Raccomandata
Incarto n. 32.2002.96 BS/cd
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2002 di
__________
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 13 giugno 2002 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 ottobre 1993, __________ - all'epoca alle dipendenze del __________ in qualità di cameriere - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando una commozione cerebrale, una contusione all'emitorace destro con frattura della IV costola, una frattura diafisaria esposta di II° della tibia destra, una lussazione posteriore dell'anca sinistra, una frattura diafisaria esposta di II° grado dell'ulna sinistra nonché diverse ferite lacero-contuse (cfr. rapporto 4 ottobre 1993 dell’Ospedale __________ contenuto nell’incarto LAINF doc. AI ; cfr. anche rapporto medico 19 settembre 1994 del dr. med._________, doc. AI _). L'assicurato, durante il periodo 4 ottobre-11 novembre 1993, è rimasto degente presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, dove è stato sottoposto alle cure del caso (cfr. rapporto 10 novembre 1993 dell’Ospedale __________, inc. LAINF in doc. AI _).
Dall'11 al 24 novembre 1993, __________ ha ancora soggiornato presso la Clinica __________ per l'esecuzione di provvedimenti riabilitativi (cfr. rapp. 24 novembre 1993 del dr. med. __________, inc. LAINF in doc. AI _).
1.2. Il caso è stato assunto dalla __________, quale assicuratore infortuni, che ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni assicurative.
In data 6 maggio 1998, l’assicuratore LAINF ha comunicato a __________ l'estinzione del diritto alle prestazioni a contare dal 13 dicembre 1997, facendo difetto, a partire da tale data, ogni relazione di causalità naturale fra i disturbi residuali accusati dall'assicurato e l'evento traumatico dell'ottobre 1993. L'assicuratore infortuni ha, per contro, riconosciuto all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità del 17% (cfr. inc. LAINF in doc. AI _).
A seguito dell'opposizione interposta dall’allora legale dell’assicurato, la __________, in data 4 settembre 2000, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. inc. LAINF in doc. AI _).
Con sentenza 20 novembre 2001 il TCA ha accolto un ricorso contro la succitata decisione su opposizione, riconoscendo l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio 4 ottobre 1993 ed i disturbi di natura ortopedica, ma non per le affezioni renali (inc. 35.2000.85).
1.3. In data 12 settembre 1994 __________ ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
Dopo aver raccolto dalla __________ la documentazione medica (doc. AI _), con progetto di decisione 2 luglio 1997, poi annullato (doc. AI _), l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° gennaio 1997, una mezza rendita dal 1° novembre 1997 (con un grado d’invalidità del 50%), una rendita intera dal 1° marzo 1998 e una mezza rendita dal 1° agosto 1998 (50% d’invalidità), ritenendo che:
" (…)
L'assicurato dal profilo strettamente medico è reputato in grado di svolgere un'attività lucrativa adeguata (addetto all'assemblaggio di orologi, quadri elettrici; al controllo di produzione o di qualità, all'incasso nelle stazioni di servizio, all'imballaggio ed etichettatura di merci leggere,…) in misura del 50 %, ciò che gli permetterebbe pure di conseguire dei redditi inferiori al 50 % di quelli che avrebbe potuto conseguire oggi se non avesse avuto problemi di salute."
(cfr. doc. AI _)
Eseguiti ulteriori accertamenti di natura economica e medica, con un nuovo progetto di decisione 17 settembre 2001, l’amministrazione ha sostanzialmente confermato la precedente presa di posizione 2 luglio 1997, motivando come segue:
" (…)
Nella fattispecie, dopo i prolungati accertamenti istruttori, di natura medica specialistica (nefrologia ortopedica in particolare ed economica (nostro Servizio di integrazione professionale), possiamo finalmente precisare quanto segue.
Il grado di invalidità viene determinato a norma dell'art. 4 LAI, ossia tenendo conto della capacità lavorativa e di guadagno per rapporto all'esercizio di una attività lucrativa a tempo pieno.
In concreto si fissa al 100%, con diritto ad una rendita intera a decorrere dal 01.01.1997 (data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni federali di legge concernenti gli stranieri provenienti da una nazione la quale la Svizzera non ha concluso alcuna Convenzione internazionale bilaterale in materia assicurazioni sociali), al 50% con diritto ad una mezza rendita a decorrere dal 01.11.1997 (art. 88 OAI dopo tre mesi del miglioramento dello stato invalidante), al 100% ancora dal 01.03.1998 (art. 88 OAI dopo tre mesi del perdurare del peggioramento) e al 60% dal 01.08.1998 (art. 88 OAI - dopo tre mesi miglioramento accertato medicalmente) con diritto ad una mezza rendita.
Il nostro consulente in integrazione professionale, nella sua relazione del 26 giugno u.s., ha evidenziato come lo stato di salute del Signor _________ sia tale da consentirgli ancora un guadagno di fr. 15'475.annui svolgendo attività lucrativa confacente.
Paragonando questo dato di reddito con il salario che invece avrebbe conseguito in qualità di cameriere fr. 36'792.- (stato 1994), si determina un pregiudizio del 60% circa, ciò che equivale dunque al grado di invalidità che possiamo riconoscere dall'agosto 1998."
(cfr. doc. AI _)
Non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito al succitato progetto di decisione, con tre decisioni formali del 13 giugno 2002 l’amministrazione ha quindi confermato l’erogazione di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 1997 al 31 ottobre 1997, una mezza rendita dal 1° novembre 1997 al 28 febbraio 1998 (con un grado d’invalidità del 50%), una rendita intera dal 1° marzo 1998 fino al 31 luglio 1998 e, di nuovo, una mezza rendita dal 1° agosto 1998 (60% d’invalidità) (doc. AI _).
1.4. Avverso le succitate decisioni __________, patrocinato dall’avv. __________, ha presentato al TCA un tempestivo ricorso. In via principale egli ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre 1997 al 28 febbraio 1998 e dal 1° agosto in poi, l’assegnazione di una rendita completiva per la moglie e la rideterminazione della prestazione assicurativa tenendo conto di un supplemento del 20% del reddito annuo medio. In via subordinata, egli ha postulato il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti medici ed economici.
L’assicurato ha innanzitutto contestato la valutazione dell’incapacità lavorativa medico-teorica, rimproverando in particolare all’UAI di non aver debitamente tenuto conto delle affezioni renali nel determinare il grado d’invalidità per il periodo 1° novembre 1997 – 28 febbraio 1998. Per il periodo successivo all’agosto 1998, l’amministrazione non avrebbe per contro considerato l’insieme delle affezioni ortopediche e renali per valutare la capacità lavorativa in attività lavorative leggere. Il ricorrente ha altresì contestato l’esigibilità, anche se al 50%, delle attività adeguate elencate dal consulente in integrazione professionale, la determinazione del reddito da valido (poiché non comprensivo delle prospettate possibilità di avanzamento di carriera e delle mance) ed il reddito ipotetico da invalido. Quanto alla determinazione della rendita, egli ha sostenuto di avere diritto al supplemento del 20% del reddito annuo medio previsto dall’art. 36 cpv. 3 LAI. Infine, ricordando di essere coniugato dal 3 maggio 1999, l’assicurato ha rivendicato l’erogazione di una rendita completiva per la moglie.
1.5. Mediante risposta 9 agosto 2002 l’UAI ha postulato il parziale accoglimento del ricorso, nel senso di erogare una rendita completiva per la moglie. Per il resto essa ha confermato la bontà della decisione contestata precisando fra l’altro che:
" (…)
La questione medica è stata nuovamente valutata, e confermata, dal nostro Servizio medico. In particolare si è sottolineato come l'inabilità dovuta alla problematica ortopedica sia sovrapponibile a quella causata dall'insufficienza renale. Globalmente risulta quindi un'inabilità medico teorica pari al 50% (cf. nota dott. __________, in annesso).
Per quanto attiene alla valutazione economica, il consulente in integrazione professionale ha provveduto ad un aggiornamento dei due parametri di calcolo.
Al fine di stabilire il reddito presumibile senza invalidità, è stato contattato l'ex datore di lavoro, il quale ha dichiarato che attualmente l'assicurato potrebbe percepire un salario annuo pari a fr. 52'000.-, reddito comunque alquanto elevato, sia rispetto ai contratti collettivi di lavoro vigenti, sia rispetto all'ultimo stipendio di riferimento (anno 1993).
Per quanto attiene al reddito teorico da invalido, e conformemente alla prassi instaurata dal Tribunale federale, si é fatto riferimento ai dati statistici di cui alle tabelle ISS. Una deduzione del 20% è poi stata dettata dal fatto che l'assicurato non può svolgere attività pesanti e si affatica facilmente.
II paragone dei redditi origina un grado di invalidità pari al 60,2 %, che conferma il diritto alla mezza rendita.
Per quel che concerne infine le richieste di aumento del reddito annuo, si rileva che se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. II Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI).
Nel presente caso l'assicurato, nato il 16 settembre 1959, ha maturato un diritto a rendita di invalidità con effetto dal 1. ottobre 1994. Rientrando nella fascia di età 35-38 anni, beneficia di un aumento del 10% sul reddito annuo medio, conformemente all'art. 33 OAI. La decisione è quindi corretta.
La richiesta volta all'ottenimento della rendita completiva a favore della moglie è per contro fondata.
In merito a tale punto il ricorso merita pertanto d'essere accolto."
(cfr. doc. _)
1.6. In data 25 settembre 2002 l’avv. __________ ha indicato i mezzi di prova da assumere, prodotto un documento medico e presentato una replica (VII).
Su richiesta del TCA, con scritto 1° ottobre 2002 l’UAI ha presentato la propria posizione in merito (IX).
Il 21 ottobre 2002 il legale dell’assicurato ha duplicato (XI).
1.7. Ai fini dell’istruttoria, questo Tribunale ha eseguito un accertamento presso l’amministrazione (XIII), ricevendo risposta il 25 febbraio 2003 (XIV). Il 10 marzo 2003 l’avv. __________ ha prodotto delle osservazioni a tale accertamento (XVI). Su richiesta del TCA, il 28 aprile 2003 l’UT Lugano Città ha trasmesso l’incarto fiscale del ricorrente (XIX). Le parti hanno avuto la possibilità di poter presentare delle osservazioni in merito (XXI, XXII).
in diritto
2.1. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A, P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stati i provvedimenti qui impugnati resi il 13 giugno 2002, le norme di legge di seguito citate corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.2. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nell’evenienza concreta, nell’ambito della procedura LAINF, con rapporto 7 ottobre 1997, il dottor __________, medico curante dell’assicurato e medico fiduciario della __________A, ha espresso le seguenti considerazioni in merito alla capacità lavorativa di __________ (sottolineatura del redattore):
" (…)
Tenuto conto delle attività non particolarmente pesanti esercitate al momento dell'infortunio del 04.10.93, si può ragionevolmente pretendere dall'assicurato una ripresa lavorativa al 50% dal momento in cui ho potuto constatare la scomparsa degli edemi alle gambe, più esattamente dal 30.07.97.
In modo da poter definire meglio il caso senza perdere ulteriore tempo, propongo di procedere all'asportazione del materiale d'osteosintesi dell'anca sinistra il più presto possibile. Si potrebbe fissare un appuntamento presso il chirurgo ortopedico Dr. __________ di __________ e convocare direttamente l'assicurato. Conosco bene il modo di lavorare del collega e sono convinto che non mancherà di chiudere la pratica e di attestare la ripresa lavorativa nei termini più brevi possibili."
(cfr. inc. LAINF doc. AI _, cfr. anche STCA 20. 11.2001 consid. 2.6 inc. 35.2000.85)
In data 27 ottobre 1997, l'insorgente è stato effettivamente visitato dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Questo il contenuto del suo referto 3 novembre 1997:
" (…)
STATO CLINICO: All'esame clinico trovo la solita sofferenza soggettiva. Deambulazione con minima zoppia durante i primi passi a livello dell’arto inferiore destro.
Dismetria conosciuta degli arti inferiori in seguito all'osteotomia di circa 1 cm, compensata con un rialzo a destra.
Localmente noto ancora segni di vascolite in via di cicatrizzazione a livello di entrambi gli arti inferiori con edema diffuso particolarmente crurale a destra. Dolori alla palpazione della fascia plantare a questo livello.
La palpazione dell'anca sinistra rivela discreti dolori in sede gluteale rispettivamente posteriore del cotile allorché a mio avviso la palpazione del materiale di osteosintesi a livello del grande trocantere risulta completamente asintomatica. Noto inoltre un'ottima funzionalità dell'articolazione operata in flessione e adduzione addirittura superiore a destra, invece discreta diminuzione della rotazione interna di circa 1/3, mobilizzazione che risulta leggermente dolente.
VALUTAZIONE E PROPOSTE: Sulla base della mia valutazione non ritengo indicata un'asportazione del materiale d'osteosintesi che a mio modo di vedere prolungherebbe di nuovo inutilmente una ripresa lavorativa. Questa ripresa finora non è stata realizzata malgrado le indicazioni del Dr. __________ che ritiene indicata una ripresa del 50% dal 30.07.97. Personalmente condivido questa valutazione e credo che una capacità lavorativa del 50% per lavori leggeri-medio pesanti sia realizzabile da subito mentre una ripresa completa entro brevi termini fra 4-6 settimane.
Siccome non vedo più un'indicazione per ulteriori provvedimenti diagnostici o terapeutici propongo di convocare il paziente per la definizione definitiva del caso.
Non sono previsti ulteriori controlli da parte mia, la documentazione radiologica è in possesso del paziente."
(cfr. inc. LAINF doc. AI _, cfr. anche STCA 20. 11.2001 consid. 2.6. inc. 35.2000.85- la sottolineatura è del redattore).
2.5. L’UAI ha incaricato il dr. med. __________ di eseguire una perizia ortopedica. Nel dettagliato e completo referto 5 dicembre 2000 lo specialista in chirurgia ortopedica, dopo aver ricostruito l'anamnesi dell'assicurato ed averne descritto lo status clinico e radiologico, ha posto la seguente diagnosi:
" Esiti dopo politrauma con frattura della gamba destra (stato dopo osteosintesi e reosteosintesi).
Stato dopo trauma cranico e fratture costali multiple.
Stato dopo lussazione dell'anca sinistra, stato dopo frattura diafisaria esposta dell'ulna sinistra." (Doc. AI _ pag. 4)
In merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue (la sottolineatura è del redattore):
" Tenuto conto dei disturbi residui che il paziente localizza principalmente nell'anca sinistra (vedi nota del medico UAI del 5.1.2000), la capacità lavorativa per lavori di scarso impegno fisico è da valutare al 50%.
Questo grado di capacità lavorativa va fatto risalire già a partire dal decorso post-infortunistico. In seguito non vi è stato presumibilmente un miglioramento della capacità di lavoro anche se la mia valutazione si riferisce a una visita del 21.8.2000 e del 25.8.2000. In futuro prevedibilmente la capacità lavorativa resterà limitata al 50% (per quello che riguarda le cause di natura ortopedica e in particolare per la coxartrosi)". (Doc. AI _ pag. 4/5)
Ritenuto che non vi è alcuna possibilità di migliorare la capacità lavorativa tramite provvedimenti sanitari, egli ha precisato (sottolineature del redattore) :
" (…)
È invece possibile migliorare la capacità di lavoro tramite provvedimenti di ordine professionale: tenuto conto dei fattori invalidanti di ordine ortopedico (esiti dopo frattura complicata della gamba destra, esiti dopo lussazione dell'anca sinistra con coxartrosi post-traumatica, esiti dopo frattura esposta dell'ulna sinistra) è possibile migliorare la capacità di lavoro unicamente tramite provvedimenti di ordine professionale: il paziente dovrebbe trovare un lavoro che non comporti lunghi spostamenti a piedi o su terreni irregolari, e che non comporti sforzi di sollevamento di pesi. Data la giovane età del paziente mi sembra ragionevole procedere a provvedimenti di integrazione professionale, visto che il lavoro di cameriere, tenuto conto dei fattori invalidanti sopra elencati, non potrà più essere ragionevolmente esercitato.
In un lavoro sedentario, e che non comporti sforzi di sollevamento di pesi, i tempi di lavoro esigibili potrebbero valutarsi tra le 6-8 ore giornaliere." (Doc. AI _ pag. 5)
Nell’ambito della causa LAINF, il 28 agosto 2001 questo TCA ha sottoposto al dr. med. __________ alcuni quesiti attinenti alle diagnosticate affezioni di natura ortopedica. Lo specialista ha fra l’altro risposto come segue:
" (…) 3. Tenuto esclusivamente conto dei postumi oggettivabili dell'infortunio del 4 ottobre 1993, come giudica (%) la capacità lavorativa di __________ nella sua originaria professione di cameriere?
Quali impedimenti funzionali (descrizione) limitano, eventualmente, l'assicurato nell'esercizio della succitata attività?
- Nella professione di cameriere, che comporta continui e frequenti sforzi di marcia e esige di stare quasi sempre in piedi, la capacità lavorativa, tenuto conto esclusivamente dei postumi oggettivabili dell'infortunio del 4 ottobre 1993, è ridotta: teoricamente il paziente potrebbe lavorare per 4-5 ore al giorno suddivise tra mattino e pomeriggio. Questo significa in teoria che la capacità lavorativa è valutabile tra il 45-50% (percentuale variabile a seconda delle condizioni obiettive di lavoro). Gli impedimenti funzionali che limitano l'assicurato nell'esercizio dell'attività di cameriere risiedono principalmente nella artrosi dell'anca sinistra derivante dal trauma e negli esiti da frattura complicata della gamba destra, che limitano la capacità di marcia. Le limitazioni funzionali sono obiettivabili dalla riduzione della massa muscolare alla coscia sinistra e alla gamba destra, riscontrata in occasione della visita del 21.08.2000.
4. Alla luce dei dati anamnestici e di quanto da lei accertato in sede peritale, le consta che le condizioni di salute dell'assicurato (limitatamente alle sequele infortunistiche) si siano sostanzialmente modificate a contare dal momento in cui la __________ ha dichiarato chiuso il caso (dicembre 1997)?
- Alla luce dei dati anamnestici ritengo che non vi siano sostanziali modifiche dal dicembre 1997.
Per quello che riguarda invece gli accertamenti radiologici (vedi anche punto 3) della mia perizia per l'assicurazione invalidità) è stato constatato un miglioramento del reperto di coxartrosi a sinistra confrontando una radiografia del giugno 1997 con una del 21.8.2000 (prima radiografia eseguita pochi mesi dopo l'intervento di osteotomia all'anca sinistra). Questo miglioramento del reperto radiologico non significa necessariamente un miglioramento dei disturbi soggettivi, può però significare che per il futuro non vi è da attendersi un peggioramento della artrosi."
(cfr. STCA 20.11. 2001 consid. 2.6 pag. 15, inc. 35.2000.85; le sottolineature sono del redattore).
Il dr. med. __________ ha quindi confermato la sua precedente valutazione del 2000 resa all’AI, precisando che non vi sono state sostanziali modifiche dal 1997, nonostante un miglioramento sostanziale a livello radiologico della coxartrosi a sinistra che necessariamente non significa un regresso dei disturbi soggettivi, ma che esclude in futuro un peggioramento dell’artrosi (cfr. STCA 20 novembre 2001 consid. 2.6 pag. 15, inc. 35.2000.85).
2.6. Per quel che concerne i disturbi renali, subentrati durante la lunga istruttoria, l’amministrazione ha raccolto i rapporti medici del dr. med. __________, responsabile del Servizio di nefrologia dell’Ospedale __________. Nel rapporto 20 aprile 1999 lo specialista ha diagnosticato:
" un’insufficienza renale cronica dialisi-richiedente d’eziologia non chiara, anemia renale, osteopatia renale con iperparatiroidismo secondario, iper tensione arteriosa renale. Stato da setticemia intercorrente da staph. aureus da catetere, ripetute revisioni della fistola a-v. Stato da perforazione del cieco da pseudodiverticolo 18.2.98 con resezione ileo-ciecale ed appedicectomia. Epatite B cronica. Stato da grave politrauma della circolazione nel 1993."
(Doc. AI _),
precisando che il paziente verrà incluso nella lista dei trapianti dell’Ospedale Universitario di __________.
Il dr. med. __________ ha infine ritenuto un’inabilità lavorativa al 100% dal 12 dicembre 1997 fino al 28 maggio 1998, al 50% dal 29 maggio 1998 sino al futuro trapianto, mettendo in evidenza che nonostante le buone condizioni di salute l’assicurato può affrontare l’attività di cameriere nella misura del 50% a causa dell’emodialisi che esegue tre volte la settimana durante 4 ore. Il sanitario ha comunque ritenuto che all’interessato si dovrebbe insegnare un’attività sedentaria e che a seguito dell’emodialisi, la relativa istruzione può essere impartita mediante corsi di mezze giornate (cfr. doc. AI _ pag. 2).
Con scritto 29 settembre 1999 il succitato sanitario ha confermato il rapporto dello scorso 20 aprile, precisando che:
" (…)
Il paziente continua ad avere bisogno di un trattamento emodialitico di 3 x 4 ore alla settimana. Il paziente si sottopone alla dialisi tuttora il pomeriggio di ogni martedì e giovedì oltre che al sabato. La permanenza ospedaliera è tra le 4 ore 1/2 e le 5 ore. Inoltre bisogna calcolare il viaggio tra casa e ospedale. Posso confermare che il paziente, secondo la mia opinione, è in grado di lavorare sull'arco di 4 ore al giorno per esempio tutte le mattine tra lunedì e venerdì, in posizione seduta, con un rendimento al 100%." (Cfr. doc. AI _)
2.7. L’amministrazione ha in seguito incaricato il consulente in integrazione professionale di eseguire una valutazione economica. Con rapporto 26 giugno 2001 il consulente, escludendo qualsiasi provvedimento professionale, ha determinato il reddito ipotetico che l’assicurato potrebbe conseguire in un’attività lavorativa leggera adeguata (doc. AI _).
Sulla base di tale valutazione, l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo così ad un’incapacità al guadagno del 60%.
Sottoposto infine il dossier all’esame del proprio Servizio medico regionale (doc. AI _), tenuto conto degli atti medici, con le decisioni impugnate l’amministrazione ha quindi riconosciuto all’assicurato le seguenti rendite:
Ø rendita intera dal 1° gennaio al 31 ottobre 1997;
Ø mezza rendita dal 1° novembre 1997 al 28 febbraio 1998 (grado d’invalidità del 50%);
Ø rendita intera dal 1° marzo al 31 luglio 1998;
Ø mezza rendita dal 1° agosto 1998 (60% d’invalidità).
2.8. Mediante il presente atto ricorsuale l’assicurato contesta la valutazione dell’UAI che ha portato ad assegnare una mezza rendita dal 1° novembre 1997 al 28 febbraio 1998 e dal 1° agosto 1998.
Per quel che concerne il primo periodo (1.11.1997 – 28.02.1998), rettamente l’assicurato ha rilevato come l’UAI abbia tenuto conto unicamente delle affezioni ortopediche e non anche di quelle legate alla patologia renale. In effetti, come riportato al consid. 2.6., nel rapporto 20 aprile 1999 il dr. med. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 12 dicembre 1997 (inizio della cura medica) sino al 28 maggio 1998 (doc. AI _). Sulla base di questa attestazione del capo servizio nefrologia all’Ospedale __________, nel periodo in questione, l’assicurato deve essere ritenuto pienamente inabile nella sua attività di cameriere.
Pertanto, il miglioramento dello stato invalidante con possibile ripresa lavorativa al 50% dal 30 luglio 1997, certificato dai rapporti 7 ottobre 1997 del dr. med. __________ e 27 ottobre 1997 del dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), non è rilevante poiché concerne unicamente la patologia ortopedica.
2.9. Riguardo al secondo periodo in discussione (mezza rendita dal 1° agosto 1998), partendo dai dati medici contenuti nell’inserto, l’amministrazione ha ritenuto il ricorrente inabile al 50% in attività adeguate a causa dell’emodialisi. Dal punto di vista ortopedico, invece, secondo la perizia 5 dicembre 2000 del dr. med. __________, cui va prestata adesione, in attività sedentaria, senza sforzi di sollevamento pesi, l’assicurato potrebbe lavorare tra le 6 e le 8 ore giornaliere (doc. AI _ pag. 5).
__________ sostiene che la patologia ai reni non è stata debitamente presa in considerazione, rilevando fra l’altro:
" (…) è stato completamente trascurato che l'assicurato deve sottoporsi tre volte alla settimana alla dialisi. Tenuto conto della trasferta da casa all'ospedale e viceversa, del tempo necessario per il trattamento di dialisi (4 ore) nonché del tempo di permanenza in ospedale, deve essere considerato che il ricorrente necessita nei giorni in cui si sottopone a detto trattamento di dialisi di almeno 5 ½ ore. Deve essere considerato che l'assicurato per presentarsi puntualmente al trattamento di dialisi dovrebbe eventualmente smettere la sua attività professionale una mezz'ora prima."
(cfr. doc. I)
Pendente causa egli ha prodotto un certificato medico 17 settembre 2002 del medico assistente del Servizio di nefrologia ed emodialisi dell’Ospedale __________ in cui è stato certificato che l’assicurato “causa insufficienza renale cronica necessita di una terapia emodialica tre volte la settimana e in seguito a tale trattamento può presentare un certo senso di stanchezza” (doc. _). Questo scritto non è idoneo a sovvertire quanto attestato il 29 settembre 1999 dal dr. med. __________. Come riportato al consid. 2.6., il responsabile del Servizio di nefrologia ed emodialisi ha precisato che tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) l’assicurato si sottopone alla dialisi, con una presenza all’ospedale che varia tra le quattro ore e mezza e le cinque ore, confermando che il paziente è in grado di lavorare sull’arco di quattro ore tutte le mattine tra il lunedì ed il venerdì, in posizione seduta, con un rendimento del 100% (doc. AI _). Ritenuto inoltre che l’assicurato esegue una seduta di dialisi anche il sabato, giorno generalmente non lavorativo, la limitazione lavorativa del 50% risulta adeguata alle circostanze.
2.10. Per quel che concerne la valutazione globale dell’incapacità lavorativa, occorre rilevare che in una sentenza del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg., il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione.
Nel caso in esame, con nota 12 agosto 2002 il dr. med. __________, medico dell’AI, ha ritenuto:
" II paziente è affetto da insufficienza renale cronica e da disturbi
dell'apparato locomotore, conseguenza di infortunio.
I documenti medici agli atti sono concordi nella valutazione del danno fisico ortopedico e con la valutazione dell'IL del 50% in attività leggere, preferibilmente da seduto.
II Dr. __________, primario di nefrologia all'__________, ammette una IL del 50% per il paziente che deve subire sedute di emodialisi. Egli descrive la durata delle sedute, l'orario durante le quali viene effettuata la dialisi. Descrive la restante CL per durata e impegno fisico.
Le limitazioni si sovrappongono con quelle descritte dai colleghi ortopedici. Non vi è motivo per sommare le IL proprio perché le indicazioni e controindicazioni sono identiche." (cfr. doc. _)
Non essendoci validi motivi per mettere in dubbio la valutazione del dr. med. __________, nel senso di sovrapporre la limitazione lavorativa del 50% per motivi ortopedici a quella di natura nefrologica, alla stessa va prestata adesione.
In queste circostanze è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato presenta una residua capacità lucrativa del 50% in attività leggere dal 1° agosto 1998, ossia tre mesi dal miglioramento ( 28 maggio 1998) dell’affezione renale attestata dal dr. med. ____________ il 29 settembre 1999 (doc. AI _, cfr. consid. 2.6).
2.11. Altro oggetto del contendere è la valutazione del consulente in integrazione professionale circa le attività adeguate allo stato di salute dell’assicurato.
Va qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80).
Nel rapporto 26 giugno 2001 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle risultanze mediche ed escluso un progetto di riformazione, ha elencato una serie di professioni esigibili: addetto all’assemblaggio ( piccoli motori elettrici, pompe, meccanismi elettrici, parti d’orologeria di dimensioni “sostenute”), al controllo (produzione, qualità), all’incasso (stazione carburante, servizi pubblici, cinema, museo, negozio a condizione famigliare), all’imballaggio (prodotti alimentari, farmaceutici, manufatti), alla confezione di prodotti, alla sorveglianza (parcheggio, visite) ed, infine, alla consegna merci (doc. AI _ pag. 2).
Il ricorrente contesta che le attività proposte sono adatte al suo stato di salute e che le stesse possano essere svolte in posizione seduta, rispettose delle limitazioni funzionali.
Inoltre egli rileva come la descrizione di tali attività sia troppo generica e come la valutazione non contenga alcun documento comprovante che dal profilo medico le professioni considerate dal consulente siano effettivamente esigibili. In merito alle singole professioni l’assicurato ha osservato quanto segue:
" (…)
22. In effetti, l'attività d'addetto alla stazione di servizio non si addice all'assicurato poiché la maggioranza degli addetti svolge il lavoro in piedi. Inoltre si tratta di un'attività in via d'estinzione poiché la maggioranza delle pompe di benzina del Cantone dispone di casse automatiche, dove per pagare basta inserire nell'apposita colonna le banconote oppure la carta di credito.
23. Pure le attività d'addetto ai musei è un'attività professionale in via d'estinzione poiché sostituita dalle moderne tecnologie di video sorveglianza. Inoltre, essendo i musei in Ticino di piccole dimensioni, l'addetto deve sorvegliare, nella misura in cui questa professione esista ancora, due o tre sale d'esposizione nello stesso tempo e quindi stare in piedi per spostarsi continuamente all'interno delle medesime.
24. Non c'è chi non veda, come in Ticino il numero di addetti ai cinema sia talmente modesto, da essere irrilevante per la presente indagine economica e da non permettere di trarre delle valide conclusioni.
25. Pure è contestata l'attività d'addetto alla sorveglianza ai posteggi: a tale proposito risulta significativo, a titolo esemplificativo, che ai posteggi della stazione di __________ non vi è una vera e propria sorveglianza, bensì gli utenti ricorrono, in caso di bisogno, al cìtofono posizionato sulla barriera del posteggio.
26. Si contesta pure che l'assicurato possa svolgere delle attività d'incasso presso dei negozi a conduzione famigliare. A prescindere che detti negozi sono oramai una rarità, non c'è chi non veda come proprio in un negozio a conduzione famigliare l'assicurato dovrebbe alternarsi all'altro personale nelle differenti mansioni, p. es. svolgere l'attività di commesso, andare a prendere gli articoli in magazzino, se del caso svolgere piccoli lavori di riparazione oppure svolgere delle commissioni per il titolare del negozio, quali p. es. spedire la corrispondenza, ritirare pacchi alla Posta, ecc. Ne discende che la maggior parte del tempo l'assicurato dovrebbe rimanere in piedi, il che è manifestamente in contrasto con le valutazioni espresse dal
Dr. __________, il quale constatò che l'assicurato deve svolgere delle attività lavorative sedute.
27. Le stesse considerazioni valgono pure per l'attività di consegna di merce: si tratta di un'attività professionale controindicata dal profilo medico, poiché presuppone il dovere rimanere la maggior parte del tempo in piedi nonché il sollevare pesi considerevoli. Inoltre non può passare inosservato il fatto che la consegna di merci leggere a domicilio è un'attività che sta scomparendo poiché oltremodo dispendiosa per il consumatore." (cfr. doc. _)
Come visto al considerando precedente, dal punto di vista ortopedico l’assicurato dovrebbe evitare attività lucrative svolte prevalentemente in piedi, con sollevamento di pesi. Ora, in risposta agli appunti sollevati dal ricorrente, occorre evidenziare che il consulente non ha parlato di addetto sui generis alla stazione di servizio, ai musei o ai cinema, ma di attività d’incasso relative alle succitate professioni; quest’utlime si svolgono prevalentemente in posizione sedentaria, senza dover sollevare pesi e quindi rispettose delle limitazioni mediche. Al di là del fatto che, a detta dell’assicurato, alcune delle professioni proposte sono in via d’estinzione, occorre tuttavia precisare come il consulente abbia indicato, a titolo esemplificativo, altre professioni da ritenere esigibili: quella di addetto all’assemblaggio, all’imballaggio, al controllo o, come indicato nel rapporto 3 settembre 2002 (V/2), la mansione di ricezionista/centralinista viste le specifiche competenze linguistiche. Nondimeno va ricordato che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio d’attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b), ciò che, come visto poc’anzi, corrisponde al caso in esame. Inoltre, secondo questo TCA, l’esperienza specifica del consulente è una garanzia che le attività professionali da lui indicate sono presenti sul mercato equilibrato del lavoro e che le stesse rispecchiano le limitazioni funzionali dell’assicurato. Pertanto, le censure dell’assicurato non possono essere accolte.
2.12. Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, con rapporto 3 settembre 2002 il consulente in integrazione professionale ha aggiornato al 2002 i due redditi di riferimento (cfr. consid. 2.3). Con l’ausilio dei rilevamenti statistici salariali, egli ha quindi determinato il reddito da invalido in fr. 20'700.— (stato 2002). Raffrontando tale importo con un reddito da valido di fr. 52'000.— (cfr. attestato 28 agosto 2002 dell’ex datore di lavoro, doc. _), tenuto conto di una riduzione di rendimento del 20%, ne è quindi risultato un grado d’invalidità del 60,2 % (cfr. rapporto 3 settembre 2002 , V/2).
Al proposito va rilevato che, secondo una recente sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
L’assicurato contesta entrambi i redditi. Per quel che concerne il reddito da valido egli rimprovera all’UAI di non aver incluso le mance che avrebbe potuto percepire, senza il danno alla salute, durante la sua attività e che senza l’infortunio avrebbe sicuramente intrapreso una carriera professionale nel suo settore con uno stipendio annuo superiore a quello di semplice cameriere.
2.12.1. Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi del lavoro nel senso dell’articolo 28 cpv. 2 LAI i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS. Sono tuttavia esclusi: le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un’incapacità lavorativa debitamente comprovata (lett. a); i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro (lett. b); le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità (lett. c).
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (Pratique VSI 2001 pag. 217 consid. 4a, DTF 124 V 100, consid. 2 pag. 102 con riferimenti).
Per quel che concerne le mance, ai sensi dell’art. 7 lett. e OAVS, esse fanno parte del salario determinante nella misura in cui costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
Le Direttive sul salario determinante (DSD) nella versione in vigore dal 1° febbraio 2001, prevedono tuttavia:
"2024 Nei settori professionali in cui l'associazione svizzera ha
soppresso le mance, la cassa di compensazione può presumere che si daranno solo mance insignificanti. Ciò è il caso particolarmente negli istituti di cosmesi dei piedi e di cure di bellezza, negli istituti cosmetici, nei saloni di parrucchiere e nell'industria alberghiera.
2025 Sono riservati i casi che derogano manifestamente a quanto precede.
2026 I casi in cui le mance sono ottenute in istituti non affiliati a un'associazione svizzera saranno valutati singolarmente dalla cassa di compensazione, d'intesa con il datore di lavoro."
Nel settore alberghiero (Gastgewerbe) vi è quindi una presunzione che le mance non facciano parte del salario determinante. Rimane facoltà delle casse di compensazione disciplinare tali introiti (cfr. HP. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 161, N.4.140). In tale contesto va sottolineato che, secondo la giurisprudenza del TFA, generalmente le mance supplementari vigenti nel settore del trasporto, ossia quelle non contemplate dall’art. 15 cpv. 3 OAVS (tale disposto prevede che le mance versate ai salariati d’imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni), non sono incluse nel guadagno assicurato LAINF in quanto non può essere verificato né l’importo, né la regolarità del versamento. Rimangono tuttavia riservati accordi particolari tra il datore di lavoro ed il salariato in merito all’assoggettamento assicurativo di tali introiti supplementari (cfr. DTF 115 V 421 consid. 5d).
Ritornando al caso in esame, essendo stato l’assicurato attivo nel settore ristorazione - alberghiero, vige la presunzione che la mance non facciano parte del salario determinante. Egli ha tuttavia sostenuto che usualmente le mance ammontano mensilmente a fr. 1'000.—, senza indicare se e in quale misura vi sia stato un accordo con il datore di lavoro circa la dichiarazione all’AVS di quanto percepito, né ha fatto valere una specifica regolamentazione da parte della competente cassa di compensazione. Anzi, dall’unico certificato di salario contenuto nell’incarto fiscale, richiamato d’ufficio (XIX), non risulta che nel 1993 (anno in cui il ricorrente ha esercitato l’attività per dieci mesi prima dell’incidente) le mance sono state conteggiate separatamente all’AVS. Il riferimento alla sentenza del TFA (DTF 111 II 295) citata dal ricorrente con le osservazioni 28 maggio 2003 (XXIV) non è pertinente. Infatti, come rettamente rilevato il 3 giugno 2003 dall’UAI, in quella decisione, resa nell’ambito del diritto relativo alla circolazione stradale, occorreva esaminare se una prostituta, nonostante svolgesse una professione ritenuta immorale, avesse diritto al risarcimento del pregiudizio economico, quesito a cui l’Alto Tribunale ha dato risposta affermativa (XXVI). Parimenti irrilevante è il riferimento all’art. 7 lett. g OAVS, in quanto nel caso in esame non si tratta di provvigioni e commissioni. Va del resto aggiunto che nel caso di una cameriera il TFA ha esplicitamente escluso le mance dal computo del reddito da invalido (cfr. STFA inedita 11 giugno 2001, I 489/99,: “Wird dieser (il salario n.d.r.) auf das Jahr 1996 bezogene Betrag als Invalideneinkommen eingesetzt, ist zu beachten, dass dabei allfällige zusätzliche Einkünfte in Form von Trinkgeldern, wie sie bei Serviceangestellten in der Regel üblich sind, unberücksichtig bleiben”).
Ne consegue che la richiesta del ricorrente volta ad aggiungere al salario ipotetico senza invalidità eventuali mance non può essere accolta.
2.12.2. Riguardo alla seconda censura in merito alla determinazione del reddito da valido (e cioè la non presa in considerazione di un avanzamento professionale), va innanzitutto rilevato che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione del salario ipotetico, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, op.cit., pag. 206-207). Degli indizi concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di studi o l’avere sostenuto degli esami (cfr. DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid. 3b; STFA inedita 19 settembre 1996 in re M. [I 419/95]; STFA inedita 4 settembre 2002 in re L [M 8/01]).
In casu, a dispetto di quanto sostenuto dall’assicurato, il consulente, determinando il salario da valido in fr. 52'000.—, ha considerato un ipotetico avanzamento professionale (V/2).
Nello scritto 25 luglio 2002 l’ex datore di lavoro ha infatti precisato:
" senza dubbi la sua carriera professionale era ben cominciata, e sarebbe certo potuta migliorare, fino a portare il signor ________ alla promozione a più alti incarichi, quali ad esempio quello di “comis”- “chef de rang” o magari anche di “maître d’hotel”, raggiungendo uno stipendio lordo di ca. 52'000.—annui” (doc. I allegato al ricorso)."
Tale importo è stato confermato nel questionario 2 agosto 2002 in cui la __________ ha attestato che il ricorrente aveva frequentato dei corsi di aggiornamento, conseguendo degli ottimi risultati e che avrebbe potuto conseguire una retribuzione di fr. 52’000 (doc. _), ciò che costituisce appunto un valido indizio per tenere conto di un ipotetico avanzamento professionale.
2.12.3. Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998”), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne. Va al proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di questo Tribunale nell’applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali suddivise per ragioni geografiche (TA 14), ritenendo che non esiste un principio in cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali (Tabella TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica regionale (cfr. TFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01).
L’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Come detto al consid. 2.12, determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento del diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.
Nella fattispecie concreta, presentando l’assicurato una completa inabilità in qualsiasi attività lucrativa, l’inizio del diritto alla rendita (intera) è stato fissato al 1° gennaio 1997. Tuttavia, come visto, per il 1998 è stata accertata una residua capacità lucrativa (del 50%) in attività adeguate, indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell’anno, considerate eventuali rilevanti modifiche intervenute sino alla decisione contestata del 13 giugno 2002. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente sino al momento in cui essa è state resa (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei dati statistici del 1998, si deve partire da un salario di fr. 45'390.- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348). Tenuto conto di un’esigibilità del 50%, nonché di una riduzione del 20% ammessa dal consulente in integrazione professionale ed indicata nelle tabelle di calcolo allegate al rapporto 3 settembre 2002 (doc._) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) -, si giunge ad un reddito da invalido di fr. 18’156.--.
Senza il danno alla salute, nel 1994 l’assicurato aveva percepito fr. 36'792.— ( 12 x 3066, tredicesima non prevista cfr. attestato del datore di lavoro doc. AI _). Adeguato al 1998 tale importo corrisponde a fr. 38'209.-- (1,3% negli anni 1995 e 1996, 0,5% nel 1997 e 0,7% nel 1998 ; cfr. evoluzione nominale dei salari, tabella B10.2 riportata nella rivista “ La vie économique 7/2002” pag. 89). Dal raffronto tra quest’ultimo importo ed il reddito da invalido di fr. 18'156.— l’incapacità al guadagno risulta essere del 52,48 % (38'209 – 18'156 x 100 : 38'209), conferente il diritto alla mezza rendita.
Occorre qui rilevare che le modifiche delle basi di reddito (il prospettato avanzamento professionale ed i nuovi dati statistici salariali in attività adeguate), intervenute successivamente sino al momento dell’emanazione della decisione impugnata, non sono rilevanti ai fini del diritto alla rendita ai sensi della recente giurisprudenza del TFA citata al consid. 2.12 (cfr. in particolare SVR 2003 IV Nr. 11 e SVR 2003 IV Nr. 24). Infatti, partendo dal dato statistico di fr. 50'498.— relativo al 2000, adeguato al 2002 in base all’indice dei salari nominali (cfr. tabella B10.3, “ La vie économique 6/2003”, pag. 99) si giunge all’importo di fr. 52’593.-- (50’498 x 1933 : 1856). Con un’esigibilità del 50% e la citata riduzione di rendimento del 20%, il salario ipotetico da invalido si colloca a fr. 21’037.--.
Dal raffronto di quest’ultimo reddito con quello da valido di fr. 52’000 emergerebbe un'incapacità al guadagno pari al 59,5% (52'000 – 21’037 x 100 : 52'000) che dà diritto ad una mezza rendita.
2.13. L’assicurato è del parere che, conformemente all’art. 36 cpv. 3 LAI, sul reddito annuo medio debba essere applicato un aumento del 20% e non del 10% come eseguito dall’amministrazione, poiché al momento dell’incidente (1993) aveva compiuto 34 anni e quindi rientrava nella fascia di età 32-34 anni.
Ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 LAI, se l’assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell’attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza dell’invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.
Ora, come rettamente evidenziato dall’UAI in sede di risposta, il ricorrente, nato il 16 settembre 1959, ha maturato un diritto alla rendita d’invalidità dal 1° ottobre 1994 ed a quell’epoca egli aveva 35 anni. Rientrando dunque nella fascia d’età 35-38 anni, come previsto dall’art. 33 OAI, il supplemento sul reddito annuo è del 10%.
2.14. __________ ha chiesto la rendita completiva per sua moglie, sposata il 3 maggio 1999.
Secondo l’art. 34 cpv. 1 LAI le persone coniugate, che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità al lavoro esercitavano un’attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché a quest’ultimo non spetti una rendita di vecchiaia o d’invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l’altro coniuge: a) presenta almeno un anno intero di contributo; oppure b) ha il domicilio e la dimora abituale in Svizzera.
Avendo la moglie del ricorrente domicilio e dimora abituale in Svizzera (doc. _ allegato al ricorso), in sede di ricorso l’UAI ha rettamente accolto la richiesta. Generalmente il diritto ad una rendita completiva inizia con la nascita del diritto alla rendita d’invalidità (marg. 3129 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall’UFAS). Se l’avente diritto si sposa, il coniuge ha diritto ad una rendita completiva dell’AI il primo giorno del mese in cui è stato contratto il matrimonio (marg. 3130 DR). Siccome l’assicurato si è sposato dopo l’insorgenza del diritto alla rendita d’invalidità, la rendita completiva per la moglie va erogata dal 1° maggio 1999, tenuto conto che l’importo di tale prestazione corrisponde al 30% della rendita principale (cfr. art. 38 cpv. 1 LAI).
2.15. Con atto 25 settembre 2002 il ricorrente ha chiesto l’audizione di diversi testi al fine di comprovare che “un cameriere, lavorando presso il __________ , possa essere in grado di percepire delle congrue mance persino superiori a CHF 1'000.—mensili”. Inoltre egli ha postulato l’esecuzione di una perizia medica.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per poter statuire in merito. Del resto, richiamato il consid. 2.12.1., l’assunzione testimoniale degli ex colleghi di lavoro volta a determinare l’ammontare delle mance percepite non è rilevante.
In conclusione, visti i succitati considerandi, le decisioni contestate vanno modificate nel senso che __________ ha diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 1997 al 31 luglio 1998, rispettivamente una mezza rendita dal 1° agosto 1998, oltre alla rendita completiva per la moglie dal 1° maggio 1999.
In tal senso il ricorso va parzialmente accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ __________ ha diritto ad una rendita intera dal
1° gennaio 1997 e ad una mezza rendita a partire dal 1° agosto 1998.
§§ Egli ha parimenti diritto ad una rendita completiva per la moglie dal 1° maggio 1999.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili parziali.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti