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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2003 32.2002.83

January 29, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,513 words·~13 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.83   BS/cd

Lugano 29 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2002 di

__________

contro  

la decisione del 17 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 24 novembre 1998, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto a __________, commessa di negozio, una rendita intera dal 1° agosto al 30 novembre 1998 (doc. AI _).

                                         Sulla base della perizia 24 marzo 1998 del dr. __________ (doc. AI _), l’amministrazione ha infatti ritenuto che dal 30 giugno 1998 l’assicurata non presenta un’incapacità al guadagno pensionale e che le esacerbazioni, manifestatesi due – tre volte all’anno, non influenzano in modo importante la capacità lavorativa.

                               1.2.   Mediante una nuova domanda del 3 aprile 2002 __________ ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni assicurative, asserendo un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI _).

                                         Non avendo l’assicurata comprovato la modifica del suo stato di salute, con proposta di decisione 5 aprile 2002 l’amministrazione non è entrata nel merito della succitata istanza (doc. AI _).

Dopo che l’assicurata ha trasmesso della documentazione medica, mediante decisione 17 maggio 2002 l’amministrazione ha confermato di non entrare nel merito della domanda di prestazioni, in quanto:

"  Neanche lo scritto della Dr.ssa __________, datato 23 aprile 2002, apporta nuovi elementi infatti nei rapporti che allega non si riscontrano notevoli modifiche rispetto alle diagnosi e agli status descritti nella perizia del Dr. __________." (Doc. AI _)

                               1.3.   Con scritto 13 giugno 2002 indirizzato all’UAI, da questi trasmesso al TCA per competenza decisionale, ha contestato il provvedimento 17 maggio 2002 sostenendo in particolare un peggioramento del suo stato di salute. Mediante lettera 30 giugno 2002 il medico curante della ricorrente ha chiesto una rivalutazione del caso, allegando il risultato di una risonanza magnetica eseguita il 21 giugno 2002 (doc. AI _).

                               1.4.   Con risposta di causa 3 luglio 2002 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando in particolare:

"  (…)

La fattispecie è pertanto stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale.

Il dottor __________, esaminata la nuova documentazione prodotta, ha giudicato che la stessa non è atta a fondare una rivalutazione del caso, non essendo in sostanza oggettivato un peggioramento dello stato valetudinario.

La decisione di non entrata in materia è pertanto corretta."

(cfr. doc. _).

                                         Contestualmente l’amministrazione ha allegato il parere del dr. __________ (IIIbis).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Nell’evenienza concreta, oggetto del contendere è sapere se l’amministrazione rettamente non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che gli articoli citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Ove la rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti modificato in misura rilevante (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

                                         Questa regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).

                                         La ratio dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in giudicato (RCC 1992 pag. 99 consid. 4b, RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).

                                         Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che la Cassa (ora l’Ufficio invalidità) emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a).

                                         Se l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).

                               2.5.   Se l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).

                                         In quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).

                                         Se l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda. Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).

                               2.6.   Analogicamente alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è dunque sufficiente (DTF 105 V 29; Valterio, op. cit., p. 268).

                               2.7.   Nel caso in esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, unico punto di giudizio è quello a sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della richiesta.

                                         Innanzitutto va rilevato che in occasione della prima domanda di AI, l’insorgente è stata sottoposta ad un esame reumatologico eseguito dal dr. __________. Nel referto 24 marzo 1998 il perito aveva posto la seguente diagnosi

"  4. Diagnosi:

1. Sindrome cervico-cefalica e cervico-bracchiale a dx con:

    -    st. d. contusione-distorsione cervicale il 06.05.1992

tendomioperiostosi a catena cervico-scapolare e dell'arto inferiore dx

2. TOS vascolare ed eventualmente neurologica a dx con:

    -    costa accessoria C7 dx

3. Sindrome irritativa del tunnel carpale e del canale di Guyon a dx

4. Esiti di resezione della prima costa a sx per TOS nel 1983

5. Lombalgie banali della cerniera lombosacrale." (cfr. doc. AI _)

                                         Lo specialista in reumatologia aveva concluso che l’attività attuale della paziente non richiedeva particolari sforzi e nemmeno una posizione seduta ininterrotta, valutando quindi  un’incapacità lavorativa del 25% (doc. AI _).

Nel corso della procedura amministrativa relativa alla domanda oggetto del presente gravame, con certificato medico 2 aprile 2002 il dr. __________, medico generalista e di fiducia dell’assicurazione del datore di lavoro della ricorrente, ha in particolare ritenuto esigibile una ripresa del lavoro dall’8 aprile 2002 al 75%, nel senso di un orario di lavoro completo senza sollevamento di pesi maggiori di 10 Kg, con pause per sedersi e camminare (doc. AI _).

                                         In precedenza, l’assicurata è stata degente presso la clinica __________ per una terapia antidolorifica. Con rapporto 15 febbraio 2002 i medici della clinica hanno diagnosticato quanto segue:

"  DIAGNOSI

1.   Sindrome panvertebrale su/con:

·   lombalgia aspecifica su turbe statiche con marcata lordosi lombare (sospetta insufficienza legamentare L5/S1 con marcata debolezza della muscolatura estensoria).

2.   Cervicalgia cronica specifica con bloccaggio recidivante C5/C6 e C6/C7, attualmente più marcata a sx, con sindrome miofasciale ed esiti di incidente della circolazione (colpo di frusta nel 1992).

3.   Stato dopo resezione della I costola a sx per sindrome neurovascolare (thoracic Outlet Syndrom).

4.   Stato dopo plastica legamentare secondo __________ alla TM dx in data 18.02.01 (Dr. __________ per instabilità trapezio-metacarpea I a dx) attualmente con disturbi di lieve entità.

5.   Ipercolesterolemia trattata.

6.   Linfedema cronico agli arti inferiori.

7.   Obesità con BMI di 27.44 kg/M2." (cfr. doc. AI _)

  Al termine del soggiorno, attestando che “ la paziente è contenta dei risultati raggiunti, i dolori sono essenzialmente migliorati, rimane ancora un problema quando deve alzarsi al mattino ed a scendere dall’auto visto che risente ancora un punto doloroso a livello del gluteo sx. La mobilità della colonna lombare è quasi completamente recuperata, la forza e la resistenza in generale sono aumentate. Obbiettivamente: la mobilità in tutte le direzioni è evidentemente migliorata, le rotazioni sono indolenti e la distanza dita-suolo è di 0 cm, il fenomeno della scaletta risulta negativo ma persistono ancora delle miogelosi al gluteo sx.”, i responsabili della clinica hanno consigliato all’assicurata di continuare gli esercizi appresi, attestando una capacità lavorativa del 50% fino al 16 febbraio 2002 “da interpretare come un periodo di sensibilizzazione e di adattamento al lavoro” (doc. AI _). Nello scritto 23 aprile 2002 il medico curante, dr. __________, ha invece sostenuto un peggioramento delle condizioni fisiche generali dell’assicurata dal mese di ottobre 2001. Diagnosticata una sindrome lombovertebrale, essa ha parlato di un peggioramento delle condizioni generali di salute rispetto all’ultima visita dell’ottobre 2001, allorquando l’assicurata era impiegata al 100% presso la __________. Inoltre il curante ha rimarcato un’ulteriore persistenza della sintomatologia dolorosa lombare, con peggioramento del tono dell’umore, dovuta al fatto che il datore di lavoro non abbia rispettato le indicazioni sulla ridotta capacità lavorativa fornite dal dr. __________, certificando dunque un’inabilità lavorativa al 100% per circa due mesi (doc. AI _).

                               2.8.   In casu, al fine di verificare se effettivamente vi sia un rilevante cambiamento dello stato di salute, va innanzitutto osservato che, come rettamente rilevato dall’amministrazione, lo status reumatologico dell’assicurata accertato dal dr. __________ è sostanzialmente sovrapponibile a quanto riscontrato dai medici che l’hanno successivamente visitata. Vero che il perito nel marzo del 1998 aveva riscontrato una banale lombalgia della cerniera lombosacrale, mentre il 23 aprile 2002 il medico curante ha attestato un peggioramento della sindrome lombovertebrale e del tono dell’umore. Tuttavia, secondo questa Corte non vi sono elementi oggettivi che fanno ritenere, almeno al momento dell’emanazione della decisione contestata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), una notevole modifica delle condizioni di salute tale da influire in modo diverso l’incapacità lavorativa del 25% valutata dal dr. __________. Da una parte i medici della clinica di __________, qualificata la sindrome lombovertebrale diagnosticata dal curante come sindrome panvertebrale su lombalgia aspecifica su turbe statiche con marcata lordosi lombare ed accertato sostanzialmente il buon esito delle terapia, hanno prescritto un’inabilità al 50% fino al 16 febbraio 2002 da valere quale periodo di stabilizzazione e di adattamento al lavoro (doc. AI _). Dall’altra, il 2 aprile 2002 dr. __________ ha valutato un’abilità al 75% (documento non numerato che si trova tra il doc. AI _), attestando quindi il medesimo grado d’incapacità lavorativa certificato dal dott. __________ nella perizia del marzo 1998 (cfr. doc. AI _), con riferimento alla medesima attività d’impiegata presso la __________ e considerando sostanzialmente le medesime limitazioni già evidenziate nella citata perizia. Non determinante è comunque il rapporto 21 giugno 2002 della risonanza magnetica alla colonna lombare e lombo-sacrale trasmesso dalla dr.ssa __________ il 30 giugno 2002, in cui si conclude per un "incipiente canale stretto degenerativo L3-L4 senza ernie discali e senza apprezzabili compressioni radicolari." (doc. AI _). Infatti, come rimarcato dal dr. __________, “non vi sono descritte lesioni severe che possano far richiedere un consulto neurochirugico” (doc. _). Pertanto, non può essere ritenuto che quanto rilevato dalla risonanza magnetica sia sufficiente per attestare una notevole modifica delle condizioni di salute.

                                         Alla luce di quanto precede, a mente di questa Corte, la nuova documentazione medica non sostanzia un peggioramento rilevante delle condizioni di salute e della capacità lavorativa dell’assicurata constatate in occasione della precedente procedura.

                                         L'insorgente non avendo reso verosimile alcuna modificazione rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche e/o economiche, la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata, l'UAI avendo fatto buon uso della facoltà concessagli dall'art. 87 cpv. 4 OAI.    

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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