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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2002 32.2002.36

August 29, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,554 words·~23 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00036   BS/RG/cd

Lugano 29 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 28 febbraio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1941, esercita la professione di montatore elettricista in proprio.

Il 13 dicembre 1996 egli ha subito un infortunio, riportando una frattura vertebrale L3 e L4 ( cfr. rapporto 18 dicembre 1997 del medico curante, dr. __________, doc. AI _).

Il 1° dicembre 1997 __________ ha presentato una domanda volta ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti di natura medica ed economica, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, con progetto di decisione 2 dicembre 2001, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda dell’assicurato in quanto:

"  (…)

Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti, si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore

(esiti infortunistici del 1996), non ha comportato una perdita economica che giustifichi il riconoscimento di una rendita Al

(invalidità minima del 40 %).

Secondo i dati fiscali in nostro possesso, il competente Ufficio ha emesso le seguenti tassazioni:

-   Biennio 1997-1998 (periodo precedente l'insorgenza del danno alla salute): Fr. 33000.di reddito aziendale.

-   Biennio 1999-2000 (dopo l'insorgenza del danno alla salute):

    Fr. 28000.di reddito aziendale.

-   Biennio 2001-2002: Fr. 28000.--.

Dal rapporto 08.06.2001 del Servizio Ispettorato AI, si rileva inoltre che al richiedente, dopo l'insorgenza del danno alla salute, risultano ancora esplicabili la maggior parte delle mansioni (circa il 70 %) riguardanti la sua attività indipendente di elettricista con servizio di riparazioni.

In siffatte condizioni la sua domanda di prestazioni è respinta."

(cfr. doc. AI _)

                                         Non avendo ricevuto dall’assicurato osservazioni in merito al progetto di decisione, con provvedimento formale 28 febbraio 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di rendita.

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 40%. In primo luogo egli ha contestato i dati fiscali indicati nella decisione amministrativa, poiché contro la notifica di tassazione 2001/2002 ha interposto reclamo, a tutt’oggi rimasto invariato. Egli ha poi rilevato che dall’infortunio del 1996 il suo reddito è costantemente diminuito a causa dei problemi di salute. Il ricorrente ha poi rimarcato:

"  •       Il mio stato di salute non mi permette di mantenere un livello

         concorrenziale tale da garantire, se non un incremento, almeno una stabilità nel conseguimento degli introiti finanziari determinanti per il calcolo del reddito aziendale. Senza l'infortunio e grazie alla mia pluriennale esperienza professionale, si può ragionevolmente considerare che il mio

         reddito aziendale sarebbe aumentato, come del resto anche la cifra d'affari. Ciò era annualmente il caso prima dell'infortunio (allegato no. 3). La mia intenzione di continuare l'attuale attività professionale come indipendente è chiara. Non ho la minima intenzione di smettere, anche se mi costa notevoli sforzi. Ciò sarà possibile se gli scompensi fisici dovuti all'infortunio vengono compensati con il riconoscimento di una rendita di un quarto. Non è minimamente mio desiderio essere maggiormente alla dipendenza di prestazioni sociali di vario genere.

•       L'altro elemento non considerato dall'Ufficio è il mancato sostegno di alcuni membri della famiglia avvenuto dopo l'infortunio. In effetti, la peculiarità della professione (installatore e riparatore elettricista) mi obbliga al trasposto di apparecchi di un certo peso (frigoriferi, cucine, ecc.). Senza questa parte di attività, pure il resto (lavoro di elettricista sul cantiere o in ditta) non è praticamente più possibile. Per garantire una massa lavorativa finanziariamente sufficiente (un reddito aziendale di 28'000.- o di 20'000.- è quasi al limite del vivibile), il contributo gratuito fornito in via del tutto eccezionale da alcuni membri della mia famiglia per il trasporto di questi apparecchi era determinante. Purtroppo le circostanze fanno sì che questo sostegno non sia più possibile (ognuno di loro ha oramai un'attività professionale che gli impedisce di dedicarmi del tempo). Da qui un'altra ragione della continua diminuzione del mio reddito aziendale. L'Ufficio non ha stimato questo lavoro, segnalato a più riprese telefonicamente, oralmente e per iscritto (allegato no. 4). Avrebbe dovuto sottrarlo dai redditi aziendali 1997-2002. Considerando l'aiuto dei famigliari, il reddito aziendale formato dal mio unico lavoro sarebbe evidentemente stato minore, raggiungendo un grado d'invalidità minimo del 40%." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta 20 aprile 2002 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame.

