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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2002 32.2002.53

September 26, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,400 words·~22 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00053   ZA/RG/cd

Lugano 26 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 12 aprile 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con istanza 15 dicembre 2000 __________, classe 1962, ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l'erogazione di prestazioni AI per adulti.

                                         Dopo aver proceduto agli accertamenti medici del caso, con decisione 12 aprile 2002 l’amministrazione ha riconosciuto una mezza rendita a partire dal 1° agosto 2001 e una rendita intera d’invalidità a partire dal 1° dicembre marzo 2001 con la seguente motivazione:

"  (…)

Occorre contraddistinguere due periodi ben distinti:

      -    il periodo da agosto a novembre 2000, durante il quale lei è da considerare come casalinga (giustificato dal congedo maternità) secondo l'art. 5 LAI, e

      -    il periodo da dicembre 2000, durante il quale lei è da considerare sia come casalinga che come salariata secondo gli artt. 4 e 5 LAI.

Durante il primo periodo risulta un'incapacità come casalinga del 40%.

Durante il secondo periodo è da considerare l'incapacità come casalinga del 40% e come salariata del 100%.

Tenendo conto della media retrospettiva alla scadenza dell'anno, risulta un'incapacità lavorativa del 57.5%, la quale dà diritto ad una mezza rendita a partire dal 1.8.2001.

Dal dicembre 2001 lei ha diritto ad una rendita intera essendo inabile come casalinga al 40% e come salariata al 100%, con una media

del 70% di inabilità a svolgere tali mansioni.

attività

per cento

incapacità

grado d'invalidità

casalinga

50.00 %

  40.00 %

20.00 %

salariata

50.00 %

100.00 %

50.00 %

grado d'invalidità

70.00 % ======

A partire dal 01.08.2001, lei ha diritto a una mezza rendita.

A partire dal 01.12.2001, lei ha diritto a una rendita intera.

Le osservazioni presentate in data 15.03.2002 sono state attentamente esaminate tuttavia, non permettono di giungere ad una differente valutazione infatti, medicalmente il disturbo alla salute - così come risulta dai certificati acquisiti all'incarto - ha assunto carattere invalidante ai sensi di legge solo a decorrere dall'agosto 2000.

Sulla pagina seguente troverà gli importi delle prestazioni assicurative." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Con tempestivo ricorso l’assicurata ha chiesto che la rendita intera le sia assegnata dal 1997:

"  (…)

In riferimento alla decisione, di cui allego fotocopia, presento ricorso in merito al calcolo degli arretrati in quanto la mia incapacità lavorativa risale, come certificato dal Dr. __________, al 1997.

Da allora non ho percepito alcuna indennità e la mia richiesta di prolungamento del congedo maternità è stata inoltrata per ragioni di salute, non essendo in grado di svolgere attività lavorative. Richiedo quindi che il computo degli arretrati della rendita Al venga considerato a partire dal 1997. Ringraziando per l'attenzione, vogliate gradire distinti saluti." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Con risposta di causa 23 maggio 2002 l'UAI ha proposto di respingere il gravame, facendo tuttavia partire il diritto alla rendita intera dal 1° novembre 2001 anziché dal 1° dicembre 2001:

"  (…)

l'assicurata è stata impiegata a metà tempo in qualità di assistente domiciliare sino al mese di ottobre del 1997. A partire da tale momento, e sino alla fine del 2000, l'interessata ha beneficiato del congedo maternità.

Nel mese di dicembre del 2000 l'assicurata ha parimenti introdotto un richiesta volta all'ottenimento di una rendita.

Tramite decisione 12 aprile 2002 I'UAI ha posto l'interessata a beneficio di una mezza rendita a far tempo dal 1. agosto 2001, e di una rendita intera in seguito.

Prontamente insorta, la destinataria del provvedimento chiede in sostanza che la rendita le sia versata per un periodo anteriore a quello stabilito dall'amministrazione, e meglio già a far tempo dal 1997.

Innanzitutto occorre premettere che, giusta l'art. 48 cpv. 2 LAI, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

La richiesta di prestazioni assicurative, come visto, è stata inoltrata nel dicembre del 2000. Ne discende che, quand'anche l'assicurata avesse in concreto diritto al versamento di una rendita già a far tempo dal 1997, la stessa non potrebbe esserle versata che a partire dal mese di dicembre del 1999.

Occorre inoltre rammentare che, in base all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.

Nella fattispecie, il curante dell'assicurata, dottor __________, ha fissato l'inizio dell'inabilità lavorativa al mese di agosto 2000 (cf. doc. n. _ inc. AI). In particolare ha specificato che sussisteva una totale inabilità quale salariata, ed una totale abilità (ev. un'inabilità del 10/20%) quale casalinga (cf. anche doc. n. _ inc. AI).

In base all'inchiesta a domicilio esperita dall'assistente sociale in data 30 ottobre 2001, e ritenuta determinante dall'amministrazione, in qualità di casalinga l'assicurata è risultata inabile al 40% (doc. n. _ inc. AI).

Considerato che, sulla base della disposizione sopra citata, l'invalidità subentra dopo un anno di inabilità media pari al 40% almeno, il diritto al versamento di una rendita poteva nascere al più presto nel mese di agosto del 2001.

Per quel che concerne il metodo di valutazione, si osserva brevemente quanto segue. Sino alla fine del 2000 l'assicurata non ha espletato alcuna attività lucrativa, beneficiando come visto di un congedo maternità non pagato. Il grado di invalidità è quindi stato valutato in applicazione dell'art. 5 LAI (persone senza attività lucrativa).

In sede ricorsuale l'interessata sostiene di aver chiesto un prolungamento del congedo esclusivamente per ragioni di salute. Tali affermazioni non possono però essere ritenute. Agli atti non figura infatti alcuna prova atta a sostegno di tale tesi, anzi. La richiesta avanzata al datore di lavoro era stata chiaramente motivata con la volontà di continuare ad accudire a tempo pieno il figlioletto (cf. doc. n. _ inc. AI).

A partire dal mese di gennaio del 2001 l'assicurata è invece stata valutata come salariata a tempo parziale, in quanto si è accertato che se non fosse subentrato il danno alla salute, al termine del congedo l'attività lucrativa sarebbe stata ripresa in ragione del 50%.

Riesaminato il caso lo scrivente Ufficio ritiene pertanto corretti sia il momento a partire dal quale è stato riconosciuto il diritto al versamento della rendita, sia i metodi di valutazione applicati.

Un'ultima osservazione merita infine la questione relativa al passaggio dal diritto alla mezza rendita a quello alla rendita intera.

Allorquando l'amministrazione deve determinarsi contemporaneamente sull'assegnazione di una rendita inferiore, seguita da una rendita superiore, l'adeguamento dev'essere effettuato in applicazione dell'art. 88 a cpv. 2 LAI.

Il concreto, il diritto al versamento della mezza rendita è sorto al

1. agosto 2001. Nei mesi successivi l'assicurata presentava un grado di inabilità lavorativa pari al 70%.

Il diritto al versamento della rendita intera nasce quindi il 1. novembre 2001, e non il 1. dicembre 2001, come erroneamente riportato nella decisione impugnata.

Visto quanto sopra, si propone una modifica della decisione impugnata nel senso sovraesposto chiedendo per il resto la reiezione del ricorso." (cfr. doc. _)

                               1.4.   In data 25 giugno 2002 il Vicepresidente del TCA a posto le seguenti domande al dr. __________:

"  (…)

Dagli atti di causa risulta che con rapporto 2 gennaio 2001 lei ha indicato una completa incapacità lavorativa dell'assicurata (quale aiuto domiciliare) a far tempo dal 7 agosto 2000 (cfr. allegato). Con successivo certificato 15 maggio 2001 ha quindi precisato il grado d'incapacità dell'interessata quale casalinga e, infine, con certificato 29 aprile 2002 di avere in cura l'assicurata a far tempo dal 30 aprile 2002 (cfr. allegati)

Ai fini istruttori sono a chiederle di voler precisare e motivare se ed in che misura, a partire dall'aprile 1998 e sino all'agosto 2000 la signora __________ ha presentato un'incapacità lavorativa (sia quale casalinga che quale aiuto familiare) dovuta a motivi psichici."

(cfr. doc. _)

                                         Con accertamento di stessa data, il Vicepresidente del TCA ha posto al dr. __________ le seguenti domande:

"  (…)

Dagli atti di causa risulta che la signora __________ è stata in cura presso di lei dal luglio 1995 al marzo 1998 (cfr. rapporto 11 febbraio 2002, allegato).

Ai fini istruttori sono a chiederle di voler cortesemente comunicare a questo TCA se ed in che misura nel succitato periodo la signora __________ ha presentato, a causa del disturbo schizoaffettivo da lei diagnosticato, un'incapacità lavorativa (sia quale casalinga che quale aiuto familiare), producendo se del caso la relativa documentazione medica in suo possesso." (cfr. doc. _)

                                         Alle suesposte domande il dr. __________ ha risposto:

"  (…)

La signora __________, prima del 07.08.2000, aveva beneficiato di un anno di congedo non pagato dopo la nascita del figlio avvenuta nel 1997. II congedo era stato poi ulteriormente prolungato (2 anni) a causa anche di problemi di salute. In tale periodo alla paziente non è mai stato però rilasciato alcun certificato di inabilità lavorativa non esercitando la stessa alcun'attività.

D'altra parte segnalavo già nel mio certificato del 02.01.01 che la paziente presentò un primo scompenso psichico nel 1997 e che in seguito dovette essere ricoverata ripetutamente (prima alla Clinica __________ e poi all'__________) a causa di recidiva depressiva nel quadro di una sindrome schizoaffettiva.

Per quanto riguarda la Sua richiesta di precisazioni posso riferirLe che dall'aprile '98 all'agosto 2000 la signora __________ ha presentato un decorso clinico molto instabile, fluttuante, precario che - di riflesso - ha comportato periodi anche prolungati di I.L. sia in qualità di casalinga che in qualità di aiuto famigliare.

II desiderio della paziente di non rinunciare completamente alla sua attività lavorativa e stata una costante di questo periodo, malgrado le difficoltà ed incertezze sul piano psicopatologico." (cfr. doc. _)

                                         Alle suesposte domande il dr. __________ ha risposto:

"  per la signora __________, che ho avuto in cura da

luglio 1995 al marzo 1998, ho attestato i seguenti periodi d'incapacità lavorativa così come dai vari Certificati medici che qui allego):

  0 % dal 11.09.1995 al 08.10.1995;

50 % dal 09.10.1995 al 15.10.1995;

75 % dal 16.10.1995 al 22.10.1995;

  0 % dal 23.10.1995.

Era chiaramente inabile al 100% durante le seguenti degenze ospedaliere:

07.07.1995 al 08.09.1995 (Clinica "__________" I Ammissione); 28.10.1997 al 20.12.1997 (Clinica "__________" II Ammissione); 25.03.1998 al 06.05.1998 (Clinica "__________" III Ammissione).

Durante questo ricovero aveva espresso il desiderio di cambiare presa a carico psichiatrica nella persona del Dr. med. __________." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Invitata a prendere posizioni sulle valutazioni mediche dei dottori __________ e __________, l'UAI ha ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti a giustificare una diversa valutazione del caso. A tal proposito dr. __________ dell'UAI ha precisato:

"  Riassunto atti:

Doc. _ Dr. __________ propone alle competenti autorità che la pratica per la domanda di una rendita AI possa essere inoltrata anzitempo (22.11.2000).

Doc. _ Dr. __________ in un certificato con poche informazioni cliniche, indica al punto 1.6 In tempi medio-lunghi non è da escludere un miglioramento.

AI punto 1.5 indica IL 100% dal 7.8.2000.

A punto C dell'allegato si dice (sempre che la mia lettura sia corretta) certamente ottimista riguardo un possibile ricupero in tempi medi.

Doc. _ Dr. __________ certifica "La paziente al momento attuale non presenta, a mio avviso, un'IL quale casalinga; se non in misura discreta e discontinua non superiore comunque al 10-20%."

Doc. _ Dr. __________ attesta che lo stato è stazionario che le diagnosi non sono modificate e che "evoluzione verso la cronicizzazione."

Doc. _ indicazioni della paziente sui numerosi ricoveri.

Doc. _ Tra i motivi del ricovero (nota del 13.08.01) si annota "La paziente, raggiunta qualche giorno fa una località di montagna dove avrebbe dovuto trascorrere le ferie con la famiglia, ha improvvisamente accusato una sensazione di disagio e

paura ..... Qualche giorno prima invero, la signora cominciava a soffrire d'insonnia e questo avrebbe potuto avere contribuito allo scompenso attuale".

La valutazione del decorso è descritta in senso positivo.

Doc. _ Dr. __________ indica i periodi nei quali la paziente è stata in sua cura e si dichiara impossibilitato a esprimere valutazione sulla CL attuale (11.02.02) Afferma di non aver più visto la paziente dal momento del ricovero del marzo 98 alla clinica __________ (si vedrà di seguito che la paziente ha deciso di sottoporsi alle cure di altro medico).

Doc. _ A un suo rapporto il Dr. __________ allega copia di rapporto di degenza del 25.03.98 dal quale si evince come la patologia si sia manifestata "qualche settimana prima del ricovero."

Doc. _ (risposta del Dr. __________ al Giudice). Non fornisce indicazioni precise ed è evasivo quando riferisce (pag. 2) "dall'aprile 98 all'agosto 2000 la Signora __________ ha presentato un decorso clinico molto instabile, fluttuante, precario che - di riflesso ha comportato periodi anche prolungati di IL sia in qualità di casalinga che in qualità di aiuto famigliare."

Doc. _ (risposta del Dr. __________ al Giudice) da indicazioni precise sui periodi di IL durante il periodo nel quale la paziente è stata in sua cura.

In particolare si nota che fino al momento del ricovero della primavera 1998 la paziente era abile al lavoro.

Commento: la Signora __________ è portatrice di patologia psichiatrica da anni e che questa ha interrotto più volte lo svolgimento delle proprie attività per periodi brevi-­medi.

Dal 1998 la situazione sembra peggiorata, ma il curante attuale, malgrado la cartella clinica non riesce a certificare delle IL continuate se non dall'agosto 2000.

In base ai vari rapporti ci sembra verosimile che durante il periodo 1998-2000 ci siano stati dei ricuperi sufficienti per lo svolgimento di attività, almeno quale casalinga. Questo viene suggerito anche dai motivi di ricovero e dalla descrizione del decorso.

In base ai documenti medici agli atti, compresi quelli nuovi, non si riesce a giustificare un'IL di lunga durata prima dell'agosto 2000."

(cfr. allegato 1 doc. _)

                                         Quest'ultimo scritto è stato inviato all'assicurata per conoscenza con la possibilità di eventualmente fornire osservazioni entro 5 giorni. A tutt'oggi l'assicurata è rimasta silente (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -     un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -     la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Se tuttavia un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può  esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

                                         Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Lausanne, p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

"  L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

  Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

"  Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolarvi il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

"  Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo  i principi validi  per le persone esercitanti attività lucrativa.”

                                         Ai fini di accertare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale  invalidità, si deve accertare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro. Il metodo di calcolo dell’invalidità non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; DTF 98 V 262; M. Valterio, op. cit., p. 109; U. Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1997, p. 28).

                               2.5.   In concreto non sono contestate le quote parti di attività applicate dall’UAI nella querelata decisione (50% per attività lucrativa e 50% per mansioni domestiche).

                                         Oggetto del contendere è unicamente la decorrenza della rendita d’invalidità.

L’amministrazione ha riconosciuto una mezza rendita a partire dal 1° agosto 2001 e una rendita intera d’invalidità a partire dal 1° novembre 2001. L'UAI ha infatti stabilito che le patologie lamentate dall'assicurata hanno assunto carattere invalidante solo a partire dal mese di agosto 2000. L'assicurata pretende per contro che le vengano assegnate le prestazioni assicurative a partire dal 1997 o al più tardi dall'agosto 2000 (cfr. doc. _), asseverando in particolare - per quanto è dato desumere dal tenore del gravame e dagli atti all'inserto - che i prolungamenti del congedo maternità (concesso inizialmente dal datore di lavoro per il periodo 5 gennaio 1998 4 gennaio 1999, cfr. doc. AI _) erano stati chiesti per motivi di salute che non la rendevano abile all'esercizio di un'attività lavorativa.

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).

                                         Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

                                         L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).

                                         Secondo la giurisprudenza nel periodo di attesa di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI è unicamente rilevante l'esistenza di un'incapacità lavorativa, non anche le conseguenze finanziarie della stessa (DTF 105 V 159 consid. 2a).  Il fatto, quindi, di aver beneficiato di indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione non esclude il riconoscimento  di inabilità lavorativa (DTF 104 V 191).  Lo stesso vale anche nel caso in cui l'interessato è ancora vincolato da contratto di lavoro, malgrado l'inabilità lavorativa (DTF 105 V 159 consid. 2a).

In caso di pagamento dello stipendio, alfine di verificare se l'assicurato era effettivamente inabile al lavoro in maniera rilevante, dev'essere stabilito d'ufficio con diligenza, se l'assicurato svolgeva le proprie usuali mansioni oppure se, a causa del danno alla salute, effettuava prestazioni limitate (consid. 4 non pubbl. di DTF 120 V 421; cfr. Meyer/Blaser, op. cit., p. 234).

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

                               2.7.   L'art. 48 cpv. 1 LAI prevede che “il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta."

                                         Secondo la citata disposizione quindi le prestazioni possono essere percepite con effetto retroattivo limitato a cinque anni.

                                         L'art. 48 cpv. 2 LAI precisa tuttavia che:

"  se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."

                               2.8.   Nella fattispecie in esame, sulla base degli atti medici all'incarto AI e degli ulteriori accertamenti effettuati dal TCA (cfr. consid. 1.4.) non può essere ritenuto, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l'assicurata è stata per un anno incapace al lavoro nella misura almeno del 40% prima dell'agosto 2000. Il dottor __________ ha dichiarato che nel 1997 l'assicurata ha chiesto ed ottenuto un congedo maternità non pagato, prolungato fino a due anni anche per problemi di salute. In tale periodo però non sono stati rilasciati certificati medici. Egli dichiara tuttavia che dall'aprile 1998 l'assicurata ha presentato un decorso molto instabile (cfr. consid. 1.4). Per il resto dagli atti all'inserto risulta che le diverse richieste di prolungamento del congedo maternità presentate nei mesi di agosto 1998 e settembre 1999 sono state formulate dall'assicurata all'attenzione del proprio datore di lavoro al fine di "accudire al proprio figlio" rispettivamente "per motivi familiari" (cfr. lettere 10 agosto 1998, 20 settembre 1999, 4 novembre 1999 sub doc. AI _). Quest'ultima circostanza, per di più, non fa che confermare che l'assicurata, come rettamente ritenuto dall'amministrazione, era da considerare quale persona non esercitante attività lucrativa sino a dicembre 2000 (nel citato scritto 4 novembre 1999 essa, nel precisare che intendeva chiedere un prolungo del congedo maternità "per motivi familiari", ha dichiarato che avrebbe ripreso l'attività lavorativa presso il __________ il 1° gennaio 2001, cfr. doc. AI _).

                                         Il dottor __________ per contro ha attestato dei brevi periodi (di al massimo due mesi) di totale incapacità lavorativa nel 1995, nel 1997 e nel 1998 (cfr. consid. 1.4 e allegati doc. _).

                                         Ora, esaminati gli atti all'incarto, è da ritenere con il grado di certezza richiesto nel settore delle assicurazioni sociali secondo (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che è solo a partire dal mese di agosto 2000 che l'assicurata è stata per un anno, senza interruzione notevoli, incapace al lavoro al 40% quale casalinga, rispettivamente ha presentato, a far tempo da gennaio 2001, una contestuale incapacità del 100% quale salariata (cfr. doc. AI _).

                                         In conclusione, ritenuta un'incapacità lavorativa media nel periodo da agosto 2000 a luglio 2001 pari al 57.5 (5 mesi d'incapacità al 40% quale casalinga, 7 mesi d'incapacità al 100% quale salariata e al 40% quale casalinga), a decorrere dal 1° agosto 2001 l'assicurata ha diritto, per cominciare, ad una mezza rendita quantunque allo scadere del termine di carenza l'incapacità media al lavoro era superiore ai 2/3 (cfr. consid. 2.6). Dal 1° novembre 2001, ossia dopo tre mesi d'incapacità al 70% (cfr. 88a cpv. 2 OAI) essa ha diritto ad una rendita intera.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza __________ ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto 2001 e ad una rendita intera dal 1° novembre 2001.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.53 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2002 32.2002.53 — Swissrulings