Raccomandata
Incarto n. 32.2002.86 BS/cd
Lugano 11 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2002 di
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 3 giugno 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1941, montatore elettricista presso l’__________ (), presenta delle affezioni alla schiena ed all’anca. Dal 1° marzo 1996 è beneficiario di una rendita d’invalidità del 20% erogata dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. decisione 22 aprile 1996 della __________, doc. AI _).
In data 11 giugno 2001 egli ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver esperito degli accertamenti economici e medici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con proposta di decisione 4 aprile 2002 l’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (…)
Dalla documentazione acquisita all’incarto ed in modo particolare dalla perizia del dr. __________ risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta un’incapacità di guadagno e di lavoro del 30% nell’attività di elettricista. Le condizioni per l’ottenimento della richiesta d’invalidità non sono assolte. “ (Doc. AI _).
Con lettera 17 aprile 2002 il medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha preso posizione in merito alla perizia reumatologica, allegando il rapporto 5 aprile 2002 dell’Ospedale regionale di __________ dove l’interessato è stato ricoverato d’urgenza per una patologia gastro-intestinale (doc. AI _).
Dopo che il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha ritenuto le due nuove patologie internistiche (diabete e diverticolite) non invalidanti (doc. AI _), con provvedimento formale 3 giugno 2002 l’amministrazione ha confermato il rifiuto di erogare delle prestazioni assicurative (doc. AI _).
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, per il tramite dell’avv. __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera. L’assicurato rileva in particolare che le sue condizioni di salute non gli permettono più lo svolgimento della sua precedente attività lucrativa, facendo riferimento alle mansioni descritte il 3 maggio 2002 dal suo ex datore di lavoro, dal quale è stato prepensionato per ragioni mediche. In particolare egli ha sottolineato che :
" (…)
l'assicurato, per i provati motivi di salute, si è visto costretto ad abbandonare le funzioni professionali svolte da decenni presso l'________, la quale, in considerazione dell'età (al momento della domanda aveva 60 anni), della formazione ma anche dei limiti dati dallo stato di salute di __________, non ha potuto offrirgli alternativa professionale in ambito amministrativo.
La documentazione formante l'incarto e la lettera 3 maggio 2002 dell'__________ che si produce, costituiscono elementi probatori del danno alla salute e delle sue conseguenze a livello economico (impossibilità di esercitare l'attività sinora svolta, impossibilità di svolgere un lavoro alternativo, necessità di pre-pensionamento): l'assicurato deve pertanto essere posto a beneficio di una rendita AI intera." (cfr. doc. _)
1.4. Mediante risposta di causa 12 luglio 2002 l’UAI ha proposto di respingere il gravame, osservando fra l’altro:
" (…)
Per quel che concerne l'aspetto reumatologico, lo scrivente Ufficio si allinea alla valutazione peritale, in quanto dettagliata e completa (cf. anche parere SMR, doc. n. _ inc. AI).
In merito poi alle osservazioni formulate dall'_________, si osserva quanto segue.
L'attività all'esterno, sulla base delle constatazioni effettuate a sostegno dalla __________, era piuttosto variata. Nell'ambito d'una inchiesta in loco, l'ispettore __________ rilevava: "si esce in 2-3 uomini, a volte anche da soli. Manutenzione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica (sottostazioni). Tutto a terra. Ci sono le letture da fare, pulizia del luogo, cambio di lampade con l'uso di scale a pioli. Esecuzione sul posto o in officina di squadrette di rame. Capita anche di spostare o rimuovere pezzi di peso notevole.
Evidentemente c'è la gru….C'è poi la revisione o l'intervento per guasti…." (cf. doc. n. _ inc. __________).
Alcune delle mansioni previste si rilevano incompatibili con le limitazioni in sede peritale; la maggior parte delle stesse rimane per contro del tutto esigibile. E' appunto per tale ragione che il perito ha proposto una riduzione pari al 30%.
Per quel che concerne poi l'obiezione in base alla quale l'assicurato non potrebbe svolgere la mansione di "operatore", in quanto sotto costante influsso di sostanze psicotrope, si sottolinea innanzitutto che in sede peritale l'assicurato non ha minimamente lamentato alcun sintomo depressivo o ansiogeno, né tanto meno ha dichiarato di far uso di ansiolitici o sonniferi.
Nel proprio rapporto 10 luglio 2001 il curante non faceva menzione d'alcun disturbo a livello psichico (cf. doc. n. _ inc. AI). Solo a seguito dell'emanazione del progetto di decisione ha reso noto che l'assicurato, causa disturbi del sonno, "riceve ansiolitici e sonniferi".
Ad ogni modo riteniamo che qualora una cura per i disturbi del sonno venga seguita secondo prescrizione medica, non si dovrebbero produrre effetti collaterali. Invitiamo comunque il curante a renderci nota l'esatta terapia seguita, affinché la questione possa essere sottoposta ai nostri medici." (cfr. doc. _)
1.5. Il 26 luglio 2002 rispettivamente l’8 ottobre 2002 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA alcuni certificati medici (V, XX).
Successivamente il TCA si è rivolto al medico curante per accertare gli effetti della cura di ansiolitici e sonniferi (IX), ricevendo risposta il 21 agosto 2002 (X).
In seguito sono stati inoltre interpellati l’__________ ed il perito dr. __________ per alcune delucidazioni in merito alle diverse mansioni lavorative svolte dal ricorrente, rispettivamente sulla loro esigibilità dal profilo reumatologico (XXIV - XXXI). Ogni singolo atto istruttorio è stato intimato alla parti le quali hanno inviato le loro rispettive prese di posizione (VII, XX, XXII, XXXIV, XXXV).
Delle risultanze istruttorie si parlerà nei considerandi successivi.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’eventuale riconoscimento all’assicurato di una rendita d’invalidità.
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 6 giugno 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.5. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Al fine di accertare lo stato di salute di __________ e l’eventuale sua inabilità lavorativa, l’UAI ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia reumatologica.
Nel referto 11 febbraio 2002, dopo aver proceduto all’anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi, nonché ad un esame reumatologico e neurologico, lo specialista in reumatologia ha posto la seguente diagnosi:
" 4. Diagnosi
Sindrome panvertebrale prevalentemente lombovertebrale cronica su
- rachide piatto,
alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi bisegmentale L4/5 e L5/S1 con Baastrup associato, spondilosi L2/3 e L3/4, protrusione discale a base larga L3/4, spondilartrosi plurisegmentali),
- decondizionamento e sbilancio muscolare
Periartropatia omeroscapolare a destra in
- esito da diverse operazioni alla spalla destra negli anni 90
Epicondilopatia omeroradiale a destra
Coxartrosi minime bilaterali
Esito da foraggio sottocondrale ed abrasione cartilaginea della rotula a destra il 22 giugno 1979." (cfr. doc. AI 28)
Circa la valutazione della capacità lavorativa, il dr. __________ ha specificato quanto segue:
" (…)
Dal lato strettamente reumatologico medico-teorico, l'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento al 100% a partire da subito, in un'attività con carichi variabili che non vanno oltre i 15 kg e con la possibilità di cambiare la posizione del rachide al bisogno; sono controindicati movimenti ripetitivi di rotazione del rachide come pure la posizione curva della colonna lombare. Sono sconsigliabili movimenti ripetitivi del braccio destro oltre il piano orizzontale specialmente sotto carico.
A causa delle alterazioni degenerative alle estremità inferiori, l'assicurato non dovrebbe effettuare lavori che richiedono il doversi accovacciare, di dover salire e scendere scale specialmente con dei carichi, non sono eseguibili lavori su terreno declivo o sconnesso.
Ricorderemo che dal 25 settembre 2000 l'assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro in misura completa come operatore per l'__________.
Se l'assicurato viene prevalentemente impiegato all'interno della centrale di comando, è da considerare abile al lavoro in misura completa e con un rendimento massimo. Se venisse ancora impiegato come elettricista fuori dalla centrale, il rendimento sarebbe ridotto del 30%." (cfr. doc. AI _)
Sulla base della perizia reumatologica, considerato inoltre come il SMR non abbia attribuito al diabete ed alla diverticolite carattere invalidante, l’UAI ha dunque determinato un'incapacità lavorativa, rispettivamente di guadagno del 30%, escludendo quindi l’erogazione di una rendita d’invalidità.
L’assicurato contesta tale conclusione, sostenendo di non essere in grado d’esercitare la sua precedente attività lucrativa.
2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
In una sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Nell'evenienza concreta, per quel che concerne le affezioni reumatiche, nella completa ed approfondita valutazione il dr. __________ ha ritenuto il ricorrente pienamente abile in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali descritti in perizia, specificando pertanto che “ se l’assicurato viene prevalentemente impiegato all’interno della centrale di comando, è da considerare abile al lavoro in misura completa e con un rendimento massimo” (perizia pag. 6). Nell’attività di elettricista, fuori dalla centrale, il rendimento è stato considerato ridotto al 30%. Lo specialista in reumatologia ha del resto consigliato una diversa terapia per migliorare la sintomatologia algica e, di conseguenza, la capacità lavorativa (“ La terapia in atto è sicuramente insufficiente a migliorare la sintomatologia algica. È consigliabile una fisioterapia attiva rivolta ad influenzare le patologie sopramenzionate modificabili: l’assicurato deve sottoporsi ad una ginnastica di ricondizionamento rispettivamente allungamento muscolare alla colonna vertebrale e alle estremità….”, doc. AI _ pag. 6).
Allegato al ricorso, __________ ha trasmesso lo scritto 3 maggio 2002 dell’__________ in cui sono illustrati i motivi per cui l’allora collaboratore non è più impiegabile al Centro Comando con la funzione di operatore. In particolare l’ex datore di lavoro ha rilevato:
" (…)
Osserviamo che la mansione di "operatore" necessita un'integrità fisica e psichica, per intervenire in modo rapido ed accurato, allo scopo di evitare danni materiali agli impianti e danni corporali ai colleghi di lavoro addetti alla manutenzione. Questi ultimi rischiano pure la vita, nel caso che l'operatore del centro comando intervenga con manovre errate.
La necessaria lucidità d'intervento non può essere garantita da collaboratori che fanno regolare uso di medicamenti ansiolitici e/o sonniferi: in questi casi la capacità psichica risulta alterata e non vi è più garanzia di interventi rapidi e razionali.
Il signor __________ era pure impiegato nel lavoro esterno, in qualità di elettricista-elettromeccanico. Egli svolgeva lavori di montaggio, revisione e manutenzione di apparecchiature ad alta tensione, da 16'000 Volt a 220'000 Volt, ad un'altezza variabile (dal livello del suolo fino a 4-5 metri d'altezza o più). Secondo gli accertamenti del Dr. __________, che ha riscontrato sensibili limitazioni di mobilità al signor __________, quest'ultimo non potrebbe più essere impiegabile nel lavoro esterno.
Da ultimo, anche in considerazione dell'età e delle limitatezze fisiche oggettive del signor __________, non siamo nemmeno in grado di offrirgli un lavoro amministrativo." (cfr. doc. _)
Pendente causa il ricorrente ha inoltre prodotto il rapporto 23 settembre 2002 della Clinica __________, presso la quale egli ha soggiornato per una terapia contro il dolore. Secondo i medici della citata clinica, il paziente sarebbe pienamente inabile nell’attività di elettricista (Elektromonteur) senza specificare tuttavia i limiti funzionali (XX).
Al fine di accertare quali erano esattamente le mansioni che l’assicurato ricopriva prima del danno alla salute, nonché il genere di posizioni che le stesse richiedevano, questo TCA si è rivolto a due riprese all’__________. Nello scritto 23 aprile 2003 l’ex datore di lavoro ha dettagliatamente descritto le funzioni che l’interessato doveva svolgere, suddividendole tra “operatore centro __________ ” (90% del tempo di lavoro totale) e “montatore elettricista per la squadra sottostazioni” (10%). Per quel che concerne la funzione principale, quella di addetto alla centrale elettrica, l’80% di tale attività veniva eseguita in posizione seduta con i seguenti compiti:
" (…)
Circa 80% del tempo di lavoro in sala comando viene svolto in posizione seduta:
le operazioni di controllo e di comando degli impianti dell'azienda avvengono tramite gli appositi terminali, che devono essere tenuti costantemente sotto controllo.
Pertanto durante i tempi di esecuzione delle manovre (normali o di soccorso) è vietato abbandonare la postazione e risulta pure impossibile farsi rimpiazzare da colleghi in tempi brevi.
In caso di guasti o incidenti l'operatore di turno in sala comando è l'unico ad avere il controllo della situazione: egli deve procedere alle operazioni di ripristino dell'esercizio in modo autonomo, senza perdere tempo e con la massima concentrazione: in caso contrario egli rischia di mettere in pericolo il personale che opera sulla rete aziendale. Queste situazioni, soprattutto nei casi di perturbazioni atmosferiche, provocano forte stress e carichi di lavoro che risultano di difficile recupero.
Cambiamenti di posizioni, come pure l'abbandono momentaneo del posto di lavoro, in questi casi diventano praticamente impossibili." (cfr. doc. _)
Per il restante 20%, il ricorrente si occupava “ dei controlli generali legati all’esercizio degli impianti, della stesura di rapporti e di documentazione in generale. Quando svolge questi compiti all’operatore non è consentito di abbandonare il posto di lavoro “ (XXIX pag. 2). ”
La funzione di “montatore elettricista per la squadra sottostazioni” richiedeva:
" (…)
il trasporto ed il posizionamento di apparecchi con peso superiore ai 15 kg consentiti. Inoltre la loro messa in esercizio esige degli sforzi fisici maggiori.
Anche la posa ed il tiraggio di cavi elettrici richiede posizioni non ideali e sforzi maggiori al consentito: in tal caso l'azienda, tenuto conto dell'handicap di __________, è praticamente obbligata a far intervenire un terzo lavoratore, che non sempre risulta disponibile.
Risulta difficile stabilire una percentuale delle attività sotto sforzo fisico. Risulta comunque chiaro che __________, per astenersi dall'esecuzione di lavoro fisicamente pesante, compromette il lavoro di squadra coi colleghi di lavoro." (cfr. doc. _)
Il TCA ha poi trasmesso il succitato mansionario al perito dr. _________ per una valutazione medica. Il 2 maggio 2003 egli ha fra l’altro rilevato quanto segue:
" (…)
Da quest'ultimo risulta che il signor __________ svolgeva la funzione principale di "Operatore Centro Comando __________ " nella misura del 90% circa del tempo lavorativo, sussidiariamente la funzione di "Montatore elettricista per la squadra sottostazioni" nella misura del 10%.
La funzione principale di "Operatore Centro Comando __________ " richiede prevalentemente ma non esclusivamente la posizione seduta, per cui giudico la capacità lavorativa dell'assicurato, in questa funzione, del 100% con un rendimento al 100%, come già segnalato nel mio rapporto peritale dell'11 febbraio 2002.
La funzione di "montatore elettricista per la squadra sottostazioni" richiede prevalentemente, stando al mansionario ora trasmessomi, posizioni corporee inergonomiche ed il sollevamento di pesi oltre i
15 kg, per cui, per questo tipo di attività secondaria, l'assicurato è da considerare inabile al lavoro nella misura del 100%." (cfr. doc. _)
Orbene, l’esito di questo accertamento ha permesso di costatare che dovendo svolgere la gran parte della sua precedente attività lucrativa (90%) in posizione prevalentemente seduta, dal punto di vista medico – reumatologico l’assicurato non presenta alcuna limitazione, circostanza già rilevata in sede peritale. Per quanto riguarda l’attività secondaria di montatore elettricista, il dr. __________ ha per contro corretto la sua valutazione peritale nel senso, di non ritenerla esigibile al 100%. Infatti, sulla scorta del dettagliato mansionario 23 aprile 2003 il perito ha potuto rilevare che per tale attività l’assicurato, oltre ad assumere delle posizioni non ergonomiche, doveva sollevare pesi superiori ai 15 chili, funzioni ritenute controindicate nel rapporto peritale 11 febbraio 2002. Dal punto di vista reumatologico, quindi, l’assicurato non presenta un grado di incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno pensionabile, potendo egli svolgere la gran parte della sua attività. Infatti il 90% della sua professione era costituita da mansioni di vigilanza che richiedono una posizione prevalentemente seduta e che non implicano movimenti e posture ritenute non esigibili dal dr. __________. Su questo punto, ritenendo la perizia completa, dettagliata e approfondita, secondo il TCA alla stessa deve essere attribuita forza probante piena conformemente ai parametri giurisprudenziali citati al consid. 2.7. Non possono invece essere ritenuti rilevanti i generici certificati medici del curante trasmessi dall’__________ il 27 febbraio 2003 poiché privi di motivazione riguardo al grado d’incapacità lavorativa ivi certificato (cfr. XXV/2).
2.9. Siccome nel rapporto 17 aprile 2002 il medico curante ha evidenziato la regolare assunzione da parte del ricorrente di ansiolitici e sonniferi, il giudice delegato gli ha chiesto di specificare la terapia eseguita e di indicare lo stato di salute psichico, nonché la relativa incidenza sulla capacità lavorativa (IX). Il 21 agosto 2002 il dr. __________ ha risposto come segue:
" (…) Il paziente assume quale ansiolitico il Temesta 1.0 Exidet, nome farmacologico Lorazepanum, 1.0 mg 1 pastiglia per la notte come pure del Normison 20 mg, nome farmacologico Temazepanum, 1 per la notte.
Il primo medicamento è un ansiolitico, il secondo un sonnifero ma sono entrambi della famiglia delle benzodiazepine.
Il paziente normalmente alterna queste sostanze; una volta l'ansiolitico, una volta il sonnifero, talvolta però se i disturbi del sonno sono importanti prende prima l'ansiolitico e poi il sonnifero. I disturbi del sonno sono legati, in parte, ad uno stato di tensione e d'ansietà ed in parte ai dolori degenerativi della colonna vertebrale.
Da un'anamnesi accurata, quando il paziente lavorava e doveva assumere questi medicamenti spostava i turni di lavoro nel pomeriggio essendo impiegato all'interno della centrale di comando ed avendo una funzione di responsabilità.
Lo stato attuale di salute psichica risulta ancora nei limiti della norma, mostra solo un iniziale stato depressivo ansioso legato all'attuale conflitto e vertenza per l'assicurazione invalidità.
Quando era ancora attivo professionalmente, a parte la tensione professionale e l'invecchiamento, lo stato psichico era nei limiti della norma e non incideva sulla capacità lavorativa." (cfr. doc. _)
Quindi, secondo il medico curante l’assunzione di questi ansiolitici e sonniferi obbligava l’assicurato a spostare i turni di lavoro al pomeriggio poiché impiegato all’interno della centrale di comando, mansione che, come visto al consid. 2.8., necessitava di concentrazione e di lucidità mentale. A questo accertamento vanno aggiunte le osservazioni 28 agosto 2002 del medico dell’AI, dr. __________, il quale fra l’altro ha evidenziato:
" Nel caso specifico si tratta di sostanze che possono influire, soprattutto al momento del risveglio, sulla vigilanza. Vengono però prese prima di coricarsi (gli ansiolitici possono essere somministrati anche a inizio giornata) quindi la maggior parte dell’effetto dovrebbe essere eliminato (altrimenti si dovrebbero scegliere altere sostanze a emivita più corta). Sono pure sostanze a larga diffusione e, generalmente, ben sopportate. Medicazioni ansiolitiche servono sia per la cura di stati ansiosi gravi (in genere in associazioni con altri farmaci) ed anche per continuare l’attività senza che questa o pensieri inopportuni creino stati di malessere." (Doc. _)
Ora, tenuto conto che secondo il medico curante lo stato di salute psichico del ricorrente rientra nella norma, nonostante l’iniziale stato depressivo legato alla vertenza assicurativa, e che i medicamenti citati sono assunti durante la notte, questo Tribunale aderisce alle succitate conclusioni del dr. __________, il quale ritiene che gli effetti di tale cura abbiano effetti minimi e tollerabili anche per lo svolgimento dell’attività professionale dell’assicurato. Del resto, quando assumeva tali medicinali il ricorrente spostava il suo turno lavorativo al pomeriggio.
Questo, tuttavia, non esclude che egli possa in futuro avviare una procedura di revisione della rendita, facendo valere un rilevante peggioramento del suo stato di salute subentrato dopo la resa della decisione contestata. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 127 V 251 consid. 4d e DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
2.10. L’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono dei validi motivi per ritenere la perizia del dr. __________ non affidabile. Pertanto, non è necessario procedere ad un perizia giudiziaria.
In conclusione, non riscontrando globalmente una rilevante limitazione di rendimento nella precedente attività professionale dell’assicurato, rettamente l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni e quindi la decisione contestata merita conferma. Il ricorso è pertanto da respingere.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti