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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2004 32.2003.43

January 21, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,689 words·~18 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.43   BS/sc

Lugano 21 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 14 aprile 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1958, attivo come macchinista (lancista specializzato), il 1° gennaio 1997, scivolando sulla neve e picchiando la spalla destra, si è procurato la rottura della cuffia rotatoria destra.

                                         Tale evento e le susseguenti due ricadute sono stati assunti  dall’assicurazione contro gli infortuni (in casu dall’__________) che ha erogato le prestazioni di legge.

                                         Con decisione su opposizione 12 maggio 2000 (cresciuta in giudicato) - sulla base delle valutazioni peritali 4 ottobre e 8 novembre 1999 della Clinica __________ di Zurigo -, l’__________ ha accertato che i disturbi alla spalla destra non presentano un correlato oggettivo, motivo per cui l’assicuratore infortuni ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro, cessando quindi al 6 dicembre 1999 l’erogazione dell’indennità giornaliera (cfr. incarto LAINF in doc. AI _).

                               1.2.   In data 20/22 agosto 2001 __________ ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                                         Raccolta la documentazione sia medica che economica del caso, con decisione 2 gennaio 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha respinto la domanda di prestazioni. A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha rilevato quanto segue:

"  (…)

Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal dossier inviatoci dalla __________ risulta che l'assicurato ha presentato le seguenti incapacità lavorative:

100%  dal 16.10.1998

    0%  dal 23.03.1999

100%  dal 22.04.1999

  50%  dal 01.06.1999

100%  dal 09.07.1999

    0%  dal 06.12.1999

Trattandosi unicamente di affezioni infortunistiche il nostro ufficio si deve adeguare alle percentuali riconosciute dalla __________.

Sussisterebbe quindi il diritto ad una rendita intera AI dal 1.10.1999 (dopo un anno di attesa) al 31.3.2000 (3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute).

Dal momento però che la richiesta di prestazioni AI è stata inoltrata nell'agosto del 2001 non può essere riconosciuta alcuna prestazione in quanto la domanda è tardiva (art. 48, cpv. 2 LAI)." (Doc. AI _)

                               1.3.   A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dall’assicurato (doc. AI _), con decisione su opposizione 14 aprile 2003 l’UAI ha confermato il rifiuto di accordare delle prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.4.   Avverso la citata decisione su opposizione, __________, per il tramite dell’avv. __________, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l’erogazione di una rendita d’invalidità e, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.

                                         In particolare egli ha fatto presente quanto segue:

"  (…)

Nel contesto della propria decisione in buona sostanza l'UAI ritiene che non siano dati i presupposti di rendita, la circostanza essendo già stata doverosamente acclarata in sede d'infortunio, quindi da parte della __________, la quale non è giunta ad erogare una rendita a favore del signor __________.

Nel frattempo invece il signor __________ è stato oggetto di ulteriori peggioramenti, che hanno gravemente compromesso la propria capacità valetudinaria. Peraltro si noti come anche la componente psichica di __________ sia molto compromessa.

Quanto prima provvederemo ad accertare i presupposti di cui sopra, dettagliandoli anche da un profilo medico." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 10 giugno 2003 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, sostenendo l’esattezza del proprio operato.

                               1.6.   In corso di causa, il ricorrente ha trasmesso lo scritto 17 giugno 2003 del proprio medico curante in cui sono stati elencati gli infortuni subiti e le relative conseguenze (VI).

                                         Prendendo posizione in merito al succitato atto medico, con osservazioni 8 luglio 2003 l’amministrazione ha evidenziato che:

"  Il rapporto stilato dal dottor __________ non offre alcun nuovo elemento di giudizio.

Gli antecedenti dell'assicurato sono noti.

Per quanto attiene agli ultimi sinistri citati, si ribadisce come i medesimi non possano essere considerati nell'ambito della presente procedura. In effetti, in base all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro per almeno il 40% in media.

Il primo dei sinistri più recenti è avvenuto nel mese di maggio del 2002. La decisione su opposizione contestata è stata emanata nel mese di aprile dell'anno successivo.

Ammesso e non concesso che l'infortunio subito abbia implicato una durevole incapacità di lavoro pari al 40% almeno, il requisito dell'anno di carenza farebbe comunque difetto.