                                         In merito alla valutazione del grado d’invalidità nell’attività elettricista, l’UAI ha in particolare osservato:

"  (…)

In casu il danno alla salute è insorto nel mese di dicembre del 1996.

Secondo il medico curante, dottor __________, l'assicurato è tuttora in grado di esercitare la propria professione, tenendo però conto del fatto che lo spostamento ed il sollevamento di masse rilevanti è oramai escluso (cfr. rapp. 18.12.1997, doc. n. _ inc. AI).

II dottor __________ ha confermatola tale riserva, specificando che l'interessato non è più in grado di sollevare pesi superiori ai 10/15 kg, né può più eseguire lavori che costringono ad una flessione lombare (cfr. rapp. 29.11.2000, doc. n. _ inc. AI).

La residua capacità a livello pratico è in seguito stata valutata nell'ambito della cosiddetta inchiesta economica per indipendenti

(cfr. doc. n. _ inc. AI), che ha permesso di stabilire come l'assicurato dedichi percentualmente il 15% del proprio tempo ad attività di tipo amministrativo.

Trattasi di attività leggere e sedentarie, che il danno alla salute non ha minimamente compromesso, e che l'interessato è quindi in grado di esercitare ancora nella medesima misura.

Per quanto attiene alla parte manuale, è stata ritenuta una riduzione di un terzo circa, appunto in considerazione delle limitazioni di cui sopra.

In conclusione si è quindi stabilito che concretamente il danno alla salute ha comportato una riduzione della capacità lavorativa pari al 18%.

In concreto quindi la capacità lavorativa non ha subito una diminuzione sufficiente affinché un eventuale diritto a rendita possa essere preso in considerazione.

D'altro lato, dall'esame della documentazione contabile risulta che, a partire dal 1997, e malgrado il fatto che l'attività sia stata ridotta, la perdita economica è limitata." (cfr. doc. _)

  A titolo abbondanziale, l’amministrazione ha poi rilevato:

"  (…)

Nella fattispecie l'assicurato è stato giudicato pienamente abile nell'ambito di un'attività semplice ed adeguata.

In base alle rilevazioni effettuate dall'Ufficio federale di statistica, e ritenute quali valide basi di calcolo dalla più recente giurisprudenza in materia, un uomo che nel 2000 esercitava tale tipo di attività era in grado di guadagnare teoricamente la somma di fr. 51'702.- annui. Tale somma può poi essere ridotta nella misura massima del 25% al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito.

Si otterrebbe in questo caso la somma di fr. 38'776.­-.

Paragonando tale reddito con quello percepito dal ricorrente prima dell'insorgere del danno risulta che il primo supera addirittura il secondo.

Data la chiarezza del risultato, è palese che l'adattamento dei due termini di paragone all'anno di emissione della decisione non muterebbe alcunché." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con lettera 16 maggio 2002 l’assicurato, ribadendo come l’amministrazione abbia preso in considerazione i redditi della notifica di tassazione 2001/2002 non definitivi, ha sostenuto un’invalidità del 48%, risultante dal raffronto tra il reddito da invalido, valutato in fr. 20'000.—, e fr. 38'776.— conseguiti prima dell’infortunio (doc. _).

