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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2003 32.2002.77

January 15, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,310 words·~17 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.77   BS/cd

Lugano 15 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 4 giugno 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato prematuramente il 30 luglio 2001, beneficia di provvedimenti sanitari poiché al momento della nascita aveva un peso inferiore a 2000 grammi, fattispecie enumerata alla cifra 494 dell'allegato all'Ordinanza sulle infermità congenite (OIC) ed è inoltre affetto da gravi turbe respiratorie di adattamento ai sensi della cifra 497 OIC (cfr. doc. AI _), nonché da idrocefalia congenita (cifra 386 OIC, cfr. doc. AI _).

                                         Dal 30 luglio 2001 al 3 agosto 2002 egli è stato ricoverato presso l’__________ a per essere trasferito all’Ospedale cantonale di __________.

I genitori del bambino hanno fra l’altro chiesto all'UAI di assumere le spese di trasporto occasionate dalle trasferte con mezzo proprio per visitare il loro figlio degente (doc. AI _).

                                         Siccome con comunicazione telefonica l’amministrazione aveva informato di riconoscere unicamente i costi equivalenti alle trasferte effettuate mediante mezzi pubblici, con osservazioni 23 aprile 2002 i genitori, rappresentati dal __________, hanno presentato le loro osservazioni in merito e chiesto l’emissione di una decisione formale (doc. AI _).

                               1.2.   Con provvedimento 4 giugno 2002 – confermando il precedente progetto di decisione del 15 maggio 2002 -, l'UAI ha respinto la richiesta, motivando in particolare come segue:

"  (…)

Per le visite di congiunti, considerando che un assicurato collocato lontano, dalla famiglia (assenza di oltre 30 giorni), ha il diritto di mantenere i contatti con i propri famigliari, si riconosce, a carico dell'AI da parte di un famigliare, una visita ogni 3 giorni.

Da rilevare che non si contesta il fatto che il contatto fra madre e figlio contribuisce efficacemente alla cura, soprattutto durante i primi acuti di vita del bambine ma, per le disposizioni vigenti, la presenza della madre accanto al figlio non può essere qualificata di provvedimento sanitario ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LAI. Le spese di trasferta che una madre ha per stare vicino al proprio figlio, anche se consigliate e auspicate dal profilo medico, non possono quindi essere assunte a questo titolo.

Per quanto riguarda inoltre l'utilizzo di un mezzo di trasporto privato durante le visite, non risulta che a causa dell'invalidità sia necessario il mezzo privato e questo per il fatto che il, figlio era degente.

Non essendoci quindi dei motivi tutelabili da parte dell'AI, le spese di trasporto vengono riconosciute tenendo in considerazione il costo delle spese relative all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto

segnatamente il costo dell'abbonamento annuale FFS ½ prezzo e del biglietto di seconda classe per ogni singolo viaggio." (cfr. doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa i genitori di __________, sempre per il tramite del __________, hanno interposto tempestivo ricorso, facendo valere:

"  (…)

AI di là del loro normale e legittimo desiderio genitoriale, vi è la consapevolezza suffragata dalle diverse discipline mediche, che la loro presenza ha valore e consistenza terapeutica.

Così come giustamente non verranno lesinati gli apporti medico-farmaceutici e di recupero, mal si comprende la presa di posizione dell'ufficio AI, che induce alla limitazione delle visite, riconoscendo solo il rimborso per "i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche".

In siffatta circostanza il piccolo ________ non potrebbe essere raggiunto con la rapidità necessaria dai genitori, ad esempio il venerdì sera dopo il lavoro e in molte altre occasioni, privandolo della loro presenza.

Se è data per certa la validità affettivo-terapeutica sarà altrettanto ipotizzabile uno svantaggio psico-fisico per il piccolino nel caso in cui il determinante apporto dovesse diradarsi o essere forzatamente limitato.

I mezzi di trasporto pubblici renderebbero ostiche e non fattibili le costanti visite dei genitori.

Per estensione, in previsione delle future terapie di recupero a cui il bimbo dovrà essere sottoposto, nell'evidenza della tenera età e delle necessità d'accudimento ad essa legate, nell'evidenza dell'infermità che decisamente comporta un'aggravante nei trasferimenti, nella consapevolezza che non si vorranno penalizzare il piccolo __________ e la famiglia, rendendo ostico il cammino della malattia e della riabilitazione." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Con risposta 26 giugno 2002 l'UAI ha chiesto la reiezione del ricorso osservando:

"  (…)

Come già rammentato nella contestata decisione, l'art. 90 cpv. 2 OAI dispone in linea generale il rimborso delle spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l'itinerario più diretto.

II cpv. 3 della medesima disposizione prevede che l'assicurazione rimborsa anche il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare le spese di viaggio di una persona che deve necessariamente accompagnare l'assicurato.

Per quanto attiene più in particolare al rimborso dei tragitti effettuati dai familiari che rendono visita all'assicurato, la Direttiva concernente il rimborso delle spese di viaggio nell'ambito dell'AI prevede espressamente che "pour les visites des proches, l'assurance ne rembourse que les voyages effectués en 2ème classe avec les transports publics" (marg. 32).

Vi è quindi che in tal ambito l'amministrazione non dispone di alcun margine di apprezzamento, dovendo d'ufficio rifiutare i rimborsi di tragitti effettuati con mezzi privati." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Mediante lettera 10 luglio 2002 il __________ ha ribadito la richiesta ricorsuale.

in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).              

Nel merito                     

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento delle spese di trasferta occasionate dall’utilizzo del veicolo privato da parte dei genitori di __________– posto al beneficio di provvedimenti sanitari ai sensi dell’art. 13 LAI – per recarsi in visita a quest’ultimo ricoverato in ospedale.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Secondo l’art. 82 prima frase LPGA le disposizioni materiali della nuova legge non sono tuttavia applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze (crediti, cfr. versione francese e tedesca dell’art. 82 LPGA) fissate prima della sua entrata in vigore (cfr. art. 82 prima frase LPGA) e quindi non entrano in considerazione nella fattispecie in esame. Di conseguenza gli articoli della LAI e dell’OAI citati in seguito corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI).

                                         Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

                                         In altre parole non tutte le infermità congenite secondo l'accezione comune del termine lo sono ai sensi della legge e della relativa ordinanza, in quanto il termine legale di "infermità congenita" è più ristretto di quello medico.

                                         Il termine legale pretende infatti, da una parte, una sicura relazione fra la malattia e il parto o gli agenti durante la vita intrauterina o con riferimento a cause ereditarie, mentre, dall'altra, tiene conto sia della gravità dell'in­fermità, sia delle possibilità di influire con terapie adeguate sulla futura capacità di guadagno.

                                         Ne consegue che l'AI può erogare le prestazioni secondo l'articolo 13 della LAI, solamente se si tratta di infermità congenite figuranti nell'allegato all'OIC, oppure se sono dati i presupposti perché l'infermità sia qualificata di congenita ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 ultima frase OIC.

                                         Il presupposto della relazione congenita dell'infermità è dato quando quest'ultima risulta esistere a nascita compiu­ta. Il momento della diagnosi non è rilevante (art. 1 cpv. 1 OIC).

                               2.5.   L'art. 51 cpv. 1 LAI recita:

"  Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per accertare il diritto alle prestazioni e per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all'assicurato."

                                         Sono considerate indispensabili ai sensi dell'art. 51 LAI, le spese di viaggio in Svizzera per recarsi presso l'agente esecutore qualificato più vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le spese supplementari (art. 90 cpv. 1 OAI).

                                         Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tra­gitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l'itinerario più diretto. Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli verranno  risarcite le relative spese. Non sono rifuse le piccole spese per tragitti nel raggio locale (art. 90 cpv. 2 OAI).

                                         Oltre alle spese di trasporto, l'assicurazione rimborsa il  viatico e le indispensabili spese accessorie, in particola­re, le spese di viaggio per una persona che deve necessa­riamente accompagnare l'assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite, non viene accordato nessun viatico (art. 90 cpv. 3 OAI).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, le persone assicurate in età prescolastica e scolastica, che sono collocate stabilmente in un internato scolastico, in un centro d’integrazione o in un ospedale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio di una visita ogni tre giorni da parte dei genitori o di terzi che svolgono la funzione parentale, indipendentemente da quando e con quale ritmo hanno luogo le visite ed in aggiunta ai viaggi di andata e di ritorno per il primo e l’ultimo giorno del collocamento (DTF 118 V 212 consid 5c). Tale giurisprudenza si basa principalmente sull’art. 8 CEDU in merito alla protezione della sfera privata e familiare, da cui deriva anche l’obbligo di assistenza tra genitore e figlio, in particolare nelle situazioni d’emergenza (cfr. DTF 118 V 211 consid. 5b con riferimento). Infine, l'art. 90 cpv. 3 seconda frase OAI, che riconosce il diritto al rimborso delle spese di viaggio per visite, riferito ai provvedimenti d'integrazione, è stato ritenuto dall’Alta Corte conforme alla legge (DTF 118 V 210 consid. 4c).

                               2.6.   Il marg. 10 della Circolare sul rimborso delle spese di viaggio (in seguito: CRSV, nel tenore in vigore dal 1° giugno 2001), edita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), prevede che se una persona minorenne non può o non deve lasciare l’istituto in seguito alla sua invalidità o per motivi medici o altri plausibili motivi, vi è un diritto al rimborso delle spese di viaggio di una visita ogni tre giorni, indipendentemente da quando o con quale ritmo hanno luogo le visite. Tale diritto è comunque limitato alle visite da parte dei genitori oppure - in loro assenza – da altri familiari o terzi che svolgono la funzione parentale in qualità di persone di riferimento vicine alla persona assicurata minorenne. Il marg. 32 CRSV precisa inoltre che per i viaggi di visita dei familiari sono rimborsate unicamente le spese dei mezzi di trasporto pubblici di seconda classe.

Va qui ricordato che, secondo la costante giurisprudenza del TFA, le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione delle disposi­zioni legali applicabili giustificata nel caso di specie. D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (fra le tante, cfr. DTF 120 V 86 consid. 4b; 119 V 259 consid. 3a con riferimenti).                                                                                 

                               2.7.   Nel caso in esame è pacifico che il piccolo _________ beneficia di provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI e che per motivi medici non può lasciare l’ospedale, per cui i genitori hanno il diritto di visitare il proprio figlio degente (cfr. consid. 2.3). Contestato è invece il rimborso delle spese di trasferta occasionate dall’utilizzo del veicolo privato da parte dei genitori per rendere visita al loro figlio ricoverato in ospedale. Secondo gli stessi, il fatto che l’amministrazione riconosca il rimborso delle spese equivalenti all’utilizzo dei mezzi pubblici, rappresenta una limitazione delle visite in quanto priverebbe la possibilità di raggiungere il figlio con la rapidità necessaria, ciò che è invece garantito dal mezzo privato. Inoltre, la presenza della madre è stata ritenuta auspicabile dai medici curanti del bambino.

                                         Orbene, come rettamente precisato dall’amministrazione e come evidenziato dal TFA nella sentenza DTF 118 V 206 citata al consid. 2.2., è fuori dubbio che la presenza dei genitori porti giovamento all’esito dei provvedimenti sanitari del figlio minorenne. Vero che nella lettera 13 febbraio 2002 il dr. __________ dell’Ospedale cantonale di __________ ha confermato l’utilità “terapeutica” della presenza giornaliera della madre, in particolare allorquando il piccolo ________ aveva avuto delle complicazioni dovute ad un emorragia intraventricolare (doc. AI _). Tuttavia, secondo il TFA, la presenza della madre in ospedale non è riconosciuta come provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LAI, indipendentemente che questa sia utile o addirittura auspicabile per l’esito di tale provvedimento. Infatti i genitori non sono considerati come personale ausiliario medico ai sensi della giurisprudenza federale, in quanto non hanno una specifica formazione in merito (cfr. DTF 121 V 9 consid. 5a; ZAK 1974 pag. 297 consid. 1b). Giustamente quindi l’UAI ha ritenuto che le spese di trasferta occorse alla madre per stare vicino al piccolo __________, anche se consigliate e auspicate dal profilo medico, non possono essere assunte come parte di un provvedimento sanitario. Rimane pertanto da esaminare se rettamente l’amministrazione ha limitato il rimborso delle spese di trasferte dei genitori all’utilizzo dei mezzi pubblici.

                               2.8.   Nel caso in esame, come detto, oggetto del contendere è il riconoscimento delle spese di trasferta occasionate dall’utilizzo del veicolo privato da parte dei genitori di __________ – posto al beneficio di provvedimenti sanitari ai sensi dell’art. 13 LAI – per recarsi in visita a quest’ultimo ricoverato in ospedale. In una recente sentenza non pubblicata del 25 ottobre 2002 nella causa F. (I 752/01) il TFA ha avuto modo di statuire in merito al tema in oggetto. Ritenendo in particolare come la direttiva dell’UFAS di rimborsare unicamente i viaggi di trasferta dei familiari al costo dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico di seconda classe non possa essere seguita (cfr. marg. 32 CRSV, consid. 2.4), il TFA ha comunque precisato che i genitori hanno diritto al rimborso di tali viaggi effettuati con il mezzo privato nella misura in cui, tra il loro luogo di domicilio o di lavoro e il luogo dov’è collocato il figlio, non esiste un collegamento con mezzi pubblici, oppure se l’uso degli stessi non è ragionevolmente esigibile. La non esigibilità dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico può risiedere nelle condizioni personali dell’interessato, oppure essere dovuta a collegamenti particolarmente sfavorevoli (cfr. STFA 25 ottobre 2002 consid. 2.3.1 e l’ivi citato Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 245s e 253s).

                                         Per quel che concerne quest’ultima evenienza (inesigibilità dell’utilizzo del mezzo pubblico per via dei collegamenti sfavorevoli), l’Alta Corte ha anche precisato che per indennizzare l’uso del veicolo privato vi deve essere, secondo il principio della proporzionalità, un ragionevole rapporto tra i costi maggiori (dovuti all’impiego del mezzo privato) ed il conseguente miglioramento della situazione (in particolare il risparmio di tempo), nonché tra i costi complessivi ed il fine del provvedimento sanitario (STFA 25 ottobre 2002 consid. 2.31. in fine; DTF 107 V 87). Quindi, in analogia ad una precedente decisione del 28 maggio 2002 nella causa H, anch’essa non pubblicata (C 249/01), in cui il TFA aveva fissato i criteri per la concessione delle spese di pendolare nell’assicurazione disoccupazione (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI), l’Alta Corte ha precisato che, per valutare se l’AI legittimamente può rimborsare le spese di trasferta dei familiari in visita al costo dell’uso dei mezzi pubblici, occorre tener conto delle circostanze concrete. In particolare bisogna tener conto della durata del viaggio ed il genere di trasporto pubblico utilizzato dai genitori per recarsi dal loro domicilio all’ospedale (incluso il tempo di percorrenza a piedi e i tempi di attesa) ed il tempo di percorrenza con il mezzo proprio. Dovesse risultare che l’uso del mezzo pubblico non è ragionevole, occorre comunque verificare la proporzionalità tra i costi aggiuntivi e quelli complessivi (STFA 25 ottobre 2002 consid. 2.3.3 e consid. 2.3.4).

                               2.9.   Ritornando alla fattispecie in esame, dagli atti di causa risulta che il piccolo __________ è stato degente presso l’__________ dalla nascita (30 luglio 2001) fino al 3 agosto 2001. A seguito di un’emorragia egli è stato poi trasferito all’Ospedale cantonale di __________ dove è rimasto fino al 5 ottobre 2001 (doc. AI _); dopo di che è stato nuovamente ricoverato all’__________ dal 5 al 12 ottobre 2001 e dal 4 al 16 novembre 2001 (doc. AI _).

                                         Dagli atti risulta inoltre che la madre del bambino ha fatto valere, per il periodo 4 agosto – 5 ottobre 2001, il rimborso delle spese dei viaggi quotidiani di andata e ritorno con mezzo privato da __________ ad __________ per rendere visita al figlio degente presso l’Ospedale cantonale di __________. Il padre di __________ ha invece chiesto l’indennizzo per le trasferte, effettuate principalmente nei fine settimana, da __________ a __________ e viceversa, e da __________ ad __________, andata e ritorno. Conformemente al marg. 10 CRSV ed alla giurisprudenza citata al consid. 2.3, i genitori del piccolo __________ hanno diritto, a titolo di visita, ad un terzo del periodo d’esecuzione del provvedimento sanitario ordinato al loro figlio, senza contare il viaggio di andata e di ritorno per il primo e l’ultimo giorno di ogni singolo collocamento ospedaliero. Va inoltre rilevato che tale diritto può essere esercitato dai genitori alternativamente (cfr. STFA 25 ottobre 2002 consid. 2.3.3). Vista la nuova giurisprudenza del TFA riportata al considerando precedente, l’UAI, a cui va rinviato l’incarto, dovrà quindi accertare la durata del viaggio con mezzi pubblici tra __________ - __________, nonché tra __________ e __________ rispettivamente __________ ed il tempo di percorrenza con il mezzo privato. Dovesse risultare che l’uso del mezzo pubblico non è ragionevole (nella citata sentenza il TFA ha considerato non ragionevole un maggior dispendio di tempo di 90 minuti per tratta) occorre comunque verificare la proporzionalità tra i costi aggiuntivi e quelli complessivi (cfr. STFA 25 ottobre 2002 consid. 2.3.3). Gli atti vanno pertanto retrocessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti di cui sopra e, in esito alle relative risultanze, decida, mediante l’emissione di un nuovo provvedimento, quale genere di mezzo di trasporto (pubblico o privato), utilizzato per le visite al piccolo __________, deve essere indennizzato. Ne consegue, dunque, l’annullamento della decisione contesta. Infine, all’amministrazione spetterà esaminare la rifusione delle ulteriori spese occasionate dall’esecuzione dei provvedimenti sanitari in oggetto (cfr. doc. AI _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 4 giugno 2002 è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono ritrasmessi all’UAI ai sensi del consid. 2.9.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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