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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2003 32.2003.5

November 20, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,368 words·~27 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.5   cs

Lugano 20 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2002 di

_____________  

contro  

la decisione dell'11 dicembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione dell'11 dicembre 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1950, dal 1° dicembre 2001, al beneficio di una rendita d'invalidità intera mensile di fr. 898 al mese, di una rendita completiva per la moglie di fr. 269 e di una rendita semplice per il figlio Andrea di fr. 359 (doc. _).

                                         Le prestazioni sono state calcolate in base ad un reddito annuo medio di fr. 54'384, una durata di contribuzione di 14 anni e 2 mesi, per una scala di rendita 22.

                               1.2.   Contro la predetta decisione è tempestivamente insorto l'assicurato, il quale ha sostenuto quanto segue:

"  (…)

A me sembra un calcolo ingiusto e tendente all'insufficiente. Vengono resi pubblici tramite i mass media dati del tipo

- Per una famiglia di 4 persone con Fr. 4'700.-/mese si sfiora il limite di povertà ….

- … ma io leggo nel mio conteggio per 3 persone, di cui un figlio minorenne Fr. 1'526.--/m

scala di rendita applicata è la "22": questo mi è poco chiaro: " mezza rendita di vecchiaia per coppia."

Al foglio 2 è scritto "rendita ordinaria parziale a causa degli anni di contribuzione mancanti e incompleti dal 1971 al 1986 (anno della mia entrata in Svizzera). A me risulta di aver sempre versato ininterrottamente i contributi, sarà utile appurare se i datori di lavoro in Italia hanno regolarmente pagato per me." (doc. _)

                               1.3.   Nella propria risposta del 30 gennaio 2003 la cassa propone di respingere l'impugnativa e osserva:

"  (…)

Nel caso specifico, l'ufficio ha proceduto al calcolo della rendita sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurato registrati sul suo conto individuale personale per il periodo 1° novembre 1986 - 31 dicembre 2000. Risulta pertanto un periodo contributivo di 14 anni e 2 mesi ai quali vanno aggiunti 11 mesi dell'anno dell'inizio al diritto (1.12.2001) stabilendo pertanto un periodo contributivo complessivo di anni 15 e mesi 1.

Ciò consente di applicare la scala delle rendite 22 (anni della classe d'età 30) e di riconoscere all'assicurato una rendita semplice d'invalidità, una completiva moglie e una completiva figli di rispettivamente fr. 898.-, 269.- e 359.- mensili (RAM 54'384).

La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria semplice d'invalidità." (doc. _)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha proceduto ad un accertamento di cui si dirà in seguito.

                                         in diritto

                                         Nel merito

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato importanti modifiche anche della LAI e che tuttavia non sono applicabili al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 20 marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.2.   Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.3.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                               2.4.   Con il ricorso in esame il ricorrente afferma innanzitutto di aver regolarmente pagato i contributi anche in Italia.

                                         Con il 1° settembre 1964 è entrata in vigore la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2).

                                         Il trattato internazionale è stato sospeso (cfr. FF 1999, pag. 5274) dall'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli "Accordi bilaterali tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera dall'altra" (RS 0.142.112.681, cfr. anche per un'applicazione degli accordi nell'ambito dell'AVS SVR 2003 AVS/nr. 6 pag. 15), che rinviano, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

                                         In una sentenza del 24 settembre 2002, cresciuta in giudicato (SVR 2003 AHV no. 6 pag. 15 segg.), la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI ha rammentato che le nuove normative di coordinamento subentrano alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Queste ultime sono sostituite - meglio: sospese in quanto in caso di abrogazione dell'Accordo, sarebbero di nuovo applicabili (FF 1999, pag. 5274) - nella misura in cui disciplinano la stessa materia (art. 20 dell'Accordo bilaterale e art. 6 e 8 del Regolamento 1408/71).

                                         Le convenzioni bilaterali restano applicabili in relazione a talune disposizioni menzionate nell'allegato II dell'Accordo bilaterale e nei casi non contemplati nello stesso.

                                         In particolare, le convenzioni mantengono la loro validità circa le persone non toccate dall'Accordo bilaterale, nella misura in cui il loro campo di applicazione è più vasto di quello dell'Accordo bilaterale, il quale regola principalmente la situazione assicurativa delle persone attive (esercitanti un'attività lucrativa) oppure dei beneficiari di rendite di vecchiaia o d'invalidità o disoccupati (SVR 2003, AHV no. 6 pag. 16).

                                         Il pagamento delle prestazioni di vecchiaia (e invalidità) alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti rientra nel campo di applicazione dell'Accordo bilaterale (cfr. in tal senso art. 8 dell'Accordo e 4 cpv. 1 lett. b del regolamento 1408/71).

                                         Per cui le disposizioni comunitarie si sostituiscono per principio alla Convenzione italo-svizzera per quanto concerne il versamento delle rendite ordinarie di invalidità (cfr. anche SVR 2003, AHV no. 6 pag. 16).

                               2.5.   Nel "Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999" (cfr. FF n. 34 del 31 agosto 1999) il Consiglio federale a pag. 5278 ha rilevato che:

"  (…)

L'importo della rendita dipende dal tipo di assicurazione su cui si basa l'assicurazione nazionale. Come previsto dalle nostre convenzioni di sicurezza sociale in vigore, anche il regolamento prevede due metodi di calcolo per le rendite AI: un calcolo secondo il principio del rischio (tipo A) e un altro secondo il principio prorata (tipo B). Un Paese utilizza l'uno o l'altro metodo di calcolo secondo il tipo di assicurazione. I Paesi come la Svizzera dove l'importo delle rendite dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, fanno parte degli Stati B. Calcolano le loro rendite secondo le stesse disposizioni delle pensioni di vecchiaia e di morte. (…)

Gli articoli 94-96 definiscono le disposizioni transitorie, analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e garantiscono che per determinare il diritto alle prestazioni in virtù del regolamento devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della data di entrata in vigore del regolamento, che le disposizioni del regolamento si applicano anche ai casi di assicurazione intervenuti prima dell'entrata in vigore, che i diritti alle prestazioni in virtù del regolamento saranno indennizzati al più presto a partire dall'entrata in vigore e che i diritti acquisiti fino a quel momento sono mantenuti, ma possono essere riveduti secondo il regolamento a domanda dell'assicurato.

(…)

Calcolo delle rendite AVS/AI: in virtù della normativa concordata, la Svizzera può continuare a calcolare le sue rendite AVS e AI secondo i principi del diritto svizzero, se è garantito che gli importi così realizzati siano per lo meno allo stesso livello come nel caso dell'applicazione della normativa di totalizzazione e di proratizzazione conformemente al regolamento 1408/71 (cfr. n. 273.224.3). Per poter continuare a eseguire il calcolo autonomamente, bisogna che nel calcolo delle rendite parziali sia quindi garantita la linearità. Questo richiede una modifica dell'articolo 52 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (ndr: scala delle rendite parziali).

Sebbene, conformemente alla legislazione svizzera, il diritto alle rendite ordinarie dell'AVS/AI sussista solamente se per un intero anno possono essere conteggiati redditi, accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, nei casi particolari in cui una persona da ultimo era assicurata in Svizzera, ma né qua né in uno Stato dell'UE ha trascorso un'intera annata di assicurazione, la Svizzera deve erogare una prestazione in base ai periodi compiuti in tutti gli altri Stati. Le esperienze fatte negli Stati dell'UE insegnano che si tratta di casi estremamente rari.

 (…)

Per finire, in casi futuri non potrà più essere applicato neanche il calcolo delle rendite AI secondo il principio del rischio previsto nelle nostre convenzioni con Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna per semplificare l'erogazione della prestazione. Chi però all'entrata in vigore del trattato, riscuoteva una rendita calcolata conformemente al principio del rischio, continua a riceverla fintanto che sono dati i presupposti validi ai fini dell'invalidità." (sottolineature del redattore)

                                         L'UFAS, dopo aver emesso, in data 30 settembre 2002, un Bollettino AVS (n. 118) nel quale accennava all'entrata in vigore degli Accordi, nella circolare AI n. 176 del 13 marzo 2003, ha precisato, a proposito del campo di applicazione intertemporale, quanto segue:

"  (…)

Que l'on soit en présence de nouvelles demandes de rentes AI ou de cas actuellement en cours de traitement, la situation est identique. La pratique enseigne, là aussi, que les institutions d'assurance étrangères exigent la mise en oeuvre de la procédure UE/AELE, peu importe que le début du droit soit antérieur ou postérieur au 1er juin 2002. Il sied dès lors d'engager la procédure inter-étatique dans tous les cas de rente AI.

(…)" (sottolineature del redattore)

                                         Il 18 luglio 2003 l'UFAS ha emanato una nuova circolare (n° 132), tramite la quale ha affermato:

"  (…)

La présente circulaire aborde à nouveau la question du champ d'application temporel, tout particulièrement au regard du droit aux rentes AI avec effet rétroactif. (…)

L'accord sur la libre circulation des personnes s'applique à tous les cas de rente octroyées après l'entrée en vigueur de l'Accord, indépendamment du moment de la survenance de l'événement assuré (avant ou après le 1er juin 2002). Une particularité a toutefois trait aux cas AI. En effet, à l'ègard des ressortissants d'un Etat de l'UE lié par une convention de type A (Belgique, Espagne, France, Grèce, Pays-Bas et Portugal), les périodes d'assurance étrangères doivent être prises en compte pour des cas d'assurance survenus avant le 1er juin 2002 (cf. ch 1.2 de la circulaire AI n° 176 du 13 mars 2003). Si, dans un cas AI concernant les ressortissants susévoqués, le début du droit est antérieur à l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre-circulation, un calcul comparatif doit être opéré au 1er juin 2002 pour déterminer si la totalisation des périodes d'assurance permet l'octroi d'une prestation plus élévée à l'ayant droit que celle à laquelle il pourrait prétendre par le biais d'une rente partielle de la Suisse d'une part, de l'Etat concerné UE d'autre part."

                                         Infine, A. Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in Sécurité sociale 2/2002, pag. 80 seg., rammenta a pag. 81:

"  (…)

Transfert des cotisations AVS

La clause dont ont fait usage les citoyens grecs et des milliers de citoyens italiens sera caduque, sans dispositions transitoires. (…)

Les syndicats italiens étaient notamment intervenus à plusieurs reprises auprès des autorités pour obtenir une prorogation de 5 ans des retraites anticipées (à la charge de l'Etat italien) qui résulteraient du transfert des cotisations AVS à l'institution italienne INPS.

Jusqu'à maintenant, le Parlement s'y est toujours opposé.

(…)

Le règlement 1408/71 n'admettant aucun transfert, les cotisations versées devront être prises en considération pour un éventuel droit aux prestations.

(…)

Calcul des rentes

La Suisse a pu maintenir le calcul autonome des rentes, celui-ci n'entrant pas en conflit avec le principe communautaire selon lequel le montant garanti en appliquant cette méthode ne peut pas être inférieur au montant résultant de la totalisation des périodes d'assurance et du calcul au prorata. A cette fin, il a suffi de procéder à un ajustement dans la revalorisation des périodes d'assurance antérieures à 1973 afin de garantir un calcul linéaire des rentes.

Le principe de la totalisation veut que l'institution qui définit et/ou calcule la rente prenne en compte également les périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat. Les conventions bilatérales conclues par la Suisse ne connaissent aujourd'hui cette procédure que pour le calcul des rentes AI selon le système du risque (système de type A). Par ailleurs, comme notre législation impose une période de cotisation minimale d'une année seulement, nous avons renoncé jusqu'ici à chercher des solutions avantageuses pour les assurés dont la carrière d'assurance n'atteignait pas une année.

Cependant, comme la réglementation communautaire a pour but de garantir la libre circulation intégrale des personnes, elle ne permet pas que des périodes d'assurance soient perdues en cours de route. De ce fait, si une personne n'a été assurée une année au moins dans aucun Etat membre, l'Etat dans lequel elle a été assurée en dernier doit procéder à la totalisation et accorder une rente dont le calcul prend obligatoirement en compte les périodes d'assurance accomplies à l'étranger (art. 48, al. 3, règlement 1408/71). La totalisation porte uniquement sur les périodes d'assurance et non sur les cotisations versées.

Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, le règlement communautaire ne permet qu'une solution de type B pour la détermination et le calcul de la rente AI. Il s'ensuit que les procédures définies sur la base de systèmes de type A, comme nous en connaissons dans les conventions conclues avec la Belgiques, la France, la Grèce, les Pays-Bas ou le Portugal, devront céder la place à des rentes partielles déterminées uniquement selon la législation suisse et calculées exclusivement en fonction des périodes d'assurance accomplies en Suisse. Il n'est prévu aucune révision d'office des droits à des rentes acquis avec le principe du risque."

                                         Per cui, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali non è più possibile applicare il principio del rischio (e quindi la totalizzazione) se l'assicurato ha contribuito almeno un anno in Svizzera o in uno Stato dell'UE. Le rendite AI vanno calcolate esclusivamente in funzione dei periodi assicurativi compiuti in Svizzera (calcolo secondo il principio prorata; cfr. anche circolare sulla procedura per la fissazione delle rendite nell'AVS/AI (CIBIL), marg. 1011.1 e 3021.1 seg.).).

                                         Solo nel caso in cui il diritto alla rendita AI è sorto prima dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali e se il cittadino europeo proviene da Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Olanda o Portogallo, prima di fissare la rendita d'invalidità occorre procedere ad un calcolo comparativo per stabilire quale importo, più favorevole, va versato dal 1.6.2002 (quello proveniente dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, oppure quello proveniente dalla somma di una rendita parziale svizzera e di un paese dell'UE).

                                         L'Ufficio AI competente per il calcolo della rendita, deve, in tutti i casi, far compilare dall'assicurato i formulari previsti dalle convenzioni internazionali e dar avvio alla procedura internazionale. A questo proposito la circolare dell'UFAS (marg. 2010) rammenta che "si, d'une manière ou d'une autre, la demande de rente laisse supposer qu'une personne a accompli des périodes d'assurance dans un Etat de l'UE, la caisse compétente pour la fixation de la rente en Suisse (dans les cas AI, en collaboration avec l'office AI compétent) est tenue de remplir le formulaire UE correspondant, feuilles intercalaires incluses (…)"

                                         L'UFAS, a proposito delle rendite AI, sottolinea inoltre che "comme la demande présentée en Suisse vaut également pour les rentes étrangères, on ne saurait attendre la fin du processus menant à la fixation de la rente en Suisse pour mettre en oeuvre la procédure inter-étatique. Une fois en possession de la demande, l'office AI engage immédiatement la procédure." (marg. 2024 seg.)

                                         Va infine ricordato (cfr. anche Messaggio), che con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali, tutte le rendite parziali in corso devono essere ricalcolate in funzione della nuova scala lineare (cfr. anche "circulaire sur l'introduction de l'échelle linéaire pour les rentes en cours" (CERL). La nuova scala non prevede più alcuna differenza tra i periodi di contribuzione precedenti e susseguenti il 1973. Infatti, per i motivi sopra esposti nel Messaggio, al fine di mantenere il calcolo autonomo della rendita è stato necessario modificare la ponderazione dei periodi contributivi. Dal 1° giugno 2002 tutti i periodi vanno semplicemente sommati e comparati con la classe d'età corrispondente (cfr. in tal senso anche R. A. Müller, Abkommen über den freien Personenverkehr- Auswirkungen auf die Soziale Sicherheit, in AVBR 2001, pag. 23 segg., in particolare pag. 31 segg. e le informazioni edite dall'UFAS in: Accords sectoriels avec la Communauté européenne (CE), information sur les effets de l'accord de libre circulation des personnes sur l'AVS, l'AI, les PC, les APG et les allocations familiales, pag. 7 segg.; nonché il Messaggio citato in precedenza).

                                         Se una rendita, il cui diritto è sorto prima del 1° giugno 2002, deve essere fissata retroattivamente, la scala deve essere determinata secondo le regole valevoli fino a questa data. La scala lineare è applicabile solo dal 1° giugno 2002 (cfr. marg. 7001).

                               2.6.   Al fine di chiarire se nel caso di specie la Cassa ha seguito la procedura prevista dagli Accordi bilaterali, il TCA ha chiesto:

"  (…)

1. Nel caso di specie avete applicato le norme previste dagli Accordi bilaterali?

In particolare avete eseguito calcoli comparativi?

Sono stati compilati i formulari E 204, E 205, E 207 e E 213 (cfr. marg. 2023, cfr. anche marg. 2025)?

A) In caso di risposta positiva vi chiediamo di volerci trasmettere tutta la documentazione.

B) In caso di risposta negativa vi chiediamo di voler precisare dettagliatamente i motivi per i quali in concreto non sono stati applicati gli Accordi bilaterali.

2. In generale, quale procedura seguite quando un cittadino dell'UE o dell'AELS chiede di essere messo al beneficio di una rendita AI? (doc. V)

                                         Con risposta del 1° ottobre 2003 la Cassa ha osservato:

"  1. Per quanto riguarda il calcolo comparativo si fa osservare che la cfr. marg. 1011.1 rimanda alla cfr. 3021.1 la quale cita:

"per la fissazione delle rendite il cui inizio è anteriore all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione, un calcolo comparativo deve essere fatto al 1° giugno 2002 per gli assicurati degli stati seguenti: Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Olanda e Portogallo."

Siccome l'assicurato in questione è di nazionalità italiana, non rientra in questa possibilità.

In merito alla compilazione dei formulari UE, vi comunichiamo che siccome non si è proceduto in tal senso, la cassa provvederà, con sollecitudine, a quanto di dovere secondo l'iter di procedura per l'inoltro di detti formulari all'assicurato ed in seguito alla cassa svizzera di Ginevra.

2. La procedura da noi seguita in caso di domanda AI è quella regolata dalle nuove direttive sugli accordi bilaterali e più precisamente al capitolo 2.2.4 cfr. 2023s." (doc. VI)

                                         In concreto, la decisione impugnata è dell'11 dicembre 2002, ossia posteriore all'entrata in vigore degli Accordi bilaterali, mentre il diritto alla rendita è sorto il 1° dicembre 2001 e continua anche dopo il 1° giugno 2002.

                                         Gli accordi bilaterali si applicano se l'evento si è prodotto dopo la loro entrata in vigore (DTF 128 V 315).

                                         Tuttavia, come visto, per quanto concerne le rendite, vi sono alcune norme transitorie previste dal regolamento 1408/71 (art. 94-96). Queste si applicano in particolare nei casi sopra citati in cui l'assicurato è cittadino del Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Olanda o Portogallo.

                                         Va a questo proposito segnalata una sentenza del 24 settembre 2002 del TFA (I 619/01), in un caso concernente un cittadino portoghese, ossia un cittadino di un Paese per il quale al 1° giugno 2002 occorre fare un calcolo comparativo, che aveva diritto ad una rendita dal 1° aprile 1997 al 28 febbraio 1998:

"  Dal momento che la decisione amministrativa è stata emessa precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, questa nuova regolamentazione non può essere considerata nel presente ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 2). Il ricorrente viene reso attento sul fatto che, per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, può presentare all'amministrazione una nuova richiesta (art. 94 par. 4 del regolamento 1408/71). Se egli formula la domanda entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (ossia entro fine maggio 2004), un eventuale diritto verrà accertato con effetto retroattivo al momento dell'entrata in vigore dello stesso, senza che all'assicurato possano essere opposte le disposizioni del diritto interno concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti (art. 94 par. 6 del regolamento n. 1408/71)."

                                         Nel caso di specie il beneficiario della rendita è cittadino italiano con un periodo contributivo svizzero superiore ad un anno.

                                         In queste circostanze, alla luce di quanto sopra esposto, rilevato che l'insorgente non proviene da uno dei Paesi per i quali in applicazione delle citate norme transitorie è necessario effettuare un calcolo comparativo al 1° giugno 2002, per il calcolo della rendita AI vanno applicate unicamente le norme interne svizzere (cfr. art. 37 segg. del regolamento 1408/71 e Messaggio del Consiglio federale sopra citato).

                                         Inoltre, poiché l'assicurato è entrato in Svizzera nel 1986, non vi è neppure alcuna differenza nell'applicazione della scala di rendita, poiché non ha compiuto periodi contributivi in Svizzera precedenti al 1° gennaio 1973 (cfr. comunque consid. 2.7).

                                         Tuttavia, l'UAI, come affermato nella propria risposta del 1° ottobre 2003, dovrà dare avvio immediatamente alla procedura internazionale volta a stabilire se l'assicurato ha diritto ad una rendita estera (in concreto italiana).

                                         Il TCA deve ora esaminare se il calcolo effettuato dalla Cassa, in applicazione delle norme svizzere, è corretto.

                               2.7.   Scala di rendita

                                         Per il calcolo della rendita di invalidità dell’assicurato (classe 1950) fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1971 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2000 (31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato).

                                         Dall’esame dei conti individuali del ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente, giunto in Svizzera nel corso del 1986, presenta un periodo di contribuzione effettivo di 14 anni e due mesi, cui la Cassa ha aggiunto gli 11 mesi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato, conformemente all'art. 52c OAVS.

                                         Per cui, il periodo contributivo complessivo raggiunge 15 anni e un mese.

                                         In base alle tabelle sulle rendite dell'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala di rendita 22, anche in applicazione della nuova scala lineare per il periodo successivo al 1° giugno 2002, entrata in vigore con gli accordi bilaterali (cfr. consid. 2.4. e 2.5).

                               2.8.   Reddito annuo medio

                                         Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).

                                         Come già detto (cfr. consid. 2.2 e 2.3), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali, e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione.

                                         Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato giungendo così all'importo di fr. 560'270.

                                         La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1986 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.000.

                                         L'importo rivalutato va poi diviso per i 14 anni e due mesi di contribuzione effettiva per un importo di fr. 39'548 (560'270 X 1.000 : 14 anni e due mesi).

                                         Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS).

                                         L’assicurato ha avuto un figlio nel 1987 dalla moglie che ha sposato nel 1989.

                                         Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Per i figli comuni nati prima del matrimonio si attribuisce di regola alla madre l'accredito per compiti educativi non ripartito nell'anno civile della celebrazione del matrimonio. Ai genitori non sposati si computa di regola un intero accredito per compiti educativi per i periodi nei quali avevano l'autorità parentale per uno o più figli minori di 16 anni. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CC).

                                         In concreto vanno pertanto attribuiti accrediti dal 1990 (anno susseguente il matrimonio) al 2000 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).

                                         Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

                                         (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

                                         Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 11 mezzi accrediti per un importo di fr. 14'396 (1030 X 12 X 3 X 11/2 : 14 anni e due mesi).

                                         Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 54'384 (fr. 39'548 + 14'396 = 53'944 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS), per una prestazione di fr. 898, una completiva per la moglie di fr. 269 e una rendita per il figlio di fr. 359.

                                         Per cui il calcolo della Cassa si rivela corretto.

                                         Va qui abbondanzialmente rilevato che se l'insorgente non riesce a far fronte al proprio fabbisogno, può chiedere di essere messo al beneficio di una prestazione complementare. Il relativo formulario può essere chiesto presso il proprio Comune di domicilio.

                                         Considerato che la Cassa deve dar avvio alla procedura internazionale (cfr. consid. 2.5 e 2.6), l'incarto le va trasmesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   L'incarto è trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2003.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2003 32.2003.5 — Swissrulings