RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00046 RG/sc
Lugano 4 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 22 aprile 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 23 maggio 2002 con la quale l'UAI, precisando che tramite la decisione impugnata datata 13 marzo 2002, a valere quale "semplice rettifica a livello contabile" sono stati unicamente "rivisti gli importi delle rendite completive a favore dei figli dell'assicurato" ritenuto che la stessa "non sancisce la conclusione dell'istruttoria riavviatasi a seguito della sentenza cantonale" (cfr. sentenza di rinvio del TCA del 10 settembre 2001, inc. 32.2000.00114), ha proposto all'insorgente di procedere al ritiro del gravame (III);
richiamato lo scritto 3 giugno 2002 con cui l'insorgente ha dichiarato di ritirare il ricorso, postulando contestualmente l'assegnazione di ripetibili ed invitando l'UAI a voler emanare in termini ragionevoli una decisione formale a seguito della sentenza TCA del 10 settembre 2001 (V);
ritenuto che la causa è divenuta priva di oggetto;
considerato l'esito della presente procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 400.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili;
4. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi