Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2003 32.2003.14

March 20, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·400 words·~2 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.14   rg/gm

Lugano 20 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 20 gennaio 2003 interposto da

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 3 dicembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 10 marzo 2003 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità, alla luce delle nuove informazioni ottenute e considerata la necessità di meglio approfondire la questione a sapere in quale misura l'assicurata avrebbe la possibilità di reperire un posto quale gerente consono alle proprie limitazioni, ha postulato la retrocessione degli atti per complemento istruttorio, annullando di conseguenza la decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);

richiamato lo scritto 18 marzo 2003 dell'avv. __________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili (cfr. Doc. _);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                         §)  gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                         l'Ufficio dell'assicurazione invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

32.2003.14 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2003 32.2003.14 — Swissrulings