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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.02.2004 32.2003.28

February 4, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,976 words·~40 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.28   cr/sc

Lugano 4 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 5 marzo 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1943, di professione muratore indipendente e a partire dal 1975 titolare di un’impresa di costruzioni, in seguito ad un incidente della circolazione subito nel dicembre del 1984 ha presentato, in data 16 dicembre 1985 (cfr. doc. AI _), una prima richiesta volta all'ottenimento di prestazioni per osteocondosi lombosacrale, spondilosi lombare e cervicale, stato dopo due plastiche legamentarie al ginocchio sinistro e stato dopo intervento per urolitiasi sinistra (cfr. doc. AI _), richiesta respinta con decisione 8 gennaio 1987 (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   In data 1° dicembre 1989 l'assicurato ha rinnovato la sua richiesta di prestazioni (cfr. doc. AI _), anch'essa respinta con decisione 28 gennaio 1992 (cfr. doc. AI _).

                               1.3.   In data 18 ottobre 1996 l'assicurato, nel frattempo divenuto lavoratore dipendente a seguito della costituzione, il 1° ottobre 1995, della società __________, ha di nuovo introdotto domanda di rendita (cfr. doc. AI _).

Successivamente, in data 26 novembre 1996, l'assicurato ha subito un infortunio alla spalla sinistra.

                                         Esperita l'istruttoria, con decisione 4 giugno 1997 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando tale diniego con il fatto che la documentazione agli atti non ha permesso di oggettivare un peggioramento dello stato di salute rispetto alle precedenti valutazioni; il cambiamento della ragione sociale della società, inoltre, non è stato dettato da motivi di salute e niente (dal profilo medico) avrebbe impedito al signor __________ di continuare con la ditta individuale e quindi trarre il reddito che guadagnava in precedenza (cfr. doc. AI _).

Contro tale decisione l'assicurato ha inoltrato ricorso al TCA. Con decisione del 21 ottobre 1998 nella composizione a giudice unico, il TCA ha accolto il ricorso, annullando la decisione contestata e rinviando gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici ed economici (cfr. STCA del 21 ottobre 1998 nella causa G., inc. 32.1997.90, doc. AI _).

                                         In particolare questa Corte aveva rilevato:

"  (…)

Dagli accertamenti effettuati presso il datore di lavoro a sapere quali effettive mansioni espleta l'insorgente in seno alla ditta (cfr. punto 1.6.) è poi emerso che dall'ottobre 1996, ossia 6 mesi prima della decisione impugnata, il ricorrente esercita la sua attività al 50%.

Tale circostanza non risulta però dagli atti AI né risulta essere stata comunicata all'UAI dal datore di lavoro o perlomeno dal rappresentante legale del ricorrente.

Alla luce di questa circostanza che, se nota, avrebbe comportato ulteriori atti istruttori precedenti l'emissione della decisione impugnata, gli atti non possono che essere retrocessi all'UAI perchè abbia nuovamente a pronunciarsi dopo l'esperimento di ulteriori accertamenti medici ed economici.

L'amministrazione dovrà infatti innanzitutto accertare se la ditta __________ è stata effettivamente costituita a causa dei problemi di salute del ricorrente oppure per motivi estranei all'invalidità (come ad esempio per motivi di mera politica aziendale, congiunturali, famigliari ecc.), ritenuto che sino a quel momento il ricorrente esercitava un'attività sicuramente più adeguata, dal profilo medico, al suo danno alla salute (ed in questo senso cfr. il certificato del dr. __________ ad. 4.1.).

Altresì l'UAI dovrà pure accertare se il ricorrente esercita l'attuale attività di impresario-direttore a tempo parziale per motivi di salute, quali sono gli effettivi impedimenti che limiterebbero la sua capacità lavorativa ed in che percentuale quest'ultima sarebbe ridotta, nonché e se vi sono altre attività adeguate nelle quali il ricorrente potrebbe mettere meglio a frutto la sua residua capacità al guadagno."

(cfr. doc. AI _)

                               1.4.   Dando seguito a quanto ordinato dal TCA, l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato ad una inchiesta economica per gli indipendenti esperita in data 4 novembre 1999 (cfr. doc. AI _), dalla quale è emerso che:

"  (…)

2.   Dati riguardanti l'azienda

2.1 Prima dell'insorgenza dell'invalidità

Tipo dell'azienda (ramo di attività): dal 1975 impresa di costruzioni in proprio, dall'1.10.1995 poi trasformata in __________

Edifici (numero, anno di costruzione, ecc.): magazzino, ecc. invariati, come ad inchiesta 27.5.1986

        Superficie:

        Posizione locale (centro, ecc.): Frazione __________

        Mezzi di comunicazione:

        Numero di dipendenti                   

                                           a tempo pieno         7 + 1 muratore a periodi assunto tramite la disoccupazione

                                           a tempo parziale       assicurato al 50%, 1 giardiniere al 50%, 1 giardiniere indipendente saltuariamente

      Altri elementi importanti nel caso specifico:

2.2 Dopo l'insorgenza del danno alla salute

Modificazioni dovute all'invalidità rispetto alle indicazioni fomite al N. 2.1.

L'assicurato conferma le attività eseguite ed elencate nelle 2 precedenti inchieste. Dall'infortunio alla spalla (nov. 1996) ed attualmente si occupa unicamente dei lavori direttivi, contatti con clienti, controllo cantieri, lavori amministrativi ed aiuto alla segretaria (p. es. piccoli preventivi per manutenzioni e bozze di fatture per piccoli lavori).

E' occupato mediamente 3-4 ore al giorno distribuite sull'arco della giornata.

      Modificazione                                          Data della modificazione L'inizio delle difficoltà nel 1984 con peggioramento nel 1988, nel corso degli anni ha subito un intervento per calcoli renali (dr. __________ 1983!), non si ricorda più in che anno ma ha avuto l'intervento al ginocchio dx (menisco op. dal dr. __________), da ultimo l'infortunio alla spalla sx nel novembre 1996.

Afferma che gli iniziali disturbi sono peggiorati, mentre i più recenti (ginocchio e spalla) continuano a limitarlo nelle attività.

Quindi l'assicurato riconferma che dalla fine del 1988 ha smesso completamente d'occuparsi di lavori manuali e del trasporto tramite il furgone (salvo che in rare occasioni...), dall'infortunio alla spalla nel 1996 ribadisce di non eseguire più alcun lavoro manuale (salvo che in rare occasioni...), in pratica da tale data si è sempre occupato di lavori amministrativi e direttivi e sempre al 50% per 3-4 ore al giorno (v. punto 2.1 ).

L'assicurato afferma che è pure impedito nei lavori di controllo cantieri in quanto la maggior parte degli stessi si trovano su terreni in pendenza e/o sconnessi, inoltre a seguito dei molteplici malanni deve forzatamente riposarsi per cui un'attività al 100% escludendo i lavori manuali e di trasporto non sarebbe comunque possibile.

Terminato il racconto da parte del signor __________ ho sottoposto allo stesso il questionario del DL (firmato dall'assicurato) che indica un'attività lavorativa a tempo pieno fino all'8.11.1996 con un salario di fr. 5'000.-- al mese.

A questo punto afferma che era sì impegnato per più ore anche in lavori manuali leggeri e di trasporto con il furgone, oltre che alle attività direttive/amministrative conosciute.

Solo dopo l'infortunio avuto nel novembre 1996 ha cessato anche i lavori manuali leggeri e trasporti.

La giornata lavorativa si poteva suddividere in 2-3 ore per lavori manuali leggeri e di trasporto e il resto 6-7 ore per i lavori direttivi/amministrativi.

Ribadisce che attualmente non può esercitare l'attività oltre le 3-4 ore al giorno ed il resto dei compiti vengono svolti dal figlio, cioè lavori manuali, trasporto merci col furgone, contatti con i clienti, controlli vari nei cantieri.

Ho fatto presente che una parte dei compiti svolti dal figlio potrebbero benissimo essere ancora svolti dall'assicurato lasciando maggior tempo al figlio di dedicarsi a lavori più redditizi, il signor __________ non condivide il mio parere dal momento che il figlio si trova già sui vari cantieri per il trasporto del materiale provvede già al controllo dei lavori e se poi incontra il cliente sul posto deve comunque fermarsi a discutere su eventuali problemi.

Considerate le varie versioni fornite non ritengo che si possano considerare totalmente attendibili le spiegazioni date dall'assicurato, per cui ritengo che personalmente lo stesso possa svolgere l'attività direttiva/amministrativa a tempo pieno.

2.3 osservazioni suppletive: Secondo il signor __________ la __________ non è stata fondata per motivi finanziari (anche se ammette che vi siano delle convenienze) ma bensì per problemi di salute dello stesso, come pure il voler coinvolgere il figlio nell'attività, forse il figlio avrebbe creato una sua impresa (non sa dare altre spiegazioni).

Probabilmente sarà costretto a rinunciare alla sua parte di capitale (fr. 13'000.--) a favore del figlio (7'000.--), in quanto ritiene che per il poco lavoro che fa non si giustifica un salario di fr. 2'500.-- al mese.

Sui tempi di tale modifica non c'è nulla di definito.

In seguito ci comunica che la __________ è stata fatta anche in previsione che col tempo potesse cambiare qualche cosa (es. necessità di avere persone diplomate nel ramo per poterla fondare), hanno quindi anticipato i tempi per essere al riparo da imprevisti. (…)" (Doc. AI _)

                               1.5.   Con decisione 9 gennaio 2003 l’UAI ha stabilito che l'assicurato non ha diritto ad una rendita d'invalidità, precisando:

"  (…)

Dalla documentazione raccolta agli atti risulta che il Signor __________ è attivo quale titolare di un'impresa di costruzioni con alle. dipendenze 12/13 operai. Il 26 novembre 1996 è stato vittima di un infortunio, per il quale la __________ ha riconosciuto i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

      100 %    dal   25.11.1996

      66,6%    dal   12.03.1997

      100 %    dal   17.04.1997

         75 %    dal   20.05.1997

         50 %    dal   01.09.1997

         25 %    dal   03.11.1997

         15 %    dal   01.12.1997 ( rendita già riconosciuta a partire dal

                                                 01.02.1993).

Il nostro Ufficio ha interpellato la Società Svizzera Impresari Costruttori per conoscere, nel limite del possibile, quali sono le mansioni di un proprietario d'impresa come quella condotta dal Signor __________.

L'Ufficio competente ha comunicato che i compiti sono i seguenti:

        ∎   acquisizione lavori, contatti e trattative con clienti, telefono, offerte, contabilità, salari, conduzione cantieri con contatti con la direzione lavori (architetti, disegnatori, eventualmente il proprietario), rilievi e misurazioni, tracciamenti, compiti metrici, ordinazione materiale, tracciamento in dettaglio (interni), allestimento rapporti di lavoro giornalieri, rilievi e misurazioni finali per la liquidazione, preparazione fatture, controllo versamento acconti e pagamenti.

Potrebbe inoltre doversi occupare del magazzino, rifornire gli operai di piccolo materiale e nello stesso tempo controllare il cantiere, ed inoltre eventuali piccoli lavori manuali. Questi ultimi sarebbero un'eccezione in quanto il resto degli impegni rappresenta in pratica un tempo pieno.

Sulla scorta di queste considerazioni possiamo confermare il fatto che il Signor __________ avrebbe potuto/dovuto svolgere unicamente attività dirigenziali-amministrative a tempo pieno.

Considerando inoltre che l'attività dell'assicurato consisteva anche nell'acquisto di terreni, la susseguente costruzione e indi la vendita, dobbiamo considerare anche il tempo impiegato per i trapassi di proprietà (avvocati, ufficio registri, domande di costruzione, accensione ipoteche, ecc.).

Per quanto concerne la costituzione della __________, non possiamo credere alle affermazioni del Signor __________ quando adduce motivi di salute per questo cambiamento, quando dal lato medico tutti sono concordi nell'affermare che le attività dirigenziali sono esigibili in misura praticamente completa. Sembra, infatti, che questa variazione lo abbia costretto a dover svolgere nuovamente delle attività non più consone al suo stato di salute, probabilmente perché ha delegato al figlio alcuni compiti amministrativi o dirigenziali.

Non si intravedono quindi motivi, legati al danno alla salute, che possano aver imposto un simile cambiamento. Molto probabilmente questi sono legati a motivi economici e famigliari (introduzione del figlio nell'azienda del padre).

Dal lato medico risulta, come sopra descritto, che, almeno fino al 27 giugno 2002 (data dell'intervento alla spalla destra), come proprietario di un'impresa di costruzioni non sussiste alcuna incapacità lavorativa, salvo i periodi riconosciuti dalla __________, non sufficienti comunque a far sorgere il diritto ad una rendita AI in quanto non della durata di almeno un anno (365 giorni).

La richiesta di prestazioni deve pertanto essere respinta.

Qualora l'intervento del giugno 2002 dovesse causare un'incapacità lavorativa di almeno il 40 % nelle mansioni leggere indicate in precedenza potrà essere inoltrata una nuova domanda di prestazioni nel giugno 2003 allegando alla stessa un certificato medico dettagliato." (Doc. AI _)

                               1.6.   A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dall’assicurato, rappresentato dall'avv. __________ (cfr. doc. AI _), con decisione su opposizione 5 marzo 2003 l’UAI ha confermato il rifiuto di accordare delle prestazioni assicurative, argomentando:

"  (…)

2.   In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe comunque in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento normale un'attività di tipo amministrativo.

AI riguardo si annota innanzitutto come l'autorità giudiziaria cantonale abbia annullato la decisione impugnata affinché l'amministrazione effettuasse nuove indagini di carattere economico. La valutazione medica non è per contro stata posta in discussione.

La situazione è da allora mutata solo per quanto attiene all'infortunio alla spalla destra (cfr. anche rapporto SMR 13.11.2002). Le conseguenze legate allo stesso sono però rimaste limitate nel tempo.

La spettabile __________, parimenti occupatasi del caso, ha infatti concluso che l'inabilità lavorativa cagionata dall'infortunio alla spalla destra è cessata a partire dall'inizio del corrente mese.

L'amministrazione non intravede quindi valide ragioni che dovrebbero farle concludere ad un'attuale, parziale inabilità lavorativa dell'assicurato nello svolgimento di attività di tipo sedentario.

Si rilevi d'altro lato che l'opponente non ha dal canto suo fornito prova alcuna atta a far giungere l'amministrazione a diverso giudizio.

3.   Per quanto attiene invece all'aspetto economico, si rileva quanto segue.

Dal 1975 al 1995 l'opponente ha gestito un'impresa di costruzioni in proprio. Nel mese di ottobre del 1995 detta azienda è stata trasformata in __________, e l'assicurato é passato dallo statuto di indipendente a quello di dipendente.

A detta dell'interessato tale cambiamento sarebbe stato imposto da ragioni di salute. L'amministrazione non condivide tuttavia tale opinione, ritenuto altresì come in seguito a tale cambiamento l'opponente sarebbe stato addirittura costretto ad incrementare il tempo consacrato a mansioni ritenute controindicate.

In tali circostanze appare quindi giustificato avallare le considerazioni precedentemente espresse dall'amministrazione, in base alle quali il cambiamento di statuto sarebbe stato in realtà dettato da motivi personali, e come tale non poteva quindi essere preso in considerazione.

4.   Per quanto attiene infine allo specifico mansionario svolto dall'assicurato, occorre rilevare in linea generale che all'assicurato incombe il dovere di intraprendere il possibile per diminuire il discapito economico cagionato dal danno alla salute, e ciò cercando di sfruttare al meglio le residue energie lavorative, cambiando se del caso anche lavoro o domicilio (DTF 113 V 128), o passando da un'attività indipendente ad una di dipendente (Valterio, Droit et pratique de I'AI, p. 202). In tale ottica è quindi possibile imporre ad un assicurato di ridimensionare la propria attività, rinunciando ad effettuare quelle professioni difficilmente compatibili con il danno alla salute, ed incrementando al contrario il tempo consacrato a quelle che può svolgere senza difficoltà: "il convient d'établir quelles sont les activités que la personne assurée pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé, et dans quel laps de temps elle pourrait les accomplir. II y a également toujours lieu d'examiner dans quelle mesure il lui serait possible de réduire la perte de gain, en substituant à certaines des tâches qu'elle accomplissait auparavant d'autres tâches, mieux adaptées au handicap dont elle souffre" (Direttiva concernente l'invalidità e la grande invalidità nell'AI, marg. 3113).

Tale compito risulta tanto più agevole se l'assicurato svolge un'attività indipendente, o che comunque può gestire autonomamente.

In concreto l'assicurato, come visto, è stato per lunghi anni titolare della ditta. In seguito è passato allo statuto di dipendente. A parte il fatto che per i motivi sovraesposti detta modifica non può essere considerata ai fini del giudizio, si può comunque ammettere che anche attualmente l'assicurato fruisca di quella indipendenza che gli consente di organizzare a piacimento la propria attività.

Ed è del resto per tale ragione che il funzionario incaricato dell'inchiesta economica ha comunque riconosciuto all'assicurato una totale capacità lavorativa. Considerato che l'azienda è di una certa dimensione, e che le attività svolte in seno alla stessa sono piuttosto diversificate, appare del tutto giustificabile che l'assicurato possa trovare occupazione a tempo pieno eseguendo attività di tipo amministrativo, oppure piccole attività manuali che non sollecitano eccessivamente l'apparato locomotore. In effetti, se è vero che, come viene obiettato, l'opponente non dispone di una solida formazione a livello scolastico, tuttavia è stato titolare per oltre un ventennio di un'impresa di costruzioni, circostanza questa che gli garantisce conoscenze sufficienti per poter svolgere e gestire un'ampia gamma di attività.

In conclusione quindi, la decisione contestata merita conferma tanto dal punto di vista medico che economico.

5.   L'opponente chiede altresì gli siano assegnate congrue ripetibili.

Orbene, risultando l'assicurato soccombente, la questione delle ripetibili non entra in ogni caso in linea di conto.

Ad ogni modo giova rilevare che l'assegnazione di ripetibili nell'ambito di una procedura di opposizione costituisce comunque l'eccezione, di regola non potendo essere riconosciute a questo stadio (cf. art. 52 cpv. 3 LPGA, nonché Circolare sul contenzioso in ambito AVS/AI/IPG/PC, marg. 2061)." (Doc. AI _)

                               1.7.   Avverso la citata decisione su opposizione, __________ o, per il tramite dell’avv. __________, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l’erogazione di una rendita d’invalidità.

                                         In particolare egli ha fatto presente quanto segue:

"  (…)

3.

Per quanto attiene la determinazione dell'attività esercitata dal signor __________ si osserva che l'Ufficio Al non ha sufficientemente tenuto conto delle peculiarità che la fattispecie presenta, e meglio la reale dimensione dell'impresa di costruzioni __________, nonché il campo d'attività da essa svolto.

Non trova del resto alcun fondamento l'asserzione avanzata dall'Ufficio Al secondo cui il ricorrente fruisca di un'indipendenza che gli consentirebbe di "organizzare a piacimento la propria attività".

Come detto, la ditta in oggetto occupa annualmente, secondo le circostanze, una media di soli 6-7 operai.

L'Ufficio Al, nella decisione qui contestata, sostiene che il signor __________ potrebbe svolgere attività di tipo amministrativo.

Tale incarico non può però, di tutta evidenza, essere preso in considerazione nella fattispecie, ritenuto il grado di formazione dell'assicurato.

Non si può certo esigere da una persona che ha concluso gli studi a livello di 3.a media, che questa svolga lavori di controllo pagamenti o contabilità, per i quali è necessaria una formazione superiore. Per questa ragione l'amministrazione è sempre stata eseguita da una segretaria e la contabilità tenuta da una fiduciaria, benché lo stesso signor __________ sia stato titolare della ditta.

Ancor meno si può pretendere che tali attività occupino il ricorrente a tempo pieno, non avendo quest'ultimo, come detto, le capacità necessarie.

Non possono quindi trovare fondamento, nel caso concreto, i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali proposti dall'Ufficio Al.

È infatti pacifico che l'assicurato deve intraprendere il possibile per diminuire il discapito economico cagionato alla salute, ma ciò non impone certo l'assunzione di un'attività incompatibile alla sua formazione ed alle sue conoscenze.

Come detto, l'unica attività compatibile al signor __________ sarebbe semmai di carattere manuale, e non amministrativo.

Nella ditta lavora il figlio, __________, il quale sta assumendo vieppiù le funzioni gestionali.

Ciò non toglie però che queste attività erano, e sono, assai diverse da quelle che il signor __________ era, ed è, in grado di svolgere.

La sola parte "amministrativa" legata al qui ricorrente potrebbe semmai essere unicamente l'acquisizione dei clienti. Tuttavia, si osserva che questo è un compito che viene svolto in orari e in situazioni extra-lavorative.

In ogni caso, lo stato di salute dell'assicurato è oggi tale da comportare una notevole diminuzione anche per quanto attiene questa minima attività amministrativa da lui svolta. Infatti, come risulta dai referti medici, lo stato di salute del signor __________ già non permetteva, prima dell'intervento alla spalla destra, una libertà di movimento tale da garantirgli un'adeguata presenza sui cantieri; oggi questa attività è praticamente esclusa. Per questi motivi l'istanza 29.10.1996 deve essere integralmente accolta.

4.

L'Autorità cantonale ritiene inoltre che, nella fattispecie, la durata trascorsa dall'intervento alla spalla destra del ricorrente non sarebbe sufficiente a far sorgere il diritto ad una rendita AI.

In merito si osserva tuttavia che, secondo costante giurisprudenza del TF, il termine di un anno comincia a decorrere da quando un'affezione inizia a limitare la capacità al lavoro.

Questo termine annuale concerne tuttavia il primo evento traumatico.

Qualora si tratti di variazioni successive del grado d'invalidità, queste non soggiacciono al rigore del termine di un anno, bensì trova applicazione l'art. 88a cpv. 2 OAI, giusta il quale "in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole" (DTF 109 V 125).

Nella fattispecie, sono passati ben oltre nove mesi dall'intervento alla spalla del signor __________, avvenuto a fine giugno 2002, trovando quindi applicazione la giurisprudenza sopra citata.

Si osserva poi che anche il principio d'economia procedurale giustificherebbe l'evasione in questa sede della richiesta di una rendita AI, formulata dal signor __________, in relazione all'intervento alla spalla destra.

Si rileva infine che la situazione d'incapacità lavorativa continua a persistere anche poiché dettata dall'età ormai avanzata del ricorrente, ciò che implica uno stato d'invalidità difficilmente attenuabile, creando una situazione praticamente permanente ed irreversibile.

5.

In considerazione di quanto suesposto, si chiede che la decisione su opposizione 5 marzo 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino venga annullata, riconoscendo al signor __________ il diritto ad una prestazione assicurativa, così come chiesto in data 29.10.1996 e maggiorata a seguito dell'intervento avvenuto il 27.6.2002.

6.

Ritenuto che la procedura presso codesta Autorità è gratuita non si pone la questione delle spese. Si chiede però che al ricorrente siano riconosciute adeguate ripetibili, giusta l'art. 52 cpv. 3 LPGA." (Doc. I)

                               1.8.   In data 7 aprile 2003 l'avv. __________ ha inviato al TCA, a complemento del ricorso 31 marzo 2003, il certificato medico datato 4 marzo 2003 redatto dal medico curante dell'assicurato, Dr. Med. __________, dal quale risulta che __________ è inabile al lavoro al 50%, causa infortunio, fino a nuovo avviso (cfr. doc. _).

                               1.9.   Mediante risposta di causa 24 aprile 2003 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, richiamando quanto già illustrato in sede di decisione su opposizione.

                                         Con riferimento al certificato medico del Dr. __________, prodotto dall'assicurato, l’amministrazione ha rilevato che lo stesso è stilato in termini troppo vaghi per poter essere considerato quale valido mezzo probatorio; l'UAI ha inoltre osservato che il citato certificato medico è in ogni caso ininfluente nel caso di specie, dato che si riferisce ad un periodo successivo alla presa di posizione dell'amministrazione (cfr. doc. _).

                             1.10.   Il 5 maggio 2003 il rappresentante dell'assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da notificare, rilevando nel contempo di ritenere necessaria una perizia medica volta ad appurare l'attuale stato di salute di __________ (cfr. doc _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, op. cit., pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s, Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a). Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                               2.6.   Nel caso in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità di ___________, muratore e titolare di un'impresa di costruzioni, l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5).

                                         A tale scopo l’UAI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio del 21 ottobre 1998 (cfr. STCA del 21 ottobre 1998 nella causa G., inc. 32.1997.90), ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 4 novembre 1999.

                                         Nel relativo rapporto 5 novembre 1999 l’incaricato, basandosi sulle dichiarazioni dell’assicurato, ha descritto l’attività svolta dallo stesso prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute (cfr. punto no. 2 doc. AI _).

                                         Egli ha poi proceduto alla valutazione della capacità al guadagno, comparando l’esigibilità delle diverse mansioni costitutive la professione di muratore e titolare di un'impresa di costruzioni, prima (lettera A) e dopo il danno alla salute (lettera B), così come riassunto nel seguente specchietto:

"  (…)

5.   Confronto fra le varie attività

(Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg. delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)

5.1 Attività da eseguire

A

B

C

1. Direzione dell'azienda

    30%

2. amministrativo

    10%

  *100%

3. guida trasporti

    10%

4. lavori manuali

    50%

5.

6.

7.

8.

9.

10.

       100%

   *100%

*ritengo che se non ci fosse il figlio che si occupa anche in parte dei compiti amministrativi/direttivi (v. punto 2.2), l'assicurato potrebbe essere in grado d'effettuare in modo completo tali attività.

A   =    Percentuale di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori consueti

                                                                                                         dell'assicurato/a (senza danno alla salute)

B  =    Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del danno alla salute, valutato

dalla persona incaricata dell'inchiesta (p.es. ancora completa = alla percentuale di A., ancora metà = ½ percentuale di A)

C  =    Valutazione dell'invalidità tramite l'ufficio Al (…)" (Doc. AI _)

                                         Inoltre, l’ispettore AI ha apportato le seguenti valutazioni suppletive:

"  (…)

5.2 valutazioni supplettive  E' sempre in cura c/o il dr. ____________ (aggiornare atti).

Medicamenti: nessuno (fa attenzione a non fare sforzi per evitare i dolori)

Nessuna IG da CM o assicurazioni, percepisce dalla __________ ass. vita fr. 2'310.-- al trimestre, mentre dalla _________ percepisce una rendita (15%) di fr. 680.- per l'infortunio del 1963.

Ha percepito dalla __________ I'IG fino al 1997 per l'infortunio alla spalla sx, è ancora in causa per l'ottenimento di una rendita anche per questo caso. (richiedere atti a _________ + foglio R. inf. no. _)."

(Doc. AI _)

                               2.7.   L’UAI ha poi chiesto informazioni circa lo stato di salute di ____________ al medico curante dell'assicurato, Dr. Med.____________.

                                         Nel "rapporto medico" compilato in data 28 maggio 2002 il medico, posta la diagnosi di estese degenerazioni in parte reumatologiche, in parte traumatologiche a carico dell'apparato locomotorio, in particolare sindrome lombo- e cervicovertebrale croniche, gonartrosi bilaterale e periartropatia omeroscapolare bilaterale, che hanno dato luogo ad un'incapacità lavorativa del 50% dal 1° febbraio 2002 al 15 aprile 2002 e del 100% a partire dal 16 aprile 2002, ha indicato la seguente prognosi:

"  (…)

La situazione oggettiva del paziente è caratterizzata da dolori ed impedimenti compatibili con le diagnosi enunciate precedentemente e  giustifica un'incapacità lavorativa completa quale muratore.

