RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00062 BS/cd
Lugano 4 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 aprile 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1944, guidatore di bus, è affetto da cardiopatia ischemica (il 18 febbraio 1999 ha subito un infarto del miocardio), sclerosi coronaria e sindrome delle apnee notturne (cfr. rapporto 12 febbraio 2001 dr. __________, doc. AI _).
Il 29 gennaio 2001 egli ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione 12 febbraio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita dal 1° febbraio 2000 per i seguenti motivi:
" (…)
Dalla documentazione medica specialistica acquisita all'incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, comporta un'incapacità lavorativa del 52% e meglio come al seguente specchietto:
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 72510.00
con invalidità 34506.00
perdita di guadagno/grado d'invalidità 38004.00 = 52.00%
A partire dal 01.02.2000, lei ha diritto a una mezza rendita."
(cfr. doc. AI _)
Mediante lettera 18 febbraio 2002 __________ ha chiesto il riesame del proprio caso (doc. AI _).
Con provvedimento formale 24 aprile 2002 l’UAI ha confermato la mezza rendita, con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2000. Contestualmente l’amministrazione ha assegnato una rendita completiva per la moglie.
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, per il tramite del __________, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera. Egli contesta la piena esigibilità in qualsiasi attività adeguata ritenuta dall’UAI, rilevando in particolare:
" (…)
Questa conclusione è però messa in dubbio dalla valutazione stessa del consulente IP contenuta agli atti. Essa rende in primo luogo attenti sulle difficoltà che potrebbero sorgere a seguito delle condizioni di __________ già sul tragitto casa-lavoro, esprimendo poi perplessità sulle conseguenze delle stesse condizioni per la "dinamica personale (ritmo di lavoro, regolarità di produzione, rendimento)."
La stessa valutazione cita poi il dottor __________ che afferma: "vista l'età e lo stato generale del paziente penso che difficilmente si potrà reinserire lo stesso in un'altra attività".
Essa esprime in seguito altre considerazioni per poi concludere:
"la dinamica della personalità del soggetto rischia di compromettere la continuità, la qualità e la quantità di prestazione in ogni attività (...). L'età (cinquantasettenne) peggiora ulteriormente il pronostico integrativo sul nostro territorio per le difficoltà di adattamento a nuove esigenze professionali che si scostano sensibilmente da quelle abitudinarie affrontate nella situazione precedente, per le richieste assicurative e le difficoltà nel collocamento selettivo anche con un mercato del lavoro equilibrato. (...)
Le combinate considerazioni sopra esposte mi inducono a ritenere il signor __________ praticamente non collocabile, ad escludere ulteriori interventi integrativi, perché non suscettibili di migliorare sostanzialmente la sua capacità di guadagno oltre i limiti per una rendita intera (fr. 24'170)."
La valutazione del consulente IP, che risulta peraltro molto circostanziata e completa, tenendo conto di tutti gli aspetti della personalità dell'assicurato che potrebbero condizionarne il reinserimento sul mercato del lavoro, indipendentemente dalle condizioni di equilibrio di quest'ultimo, non coincide pertanto con la conclusione alla quale giunge I'UAI con la sua decisione.
La stessa valutazione del consulente IP è invece in sintonia con il parere espressoci in data odierna dal medico curante, dr. __________, di cui alleghiamo copia. In esso, egli riferisce di una "massiccia stancabilità diurna", a nostro parere difficilmente compatibile con una riduzione solo del 15% della capacità lavorativa, per giungere alla conclusione che "in considerazione della patologia respiratoria, della concomitante grave patologia cardiaca e del conseguente stato ansioso depressivo, il paziente è da considerare abile al lavoro al 50% in un'attività fisicamente leggera e sedentaria. Tale limitazione è da ritenere valida a partire dall'11.10.2000 in modo definitivo"."
(cfr. doc. _)
1.4. Mediante risposta 29 maggio 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, poiché:
" (…)
Orbene, l'assicurato, a causa in particolare di una sindrome da apnea notturna, si affatica facilmente, e corre altresì il rischio di esser colto da colpi di sonno.
Se un'attività come quella di conducente svolta dall'interessato prima dell'insorgenza del danno alla salute non è comprensibilmente più esigibile, mal si ravvede quali ragioni osterebbero allo svolgimento di un'attività che non richiede un costante ed elevato grado di vigilanza.
I medici dell'Ospedale __________ hanno stabilito non sussistere alcuna inabilità in quelle attività il cui svolgimento non comporta rischi qualora il lavoratore sia confrontato ad un calo di attenzione (cf. doc. n. _ inc. AI).
II dottor __________ dal canto suo ha ritenuto difficile un reinserimento lavorativo del paziente, adducendo però motivazioni invero piuttosto vaghe: "vista l'età avanzata e lo stato generale del paziente, penso che difficilmente si potrà reinserire lo stesso in un'altra attività" (cf. doc. n. _ inc. AI).
II nostro Servizio medico ha del resto esaminato il caso, confermando la piena esigibilità in attività sedentarie e non (doc. n. _ inc. AI).
II rapporto redatto dal dottor __________, prodotto con l'allegato di ricorso, non è inoltre atto ad inficiare la valutazione operata, in quanto non fornisce alcun nuovo elemento di giudizio.
In tali circostanze il parere del consulente in integrazione professionale, in base al quale l'assicurato sarebbe in pratica incollocabile, non è giustificabile, ritenuto come la sua presa di posizione sia inoltre giustificata da considerazioni d'ordine sociale (età, maggiore difficoltà di reperire un impiego da parte di una persona che presenta un danno alla salute,…).
L'assicurazione invalidità deve infatti giudicare la capacità di reinserimento del soggetto in abstracto, presupponendo l'esistenza fittizia di un mercato del lavoro equilibrato.
Inoltre, le caratteristiche personali dell'assicurato possono essere considerate solo allorquando si tratta di stabilire il reddito teorico da invalido.
Per quel che concerne infine la valutazione economica occorre effettuare una correzione. II reddito teorico da invalido è stato ricavato dai dati statistici editi nel 1998, aggiornati al 2000 (cf. doc. n. _ inc. AI).
Recentemente sono però stati pubblicati i dati relativi all'anno 2000, in base ai quali un uomo che esercitava nel 2000 un'attività leggera e ripetitiva nel settore privato era in grado di guadagnare teoricamente fr. 50'498.- all'anno.
Aggiornando tale reddito al 2001, e diminuendolo poi del 25% (cf. doc. n. _ inc. AI) si ottiene un importo pari a fr. 38'782.50 che, paragonato a quello che l'assicurato avrebbe potuto percepire nel 2001 senza danno alla salute (fr. 72'510.-, cf. doc. n. _ inc. AI),
origina un grado di invalidità pari al 46,5%." (cfr. doc. _)
1.5. In data 11 luglio 2002 l’assicurato ha presentato una replica.
1.6. Con scritti 3 e 17 settembre 2002 il TCA ha chiesto delle informazioni al medico curante dr. __________ (doc. _). Le relative risposte del 10 settembre e 15 ottobre 2002 (doc. _) sono state trasmesse alle parti per una presa di posizione.
Il 28 ottobre 2002 l’assicurato sostiene che le nuove risultanze mediche confermano la richiesta ricorsuale di riconoscimento di una rendita intera (doc. _). Il 21 ottobre 2002 l’amministrazione postula il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (doc. _).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è l’assegnazione al ricorrente di una rendita intera.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.3. Nell’evenienza concreta è pacifico che le affezioni invalidanti (cardiopatia ischemica con infarto del miocardio, sclerosi coronaria e sindrome delle apnee notturne), di cui l’assicurato è portatore, lo rendono totalmente inabile nella sua precedente professione di autista di pullman. A tale conclusione sono giunti, del resto, il dr. __________, specialista in pneumologia ( cfr. rapporto 12 febbraio 2001, doc. AI _), il cardiologo dr. __________ (cfr. rapporto 27 febbraio 2001, doc. AI _) e il dr. __________ (cfr. rapporto 11 maggio 2001,. doc. AI _). La d.ssa __________, psichiatra, non ha invece ravvisato alcun danno alla salute di natura psichiatrica (cfr. rapporto 13 aprile 2001, doc. AI _). Oggetto della contestazione è l’esigibilità in attività adeguate.
Il caso è stato sottoposto al consulente in integrazione professionale. Nel suo rapporto 1° ottobre 2001 egli ha in particolare rilevato:
" (…)
Sulla base delle informazioni raccolte e in risposta al vostro mandato, sono in grado di presentarvi le seguenti considerazioni e conclusioni.
La professione di autista esercitata dall'assicurato prima del danno alla salute non è più esigibile.
La medesima ha formato e consolidato abitudini di lavoro non semplicemente trasferibili in modo economicamente utile in altro ambito professionale, anzi detti modi di essere, di pensare e di agire professionalmente, possono trasformarsi, fuori dal proprio settore d'impiego, in fastidiosi impedimenti. II lavoro precedente non ha consentito, con ogni verosimiglianza, la conservazione e lo sviluppo delle conoscenze scolastiche di base, necessarie per costruire una riqualifica professionale che per l'età non è nemmeno raccomandabile.
La dinamica della personalità del soggetto rischia di compromettere la continuità, la qualità e la quantità di prestazione in ogni attività.
In pratica, la gestione economica dell'azienda, in perfetta sintonia con la ricerca del rendimento ottimale dei suo ciclo produttivo, controindica l'attribuzione di posti, soprattutto se costosi, a collaboratori con diminuita capacità di rendimento o maggiore rischio di infortunio.
L'età (cinquantasettenne) peggiora ulteriormente il pronostico integrativo sul nostro territorio per le difficoltà di adattamento a nuove esigenze professionali che si scostano sensibilmente da quelle abitudinarie affrontate nella situazione precedente, per le richieste assicurative e le difficoltà nel collocamento selettivo anche con un mercato del lavoro equilibrato.
Il reddito del lavoro nell'attività esercitata prima del danno alla salute risulta importante (fr. 72510.- all'anno nel 2000).
Le combinate considerazioni sopra esposte mi inducono a ritenere il signor ____________ praticamente non collocabile, ad escludere ulteriori interventi integrativi, perché non suscettibili di migliorare sostanzialmente la sua capacità di guadagno oltre i limiti per una rendita intera (Fr. 24'170.-)." (cfr. doc. AI _)
Nonostante il consulente abbia concluso per la non collocabilità dell’assicurato, l’UAI, riprendendo la valutazione del Servizio medico regionale (doc. AI _), ha ritenuto il ricorrente pienamente abile in attività sedentarie e non. L’amministrazione ha poi eseguito il raffronto dei redditi per giungere ad un’invalidità del 52%.
2.4. __________ contesta la valutazione del grado d’invalidità eseguita dall’UAI, sostenendo in particolare di non essere in grado di svolgere un’attività adeguata in misura superiore al 50%. A suffragio della propria tesi, il ricorrente ha fatto riferimento alla valutazione del consulente, che lo ha ritenuto non collocabile, ed al rapporto 27 febbraio 2001 del dr. __________, il quale ha giudicato difficile un reinserimento professionale. Allegato al gravame, l’assicurato ha prodotto un certificato 23 maggio 2002 del dr. __________, pneumologo. In esso, dopo aver riferito che la situazione cardiaca è attualmente soddisfacente, lo specialista ha tuttavia rimarcato che “ purtroppo la sintomatologia riferibile alla sindrome delle apnee notturne di tipo ostruttivo (massiccia stancabilità diurna, russamento e apnee notturne) non ha evidenziato un sostanziale miglioramento nonostante trattamento con CPAP nasale” (doc. _). Escludendo che il paziente sia da considerare abile nella professione di autista di autopullmann, il dr. __________ ha rilevato:
" in considerazione della patologia respiratoria, della concomitante grave patologia cardiaca e del conseguente stato ansioso depressivo il paziente è da considerare abile al lavoro al 50% in attività fisicamente leggera e sedentaria. Tale limitazione è da ritenere valida a partire dall’11.10.2000 in modo definitivo.” (Doc _).
Va qui ricordato che al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 227). D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201; E. Peter, op. cit. , Zurigo 1997, pag. 74 e 75). Va parimenti ricordato che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 84).
2.5. Nella fattispecie in esame, come sottolineato dall’UAI nella risposta di causa, nel rapporto 1° ottobre 2002 il consulente ha ritenuto l’assicurato non collocabile, tenendo in considerazione anche l’età dello stesso (“ L’età (cinquantasettenne) peggiora ulteriormente il prognostico integrativo…”, doc. AI _) ed ha fatto riferimento anche alle conclusioni del dr. __________ ( “A tale proposito, il prof. dr. __________ afferma : “Vista l’età e lo stato di salute del paziente penso che difficilmente si potrà reinserire lo stesso in un’altra attività “.” doc. AI _). Ora, il fattore età, come tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato, di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità sulla base di un mercato del lavoro equilibrato (cfr. consid. 2.4), ma sono piuttosto rilevanti per la fissazione del reddito ipotetico da invalido. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Tuttavia, il consulente, facendo riferimento alla patologia pneumologica (nel suo rapporto 12 febbraio 2001 il dr. __________ rileva come a seguito della sindrome di apnea notturna di tipo ostruttivo grave, il ricorrente è soggetto a disturbi del sonno con importante stanchezza diurna, cfr. doc. AI _) ha evidenziato impedimenti oggettivi di natura medica che rendono l’assicurato difficilmente collocabile in altre attività. Al riguardo egli ha sottolineato come:
" lo stesso fenomeno può incidere negativamente sull’attenzione dell’assicurato in ogni situazione di pericolo, non solo sul tragitto casa-lavoro, ma pure di operatore di macchine industriali pericolose (taglio, perforazione, pressatura, fusione erosioni..) così come sulla dinamica personale (ritmo di lavoro, regolarità di produzione rendimento)." (Doc. _).
Orbene, a mente del TCA, in tale contesto non può essere sostenuto, con ogni verosimiglianza, che l’assicurato sia da ritenere pienamente abile in altre attività adeguate. Del resto, nel circostanziato rapporto 23 marzo 2002 il dr. __________ ha considerato il paziente abile al 50% in attività fisicamente leggere e sedentarie, a decorrere dall’11 ottobre 2000 (doc. _). Non solo, la proposta del SMR (Servizio medico regionale) di ritenere l’assicurato totalmente capace in siffatte attività si basa su considerazioni succinte e poco motivate, senza che l’assicurato sia stato preventivamente visitato (cfr. doc. AI _).
2.6. Durante l’istruttoria di causa, il TCA ha chiesto al dr. __________ di specificare da quando l’assicurato presenta una sindrome della apnee notturne di tipo ostruttivo di media-grave entità, di indicare i motivi per cui le attività leggere e sedentarie sono esigibili nella misura del 50% e se tale limitazione lavorativa può essere fatta decorrere prima dell’11 ottobre 2000, data della prima consultazione dell’assicurato (doc. _). Con lettera 20 settembre 2002 lo specialista ha indicato nella metà di novembre 1999 l’inizio del danno alla salute, specificando che la limitata capacità lavorativa può essere fatta risalire all’inizio del 2000. In merito ai motivi per ritenere l’assicurato abile al 50% in attività leggere e sedentarie, il dr. __________ ha risposto come segue:
" Data la gravità della sindrome delle apnee notturne, della limitazione dovuta alla cardiopatica ischemica, e specialmente negli ultimi tempi, per la presenza di uno stato depressivo ansioso. È comunque possibile che dopo un periodo di 1-2 mesi di ripresa dell’attività lavorativa possa entrare in considerazione, sempre in rapporto ad un lavoro leggero sedentario, una abilità lavorativa al 100% “ (doc. _).
Chiamato dallo scrivente tribunale a fornire delle delucidazioni in merito alle risposte ricevute, con lettera 15 ottobre 2002 il dr. __________ ha risposto come segue:
" In primo luogo mi scuso per il ritardo per il fatto di aver dovuto
rivedere gli atti e ricontrollare il paziente data la complessità del caso.
Effettivamente nelle mie risposte del 10.09.2002 non avevo preso in considerazione l'aspetto estremamente importante e riferibile alla cardiopatia della quale il paziente è affetto e che gioca un ruolo importante nella valutazione globale del caso.
Infatti la patologia respiratoria (sindrome delle apnee notturne di tipo ostruttivo di notevole entità) e la cardiopatia ischemica sono strettamente connesse.
Come già dichiarato precedentemente il paziente è da ritenere inabile al lavoro nella sua professione di autista di autopulmann a partire dalla metà del 1999 per la presenza della sindrome delle apnee notturne.
Contrariamente a quanto da me dichiarato precedentemente anche la componente cardiaca gioca un ruolo determinante sul suo stato di salute rendendolo inabile al lavoro anche per altre attività al 100% in modo definitivo (vedi rapporto del Professor _________ del 15.12.2000).
Sulla base dei dati ulteriormente da me rilevati dal recente controllo del paziente, le modalità terapeutiche per migliorare la sintomatologia dovuta alla sindrome delle apnee notturne non hanno prodotto i benefici sperati, percui i disturbi soggettivi permangono.
In conclusione il paziente è quindi da ritenere definitivamente inabile al lavoro (qualunque professione) al 100% a partire almeno dalla metà del 1999." (cfr. doc. _)
Infine, nel citato rapporto 15 dicembre 2000 il dr. __________ ha concluso che “ per quanto riguarda l’abilità lavorativa, evidentemente a mio parere il paziente è inabile al lavoro al 100% soprattutto pensando alla sua attività di autista” (doc. _).
Alla luce di questi certificati medici specialistici, il TCA ritiene, contrariamente a quanto sostiene il medico dell’AI dr. __________, che la fattispecie non merita ulteriori accertamenti (cfr. doc. _). Da una parte, dal punto di vista cardiaco nel rapporto 15 dicembre 2000 il dr. __________ ha certificato un’inabilità del 100% (doc. _). D'altronde nel resoconto 2 febbraio 2001 egli ha sostenuto che l’assicurato difficilmente può esser integrato in un’altra attività per via della sua età avanzata ma anche che per “lo stato generale del paziente” (doc. AI _). Tale valutazione è stata del resto condivisa dal dr. __________ nel suo ultimo scritto 15 ottobre 2002 in cui, dopo una rilettura degli atti medici, ha rivisto la sua valutazione considerando l’assicurato pienamente inabile in qualsiasi attività, escludendo anche un miglioramento dello stato di salute (“le modalità terapeutiche per migliorare la sintomatologia dovuta alla sindrome delle apnee notturne non hanno prodotto i benefici sperati, per cui disturbi soggettivi permangono”, doc. _). Non da ultimo va inserita la valutazione 1° ottobre 2001 del consulente che ha considerato l’assicurato non collocabile in altre attività (doc. AI _). Quindi, alla luce delle risultanze è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che il danno alla salute di cui ___________ è portatore - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una piena incapacità al lavoro in qualsiasi attività lucrativa. Di conseguenza egli ha diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2000 (cioè dopo un anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. a LAI a decorrere dal 1° febbraio 1999, inizio della totale incapacità lavorativa per motivi cardiologici attestati dal dr. ___________, doc. AI _).
2.7. In via abbondanziale va rilevato che, anche volendo partire da un’esigibilità al 50% in attività fisicamente leggere e sedentarie certificata dal dr. __________ nel rapporto 23 marzo 2002 (doc. AI _), e procedendo alla determinazione del grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3 (metodo ordinario), si giunge al medesimo risultato.
Per quel che concerne il salario da valido, dall’attestato 7 febbraio 2001 del datore di lavoro risulta che dal 1° gennaio 2001 l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto guadagnare fr. 72'510.— annui (doc. AI _).
Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne. Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89), ammonta a fr. 51'750.-- ( 50498 x 1902 : 1856). Partendo da un salario statistico di fr. 25'875.-- (50% di 51'750), tenuto conto della riduzione di rendimento del 25% (cfr. rapporto 31.01.02 del consulente, doc. AI _ ), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 19'406.--, che, raffrontato a quello da valido di fr. 72’510.--, permette di concludere per un’incapacità al guadagno del 73,2 % (72'510 – 19'406 x 100 : 72'510). Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu 24 aprile 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002. Tuttavia, visto il risultato al quale si è appena giunti, anche operando la rivalutazione (l’adeguamento al 2002 del reddito da invalido sarà del resto disponibile, per ragioni statistiche, solo nel 2003), con ogni verosimiglianza il grado d’invalidità risulterà almeno del 66 2/3%, sufficiente per riconoscere una rendita intera.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto. § La decisione contestata è annullata. §§ __________ ha diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'500.— di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti