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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.04.2003 32.2002.98

April 28, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,797 words·~44 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.98   cr/sc

Lugano 28 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 23 luglio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1950, in base a quanto stabilito dal TCA nella sentenza del 18 marzo 1998 (cfr. STCA 18 marzo 1998, inc. 32.1995.161), sulla scorta della perizia pluridisciplinare 9 dicembre 1997 eseguita, su incarico del Tribunale, presso il SAM di Bellinzona (cfr. doc. AI _), a partire dal 1° agosto 1994 è titolare di una mezza rendita, con un grado d’invalidità del 56%.

                                         Con delibera 6 maggio 1999 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha confermato, in sede di revisione, il grado d’invalidità del 56% (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   Con scritto datato 23 agosto 2000 l'assicurato, rappresentato dall'Avv. __________, ha chiesto all'amministrazione di procedere ad una revisione del suo grado d'invalidità del 56%, a causa dei peggioramenti intervenuti a far tempo dal mese di agosto/settembre 1999, attestati dal suo medico curante, Dr. __________ (il quale ha certificato un peggioramento dello stato valetudinario dal mese di agosto 1999, che rende l'assicurato inabile al lavoro al 100%; cfr. doc. AI _) e dal Dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (che ha attestato un'incapacità lavorativa al 100% a partire dal 20 luglio 2000; cfr. doc. AI _).

                                         L’amministrazione ha proceduto agli accertamenti medici del caso, ordinando in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al SAM (doc. AI _).

                                         In esito a tali accertamenti, con proposta di decisione 23 aprile 2002, l’UAI ha respinto la domanda di revisione, confermando l'attribuzione all’assicurato di una mezza rendita d'invalidità poiché:

"  (…)

In data 23.08.2000 è stato inoltrato un certificato medico per la revisione del grado d'invalidità in quanto è subentrato un peggioramento dello stato di salute.

La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia medica eseguita presso il Servizio Accertamento Medico AI, ci permette però di confermare la mezza rendita (grado del 56%) finora erogata. Infatti, dal 1997 in avanti non si può attestare un complessivo e duraturo peggioramento dello stato di salute, esclusi alcuni cronici episodi intercorrenti.

Abbiamo esaminato il grado d'invalidità e costatiamo che non si è modificato al punto tale da influenzare il diritto alla rendita. Il Signor __________ continuerà quindi a beneficiare della stessa rendita fino ad oggi erogata.

Di conseguenza, la sua domanda di revisione è respinta.

Le abbiamo presentato un progetto di decisione. Ma, prima di notificare una decisione munita dei mezzi di diritto, le diamo la possibilità di portare, entro due settimane, per iscritto o verbalmente, le sue osservazioni contro le presenti conclusioni o di richiedere delle spiegazioni complementari. È anche possibile un incontro, previo appuntamento." (Doc. AI _)

                                         Con osservazioni 15 luglio 2002 __________, rappresentato dall'Avv. __________, ha contestato il progetto di decisione, sostenendo che la valutazione dell'UAI non tiene debitamente conto dei notevoli peggioramenti dello stato di salute dell'assicurato attestati peraltro anche nella perizia eseguita dal SAM nel 2001 (doc. AI _).

                                         L’UAI con decisione formale 23 luglio 2002, confermando il grado d’invalidità nella misura del 56%, ha in particolare osservato:

"  (…)

Preso atto delle osservazioni al progetto di decisione del 23.04.2002 precisiamo quanto segue:

effettivamente il Servizio Accertamento Medico AI giustifica un peggioramento dello stato psichico; tuttavia sia la patologia psichica che reumatologica valuta la stessa sintomatologia e per questo motivo i due gradi di incapacità lavorativa non possono essere cumulati.

L'insieme delle affezioni permette quindi di determinare una capacità lavorativa nella misura del 50 % in attività confacenti.

La capacità di guadagno in queste attività, peraltro già ritenute esigibili dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sentenza 18.03.1998, può essere fissata, secondo la recente giurisprudenza, a circa Fr. 19'500.--.

Il confronto tra questa cifra e il reddito ipotetico (reddito da sano) di Fr. 42'600.-- nel 2001, permette di stabilire un grado d'invalidità del 55 % circa.

Questo grado ci consente di continuare nell'erogazione della mezza rendita.

Di conseguenza, la sua domanda di revisione è respinta." (Doc. _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, sempre rappresentato dall'Avv. __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Quale motivazione del gravame l’assicurato ha precisato:

"  (…)

5.                                                                            A mezzo della decisione qui impugnata, l'Ufficio AI ha comunque respinto la domanda di revisione, pur confermando che il SAM ha giustificato un peggioramento dello stato psichico. Ha tuttavia pure argomentato che sia la patologia psichica che quella reumatologica valuterebbero la stessa patologia (ciò che è contestato dal ricorrente, sia chiaro, e del resto si tratta di due patologie ben distinte), ed i due gradi di incapacità lavorativa non sarebbero quindi cumulabili.

6.                                                                            A mente dell'assicurato e ricorrente, la decisione dell'Ufficio AI non è giustificata, anzi l'aggravamento delle patologie di cui soffre l'assicurato (con particolare riferimento alla patologia psichica) è sostanziale e notevole. Del resto il dottor ________ con certificato del 18 agosto 2000 che lo scrivente legale ha trasmesso all'Ufficio AI, conferma che "Le condizioni del paziente attualmente rendono improponibile una qualsiasi ripresa dell'attività lavorativa, anche parziale".

                                                                         Non solo ma lo stesso dottor __________, con rapporto del 5 ottobre 2000, conferma che il signor __________ è da considerare totalmente inabile al lavoro dal 20 luglio 2000, motivando rettamente la propria posizione. Il tutto viene sostanzialmente confermato in data 30.10.2001.

                                                                         Relativamente alle altre patologie, il dottor __________ conferma che i problemi ortopedici e cardiologici sono sostanzialmente gli stessi di qualche anno prima (rapporto del 29.10.2001). Vi è quindi stato un notevole peggioramento della situazione globale (anche tenuto conto dell'aspetto reumatologico), che giustifica una revisione della rendita d'invalidità con conseguente attribuzione al signor _________ di una rendita intera in virtù di un grado di invalidità minimo del 70%.

                                                                         Si tratta comunque pure di verificare se il salario "da sano" ritenuto dall'Ufficio AI (ossia fr. 42'600,00 annui nel 2001) è o meno corretto. In effetti si precisa che già nel 1995 il qui ricorrente, nell'attività di operaio saldatore, avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 40'000,00 annui (cfr. sentenza del TCA del 18 marzo 1998, pag. 8, punto 2.5). In 6 anni, un aumento complessivo del 6% circa (da fr. 40'000,00 a fr. 42'600,00 per l'esattezza) appare essere troppo esiguo, e si ritiene anzi che, nella professione precedentemente esercitata di operaio saldatore, egli potrebbe conseguire un salario superiore, almeno di fr. 47/48'000,00 annui.

      Un'inchiesta sarebbe semmai opportuna." (Doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta di causa 23 agosto 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame, sostenendo che:

"  (…)

Considerata l'esistenza di più patologie a carattere invalidante, l'assicurato è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare, effettuata presso il Servizio di accertamento medico di Bellinzona nell'autunno dello scorso anno (doc. n. _ inc. AI).

I periti sono giunti alla conclusione che l'assicurato - così come già stabilito in una precedente perizia effettuata nel corso del 1997 (doc. n. _ inc. AI) - presenta un grado di inabilità globale pari al 50%, riferito a qualsiasi professione.

La richiesta di revisione è pertanto stata respinta.

Tempestivamente insorto, l'assicurato postula l'assegnazione di una rendita intera, ribadendo l'esistenza di un effettivo peggioramento di salute, constatato tanto dal medico curante, quanto dagli stessi periti SAM.

Contestato è altresì il reddito teorico senza invalidità, giudicato eccessivamente basso.

In merito all'aspetto medico, lo scrivente Ufficio non ha ragione alcuna per scostarsi dal giudizio espresso dai periti.

È vero che talune problematiche, in particolare quella psichiatrica, hanno subito un aggravamento. Ai fini del giudizio è però determinante la capacità medico teorica globale, ottenuta dalla ponderazione di tutti i disturbi.

E sulla questione i periti osservano che "il lieve peggioramento complessivo non giustifica comunque un aumento dell'incapacità lavorativa nella misura superiore al 50%" (perizia, p. 13).

Tale giudizio è ancora stato confermato in una successiva presa di posizione (doc. n. _ inc. AI).

Parimenti confermata è la valutazione del caso dal punto di vista economico.

Il reddito presumibile senza invalidità è stato aggiornato sulla base degli indici ufficiali di aumento dei salari (cf. doc. n. _ inc. AI).

Ad ogni modo, considerato come tale reddito sia stato oggetto di contestazione, lo scrivente Ufficio ha richiesto un aggiornamento direttamente all'ex datore di lavoro del ricorrente, la ditta __________. I responsabili hanno dichiarato che, senza danno alla salute, l'assicurato potrebbe attualmente guadagnare fr. 18,50 all'ora, ovvero fr. 40'644.50 annui (fr. 18.50 x 42,25 ore x 52 sett.).

Sulla base di tale reddito, fra l'altro meno elevato di quello stimato dallo scrivente Ufficio, è possibile confermare di misura il diritto alla mezza rendita." (Doc. _)

                               1.5.   Il 18 settembre 2002 l’assicurato ha osservato:

"  (…)

Le confermo quanto segue:

a)   che relativamente alla questione del salario che avrebbe percepito il signor __________ se non fosse stato malato, ossia fr. 42'600,00, la contestazione è da considerare ritirata;

b)   che relativamente ai mezzi di prova si chiede l'effettuazione di una perizia medica pluridisciplinare e si allega alla presente copia del rapporto medico del dottor __________ del 16 settembre 2002." (Doc. _)

Il doc. _ è stato trasmesso all'UAI con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con scritto 28 gennaio 2003 l'assicurato ha ancora osservato:

"  In merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente in nome e per conto del signor __________. Faccio quindi riferimento alla Sua ordinanza del 17 settembre 2002, ed alla mia successiva comunicazione del 18 settembre 2002 (alla quale era annessa la copia del rapporto medico del dottor __________ del 16.09.2002).

Mi permetto quindi di sollecitare il proseguo della procedura, ed in allegato alla presente Le trasmetto copia della seguente documentazione, da me ricevuta negli scorsi giorni:

a)   copia certificato medico Dr. __________ del 15 gennaio 2003;

b)   copia rapporto Dr. __________ dell'8 gennaio 2003." (Doc. _)

                               1.7.   In data 4 febbraio 2003 l'UAI ha rilevato:

"  I certificati medici presentati, comunque ininfluenti ai fini della presente procedura in quanto riferiti ad un periodo successivo all'emanazione della decisione impugnata, secondo quanto giudicato dal nostro Servizio medico attestano non solo che non è subentrato alcun peggioramento, ma che addirittura lo stato del paziente è migliorato.

Per ulteriori dettagli rinviamo direttamente al rapporto stilato dal dottor __________, in annesso." (Doc. _)

                               1.8.   Con scritto 13 febbraio 2003 l'assicurato ha nuovamente osservato:

"  (…)

In allegato alla presente Le trasmetto copia del rapporto del dottor ________ del 13 febbraio 2003. Il dottor __________, che in sostanza critica le tesi avanzate dalla parte avversa. Da parte mia concordo integralmente con quanto affermato dal curante, e confermo tutti i miei precedenti scritti." (Doc. _)

Il doc. _ è stato trasmesso all'UAI con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).

Con scritto 14 marzo 2003 l'UAI ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento, in via di revisione, a __________ di una rendita intera.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 23 luglio 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, in occasione della prima domanda di prestazioni, __________ è stato visitato dal Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) che ha proceduto ad una perizia multidisciplinare.

                                         Nel rapporto 9 dicembre 1997, ponendo quale diagnosi principale uno status post infarto miocardico inferoposteriore, uno status post PTCA coronaria ds, un possibile angor da sforzo cronico NYHA, una fibromialgia nell'ambito di una sindrome somatoforme, nonché un disturbo di somatizzazione, gli specialisti del SAM hanno fra l’altro accertato che “le affezioni cardiologiche, reumatologiche e psichiatriche determinano nell'A. un'incapacità lavorativa globale del 50%, riferita alla sua attività di operaio saldatore ed a qualsiasi altra di pari impegno, a partire dall’1.2.1995 fino ad ora e continua” (cfr. doc. AI _).

                               2.8.   In occasione dell’ultima procedura di revisione, a seguito del peggioramento dello stato di salute dell'assicurato certificato dal medico curante, Dr. __________ (cfr. doc. AI _) e dal Dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. AI _), l’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una nuova perizia pluridisciplinare (cfr. doc. AI _).

                                         Nel dettagliato e completo referto 18 dicembre 2001 i periti, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM, hanno posto la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, lombosciatalgia cronica destra, dolori cronici al cinto scapolare ed agli arti superiori, con sindrome del tunnel carpale bilaterale e decondizionamento psicofisico (cfr. doc. AI _ pag. 11).

                                         In merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno rimarcato quanto segue:

"  (…)

7       VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. va ritenuto inabile al lavoro nella misura del 50% nella professione precedentemente esercitata di saldatore ed in tutte le altre attività lavorative. Rispetto alla perizia del SAM del dicembre 1997, dal lato psichiatrico abbiamo potuto attestare un peggioramento dello stato di salute con l'insorgenza di una sindrome da dolore somatoforme che incide sulla capacità lavorativa nella misura del 50%. Dal punto di vista cardiologico non vi sono particolari modifiche e la capacità lavorativa attuale è del 100%, in precedenza era del 75%. Dal lato reumatologico, nella professione precedentemente esercitata di saldatore, nel 1997 l'A. veniva ritenuto inabile nella misura del 20%, attualmente del 50% con una capacità lavorativa superiore in attività adatte. Lieve peggioramento complessivo non giustifica comunque un aumento dell'incapacità lavorativa nella misura superiore al 50%. E' chiaro che attualmente incide in modo sostanziale anche il decondizionamento psicofisico. Vi è inoltre la presenza di un'epatopatia probabilmente di origine nutrizionale.

Non riteniamo indicati provvedimenti di ordine professionale per la scarsa scolarità e per le prestazioni intellettive sicuramente ai limiti inferiori della norma, nonché per la problematica psichica e la scarsa motivazione dell'A.

8       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. va ritenuto inabile al lavoro nella misura del 50%. Dal 1997 in avanti non possiamo attestare un complessivo peggioramento dello stato di salute, anche se alcune patologie sicuramente incidono per la loro cronicità in maggior misura rispetto alla perizia precedente del dr. __________ del 1997.

9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

Non sono indicati provvedimenti di ordine professionale a causa della scarsa scolarità dell'A., del limite inferiore delle prestazioni intellettive e per la patologia psichiatrica e la scarsa motivazione dell'A."

(Doc. AI _, pag. 13)

                                         Sulla base di questa perizia, l’amministrazione ha quindi confermato l'attribuzione di una mezza rendita d'invalidità a favore di __________.

                               2.9.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a) cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

                             2.10.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla incapacità al lavoro del 50% dell'assicurato nella precedente professione di saldatore ed in tutte le altre attività lavorative.

Essi hanno infatti valutato tutte le affezioni di cui soffre l'assicurato (segnatamente sindrome da dolore somatoforme, lombosciatalgia cronica, dolori cronici al cinto scapolare ed agli arti superiori con sindrome del tunnel carpale bilaterale e decondizionamento psicofisico), sottoponendolo al consulto psichiatrico del Dr. __________, al consulto reumatologico del Dr. __________ e al consulto cardiologico del Dr. __________.

Nel referto medico 3 dicembre 2001 il Dr. Med. __________, Medico Capo-Servizio del Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, si è così espresso:

"  (…)

CONCLUSIONI

L'A. presenta una sintomatologia caratterizzata soprattutto da dolori in varie parti del corpo che non trovano una esatta corrispondenza dal punto di vista somatico. In questo senso si può ipotizzare la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente.

Al momento del colloquio non posso evidenziare segni per un disturbo depressivo, anche se è possibile che nel passato sulla base dei dati anamnestici forniti dal paziente fosse presente un disturbo di questo tipo. Ed è probabilmente la terapia con antidepressivi che ha contribuito alla risoluzione del problema.

Dal profilo psichiatrico l'A. è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50 % a seguito della sindrome da dolore somatoforme."

(Doc. AI _)

Nel referto medico 4 dicembre 2001 il Dr. Med. __________, specialista FMH in reumatologia, ha osservato:

"  (…)

Abilità al lavoro:

Dal punto di vista reumatologico teorico, in un'attività pesante come quella svolta in precedenza, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 50 %. In un'attività mediamente pesante ma adatta, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e variazioni frequenti di posizione, che non implichi spostamenti oltre 1 km, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 25 %. In un'attività leggera adatta, che rispetti le regole di ergonomia della schiena, che non implichi spostamenti oltre 1 km, eviti posizioni statiche prolungate, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 10 %.

Proposte terapeutiche e diagnostiche:

Dal punto di vista terapeutico, per i dolori alla colonna vertebrale, entrano in linea di conto misure di fisioterapia, di cui il paziente beneficia già regolarmente a livello ambulatoriale. Per la sindrome del tunnel carpale il signor __________ dovrebbe portare stecche velcro, allacciate larghe, durante la notte e quando è seduto sul divano, per almeno 6 settimane. Secondo il decorso potrebbe poi essere utile una valutazione elettrofisiologica, in vista di un eventuale intervento di decompressione che risolve allora, nella grande maggioranza dei casi, il problema.

Sarebbero poi utili cambiamenti nello stile di vita dei signor __________ che interrompessero il circolo vizioso del decondizionamento.

Prognosi:

Non sono probabilmente da prevedere cambiamenti a medio termine per quanto riguarda il rachide. Nella maggior parte dei casi la sindrome del tunnel carpale regredisce completamente con il solo porto di una stecca velcro.

Evoluzione probabile dal 1993 ad oggi:

Soggettivamente il carattere dei dolori è invariato rispetto al 1993 mentre l'intensità, come si osserva regolarmente, è soggettivamente peggiorata. Non vi sono elementi a favore di una patologia che sia evoluta in modo clinicamente significativo tra il 1993 e oggi."

(Doc. AI _)

Il Dr. Med. __________, Capo-Servizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell'Ospedale regionale __________ e __________, nel suo rapporto medico 12 dicembre 2001, ha concluso:

"  (…)

In sostanza la situazione cardiaca è oggettivamente tranquillizzante. Va continuata la terapia medicamentosa e a tal proposito, tenuto conto anche della tendenza alla tachicardia a riposo, suggeriamo la sostituzione del Dilzem con un beta-bloccante. In assenza di sintomi specifici follow-up cardiologico annuale. Controllo dei fattori di rischio.

Dal Iato strettamente cardiaco non vi sono limitazioni specifiche per attività fisiche.

Professionalmente il paziente era impiegato quale operaio saldatore presso la ditta __________ e dal Iato strettamente cardiaco va considerato abile al 100% per questa professione."

(Doc. AI _)

Inoltre, il Dr. Med. __________ del SMR, una volta ricevuta la perizia del SAM, con scritto datato 21 febbraio 2002 ha chiesto al SAM un complemento dell'atto peritale:

"  Ringrazio per la perizia riguardante il paziente citato in ingresso, che ho avuto modo di considerare solo in questi giorni.

Posso comprendere la difficoltà di valutazione dell'evoluzione clinica per un paziente esaminato al SAM una prima volta nel 1997 (perizia giudiziaria) e una seconda a fine 2001 da colleghi differenti, sebbene della stessa specialità.

Mi sembra che almeno dal lato cardiologico e reumatologico non vi sia stata evoluzione, per cui si potrebbe parlare di diversa valutazione della CL con stato clinico identico. Non mi posso pronunciare sulla valutazione dell'aspetto psichiatrico.

Premesso quanto sopra, mi permetto chiedere un complemento all'atto peritale, con il quale si motivi l'apprezzamento della CL per le singole patologie e la CL complessiva." (Doc. AI _)

Con scritto 29 marzo 2002 la Dr.ssa __________ del SAM ha risposto:

"  (…)

Mi chiede di esprimermi riguardo alle varie capacità lavorative nelle patologie che l'A. presenta.

Per quanto concerne la patologia cardiologica, in effetti, lo stato clinico è identico al precedente; l'unica variazione è il fatto che con una scintigrafia miocardica si è potuto escludere una progressione della malattia cardiovascolare dal 1997 ad oggi e quindi la situazione cardiologica attualmente risulta più rassicurante e permette quindi di esigere una capacità lavorativa del 100% rispetto al 75% del 1997, dove allora non era esclusa una progressione futura.

Per quanto concerne la patologia reumatologica, qui sussistono delle lievi differenze: nel 1997 il dr. __________ parlava di una problematica di tipo fibromialgico con dolori di tipo diffuso, malgrado non tutti i punti fibromialgici fossero presenti. Il dr. __________, nell'attuale esame peritale parla di sindrome del tunnel carpale bilaterale con dolori e parestesie intermittenti senza deficits neurologici, nonché una lombosciatalgia cronica ds. dove poteva essere evocata un'eventuale topografia radicolare S1 con un'irritazione radicolare intermittente in certe situazioni. La ricerca di una piccola lesione in tale sede non avrebbe comunque avuto conseguenze terapeutiche e non avrebbe necessitato di un intervento neurochirurgico. Il dr. __________ escludeva la presenza di una fibromialgia. Quindi, dal punto di vista reumatologico, lo stato clinico è leggermente peggiorato con l'insorgenza di un tunnel carpale bilaterale, patologia che associata al decondizionamento psicofisico, alla cronicizzazione dei disturbi aveva portato il dr. __________ a ritenere l'A. inabile al lavoro nella misura del 50% in attività pesanti come quella precedentemente svolta di saldatore. Mentre in attività mediamente pesanti, l'A. veniva ritenuto inabile nella misura del 25% e del 10% in attività leggere e adatte.

Per quanto concerne il lato psichiatrico, bisogna ammettere che vi è stato un peggioramento della patologia psichiatrica: l'A. appare precocemente invecchiato, ha necessitato di una presa a carico specialistica da parte del dr. __________ per una patologia depressiva ora risolta. La diagnosi è quella di una sindrome somatoforme da dolore persistente con un pregresso disturbo depressivo risoltosi con il trattamento antidepressivo e la presa a carico specialistica. Sulla base delle scarse capacità introspettive dell'A., del precoce invecchiamento psicofisico e della sindrome somatoforme da dolore persistente ormai cronicizzata nel corso degli anni, il dr. __________ riteneva l'A. inabile al lavoro nella misura del 50%. Vi è dunque stato un peggioramento dal lato psichiatrico; il dr. __________ nel 1997 parlava di disturbo di somatizzazione, di sindrome disforico ipocondriaca con messa in atto di meccanismi regressivi e convertivi e riteneva l'A. inabile al lavoro nella misura del 10%. Il protrarsi della patologia psichiatrica nel corso degli anni, ha sicuramente influito in misura maggiore sulla capacità lavorativa dell'A.

Considerando che la patologia psichiatrica e reumatologica valutano la stessa sintomatologia, cioè il dolore cronico a livello osteoarticolare e muscolare, riteniamo che i due gradi d'incapacità lavorativa non debbano essere sommati.

A nostro avviso, permane una capacità lavorativa residua del 50% in quest'A. che, ne siamo convinti, potrebbe ancora esercitare un'attività lucrativa nella misura del 50%." (Doc. AI _)

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, i periti del SAM hanno tenuto conto del peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, soprattutto a livello psichiatrico, giungendo alla conclusione che __________ conservi comunque una capacità lavorativa residua del 50%.

                             2.11.   Pendente causa l'assicurato ha prodotto, a sostegno delle proprie pretese, lo scritto datato 16 settembre 2002, del Dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"  In merito alla problematica tra il Signor __________ e l'AI, posso confermarle che il paziente, in mia cura dal 20.7.2000, è in condizioni di salute psichica migliorata sotto terapia farmacologica regolare.

In effetti la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (F43.22 ICD 10) è completamente re­gredita lasciando una condizione di umore eutimico.

Le lamentele attuali del Signor __________ vanno piuttosto nella diagnosi di una sindrome dolorosa cronica o sindrome somatoforme da dolore persistente che lo disturba molto.

Dal mio punto di vista il paziente è invalido sicuramente più del 50% e secondo la mia valutazione bisogna sommare i disturbi psicologici con quelli già accertati di carattere fisico, in totale si arriva a un grado superiore del 70%.

In merito alla sua ultima questione e cioè se la patologia psichica e quella reumatologica valutano la stessa sintomatologia, devo dire che non sono d'accordo in quanto ritengo che siano due patolo­gie ben distinte." (Doc. _)

                                         L’insorgente ha inoltre trasmesso al TCA il rapporto medico 8 gennaio 2003 redatto dal Dr. Med. __________, specialista FMH in cardiologia, del seguente tenore:

"               Prova da sforzo (08.01.2003/c)

Indicazione: Controllo 8 anni dopo infarto

(…)

Motivo d'interruzione: Capogiri e dolori alla gamba destra

Conclusione:

-   Test negativo per sintomi e segni ECG d'ischemia a 50 watt (40% della capacità teorica) durante 2 min.; doppio prodotto: 18'200; 2.9 METS.

-   Occasionali extrasistoli ventricolari isolate monomorfe prima, durante e dopo lo sforzo (senza aumento durante l'esercizio).

-   Aumento adeguato della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa allo sforzo.

-   Nausea e capogiri durante il recupero.

-   Lo sforzo effettuato non ha permesso di raggiungere un lavoro cardiaco sufficiente per un test attendibile per valutare la funzione coronarica." (Doc. _)

                                         Sulla base di queste indicazioni, il medico curante dell'assicurato, Dr. Med. __________, spec. FMH in chirurgia, con scritto datato 15 gennaio 2003 indirizzato al rappresentante legale del ricorrente, ha osservato:

"  Dagli ultimi esami cardiologici effettuati al signor __________ che soffre essenzialmente di una cardiopatia ipertensiva, risulta fondamentale quanto il Dr. __________, specialista cardiologo, scrive e cioè che lo sforzo effettuato non ha permesso di raggiungere un lavoro cardiaco sufficiente.

Il problema del signor __________ è appunto questa incapacità di forza muscolare cardiaca atta a fare un lavoro. Solo un'ora, mezz'ora, egli è subito stanco." (Doc. _)

I rapporti medici del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________ sono stati trasmessi all'UAI, che a sua volta li ha sottoposti al Dr. __________ del SMR, che al riguardo si è così espresso:

"  Prendo atto del certificato del Dr. __________ che allega pure un rapporto di ergometria (elettrocardiogramma sotto sforzo) del Signor __________.

Posso paragonare il rapporto di ergometria con quello del 26.01.99 eseguito dal medesimo cardiologo.

Esistono delle differenze:

    1.  la frequenza cardiaca a riposo (prima dello sforzo) nel 99 era nettamente superiore a quella del 03

    2.  lo sforzo eseguito nel 99 era di 75 watt, mentre nel 03 era di 50

    3.  le pressioni arteriose nel 99 erano nettamente superiori prima dello sforzo

    4.  le pressioni arteriose nella fase di ricupero erano nettamente superiori nel 99

    5.  i motivi d'interruzione della prova nel 99 erano dolori alla gamba destra, mentre nel 03 allo stesso sintomo si aggiungevano dei capogiri

    6.  il peso del paziente nel 99 era di 78.5 kg, mentre nel 03 era di 87

Commento:

Dal lato dello sforzo eseguito vi è stata una diminuzione (75 watt nel 99 e 50 nel 03). La frequenza cardiaca prima della prova del 99 era superiore alla norma, mentre nel 03 era perfettamente quanto ci si attende da un paziente a riposo.

L'andamento della pressione arteriosa mostra valori nettamente migliori nella prova del 03 con andamento nei limiti della norma, mentre nel 99 vi era un netto ritardo nel ricupero delle condizioni di base (anzi ricupero non vi è stato).

I capogiri quale disturbo del paziente, concausa dell'interruzione della prova, con le misurazioni eseguite non sono segno di debolezza del cuore, ma sono segno di mancato allenamento, a conforto di ciò si segnala il netto aumento di peso della persona.

Globalmente, malgrado la diminuzione dello sforzo eseguito si trova un risultato migliore nella prova di quest'anno rispetto a quella del 99.

Le conclusioni del Dr. __________, quando afferma che la debolezza del paziente e l'incapacità di sostenere uno sforzo oltre la mezz'ora, non può essere condivisa proprio perché non è la debolezza del muscolo cardiaco che fa difetto, ma dovrebbero essere le conseguenze di inattività fisica in genere.

Pur considerando che i documenti presi in esame sono del gennaio 03 (posteriori alla decisione) questi non documentano alcun peggioramento, anzi danno indizi concreti di miglioramento della funzione cardiaca." (Doc. _)

Le considerazioni espresse dal Dr. __________ sono state trasmesse all'assicurato, il quale le ha sottoposte al Dr. __________, che al riguardo, con scritto 13 febbraio 2003, ha osservato:

"  In base alle osservazioni riportate sia dall'Ufficio AI che quelle del Dr. __________ è chiara la difficoltà di stilare una patologia su cui un perito medico possa dare dei giudizi definitivi.

Per una perizia corretta è opportuno riallacciarsi alle diagnosi, alle cure e allo stato di inabilità lavorativa a causa delle stesse malattie.

La perizia deve analizzare al meglio la natura e l'entità delle conseguenze dei postumi della malattia anche con l'aiuto dei medici che hanno avuto in cura il paziente.

Non è normale l'osservazione che i certificati medici sono ininfluenti e che il cuore non presenta difetti se la diagnosi è di pregresso infarto ed il paziene prende medicamenti per il cuore da anni.

I disturbi che il paziente presenta sono sempre rimasti tali e quali già a parzire dal gennaio 1998.

Da allora esiste una inabilità al lavoro per la professione di fabbro operaio, professione che il signor __________ non ha più potuto riprendere.

L'AI deve tener conto di tutti i fattori causali che incrinano lo stato di salute del paziente e non contestare delle patologie dimostrate solo per uso dialettico.

L'elenco dei farmaci che il paziente prende è già noto." (Doc. _)

                                         Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata - in casu il 23 luglio 2002 - ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         Nel rapporto medico del 12 dicembre 2001 il Dr. __________ del Servizio di cardiologia e angiologia dell'Ospedale regionale di __________, dopo aver sottoposto l'assicurato, in sede di perizia pluridisciplinare, ad un elettrocardiogramma sotto sforzo e ad una scintigrafia, aveva constatato che __________ dal lato strettamente cardiaco era da considerare abile al 100% (cfr. doc. AI _).

                                         Nel complemento peritale del 29 marzo 2002 la Dr.ssa __________ del SAM ha precisato che grazie ad una scintigrafia miocardica si è potuto escludere una progressione della malattia cardiovascolare dal 1997 in avanti, motivo per il quale l'assicurato deve essere ritenuto dal punto di vista cardiologico abile al lavoro al 100% (cfr. doc. AI _).

                                         Il Dr. __________, sulla base del rapporto del Dr. __________ (cfr. doc. _), ha osservato che __________ non è in grado di svolgere un'attività lavorativa a causa dell'insufficiente forza muscolare cardiaca (cfr. doc. _).

                                         Il Dr. __________, medico del SMR, nella sua nota datata 7 febbraio 2003, al riguardo ha osservato che dalla documentazione agli atti egli reputa che non vi siano elementi sufficienti per ammettere un peggioramento della funzione cardiaca dell'assicurato (cfr. doc. _).

                                         Ora, come rettamente rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. _), il certificato medico stilato dal Dr. __________ non permette di modificare la valutazione operata al momento dell'emanazione della decisione e che si basa sulla perizia pluridisciplinare effettuata dal SAM in data 18 dicembre 2001 (cfr. doc. _) e sul complemento peritale del 29 marzo 2002 (cfr. doc. _).

                                         Quanto certificato si riferisce comunque ad un periodo successivo all’emanazione della decisione contestata, ritenuto che la prova dell'elettrocardiogramma sotto sforzo descritto dal Dr. __________ è avvenuta in data 8 gennaio 2003 (cfr. doc. _). Inoltre, il succinto referto del Dr. __________ non consente di stabilire in maniera chiara e precisa se vi è stato un aggravamento dell'incapacità lavorativa dell'assicurato. Determinante è che nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che tra il momento in cui è stata allestita la perizia del SAM (18 dicembre 2001) unitamente al successivo complemento peritale datato 29 marzo 2002 effettuato dal SAM, su esplicita richiesta dell'UAI e il momento in cui è stata emanata la decisione contestata (23 luglio 2002) l'assicurato abbia presentato un'incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno superiore al 50%.

                                         Tuttavia, alla luce del recente attestato medico, si giustifica la trasmissione degli atti all'UAI affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se ed in che misura successivamente all'emanazione del querelato provvedimento sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato di salute dal punto di vista cardiaco giustificante l'eventuale riconoscimento di una rendita intera d’invalidità.

                                         Il ricorrente ha inoltre contestato la motivazione fornita dall'UAI in sede di decisione - vale a dire il fatto che sia la patologia psichica che quella reumatologica valutano la stessa sintomatologia, motivo per il quale i due gradi di invalidità non possono essere cumulati (cfr. doc. _) - rilevando che si tratta di due patologie ben distinte e di conseguenza, visto il notevole peggioramento della situazione dal punto di vista psichico (che, a mente del SAM, comporta un'incapacità lavorativa del 50%, cfr. doc. AI _, mentre invece secondo il Dr. __________, comporta un'incapacità lavorativa del 100%, cfr. doc. AI _) e reumatologico (che, secondo il SAM, comporta un'incapacità lavorativa, del 50%; cfr. doc. AI _), ha chiesto il riconoscimento di un grado d'invalidità pari almeno al 70% (cfr. doc. _).

In una sentenza del 4 settembre 2001 il TFA ha stabilito che per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01).

Al riguardo la nostra Massima Istanza si è così espressa:

"   (…)

2. a) Pure per quel che attiene all'applicazione del suindicato ordinamento alla fattispecie concreta, questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle convincenti conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. Per determinare l'incapacità lavorativa dell'interessata, l'UAI e il Tribunale delle assicurazioni hanno segnatamente preso a fondamento la circostanziata perizia specialistica allestita dal Servizio S. in data 23 febbraio 2000. In tale referto il dott. F., specialista in psichiatria e psicoterapia, ha accertato un disturbo distimico (nevrosi depressiva) ed un disturbo algico. Ipotizzabile era pure un aspetto d'importante somatizzazio­ne. Ha valutato l'incapacità al lavoro dell'assicurata nella misura del 25% a causa di un rallentamento ideoverbale, perdita di iniziativa e facile affaticamento. Dal canto suo, il dott. M., specialista in reumatologia, ha considerato che dal profilo reumatologico l'incapacità al lavoro era da stabilire nella misura massima del 25% come venditrice, commessa, cameriera, cameriera ai piani ed operaia non qualifi­cata. I sanitari del Servizio S., dopo aver fatto riferimento anche agli apprezza­menti e alle conclusioni cui erano giunti i dott.ri N. e B. e aver inoltre discusso il caso con i colleghi del Servizio e con i consulenti dello stesso, hanno valutato un'incapacità lavorativa globale del 30%, tenendo conto sia della patologia psi­chiatrica sia di quella reumatologica. Partendo da questi dati, risultanti da esami pluridisciplinari approfonditi e oggettivi, l'istanza cantonale ha concluso essere stato dimostrato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che nelle attività medioleggere, come pure nella professione precedentemente eserci­tata, l'assicurata presentava un'incapacità al guadagno del 30%.

b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente contesta le suesposte conclu­sioni e adduce, ribadendo in sostanza le censure sviluppate in sede di prima istan­za, che la perizia specialistica redatta dal Servizio S. non sarebbe affidabile. Cen­sura la circostanza che amministrazione e autorità giudiziaria cantonale abbiano ammesso un'incapacità al guadagno del 30% senza aver motivato il rifiuto di ad­dizionare i due valori d'incapacità al lavoro del 25% stabiliti per i disturbi di natu­ra neurologica e quelli di carattere psichiatrico. A sostegno del gravame produce un laconico certificato medico stilato il 25 maggio 2001, nel quale lo psichiatra dott. V. attesta un'incapacità lavorativa globale (reumatologica e psichiatrica) del 50%. Ora, a prescindere dal fatto che detto documento non si riferisce alla fatti­specie determinante in concreto (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate), ossia a quella esistente al momento dell'emanazione della decisione litigiosa (30 marzo 2000), il medico autore dello stesso non giustifica tuttavia minimamente il grado d'inabilità lavorativa globale da lui ritenuto. Pertinente è invece quanto ha esposto l'UAI nella risposta al gravame in questa sede. Esso ha ricordato che, in caso di perizia allestita dai medici del Servizio S., le diverse patologie della per­sona assicurata e le interazioni fra le stesse vengono valutate da esperti del ramo; il giudizio globale circa il grado d'inabilità lavorativa scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati, al fine di stabilire se le affezio­ni riscontrate siano o meno sovrapponibili ed eventualmente in quale misura. Pure correttamente l'amministrazione ha sottolineato che la questione a sapere se i singoli gradi d'inabilità si possano sommare, e se del caso in quale misura, è una questione squisitamente medica che, di principio, il giudice non rimette in discussione.

Ne deriva che gli argomenti invocati dall'insorgente nel ricorso di diritto amministrativo non sono attendibili, né si giustifica in tali circostanze di dar seguito alla sua richiesta, proposta in via subordinata, volta ad ottenere l'assunzione di ulterio­ri prove dopo il rinvio della causa all'autorità inferiore." (STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01)

Nel caso di specie l'UAI ha fondato la propria decisione sulla perizia effettuata dal SAM in data 18 dicembre 2001 (cfr. doc. AI _) e sugli ulteriori chiarimenti forniti in data 29 marzo 2002 dal SAM, su richiesta dell'UAI (cfr. doc. AI _), in merito alla capacità lavorativa relativa alle singole patologie dell'assicurato e alla sua capacità lavorativa complessiva.

Dopo attenta e approfondita indagine delle patologie di cui soffre il ricorrente - in particolare una patologia cardiologica, che a mente degli esperti del SAM permette di esigere dall'assicurato una capacità lavorativa del 100% (cfr. doc. AI _); una patologia reumatologica, che a mente dei periti rende l'assicurato inabile al 50% in attività pesanti come quella precedentemente svolta di saldatore, inabile al 25% in attività mediamente pesanti e inabile al 10% in attività leggere e adatte (cfr. doc. AI _); infine, una patologia psichiatrica, che secondo il parere dei periti del SAM rende l'assicurato inabile al lavoro al 50% (cfr. doc. AI _) - i periti del SAM sono giunti alla conclusione che __________ ha una capacità lavorativa residua del 50%, dato che la patologia psichiatrica e la patologia reumatologica valutano la stessa sintomatologia, vale a dire il dolore cronico a livello osteoarticolare e muscolare e di conseguenza i due gradi di incapacità non devono essere sommati (cfr. doc. AI _).

Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale appena citata, dunque, a mente di questo Tribunale è a giusta ragione che l'UAI ha fondato la propria decisione sul giudizio globale fornito dai periti del SAM, confermando l'attribuzione a __________ di una mezza rendita di invalidità.

                             2.12.   Il diritto ad una mezza rendita deve parimenti essere confermato considerando una capacità residua dell'assicurato in altre attività adeguate (cfr. perizia 9 dicembre 1997, doc. AI _ e perizia 18 dicembre 2001, doc. AI _), segnatamente in attività leggere e considerando pure, per ipotesi di lavoro, quale reddito da valido, ai fini del calcolo dell'invalidità ex art. 28 LAI (cfr. consid. 2.4.), l'importo ipotetico di fr. 48'000.-- (cfr. ricorso, doc. I).

                                         In concreto ai fini della determinazione del reddito da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel 2000 conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,8 ore (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4'027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4'123 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2'925 : 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato (cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a), questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89), ammonta a fr. 51'750.-- (50'498 x 1902 : 1856).

                                         Tenuto conto di un'esigibilità in attività confacente del 50% e di una riduzione del 24.5% ammessa dal consulente in integrazione professionale ed indicata nelle tabelle di calcolo presenti nell'incarto AI (cfr. doc. AI _) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) - si giunge ad un reddito da invalido di fr. 19'536.--.

                                         Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello da valido di fr. 48'000.-- - importo indicato dall'assicurato in sede ricorsuale in luogo di quello (contestato) di 42'600.-- ritenuto dall'amministrazione (cfr. doc. I), contestazione in seguito ritirata (cfr. doc. _) visti gli accertamenti effettuati presso l'ex datore di lavoro, ditta ________ (cfr. doc. _) - emerge un'incapacità al guadagno pari al 59.3% (48'000 – 19'536 x 100 : 48'000), che dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

                                         Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu 23 luglio 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002.

                                         Tuttavia, visto il risultato al quale si è appena giunti, anche operando la rivalutazione (l'indice dei salari nominali 2002 dei redditi non è ancora disponibile) con ogni verosimiglianza non si raggiungerebbe comunque il grado d’invalidità pari almeno al 66 2/3%, ciò che avrebbe permesso l’erogazione di una rendita intera.

                                         Siccome l’assicurato è già beneficiario di una mezza rendita, la sua prestazione assicurativa non ha subito una modifica.

                             2.13.   L'assicurato ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria (cfr. doc. _).

                                         Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

                                         Sulla scorta dei precedenti considerandi, essendo confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.98 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.04.2003 32.2002.98 — Swissrulings