Le rimanenti condizioni internistiche sono peraltro al momento eccellenti.

Per un apprezzamento medico assicurativo del caso, anche in considerazione della sua complessità, non posso che

ripetermi sull'opportunità di un approfondimento peritale."

(Doc. AI _)

                                         Il Dr. ____________ ha inoltre osservato che le sofferenze dell'assicurato hanno dato luogo ad intensi contatti specialistici, in particolare con il Dr.__________, il Dr. ___________e il Dr.___________.

                                         L'amministrazione ha quindi interpellato questi specialisti.

Il Dr. Med.___________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nel rapporto medico datato 5 giugno 2002 ha indicato:

"  (…)

Il paziente era stato da me visto in data 17.1.95 la prima volta per un trauma distorsivo del ginocchio destro avvenuto circa 3 mesi prima.

Caso assunto dalla CM. Si è proceduto ad un'artroscopia con meniscectomia laterale destra in data 26.1.05.

In tale occasione si è reperita una lacerazione meniscale ma nessuna patologia a livello cartilagineo. In seguito non ho più visto il paziente fino all'8.11.2000 data in cui si è presentato in quanto in luglio 2000 sarebbe caduto con la bicicletta con trauma contusivo del ginocchio destro.

Aveva in quell'occasione fatto eseguire una Artro MRl del ginocchio destro che dimostrava una degenerazione del resto meniscale laterale con importanti segni di una condropatia rotulea ma anche una chiara deviazione in valgo del ginocchio destro probabilmente a seguito della meniscectomia del 1995.

La ricaduta era stata rifiutata dalla ________ e avevo proposto un trattamento conservativo da eseguire tramite il curante Dr. ___________.

Ultima visita del 27.11.01: il paziente si presenta per persistenti dolori al ginocchio destro ormai noti, ma ora anche per la riacutizzazione del ginocchio sinistro, già operato nel 1963, probabilmente patologie a livello dei legamenti di carattere traumatico, caso ________ per la quale il paziente percepisce una rendita.

All'esame clinico del 27.11.01 il paziente accusava sensazione di calore al ginocchio e difficoltà alla flessione forzata, dolori localizzati nella regione del recesso sovra-patellare. Riferisce che i trattamenti fisioterapici e medicamentosi non hanno dato miglioramento.

Clinicamente l'andatura è spedita. Non ho trovato versamento intra-articolare. Vi sono chiari segni di patologie cartilaginee con rumori retropatellari e dolori sulle facette patellari.

Cicatrice mediale non irritata. Non ho trovato importante instabilità. Deficit flessorio di circa 10-15 gradi.

Estensione completa. Non dolori su entrambe le emirime.

Dopo la visita del 27.11.01 non ho più visto il paziente.

Prego per ulteriori informazioni chiedere direttamente al medico curante Dr. ___________." (Doc. AI _)

                                         Nel rapporto medico 14 giugno 2002 il Dr. Med.___________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, si è così espresso:

"1.         Domande sull'attività attuale

1.1.      Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività? Il paz. ha difficoltà a lavorare come muratore visto che ha una rottura della cuffia rotatori spalla sinistra.

1.2.      È ancora proponibile l'attività attuale?                              xSì           ¨No

              Se sì, per quanto tempo (ore al giorno)?

           In qualità di padrone ma non al di sopra del 50%.

1.3.      Esiste inoltre una diminuzione del rendimento?           xSì           ¨No

              Se sì, in che misura? 50%

2.        Domande su possibili provvedimenti d'integrazione

2.1.      Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?

                                                                                                                ¨Sì            xNo

Se sì, con quale ragionevoli provvedimenti (p.es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?

              Come si ripercuotono questo provvedimento sulla capacità di lavoro?

2.2.        L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?           xSì           ¨No

2.2.1.    Se sì da quando? Da subito.

Di che tipo di attività si potrebbe trattare? Lavori amministrativi per gestire la ditta.

Di che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto? Alzare pesi e non fare lavori che richiedono forza con il braccio sinistro.

In quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte? Al max 4 ore al giorno.

2.2.2.    Per questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto? xSì             ¨No

Se sì, in che misura? Visto che il paz. non ha una forza sufficiente sono ridotti al minimo al 50%.

2.2.3.    Se altre attività non fossero possibili, quali sono i motivi?

3.           Proposte, altre domande." (Doc. AI _)

Il Dr. Med.______________ , specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, in data 7 ottobre 2002 ha osservato:

"  Personalmente constatando la situazione del paziente, mi limito a giudicare la problematica della spalla destra, operata il 27.06.2002.

In merito a questa spalla, operata ancora 3 mesi fa, sicuramente non è abile a qualsiasi lavo­ro, bisognerà aspettare il decorso post-operatorio almeno a distanza di.6,-12 mesi.

Per le altre patologie Vi prego di rivolgerVi al medico curante."

(Doc. AI _)

Nella "proposta capo servizio", redatta in data 18 ottobre 2002, il funzionario __________ ha indicato:

"  Ho interpellato la Società Svizzera Impresari Costruttori per conoscere, nel limite del possibile, quali sono le principali mansioni di un proprietario d'impresa come quella che ci occupa.

II Sig. ____________ mi precisa che principalmente il proprietario di una ditta con 12/13 operai deve occuparsi di:

·     acquisizione lavori, contatti e trattative con clienti, telefono, offerte, contabilità, salari, conduzione cantieri con contatti con la direzione lavori (architetti, disegnatori, event. il proprietario), rilievi e misurazioni, tracciamenti, compiti metrici, ordinazione materiale, tracciamento di dettaglio (interni), allestimento rapporti di lavoro giornalieri, rilievi e misurazioni finali per la liquidazione, preparazione fatture, controllo versamento acconti e pagamenti.

Potrebbe inoltre doversi occupare del magazzino, rifornire gli operai di piccolo materiale e nello stesso tempo controllare il cantiere, ed inoltre eventuali piccoli lavori manuali. Questi ultimi naturalmente sarebbero un'eccezione in quanto il resto degli impegni rappresenta in pratica un tempo pieno.

Non è chiaramente in grado di quantificare percentualmente gli impegni in questi ultimi lavori, infatti, tutto dipende dall'organizzazione, dagli operai che ha a disposizione e dalle loro capacità.

Sulla scorta di queste considerazioni posso pertanto confermare l'impressione avuta dal collega __________ in sede d'inchiesta, ossia il fatto che come proprietario il Sig. _________ avrebbe potuto/dovuto svolgere unicamente attività dirigenziali-amministrative a tempo pieno. Considerato inoltre che la sua attività consisteva anche nell'acquisto di terreni, la susseguente costruzione e indi la vendita, dobbiamo considerare anche il tempo impiegato per i trapassi di proprietà (avvocati, ufficio registri, domande di costruzione, accensione ipoteche, ecc.).

Per quanto concerne la costituzione della SAGL, non possiamo credere alle affermazioni del Sig. _________ quando adduce motivi di salute per questo cambiamento, quando dal lato medico tutti sono concordi nell'affermare che le attività dirigenziali sono esigibili in misura praticamente completa. Sembra, infatti, che questa variazione lo abbia costretto a dover svolgere nuovamente delle attività non più consone al suo stato di salute, probabilmente perché ha delegato al figlio alcuni compiti amministrativi o dirigenziali.

Non s'intravedono quindi motivi, legati al danno alla salute, che possano aver imposto un simile cambiamento. Sicuramente questi sono legati a motivi economici e familiari (introduzione del figlio nell'azienda del padre).

Dobbiamo ora verificare se, dal lato medico, esistono controindicazioni o limitazioni per lo svolgimento delle mansioni precedentemente descritte differenziando eventualmente lo stato di salute prima e dopo l'intervento del 27.06.02.

INCARTO a SMR." (Doc. AI _)

Infine, il Dr. Med. _____________ del SMR, nella "proposta medico" 13 novembre 2002, si è così espresso:

"  Impresario con gestione di ditta 10-12 muratori con attività prevalentemente amministrativa e burocratica oltre che contatto con clientela.

Per patologie a carattere medico vedi rapporto medico del dr. __________ reumatologo del 04.1998 al dr. _________ MC, che riassume le patologie sia lombari, che cervicali, che delle ginocchia, oltre a periartropatia omero-scapolare bilaterale in stato dopo acromio-plastica sinistra 04.1997.

La motilità della spalla appariva allora nella norma mentre a sinistra vi era una riduzione di 1/3 in tutte le prove funzionali.

Ulteriore valutazione medica di rilievo è quella della ________ con visita medica del 04.04.2000 e 26.03.2001 che riportano, specialmente la prima, esami funzionali delle ginocchia e della spalla sinistra, portando un'esigibilità del lavoro che ampiamente condivido. Essendo lo stato della spalla destra nell'antecedente perizia migliore rispetto alla spalla sinistra, si presume che anche qui (nel 2000) lo stato di salute fosse migliore.

Attualmente viene riportato agli atti una operazione di ricostruzione da parte del dr.________ , ortopedico, del 27.06.2002 con ricostruzione di ampia rottura del labbro ventrale della spalla destra artroscopicamente con stabilizzazione anteriore.

Per rispondere alle attuali domande nella proposta del capo-servizio del 18.10.2002.

Il 0% come proprietario di impresa e mansioni intellettuali prima del 27.06.2002.

Il per mansioni manuali prima del 27.06.2002: vedi esigibilità lavorative secondo visita _________ sopra descritta.

IL dopo l'operazione del 27.06.2002 alla spalla destra: pur trattandosi di attività prevalentemente leggera con necessità di spostamenti sia in magazzino, sia all'esterno del cantiere, sia sul cantiere, IL 100% per 6 mesi dopo l'intervento.

Dal 01.01.2003 sarà da rivalutare tramite il dr.___________." (Doc. AI _)

                               2.8.   _____________ ha contestato l’inchiesta economica dell'amministrazione, ritenendo che l’incaricato non abbia correttamente tenuto conto della reale dimensione e del campo di attività dell'impresa di costruzioni __________.

L'assicurato ha poi osservato di non essere, contrariamente a quanto ritenuto dall'UAI, in grado di svolgere attività di tipo amministrativo, ritenuto il suo livello di formazione (ha concluso gli studi a livello di terza media); l'amministrazione della società è infatti curata da una segretaria e la contabilità è affidata ad una fiduciaria (cfr. doc. _).

                                         In particolare l'assicurato ha rilevato di avere subito, oltre all'infortunio al ginocchio sinistro del 17 giugno 1963, a un incidente stradale del 21 dicembre 1984 e all'infortunio alla spalla sinistra del 9 novembre 1996, un ulteriore infortunio, stavolta alla spalla destra, in data 30 gennaio 2002 (che ha poi dato luogo ad un successivo intervento chirurgico in data 27 giugno 2002), infortunio quest'ultimo che l'amministrazione non ha preso in considerazione al momento dell'emanazione della decisione di rifiuto delle prestazioni oggetto della presente controversia (cfr. doc. _).

Il tema specifico dell'infortunio alla spalla destra occorso all'assicurato il 30 gennaio 2002 e che ha comportato un intervento chirurgico, eseguito dal Dr. ___________ il 27 giugno 2002 (cfr. doc. AI _), è stato affrontato dall'amministrazione nella decisione su opposizione resa in data 5 marzo 2003, nella quale l'UAI ha osservato che "gli esiti dell'infortunio alla spalla destra, unica affezione ritenuta suscettibile di compromettere anche il corretto svolgimento di attività leggere, non sono inoltre stati considerati, ritenuto come l'inabilità lavorativa non è perdurata per almeno un anno" (cfr. doc. AI _, pag. 3).

                                         Al riguardo, occorre precisare quanto segue: l'infortunio dell'assicurato alla spalla destra è avvenuto il 30 gennaio 2002; la decisione con la quale l'amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato è datata 9 gennaio 2003 (cfr. doc. AI _); _____________ ha formulato opposizione contro la decisione amministrativa in data 10 febbraio 2003 (cfr. doc. AI _); infine, la decisione su opposizione dell'UAI - decisione oggetto della presente procedura davanti al TCA - porta la data del 5 marzo 2003 (cfr. doc. AI _).

                                         Ora, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.2.), con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAI. In particolare è stata introdotta anche in materia AI la procedura d'opposizione, prevista all'art. 52 LPGA, che stabilisce che qualora l'assicurato sia in disaccordo con una decisione amministrativa che lo concerne, egli ha la possibilità dapprima di impugnare siffatta decisione tramite opposizione presso il servizio che l'ha notificata e successivamente, qualora egli si trovi ancora in disaccordo con la decisione su opposizione emanata dal servizio competente, di impugnare la decisione su opposizione dell'amministrazione tramite ricorso davanti al TCA (cfr. art. 56 seg. LPGA).

                                         Nella procedura ricorsuale, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di principio sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).

Al riguardo, Ueli KIESER (ATSG-Kommentar, Art. 61: Verfahrensregeln, N. 54, pag. 615, Zurigo 2003), ha osservato:

"b)      Auswirkungen

Das Gericht hat von Amtes wegen, d.h. aus eigener Initiative heraus den rechtserheblichen Sachverhalt abzuklären. Dabei ist auf denjenigen Sachverhalt abzustel­len, der zur Zeit des Erlasses des angefochtenen Verwaltungsentscheides - d.h. grundsätzlich des Einspracheentscheides (n.d.r.: sottolineatura del redattore) - gegeben war (vgl. dazu ZÜND, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 154).

Wegen der oft langen Dauer des kantonalen Gerichtsverfahrens kann in besonderen Fällen die nachträgliche Abklärung des massgebenden Sachverhaltes Schwierigkeiten mit sich bringen. Die Annahme einer unrechtsmässigen Rechtsverzögerung kann dabei im Einzelfall dazu führen, dass eine im Rahmen des Un­tersuchungsprinzips abzuklärende Frage, die wegen des Zeitablaufs nicht mehr beantwortet werden kann, so zu beantworten ist, dass den Interessen der versi­cherten Person Rechnung getragen wird (vgl. für ein Beispiel SVR 1997 ALV Nr. 105)."

Di conseguenza, nel caso di specie, occorre ritenere che al momento dell'emanazione della decisione su opposizione, vale a dire il 5 marzo 2003, l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi in merito all'eventuale inabilità lavorativa dell'assicurato, tenendo conto di tutti gli aspetti medici legati alle condizioni di salute di _____________ verificatisi fino a quel momento - dato che, come appena ricordato, determinanti sono i fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione contestata - ivi compreso dunque anche l'infortunio alla spalla destra subito in data 30 gennaio 2002, cui è seguito, in data 27 giugno 2002, un intervento chirurgico alla spalla destra, infortunio che, come indicato dal Dr. _________ nel suo scritto 7 ottobre 2002, ha reso l'assicurato inabile al 100% per qualsiasi tipo di lavoro per un periodo di almeno sei-dodici mesi successivi al citato intervento (cfr. doc. AI _).

Non va poi dimenticato che il medico del SMR, Dr.___________, nella "proposta medico" 13 novembre 2002, ha indicato che nei sei mesi successivi all'operazione alla spalla destra l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa del 100% nella sua professione, "pur trattandosi di attività prevalentemente leggera con necessità di spostamenti sia in magazzino, sia all'esterno del cantiere, sia sul cantiere" (cfr. doc. AI _); il medico ha poi aggiunto, in conclusione al suo scritto, che la situazione dell'assicurato avrebbe dovuto essere rivalutata tramite il Dr. __________ a partire dal 1° gennaio 2003 (cfr. doc. AI _). Questo proposito è rimasto tuttavia senza seguito.

In simili circostanze, dunque, questo TCA ritiene che debba essere accertato, mediante una approfondita valutazione medica, in che misura l’assicurato sia ancora in grado di svolgere la propria attività di titolare di un'impresa di costruzioni o altra attività adeguata, tenendo conto, tra le altre cose, anche dell'infortunio alla spalla destra del 30 gennaio 2002 e delle ripercussioni che questo ha avuto sull'abilità lavorativa dell'assicurato, motivo per cui gli atti devono essere rinviati all’amministrazione. A dipendenza delle risultanze mediche, l’UAI valuterà se eseguire un’ulteriore inchiesta economica, dopo di che esso si determinerà nuovamente sulla domanda di rendita in oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo l’espletamento degli accertamenti conformemente al consid. 2.8.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà a _____________ fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa)

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.28 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.02.2004 32.2003.28 — Swissrulings