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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2002 32.2002.71

November 26, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,650 words·~18 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.71   BS/cd

Lugano 26 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2002 di

__________

rappresentato da: __________  

contro  

la decisione del 16 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1961, ha beneficiato di una mezza rendita d'invalidità a far tempo dal 1° maggio 1992 (doc. AI _).

                                         In occasione della revisione della rendita avviata d'ufficio, con decisione 16 aprile 1998 l’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI)  ha ridotto al 45% il grado d'invalidità, riconoscendo il diritto ad un quarto di rendita dal 1 giugno 1998 (doc. AI _). Il ricorso dell'assicurato contro questa decisione è stato respinto dal TCA con sentenza 4 gennaio 2000. Contestualmente lo scrivente Tribunale aveva rinviato gli atti all’amministrazione per accertare se vi fossero i presupposti per il riconoscimento di una mezza rendita per caso di rigore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1bis LAI (inc. 32.1998.87; cfr. doc. AI _;).

Non avendo l’assicurato dato seguito alla richiesta dell’amministrazione volta ad accertare l’esistenza di un’eventuale caso di rigore (doc. AI _), il 25 maggio 2001 l’UAI ha quindi confermato il quarto di rendita (doc. AI _).

                               1.2.   Nel mese di dicembre 2000 l’UAI ha avviato un’ulteriore revisione della rendita (doc. AI _).

Terminata l’istruttoria, con proposta di decisione 16 gennaio 2002 l’amministrazione ha paventato la soppressione del quarto di rendita, motivando come segue:

"  (…)

Dall'esame della documentazione economica acquisita agli atti in sede di revisione, si rileva che l'assicurato è occupato in qualità di operaio presso la ditta __________, con una retribuzione annua lorda di fr. 37592.-- ( 2001).

Considerato che oggigiorno senza il fattore invalidante, nell'esercizio dell'attività di radio-tecnico addetto al servizio dopo vendita presso la __________, avrebbe verosimilmente potuto conseguire un reddito annuo di fr. 52000.-- lordi, ne risulta una perdita economica del 27.8.

In siffatte condizioni non sono più dati i presupposti per il riconoscimento di una rendita AI, il grado di invalidità essendo inferiore al 40 %, minimo richiesto dalla legge Al (art. 28 LAI)."

(cfr. doc. AI _)

  Durante l’audizione 21 febbraio 2002 presso gli uffici dell’UAI, l’assicurato, accompagnato dal suo legale, ha contestato tale provvedimento, in particolare per quel che concerne la determinazione del reddito da valido. In quell’occasione è stato inoltre concordato un termine, scadente al 30 aprile 2002, entro cui l’assicurato doveva produrre la documentazione comprovante un avanzamento professionale nella sua professione che aveva esercitato prima del danno alla salute (cfr. nota interna, doc. AI _).

Costatata la non ricezione della prospettata documentazione, con decisione 16 maggio 2002 l'UAI ha soppresso l'erogazione del quarto di rendita togliendo nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso in applicazione degli artt. 97 AVS e 81 LAI (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, per il tramite dell’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il ripristino del quarto di rendita. Innanzitutto l’assicurato rileva che il 2 maggio 2002 non è riuscito a contattare telefonicamente, poiché assenti, i responsabili della sua pratica per avvisarli dell’imminente invio della documentazione richiesta, facendo comunque fede alle assicurazioni ricevute del funzionario di turno di trasmettere tale comunicazione alle persone incaricate. 

Egli contesta la determinazione del reddito da valido, poiché:

"  (…)

Nel merito, il presente ricorso si fonda, come detto, sulla verosimiglianza del fatto che il signor __________, dopo vent'anni di carriera presso la __________ e tenuto conto dell'evoluzione del settore in cui sarebbe stato attivo, potrebbe senza dubbio conseguire un reddito mensile lordo assai superiore ai fr. 4'000.-- indicati nella decisione impugnata.

Come si evince dalla dichiarazione rilasciata dalla __________ in data 2 maggio 2002 e qui prodotto sub doc. _, la quale si è finalmente chinata in modo serio e concreto sulla fattispecie (e non si è limitata a «fotocopiare» le dichiarazioni sino ad oggi inviate all'Ufficio AI), vi sono più elementi che permettono di affermare che, con ogni probabilità, il signor __________ potrebbe oggi occupare una posizione all'interno dell'azienda che gli garantirebbe un reddito di almeno fr. 5'000.-mensili (per tredici mensilità).

Da una parte, si fa riferimento alla ventennale militanza nei ranghi dell'azienda (che in ogni caso dovrebbe garantire un aumento dello stipendio, foss'anche solo a dipendenza dell'adeguamento al rincaro), mentre si accenna alla concreta evenienza che, dopo circa vent'anni è in ogni caso da considerare come altamente probabile, dopo la necessaria formazione interna, la nomina a capo-reparto.

In ogni caso, mal si vedrebbe come l'Ufficio AI potrebbe portare le prove o rendere verosimile il contrario: è infatti più che normale e nel corso ordinario delle cose che un dipendente di una grossa azienda segua la formazione interna, ambisca a perfezionare le proprie conoscenze e a fare carriera nell'organigramma aziendale e, per concludere, si ritrovi dopo vent'anni almeno nella posizione di

capo-reparto.

Fatte queste debite considerazioni, ne discende che il reddito oggi presumibile e verosimile senza il fattore invalidante, sarebbe di

fr. 65'000.-- lordi (compresa la tredicesima mensilità).

Su questa base, la perdita economica del signor _________ a fronte dell'attuale salario annuo lordo di, fr. 37'592.--, sarebbe pari a

fr. 27'408.--, ovvero al 42.17 %.

Ben si giustifica pertanto la conferma del quarto di rendita, rispettivamente l'accoglimento del presente ricorso." (cfr. doc. _)

                                         Contestualmente il ricorrente ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo. Tale richiesta è stata respinta dal TCA con decreto 4 luglio 2002 (doc. _).

                               1.4.   Con risposta di causa 8 luglio 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame. Ricordata la giurisprudenza applicabile alla fattispecie in esame, l’amministrazione ha precisato che:

"  (…)

Nella fattispecie non risulta alcun indizio a comprova dei fatto che se non fosse subentrato il danno alla salute l'assicurato avrebbe affrontato una formazione in qualità di Capo reparto.

In tali circostanze appare quindi corretto prendere in considerazione i salari concernenti il rango effettivamente occupato dall'assicurato prima che l'attività venisse interrotta.

La dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro risulta in tal senso determinante." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha acquisito dall’Unione svizzera specialisti radio e televisione (USTR) la statistica dei salari erogati nel settore nel mese di ottobre 2001 (doc. _).

In data 5 agosto 2002 l’assicurato ha prodotto una certificazione di salario di una ditta attiva nel ramo radio/TV (doc. _).

Le parti, preso conoscenza di questi atti, hanno confermato le rispettive antitetiche posizioni (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la determinazione del reddito da valido eseguita dall’amministrazione.

Il ricorrente sostiene infatti che, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire, quale capo del reparto radio/TV, un salario lordo mensile di fr. 5'000.— in luogo dei fr. 4'000.— sinora dichiarati dalla __________.

L’UAI invece sostiene che dagli atti non risulta come l’assicurato abbia affrontato una formazione di capo reparto, indi per cui fa stato quanto dichiarato dall’ex datore di lavoro.

                               2.3.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).

                               2.5.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Nel caso in esame, a seguito dell’ultima revisione della rendita, l’UAI è venuta a conoscenza che l’assicurato lavorava quale operaio presso la ditta __________ percependo nel 2001 un salario lordo di fr. 37'592 (doc. AI _). Per quanto riguarda il danno alla salute, lo stesso è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla precedente procedura di revisione (cfr. certificato 21 ottobre 2001 del medico curante, doc. AI _). L’UAI ha quindi determinato il grado d’invalidità raffrontando i  fr. 37'592.— con i fr. 52'000.— (tredici mensilità di fr. 4'000.--) che l’assicurato, stando a quanto dichiarato dalla __________ con scritto 5 dicembre 2001 (cfr. doc. AI _), avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute, giungendo quindi ad un’incapacità al guadagno del 27,8%. Da qui la decisione di sopprimere il quarto di rendita.

L’assicurato contesta appunto la determinazione del reddito da valido, sostenendo innanzitutto come il salario dichiarato dal suo ex datore di lavoro non tenga in considerazione il rincaro, ritenuto che già nella precedente procedura di revisione la __________ aveva dichiarato la medesima cifra. Il ricorrente sostiene inoltre che, se non avesse interrotto l’attività di radio-tecnico, avrebbe beneficiato di un avanzamento quale capo reparto con un salario lordo annuo di fr. 65'000.--. In tal senso egli ha prodotto un’ulteriore dichiarazione 2 maggio 2002 della __________ avente il seguente tenore:

"  ci riferiamo alla pratica del sig. __________ e la informiamo che se l’interessato si trovasse ancora oggi alle dipendenze della __________ ed avesse seguito con successo una formazione interna in qualità di Capo Reparto, attualmente il suo salario mensile lordo potrebbe aumentare a ca. fr. 5'000. (cinquemila).” (Doc. _).

                               2.7.   Secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione del reddito da valido, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, op.cit., pag. 206-207). Degli indizi concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di studi o l’avere sostenuto degli esami (cfr. DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid. 3b; STFA inedita 19 settembre 1996 in re M. [I 419/95]; STFA inedita 4 settembre 2002 in re L [M 8/01]).

                               2.8.   Nella fattispecie in esame dall’esame degli atti non risulta alcun indizio secondo cui l’assicurato, senza il danno alla salute, molto verosimilmente avrebbe avuto una prospettiva di avanzamento quale capo reparto. Non determinante è infatti la dichiarazione 2 maggio 2002 del suo ex datore di lavoro. Se l’assicurato fosse ancora alla dipendenze della __________ avrebbe percepito un salario mensile lordo di fr. 5'000.— (fr. 65'000 all’anno) ma solo se “ avesse seguito con successo una formazione interna in qualità di Capo Reparto” (doc. _). Dagli atti non risulta che prima dell’insorgenza del danno alla salute il ricorrente avrebbe affrontato una formazione interna quale capo reparto. Né l’assicurato ha fornito la relativa prova. Inoltre va rilevato che nelle precedenti procedure di revisione l’assicurato non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito al reddito da valido, ritenuto infatti che per la riduzione da metà ad un quarto di rendita l’UAI si è basata sul medesimo salario ora in discussione.

Non rilevanti ai fini del giudizio sono i salari statistici al 2001 forniti dall’USRT per giustificare una retribuzione da valido di

                                         fr. 65'000.--, visto che si riferiscono alla Svizzera francese. Del resto, conformemente al principio che il calcolo dell’invalidità deve essere stabilito in maniera precisa, basandosi quindi sulle circostanze concrete (cfr. consid. 2.6), per determinare il reddito da valido, di regola, si fa riferimento all’ultimo salario che l’assicurato aveva percepito prima del danno alla salute (cfr. STFA inedita 23 luglio 2002 in re M consid. 2b [ I 650/01]; Meyer-Blaser, op.cit., pag. 205). Quindi parimenti ininfluente per il presente giudizio è la lettera 23 luglio 2002 della ditta __________ SA attestante che “il salario base di un tecnico Radio TV specializzato in servizio interno e esterno (laboratorio e antenne) varia da un minimo iniziale di

                                         fr. 3'200,00 CHF ad un massimo di fr. 5'600,00 mensili + tredicesima” (doc. _). Determinante è invece il fatto che in data  10 dicembre 1997 l’allora __________ (ora __________) aveva dichiarato che nel caso in cui l’assicurato avesse continuato l’attività lavorativa con le medesime mansioni di radio tecnico addetto al servizio di dopo vendita, avrebbe potuto “ presumibilmente percepire un salario mensile lordo di ca. fr. 4'000.—“ (doc. AI _). Tale importo è stato confermato dal servizio del personale della __________ tre anni dopo, con lettera 5 dicembre 2001 (doc. AI _). A prescindere dal fatto come non sia verosimile che in tre anni tale salario non sia stato rivalutato, l'amministrazione ha tuttavia omesso di adeguare il dato salariale al momento della decisione querelata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese, cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Lo stesso vale anche per il reddito da invalido di fr. 37'592, rimasto incontestato, che si riferisce al 2001.

In queste circostanze è quindi opportuno rinviare gli atti all’UAI affinché, mediante l’adeguamento al 2002 dei due redditi di riferimento, statuisca nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato, atteso che quale reddito da valido l’amministrazione dovrà riferirsi alla funzione di “radio tecnico addetto al servizio dopo vendita” esercitata prima del danno alla salute (cfr. doc. AI _).

                               2.9.   L’avv. __________ ha chiesto l’audizione testimoniale della responsabile del personale della ditta __________ per verificare in particolare se ed in quale misura l’assicurato “avrebbe potuto (o dovuto), secondo l’ordinario corso delle cose, intraprendere con successo un simile avanzamento professionale” (doc. _).

                                         Va innanzitutto ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso concreto, secondo il TCA, tale testimonianza non è necessaria, poiché, come detto al consid. 2.7, determinante per ammettere una prospettiva di avanzamento sono i passi concreti intrapresi in quella direzione, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di studi e non “secondo l’ordinario corso delle cose” (cfr. doc. _). Ne consegue che si può rinunciare all’audizione della teste notificata dal ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 16 maggio 2002 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’UAI conformemente al consid. 2.8.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’amministrazione verserà al ricorrente

                                         fr. 1'000.— di ripetibili parziali.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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