Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2004 32.2003.44

January 28, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,876 words·~24 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.44   BS/fe

Lugano 28 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 14 aprile 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1944, allora magazziniere presso l’__________, a causa di dolori lombari, è stato posto al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità (41% d’incapacità al guadagno) e di una rendita complementare per la moglie, con effetto retroattivo al 1° febbraio 1998 (cfr. decisione 25 agosto 1999, cresciuta in giudicato, doc. AI _). A motivazione del provvedimento preso, l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha rilevato quanto segue:

"  (…)

Il grado d'invalidità, determinato in base all'art. 4 LAI, viene fissato al 41% con diritto a un quarto di rendita a decorrere dal 1 febbraio 1998.

Gli approfonditi accertamenti effettuati sia nell'ambito clinico sia in quello professionale hanno permesso di trarre le seguenti conclusioni: L'assicurato è ritenuto abile ad esercitare svariate attività di operaio non qualificato, addetto a lavori leggeri, con una riduzione del rendimento del 15 %.

Il reddito conseguibile è di fr. 29'750.annui che, paragonato con quanto potrebbe percepire attualmente senza il danno alla salute (fr. 49'595.-) da una perdita di guadagno o grado d'invalidità del 41%. L'affezione a carattere parzialmente invalidante è insorta durante il mese di febbraio 1997.

Il diritto alla rendita nasce dopo un anno di attesa, ovvero il 1 febbraio 1998 (art. 29, cpv. 1, lett. b LAI)”. (Doc. AI _).

                               1.2.   Con scritto 15 giugno 2001 il medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha segnalato all’amministrazione un peggioramento dei dolori sia in sede lombare che cervicale con ripercussioni sull’attuale impiego al 25% quale autista di una panetteria (doc. AI _), avviando in tale modo la procedura di revisione.

Dopo aver raccolto la documentazione del caso, con decisione 5 febbraio 2002 l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione in quanto :

"  (…)

Abbiamo esaminato il grado d'invalidità del signor __________ e costatiamo che non si è modificato al punto tale da influenzare il diritto a rendita. Infatti dalla documentazione medica acquisita all'incarto, trasmessaci dal medico curante per entrare nel merito di un riesame del grado invalidante, non sono scaturiti elementi

tali per aumentare la rendita attuale.

Il signor __________ continuerà quindi a beneficiare della stessa rendita fino ad oggi erogata.” (Doc. AI _).

                                         Avverso la succitata decisione in data 8 marzo 2002 __________ ha presentato allo scrivente Tribunale un tempestivo ricorso.

Preso atto della risposta di causa in cui l’amministrazione ha ritenuto giustificato procedere ad ulteriori accertamenti medici e proponeva quindi il rinvio degli atti per un complemento istruttorio con annullamento della decisone contestata, tenuto conto dell’assenso dato dall’assicurato di sottoporsi all’esame peritale a cura del dr. __________ (reumatologo) proposto dall’amministrazione e posta la rinuncia dell’assicurato all’allestimento di una perizia pluridisciplinare, con sentenza 8 maggio 2002 il Vicepresidente del TCA ha omologato il succitato accordo e stralciato la causa dai ruoli (cfr. doc. AI _, inc. 32.2002.33).

                               1.3.   Ritenuto che, sulla base del referto 20 giugno 2002 del dr. __________, le condizioni di salute sono rimaste invariate, con decisione 19 febbraio 2003 l’UAI ha nuovamente respinto la domanda di revisione (doc. AI _).

                               1.4.   A seguito dell'opposizione dell’assicurato (doc. AI _), in data 14 aprile 2003 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione e confermato l’attuale prestazione assicurativa erogata sotto forma di mezza rendita quale caso di rigore ex art. 28 cpv. 1bis LAI (doc. AI _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso __________, patrocinato dall’avv. __________, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento di una rendita intera. In via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti. Contestando le risultanze peritali del dr. __________, egli ritiene di non poter svolgere la sua attuale attività di autista neppure nella misura del 25%. Delle singole argomentazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi in diritto.

                               1.5.   Mediante risposta di causa 10 giugno 2003 l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto sostenuto in procedura di opposizione in merito all’esattezza della decisione impugnata

                               1.6.   Il 10 luglio 2003 il ricorrente ha chiesto l’audizione del proprio medico curante e del suo datore di lavoro.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili sono per contro le norme di legge introdotte, al 1° gennaio 2004, dalla 4a revisione dell’AI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione invalidante di __________ giustificante l’aumento, in via di revisione, dell’attuale rendita.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, al fine di valutare se le condizioni di salute di __________ sono rimaste invariate o meno, l’UAI ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia reumatologica (doc. AI _).

Nel referto 20 giugno 2002, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi ed alle constatazioni oggettive, lo specialista ha posto la seguente diagnosi:

"  (…)

sindrome panvertebrale prevalentemente lombospondilogena bilaterale cronica su disturbi statici (cifoscoliosi dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare), alterazioni degenerative cervicali (uncartrosi e condrosi dorsale C5/6, spondilosi anteriore plurisegmentale), alterazioni degenerative lombari (spondilosi anteriori e laterali, condrosi dorsale LS/S1, bulging distali LI -3, protrusione distale centrale LS/S1), decondizionamento e sbilancio muscolare, poliartrosi delle dita, sindrome del tunnel carpale a sinistra (diagnosi elettrofisiologica il 19.2.1997), esito da operazione di tunnel carpale a destra il 3 giugno 1997, obesità (peso 79kg/statura 159cm)" (Doc. AI _ pag 5-6).

                                      Per quel che concerne la valutazione sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha evidenziato quanto segue:

"  (…)

Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale; sono sconsigliabili lavori statici o attività che richiedono un'estensione prolungata del rachide cervico-dorsale. La presenza di una poliartrosi delle dita riduce la capacità di eseguire lavori di precisione con le mani.

Dal lato strettamente reumatologico, l'assicurato in un'attività ergonomicamente idonea come quella appena descritta, presenterebbe una capacità di lavoro al 100%.

Nella professione di magazziniere, svolta in precedenza, presenta una diminuzione del rendimento del 50%.

Come autista panettiere, attività piuttosto statica, attualmente svolta, presenta una diminuzione del rendimento del 30% (AI pag. 6 B).

                                         Ritenuto che il giudizio del dr. __________ in merito allo stato di salute dell’assicurato, alla determinazione della parziale incapacità lavorativa nella precedente professione di magazziniere (50%), nonché riguardo alla piena abilità in attività ergonomicamente adeguate non si discosta da quanto valutato nella precedente procedura dal dr. __________ con la perizia 2 novembre 1998, l’amministrazione ha pertanto ritenuto come la situazione invalidante fosse rimasta sostanzialmente invariata, motivo per cui essa ha respinto la domanda di revisione.

                               2.8.   Va qui ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate.

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, op. cit., pag. 111).

                               2.9.   Con il presente ricorso, ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione, l’assicurato ritiene la perizia del dr. __________ inattendibile. Innanzitutto egli non comprende il motivo per cui il perito abbia riscontrato una discrepanza tra l’intensità dei sintomi e le patologie oggettivabili (cfr. perizia pag. 5), questo in considerazione delle diverse ed estese patologie oggettivamente accertate dal dr. __________ che sicuramente giustificano i dolori riscontrati.

Vero che al punto no. 3 della perizia, lo specialista in reumatologia ha ampiamente descritto lo status oggettivo sia della colonna vertebrale che delle articolazioni periferiche, indicando i numerosi disturbi lamentati. Se il dr. __________ ha rimarcato certe discrepanze, ciò non vuol dire che i dolori accusati dall’assicurato non sono stati riconosciuti credibili, ma unicamente ridimensionati. D’altronde egli ha espresso un simile giudizio sulla base di una approfondita valutazione reumatologica (cfr. perizia pag. 5); del resto l’assicurato non ha portato degli elementi medici che possano mettere in dubbio l’operato del perito. Anche il dr. __________ nella sua perizia del 2 novembre 1998, cui l'UAI ha fatto riferimento per emettere la decisione del 25 agosto 1999, cresciuta in giudicato - aveva riscontrato una certa discordanza tra affezioni lamentate e status oggettivo (“ I referti clinici contrastano in parte con le affermazioni del paziente …” doc. AI _ pag. 5).

Il ricorrente sostiene inoltre di non potere nemmeno esercitare al 25% la sua attuale attività di autista, dovendo interrompere giornalmente e frequentemente tale mansione per potersi riposare, ciò che, a sua detta, contrasta con la valutazione peritale (“ Come autista panettiere, attività piuttosto statica, attualmente svolta, presenta una diminuzione del rendimento del 30% “, cfr. perizia pag. 6). Ora, ai fini della presente vertenza, determinante è che il perito - sulla base di un’accurata e approfondita valutazione, a cui va riconosciuto pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7), di tutti i disturbi accusati dal ricorrente - è giunto ad un convincente giudizio sulla piena abilità lavorativa in attività ergonomicamente idonee con carichi variabili e leggeri (massimo 15 chili), con possibilità di alterare la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione e flessione della colonna vertebrale, senza dover assumere posizioni statiche né attività che richiedono un’estensione prolungata del rachide cervico-dorsale. Inesigibili sono state infine giudicate attività che richiedono lavori di precisione con le mani. Viste le succitate limitazioni, il dr. __________ ha quantificato una riduzione di rendimento del 50% nell’attività di magazziniere, rispettivamente del 30% quale autista di una panetteria (lavoro iniziato nell’aprile 2000, cfr. doc. AI _), attività giustamente considerata dal perito “piuttosto statica” (cfr. perizia pag. 6).

Sta di fatto che già nella perizia 2 novembre 1998 il dr. __________ aveva precisato che:

"  Il paziente non è di fatto menomato a rimanere in piedi anche per periodi superiori ad un’ora qualora possa spostarsi in un raggio di alcuni metri. Può alzare pesi dal suolo fino ad un massimo di 15 kg e può spostare pesi sull’altezza di un tavolo anche fino a 20 kg circa. Non è limitato ad effettuare movimenti rotatori con il tronco mentre può lavorare in continuazione (per oltre 10 minuti su 30) sopra l’altezza della testa (con un movimento di relativa estensione lombare)”.

                                         valutando una piena abilità lavorativa in attività rispettose delle succitate limitazione e un’abilità al 50% quale magazziniere (a quell’epoca non era ancora autista di una panetteria). Vero che rispetto al 1998 attualmente l’assicurato deve evitare i movimenti rotatori del rachide, ma è altrettanto vero che, come indicato nella perizia del dr. __________, dal punto vista medico non vi è stato un rilevante peggioramento ai fini della capacità lavorativa.

                             2.10.   Come è già stato rilevato in numerose sentenze, la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; STFA inedita del 23 marzo 92 nella causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b).

                                         La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 214 consid. 2d; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).

                                         Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'ammini­strazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).

                                         I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (DTF 114 V 314 consid. 3c; STFA inedita del 2 luglio 1996 nella causa M. N. consid. 2).

                                         Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte dell’Ufficio AI.

                                         L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 8 LPGA) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, op. cit., pag. 228).

                                         La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.

In tale contesto va detto che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 80).

                             2.11.   Ritornando al caso in esame, nella precedente procedura, fondandosi sul referto del dr. __________, in particolare per quel che concerne le limitazioni fisiche, nel rapporto 25 febbraio 1999 la consulente in integrazione professionale __________ aveva ritenuto l’assicurato abile in attività leggere di operaio non e semi qualificato, allegando una lista di lavori esigibili e menzionando, a titolo d’esempio, le professioni di “service man”, operaio generico su macchine semi automatiche, fattorino, addetto all’imballaggio, custode (doc. AI _).

Vero che il 23 settembre 2002 la consulente __________, sulla scorta della valutazione peritale del dr. __________, ha in particolare evidenziato:

"  Pensando ad inserimento lavorativo ci scontriamo con le reali e scontate difficoltà legate alle limitazioni fisiche e alle esigenze elevate del normale ciclo produttivo. Anche in una fabbrica, dove non è sempre necessario il porto di pesi e non si richiedono grandi competenze scolastiche, non vedo nessuna possibilità concreta di inserimento, considerando le limitazioni fisiche sopra esposte e l’età. Infatti la duttilità, l’abilità manuale e il ritmo lavorativo di un uomo di 58 anni non può certo competere con le richieste produttive imposte dal mercato del lavoro.“ (doc. AI _);

ritenendo di fatto l’assicurato non integrabile in qualsiasi altra attività adeguata.

Ora, vista l’assenza di un rilevante peggioramento delle condizioni dell’assicurato (cfr. consid. 2.6-2.8), a mente di questa Corte, non vi sono indizi che permettono di intravvedere delle modifiche riguardanti la capacità al guadagno, così come risulta dall’ultimo rapporto della consulente professionale. Considerato del resto che nell’industria e nell'artigianato, i lavori manuali, i quali richiedono l'impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano viepiù importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 33 consid. 2.5) – funzioni che, viste le limitazioni elencate dal dr. __________, sono rimaste pressoché intatte - le attività elencate nel rapporto 25 febbraio 1999 dalla consulente __________ sono da ritenere ancora esigibili.

                                         In queste circostanze, quindi, non essendo intervenuta una modifica rilevante ai sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                             2.12.   L’assicurato ha chiesto l’audizione dell’attuale datore di lavoro e del proprio medico curante.

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per  statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le perizie mediche citate nei considerandi precedenti, motivo per cui l’audizione del medico curante non è da ritenere necessaria. Parimenti superfluo è sentire il datore di lavoro il quale, “potrà confermare che il signor ___________ è costretto giornalmente a interrompere la sua attività per dedicarsi a riposi, senza i quali non potrebbe terminare il proprio lavoro” (cfr. ricorso pag. 5), poiché, come visto, il grado di parziale abilità quale autista di una panetteria è stato definito in modo pertinente dal perito dr. __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.44 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2004 32.2003.44 — Swissrulings