'esecuzione delle ulteriori indagini da eseguirsi nell'ambito del succitato complemento istruttorio - alla luce degli atti attualmente all'inserto nulla permette di ipotizzare, con riferimento all'art. 44 LPGA, l'esistenza di fondati motivi giustificanti una ricusa dello specialista già incaricato dell'esame peritale datato 26 settembre 2002, rispettivamente di indizi che permettano di metterne in discussione la competenza o l'idoneità;
considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono ritrasmessi all'UAI perché proceda agli
accertamenti suindicati e renda un nuovo provvedimento.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'500 a titolo di ripetibili, ciò che rende privo di oggetto il decreto 26 febbraio 2003 sulla concessione dell'assistenza giudiziaria.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti