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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2002 32.2002.56

September 12, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,090 words·~20 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00056   BS/cd

Lugano 12 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 8 aprile 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1941, ha sempre lavorato con il marito, nel loro negozio di mobili in qualità di venditrice-contabile. Nel mese di giugno 2000 essa ha cessato tale attività.

Sin dagl’inizi degli anni 70 essa presenta dei problemi reumatologici, con particolari ripercussioni sugli arti inferiori. Nel 1996 le è stata diagnosticata una fibromialgia (cfr. rapporto 19 luglio 1996 della Centro di riabilitazione di __________, doc. AI _). Il 26 giugno 2000 __________ ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, con progetto di decisione 8 marzo 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:

"  Dall'esame della documentazione medica specialistica consegnata

agli atti AI, con particolare riferimento al rapporto peritale 20.09.2001 del Dr. Med. __________, si rileva che la richiedente, per il danno alla salute di cui è portatrice, non presenta una incapacità al lavoro superiore al 20 % nell'attività esercitata di venditrice. Non risultano quindi dati i presupposti per il riconoscimento di una rendita AI, il grado d'invalidità non raggiungendo il minimo del 40 % previsto dalla legge AI (art. 28 LAI).

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (cfr. doc. AI _)

                                         Con lettera 14 marzo 2002 __________ ha chiesto il riesame del suo caso, producendo diversa documentazione medica (doc. AI _).

Ritenute le osservazioni dell’assicurata ininfluenti per modificare il progetto di decisione, con provvedimento formale 8 aprile 2002 l’UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa __________, per il tramite dell’avv. __________, è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita intera, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Quale premessa al gravame, presentato a titolo cautelare, la ricorrente ha esposto quanto segue:

"  (…)

Dopo la decisione 8 / 10 aprile 2002, con il quale sono state negate alla ricorrente le prestazioni AI richieste, l'ufficio cantonale si è infatti dichiarato disposto a sottoporre la signora _________ ad una nuova visita specialistica da parte dr. __________, medico di fiducia AI, che ha rilasciato il primo rapporto - 20.9.2001 - sulla base del quale è poi stata emessa la decisione qui impugnata. Tale visita è già stata fissata per il 23 maggio 2002 e potrà avere per conseguenza un riesame della decisione, da parte dell'UAI.

Considerato però che nel frattempo scadono i termini previsti dalla LAI, la ricorrente ritiene opportuno interporre ricorso cautelativo contro la decisione 8 aprile 2002, per evitare di non poter più far valere i propri diritti nel caso che l'UAI non riveda la propria posizione dopo la nuova visita del dr. __________.

Con la domanda di riesame si dà seguito alla proposta medica del medico fiduciario dell'AI, Dr. __________, il quale nel suo rapporto del 9.11.01 ha consigliato esplicitamente di ordinare una nuova perizia medica, solo però nel caso in cui il ricorrente dovesse insistere o ripresentare una nuova domanda. Considerato che il medico curante della ricorrente, Dr. __________, è fermamente convinto che la domanda di riesame è giustificata, tale domanda di riesame è stata prontamente presentata. " (cfr. doc. _)

                                         Con il gravame la ricorrente ha prodotto due certificati dei medici curanti (dottori __________ e __________) che, a suo dire, evidenzierebbero la molteplicità dei dolori accusati dalla fibromialgia e che contesterebbero il rifiuto di prestazioni. Essa ha quindi postulato una perizia giudiziaria.

                               1.4.   Mediante risposta 11 giugno 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame, rilevando innanzitutto di non aver predisposto alcun nuovo accertamento medico, negando inoltre che il dottor __________ del proprio Servizio medico abbia consigliato di procedere in tal senso.

Inoltre, l’UAI ha rilevato:

"  (…)

In corso di istruttoria l'assicurata è stata sottoposta ad una perizia reumatologica, effettuata dal dottor __________ (cf. doc. n. _ inc. AI).

Questi ha ritenuto sussistere una residua capacità lavorativa dell'80%.

La perizia appare chiara ed esauriente. A buon diritto lo scrivente Ufficio ha quindi ritenuto tale rapporto quale valida base di giudizio.

La documentazione proposta con l'allegato di risposta non fornisce per contro alcun nuovo elemento di valutazione. Trattasi infatti di certificati a suo tempo già inseriti agli atti, quindi già vagliati."

(cfr. doc. _)                  

                               1.5.   Il 27 giugno 2002 l’avv. __________ ha invece ribadito:

"  (…)

Contrariamente a quanto ha esposto l'Ufficio AI nella sua risposta

11 giugno 2002, la ricorrente, in data 23 maggio 2002, si è presentata per una nuova perizia medica dal dr. __________. Quest'ultimo l'ha inviata dal dr. __________ affinchè questo procedesse ad una scintigrafia ed ad una risonanza magnetica, al fine di riesaminare lo stato di salute della paziente.

Purtroppo in data 6 giugno 2002, recandosi dal dr. __________ per l'esame summenzionato, la paziente è caduta a terra, procurandosi fratture multiple ad una gamba e al piede. Essa è stata sottoposta ad un primo intervento da parte del dr. __________, dell'Ospedale __________ ed attualmente si trova al Centro di Riabilitazione di __________, in cura presso il dr. __________, con l'arto inferiore ingessato. I medici sconsigliano attualmente ulteriori interventi proprio a causa della fibromialgia. Il gesso verrà tolto fra 7 settimane, dopo di che verrà valutata l'opportunità di eseguire ulteriori interventi.

Ai fini della presente procedura, chiedo dunque innanzitutto che la stessa venga sospesa, in attesa che lo stato di salute della ricorrente migliori.

Propongo comunque il richiamo degli atti medici ulteriormente prodotti dai dr.i __________ e __________, in seguito alle recenti visite. Tali atti dimostreranno che sono effettivamente stati eseguiti ulteriori accertamenti, dopo la presentazione del ricorso, sebbene probabilmente, in assenza degli esami che dovevano essere effettuati in data 6 giugno 2002, dagli stessi non emergerà nulla in merito allo stato di salute della ricorrente." (cfr. doc. _)

                                         Con lettera 2 luglio 2002 l’UAI ha riconfermato che non sono state previste ulteriori visite mediche, ritenendo quindi ingiustificata la richiesta di sospensione della procedura (doc. _).

                               1.6.   Il TCA ha quindi richiamato dai dr. __________ e __________ le cartelle cliniche della ricorrente (doc. _). Le parti hanno presentato le proprie osservazioni in merito (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita d'invalidità.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).   

                               2.4.   Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurata e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa.

                                         Nel rapporto 20 settembre 2001 lo specialista ha posto la seguente diagnosi, con ripercussioni sulla capacità di lavoro: “fibromialgia primaria, tendinite achillea sinistra cronica, iniziale gonartrosi destra con piccola cisti di Backer “(doc. AI _ pag. 7).

Dopo aver proceduto ad una dettagliata valutazione medica, in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata il dr. __________ ha concluso che (sottolineatura del redattore):

"  (…)

La paziente soffre quindi di una fibromialgia primaria con presenza di 17 su 18 punti tipici positivi accompagnati dai tipici disturbi vaghi come insonnia, stanchezza….Di fianco dal punto di vista reumatologico abbiamo ancora due patologie che influenzano la capacità lavorative: una tendinite cronica achillea sinistra e una iniziale gonartrosi dr con piccola cisti di Backer. Personalmente penso che nei prossimi anni la situazione resterà pressoché immutata.

Attualmente la paziente è abile al 80% in un lavoro leggero: dove possa cambiare frequentemente la posizione e stare seduta, dove non debba alzare ripetutamente pesi oltre i 20 kg o percorrere lunghe distanze a piedi. Il suo lavoro precedente di contabile venditrice da questo punto di vista era ideale potendosi la paziente sedere spesso e non dovendo percorrere lunghe distanze.

Dal punto di vista terapeutico la paziente è anche in cura specialistica dal Dr. __________ per cui non ho ulteriori suggerimenti in rapporto alla sua terapia. Importante è cercare di evitare un continuo cambiamento dello specialista come in passato.

Eviterei inoltre il più possibile interventi chirurgici su tendinopatie."

(cfr. doc. AI _)

                                         Infine, il dr. __________ ha escluso ulteriori interventi per aumentare la capacità lavorativa (cfr. pag. 8, doc. AI _).                                        

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

                                         des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.6.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il ___________, specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice. Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Il sanitario ha valutato la ricorrente inabile al 20% in un lavoro leggero dove possa cambiare frequentemente la posizione e stare seduta, dove non debba alzare ripetutamente pesi oltre i 20 kg o percorrere lunghe distanze a piedi. Il dr. __________ ha poi ritentuo ideale il lavoro di contabile venditrice svolto dalla paziente in quanto poteva sedersi spesso, senza percorrere lunghe distanze. Tale valutazione può senz'altro essere fatta propria da questa Corte, senza che si renda necessario procedere ad una sua concreta verifica in sede d'esame professionale, ritenuto come il carattere pluriforme dell'attività svolta dall'assicurata in seno all'azienda (venditrice al dettaglio e contabile, cfr. doc. AI _) da un lato, con ogni verosimiglianza e anche in virtù della generale esperienza della vita, sia tale da permettere di alternare la posizione eretta a quella seduta; d'altro lato entrambe le mansioni non possono essere ritenute inammissibili avuto riguardo alle limitazioni evidenziate in sede medica e relative al sollevamento di pesi e alla percorrenza di lunghe distanze (su tale punto l'insorgente non ha d'altronde sollevato critica alcuna).

La ricorrente sostiene innanzitutto come il servizio medico regionale dell’UAI (SMR) abbia prospettato l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici. Orbene, tale circostanza non risulta dagli atti di causa. Con nota 21 marzo 2002 il segretario AI ha sì chiesto al SMR l’opportunità di procedere ad altri approfondimenti, anche dal profilo psichico, poiché l’assicurata si era presentata allo sportello con ulteriore documentazione medica (doc. AI _). Quattro giorni dopo, il 25 marzo 2002 il dr. __________, del suddetto servizio medico, facendo riferimento alla perizia del dr. __________, ha comunque ritenuto come la fattispecie non necessiti di nuovi accertamenti, anche per quel che concerne la problematica psichica (doc. AI _).

Non risulta nemmeno che l’assicurata doveva presentarsi il 23 maggio 2002 dal dr. __________ per una perizia. Dall’inserto si evince che in data 24 maggio 2002 la ricorrente è stata sottoposta ad una sonografia funzionale eseguita dal citato reumatologo, su richiesta del dr. __________ (doc. _). Circostanza che lo stesso dr. __________ ha confermato nello scritto 15 luglio 2002 al TCA, evidenziando, appunto, che “ la paziente è in cura presso il Dr. __________ ed ho unicamente eseguito l’esame sopraccitato ( sonografia funzionale delle spalle, ndr)”, (cfr. doc. _).

                               2.7.   Alla valutazione peritale del dr. __________, l’assicurata ha opposto il certificato 4 ottobre 2000 della d.ssa __________, medico curante, la quale sostiene un’incapacità lavorativa del 50%, senza comunque precisare le limitazioni fisiche a cui l’assicurata è soggetta (doc. AI _). Di analogo parere è anche il dr. __________, che, con rapporto 17 luglio 2000, ritiene la paziente abile al 50% a seguito dell’alluce rigido e della tendinite cronica d’achille al piede destro. Egli evidenzia comunque un miglioramento della tendinite, rilevando come l’intervento di correzione dell’alluce non sia stato ancora effettuato (doc. AI _). Tali certificazioni, quindi, non sono idonee a mettere in dubbio la valutazione approfondita e completa del perito dell’UAI. Non determinante è anche il certificato 17 maggio 2000 del dr. __________ che descrive unicamente lo status dell’assicurata, senza pronunciarsi in merito ad un’eventuale capacità lavorativa (doc. AI _).

                               2.8.   A seguito del progetto di decisione, con osservazioni 14 marzo 2002  l’insorgente ha trasmesso all’UAI dei certificati della d.ssa __________ e del dr. __________, nonché un rapporto della Clinica di riabilitazione di __________. I primi due attestati sono stati allegati anche al gravame.

                                         Con certificato 21 marzo 2002 la d.ssa __________ ha rilevato quanto segue:

"  Considero complessità la relazione tra i disturbi cronici della paziente, l’affermazione cronica piede e ginocchia che condizionano mobilità, aumenta di peso ponderale. Causa la fibromialgia si sviluppa uno stato depressivo reattivo. Per i disturbi sopraelencati, ritengo la paziente incapace per un’attività lucrativa e complessivamente ridotta la capacità anche per il lavori pesanti domestici.” (Doc. AI _ = doc. _).

                                         Nel certificato 15 marzo 2002, il dr. __________, confermando la diagnosi rilevata dal perito, ha precisato:

"  L’artrosi da alluce valgo e eventualmente anche l’achillodinia

potrebbero essere prese a carico con misure chirurgiche. In pazienti con fibromialgia è però consigliato evitare il ricorso alla chirurgia in quanto si osserva frequentemente un’evoluzione soggettivamente sfavorevole a livello locale a anche generale. I sintomi legati alla fibromialgia possono peggiorare dopo un’operazione." (Doc. AI _)

                                         Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo il TCA, tali certificati non mettono in dubbio la valutazione peritale. Innanzitutto perché la complessità dello stato fisico dell’assicurata è stata debitamente presa in considerazione dal dr. __________, la cui diagnosi corrisponde con quella accertata dal reumatologo curante dr. __________. Del resto, quest’ultimo non ha fornito alcuna indicazione sul grado di capacità lavorativa. Del resto, con il breve e scarno attestato 21 marzo 2002 la d.ssa __________ non aggiunge nuovi elementi clinici, sostenendo solo che la paziente è incapace per un’attività lucrativa, senza indicare i limiti funzionali che giustificano una simile valutazione, né specificare il genere di attività non esigibile.

                                         Infine, non necessita approfondimenti la componente psichica evidenziata dalla stessa. Essa ha unicamente certificato che: “Causa la fibromialgia si sviluppa uno stato depressivo reattivo”, senza indicare con precisione se effettivamente la ricorrente sia o meno affetta da una simile patologia e da quando. Del resto gli atti medici all’inserto, non contengono alcun indizio in merito ad un’eventuale stato depressivo reattivo. Nemmeno nel rapporto 15 marzo 2002 il dr. __________ ha fatto un simile accenno. Tuttavia, va già qui rilevato come eventuali affezioni psichiche, manifestate successivamente alla decisione contestata, possano essere oggetto di una domanda di revisione ex art. 41 LAI, a condizione che l’eventuale aggravamento dello stato di salute dell’interessata sia determinante per una modifica del grado d’incapacità al guadagno (cfr. considerando successivo).

Ininfluente è anche il rapporto 8 novembre 2001 della Clinica di riabilitazione di __________, dove l’assicurata ha soggiornato dal 18 settembre 2001 al 16 ottobre 2001, poiché non contiene un giudizio sulla capacità lavorativa. Del resto, gli aspetti clinici ivi rilevati non sono in contraddizione con quanto constatato dal perito. Anzi, i medici della Clinica, confermata la diagnosi di fibromialgia, hanno rimarcato come la fisioterapia effettuata abbia ridotto notevolmente i dolori all’alluce destro ed alla coscia sinistra. Tale terapia, continuano i medici, ha infatti permesso alla paziente di raggiungere in larga parte i risultati prefissati, quali l’aumento della resistenza fisica, la riduzione del consumo di medicamenti, il riuscire a camminare per tratti relativamente lunghi ed il miglioramento dei contatti sociali (cfr. doc. AI _).

                               2.9.   Da ultimo, la circostanza che l’assicurata sia stata inviata dal dr. __________ per una sonografia funzionale alla spalla, che, come visto, è stata eseguita il 24 maggio 2002 dal dr. __________, non è determinante per la fattispecie in esame, poiché si riferisce ad uno stato di fatto accaduto successivamente all’emissione della decisione contestata.

Occorre infatti rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata – in casu il 8 aprile 2002 - , ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

Ora, il risultato della citata sonografia (minimo versamento articolare bilaterale, doc. _), non fornisce elementi di giudizio sufficienti per stabilire in maniera chiara e precisa se vi è stato un aggravamento dell'incapacità lavorativa dal punto di vista fisico. Lo stesso vale per i postumi della caduta avvenuta il 6 giugno 2002, di cui agli atti non vi è alcuna traccia. Ciò non toglie che l’assicurata ha la facoltà di presentare una domanda di revisione ex art. 41 LAI, allegando tutta la documentazione medica pertinente. In questo contesto, dunque, non è necessario dare seguito alla richiesta di sospensione della presente procedura (cfr. doc. _). Determinante è comunque che nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che tra la perizia del __________ (20 settembre 2001) e la resa della decisione contestata (8 aprile 2002) l'assicurata presenti un'incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, superiore al minimo pensionabile del 40%.  

                             2.10.   L’assicurata ha chiesto l’espletamento di una perizia giudiziaria per accertare il suo stato di salute, nonché l’eventuale capacità lavorativa.

                                         Al proposito, va ricordato che, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.

Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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