Trattasi semmai di elementi che potranno essere considerati nell'ambito di una successiva revisione del caso." (Doc. _)

                               1.7.   In data 5 agosto 2003 __________ ha formulato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. _).

Benché invitato dallo scrivente Tribunale a trasmettere la documentazione pertinente (doc. _), l’interessato non ha provveduto in merito.

                               1.8.   Con un altro atto del 5 agosto 2003 il ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura in modo che l’amministrazione possa valutare il peggioramento delle proprie condizioni di salute dovuto ai recenti infortuni (_).

                                         Sentito l’UAI (XIII), la richiesta è stata respinta dal TCA (XV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato  una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, op. cit., pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).

                                         Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2c).

                                         Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno. Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid. 2d).

                                         Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135 consid.4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid. 2b).

                                         In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche VSI 2001 pag. 79 segg).  il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.

                                         In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.

                                         Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).

                               2.6.   Nel caso in esame, non ritenendo le affezioni dell’assicurato di natura extrainfortunistica, l’amministrazione ha basato il proprio giudizio sulle valutazioni dell’__________, in particolare per quel che concerne i gradi d’incapacità lavorativa relativi alla seconda ricaduta (quelli susseguenti all’evento infortunistico del 1997 ed alla prima ricaduta sono stati di breve durata e quindi non rilevanti ai fini dell’eventuale diritto alla rendita AI) che sono stati definiti dall’assicuratore LAINF nel modo seguente: 100 % dal 16 ottobre 1998; 0% dal 23 aprile 1999; 50% dal 1° giugno; 100% dal 9 luglio 1999 e 0% dal 6 dicembre 1999 (cfr. doc. AI _).

                                         __________, secondo l’amministrazione, avrebbe quindi diritto ad una rendita d’invalidità dal 1° ottobre 1999 (dopo un anno di attesa ex art. 29 cpv. 1b LAI) sino al 31 marzo 2000 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         Avendo tuttavia il ricorrente presentato la domanda di prestazioni AI nell’agosto 2001, la stessa è stata ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI (“Se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.”). Infatti, non sussistendo nel mese di agosto 2000 (un anno prima della domanda) un diritto alla rendita, l’amministrazione non ha versato alcuna prestazione assicurativa.

                                         Orbene, dall’esame degli atti in causa, a mente di questa Corte, la soluzione adottata dall’UAI non può essere confermata e questo per i seguenti motivi.

                               2.7.   Dagli atti di causa risulta che, trattandosi di affezioni derivanti esclusivamente da eventi infortunistici, l’amministrazione ha ritenuto il ricorrente pienamente abile al lavoro dal 6 dicembre 1999 così come è stato valutato dall’__________ mediante la decisione su opposizione 12 maggio 2000 (divenuta definitiva) e questo in virtù della funzione coordinatrice del concetto d’invalidità tre le due assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5).

                                         Tuttavia, va osservato che la decisione dell’assicuratore infortuni si è basata sui referti 4 ottobre e 8 novembre 1999 della Clinica __________ che non hanno permesso di trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo dei dolori lamentati dall’assicurato (“Insgesamt müssen die Schultergelenkbeschwerden als unklar bezeichnet werden. Strukturell kann kein Korrelat gefunden werden. Bezüglich der rechten Schulter ist der Patient im Ermangelung eines strukturellen Korrelates für die Beschwerden voll arbeitsfähig” cfr. rapporto 11 novembre 1999, sub doc. AI _), motivo per cui dal 6 dicembre 1999 l’assicuratore infortuni ha cessato di versare prestazioni (cfr. decisione su opposizione 12 maggio 2000: “… risulta che i disturbi fatti valere alla spalla destra non hanno alcun correlato e cui, conseguentemente l’assicurato è abile al lavoro in misura totale” in doc. AI _).

                                         Al proposito va ricordato che, sotto l’aspetto infortunistico, secondo costante giurisprudenza, in casi del genere, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, l’amministrazione, rispettivamente il giudice delle assicurazioni sociali, non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

                                         Ritenuto ora che, come risulta dalla definizione legale dell’invalidità (art. 8 LPGA rispettivamente art. 4 cpv. 1 vLAI, cfr. consid. 2.4), l’assicurazione invalidità è concepita come “assicurazione finale” ( a differenza della LAINF quale “assicurazione causale”) e che quindi non è rilevante la genesi del danno alla salute (eccezion fatta per le infermità congenite ex art. 13 LAI), ma la circostanza che l’incapacità lavorativa sia dovuta ad un’affezione (cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 14; idem, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, SZS 2/1994, p. 84; sui fattori invalidanti vedi anche DTF 107 V 20 consid. 2c), nel caso concreto l’UAI non poteva ritenersi vincolato dalla valutazione dell’__________. Inoltre va fatto presente che con rapporto 31 ottobre 2000 il dr. __________, dell’Ospedale di __________, ha valutato che “ questo paziente presenta una sindrome algica alla spalla dx, stato dopo diversi interventi” (sub. doc. AI _) e che il 17 aprile 2001 il medico fiduciario dell’assicurazione __________, dr. __________, ha riconosciuto un’incapacità lavorativa, rilevando in particolare quanto segue:

"  (…)

Paziente di 43 anni, macchinista di professione, che lamenta dolori alla spalla dx con impotenza relativa e netta limitazione nei movimenti d'abduzione, rotazione interna-esterna in un contesto di trauma, come evento iniziale, nel 1997 e interventi di ricostruzione della cuffia dei rotatori nel 1997 e shaving di lesione slap nel 1999. Lo stato attuale, a mio avviso, non permette una attività professionale che richieda l'uso del braccio dx come leva di forza o che implichi dei movimenti ripetitivi. Una attività lavorativa che esclude tali criteri è proponibile. Una rivalutazione, dopo aver tentato l'approccio terapeutico proposto dal Dr. __________, soggiorno in una piano clinico, tipo Bethanien pain clinic, __________, per determinare l'abilità lavorativa teorica è indicato. L'incapacità lavorativa completa è riconosciuta per tale periodo." (Doc. AI _)

                                         In queste circostanze, dunque, gli atti sono rinviati all’UAI affinché, mediante un approfondito esame medico, accerti lo status del ricorrente (incluso l’infortunio del 25 maggio 2002, cfr. doc. AI _) e l’effettivo grado d’ incapacità lavorativa, determinando in seguito l’eventuale diritto alla rendita, tenendo tuttavia in considerazione l’inoltro tardivo della richiesta di prestazione ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI.

                               2.8.   Pendente causa __________ ha trasmesso lo scritto 17 giugno 2003 del suo medico curante, in cui quest’ultimo ha evidenziato quanto segue:

"  In risposta alla sua richiesta la informo sullo stato di salute del signor __________ che già nel 1995, in seguito ad una caduta, aveva riportato una contusione della spalla dx con lesione legamentare.

Una TAC della spalla destra richiesta dal dr. __________ ed eseguita in febbraio 1997 ha confermato la lesione.

Il 17.11.97 il Dr. __________ ha sottoposto il paziente ad un intervento chirurgico alla spalla ed il paziente ha ripreso il lavoro il 01.02.98 malgrado i forti dolori alla spalla.

Dato il persistere dei dolori è stata eseguita una artroscopia dal Dr. __________.

Il paziente è stato poi inviato a __________ dalla spettabile __________ che lo ha considerato abile al lavoro dal 06.12.99.

Nel maggio 2002 l'interessato è caduto con la bicicletta riportando la frattura della clavicola sx e di 4 costole dell'emitorace sx.

Il 01.05.03 il paziente ha riportato ustioni di II° grado all'arto superiore sx e al viso.

L'1.6.03 è caduto dalla scooter riportando una forte contusione alle spalle.

Come può costatare dai vari infortuni successi al mio paziente, le sue condizioni di salute sono peggiorate e non riesce a svolgere delle attività lavorative neanche medio-leggere.

Gli ultimi due infortuni sono stati notificati alla __________.

Il paziente rimane inabile al lavoro al 100% in attesa di un'eventuale visita fiduciaria da parte della spett. __________." (Doc. _)

                                         Ora, occorre innanzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui è sono stata resa ( DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), ciò che corrisponde in concreto al 14 aprile 2003.

                                         Pertanto, nella presente procedura gli infortuni del 1° maggio e 1° giugno 2003 non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione di un eventuale peggioramento dello stato valetudinario, ma lo potranno essere unicamente in sede di revisione ex art. 17 LPGA.

                                         Per questo motivo, dunque, la richiesta di sospensione della procedura non ha potuto essere accolta (cfr. XV).

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione su opposizione 14 aprile 2003 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto l’istanza 5 agosto 2003 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.43 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2004 32.2003.43 — Swissrulings