                               1.6.   Invitato dal TCA a prendere posizione su quanto rimarcato dall’assicurato, con lettera 23 maggio 2002 l’UAI ha precisato quanto segue:

"  (…)

I redditi conseguiti in seno all'azienda prima dell'insorgere del danno alla salute (cfr. notifica tass. 1995/96 e 1997/98), risultano infatti inferiori a quanto l'assicurato potrebbe in teoria guadagnare oggi svolgendo un'attività adeguata.

Quand'anche si volesse considerare una certa espansione dell'azienda sino all'anno di emissione della decisione, la perdita di guadagno non raggiungerebbe sicuramente il 40%.

Per quanto attiene al punto D, l'assicurato rileva come nell'ambito dell'inchiesta economica sia stato stabilito un grado di inabilità pari al 28%. A ragione. Nell'allegato di risposta è infatti stato erroneamente riportato un grado del 18%.

Trattasi comunque d'un errore di trascrizione, che nulla muta nei fatti, la percentuale risultando sempre e comunque inferiore al 40%.

Per quanto attiene infine al punto C, le osservazioni formulate dallo scrivente Ufficio si sono basate sulle affermazioni presentate dal ricorrente nell'allegato ricorsuale (nel quale si sottolineava che "l'altro elemento non considerato dall'Ufficio è il mancato sostegno di alcuni membri della famiglia avvenuto dopo l'infortunio"), nonché nell'ambito dell'inchiesta economica ("__________che di professione è falegname ha sempre saltuariamente aiutato come il fratello __________ nel trasporto dei materiali pesanti (l'aiuto continua tuttora)"

(doc. n. _ inc. AI))." (cfr. doc. _)

                               1.7.   Con scritto 3 giugno 2002 l’insorgente ha sostanzialmente ribadito la propria tesi ricorsuale, rilevando di non aver mai visto l’inchiesta economica per indipendenti a cui l’amministrazione ha fatto riferimento (doc. _).

                               1.8.   Il 7 giugno 2002 il TCA ha trasmesso al ricorrente copia della citata inchiesta economica con facoltà di presentare delle osservazioni (doc. _). Con lettera 17 giugno 2002 l’insorgente ha sollevato diverse contestazioni in merito (doc. _), a cui l’amministrazione ha replicato con scritto 21 giugno 2002 (doc. _). Da ultimo, il 14 luglio 2002 l’assicurato ha presentato delle contro-osservazioni (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ di una rendita AI.

A norma dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Le rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         La misura dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.

                                         Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:

"  l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro

che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."

(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).

                                         Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.

                               2.3.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s,  Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a). Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                               2.4.   Nel caso in esame, alfine di stabilire il grado d’invalidità di __________, montatore elettrico indipendente, l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3). A tale scopo l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita l’8 giugno 2001. Nel relativo rapporto l’incaricato, basandosi sulle dichiarazioni dell’assicurato, ha descritto l’attività svolta dallo stesso prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute (cfr. punto no. 2 doc. AI _). Egli ha poi proceduto alla valutazione della capacità al guadagno, comparando l’esigibilità delle diverse mansioni costitutive la professione elettricista, prima ( lettera A) e dopo il danno alla salute (lettera B), così come riassunto nel seguente specchietto:

"   (…)

5.   Confronto fra le varie attività

(Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg. delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)

5.1 Attività da eseguire

       A                   

        B

      C

1.  Direzione dell’azienda, contatti con clienti e fornitori, preventivi e fatture, acquisto materiale (interruttori, lampade ecc.)

        50 %

       *  15%

2.  Ogni genere di lavoro manuale quale elettricista e trasporto materiale sui cantieri

        50 %

  ** 57% (1/3ca)

3.

4.

5.

        100 %

      72  %

*l'assicurato è stato in notevole difficoltà ad indicare una % per queste mansioni, ritiene però che un 15% sia abbastanza reale, a mio avviso la stessa potrebbe essere anche maggiore dal momento che per gli acquisti di volta in volta si reca preferibilmente a __________ per rifornirsi per cui il dispendio di tempo è notevole.

**indica una limitazione del 50% che al sottoscritto pare eccessiva visto che l'aiuto di terzi è molto limitato, inoltre mi aveva confidato che gli architetti per nuove costruzioni malgrado che le sue offerte erano concorrenziali non gli accordavano i lavori dal momento che lavorando da solo in caso di malattia/infortunio i lavori sarebbero stati fermi (a questo scopo aveva un accordo con la ditta _________ che lo avrebbe sostituito).

Credo che la limitazione si possa considerare di 1/3 circa.

A  =       Percentuale di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute)

H  =      Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del danno della salute, valutato dalla persona incaricata

           dell' inchiesta (p.es. ancora completa = alla percentuale di A, ancora metà = percentuale di A)

C  =      Valutazione dell'invalidità tramite l'Ufficio Al"

Inoltre, l’ispettore AI ha proceduto alle seguenti valutazioni suppletive:

5.2 valutazioni suppletive E' sempre ?, in cura c/o il dr. __________ (11.10.99 al 11.1.00), è pure stato visitato dal

dr. __________ il 7.10.99 in occasione della densittometria ossea, esame che viene fatto ogni 2 anni quindi pensa che dovrebbe essere chiamato ancora durante l'anno in corso, comunque è il medico curante che prende l'eventuale appuntamento.

Medicamenti: Fosamax, Calcium Sandoz ff.

L'IG (50%) versata dalla __________ è cessata in ottobre/novembre 2000, nessuna visita di controllo." (cfr. doc. AI _, p.to 5.2)

                                         Dunque, l’incaricato ha valutato globalmente in 28% (anziché del 18% erroneamente indicato dall’amministrazione nella risposta di causa) gli impedimenti riscontrati dall’assicurato nell’espletamento della propria attività indipendente.

                               2.5.   Basandosi sull’esito dell’inchiesta economica per indipendenti e sul raffronto dei redditi aziendali prima e dopo l’infortunio, con la decisione contestata l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni assicurative poiché il grado d’invalidità valutato non raggiunge il minimo pensionabile del 40%.

L’assicurato contesta il raffronto dei redditi operato dall’UAI, nonché le risultanze dell’inchiesta economica per indipendenti. Inoltre si chiede il motivo per cui l’amministrazione non gli abbia trasmesso copia della citata inchiesta. Orbene, riguardo a quest’ultimo punto, effettivamente sarebbe stato opportuno che l’UAI avesse fatto presente al ricorrente il risultato dell’inchiesta economica. Va comunque rilevato che, a conclusione dell’istruttoria, in data 8 febbraio 2002 l’amministrazione ha emesso il progetto di decisione, rendendo l’assicurato edotto sulle conclusioni a cui essa è giunta. Contestualmente l’assicurato aveva la facoltà di presentare, entro due settimane, la propria posizione in merito, con la possibilità di consultare l’incarto, inchiesta domiciliare inclusa. Infatti, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Da ciò si deduce in particolare il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, DTF 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Nel caso in esame, dunque, con la proposta di decisione 8 febbraio 2002, ha rispettato il diritto di essere sentito dell’assicurato. In tal senso va ricordato rilevato che, secondo l’art. 73bis cpv. 1 OAI, prima che l'ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, esso deve dare all'assicurato, o al suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto. Questa procedura di decisione preliminare ( o progetto di decisione), oltre a sgravare l'autorità di ricorso, concede, appunto, all'assicurato il diritto di essere sentito (DTF 119 V 434 consid. 434 consid. 3c).

                               2.6.   Per quanto concerne il merito della vertenza, da un attento esame degli atti, questo TCA, non può non rilevare come l’inserto difetti di una valutazione chiara, univoca e recente dell’incapacità lavorativa dell’assicurato dal lato medico, rilevando peraltro una certa discrepanza tra gli atti medici e l’esito dell’inchiesta economica.

Ora, con rapporto 18 dicembre 1997 il medico curante, dr.__________, dopo aver diagnosticato una frattura vertebrale L3 e L4 con osteoporosi idiopatica, ha valutato un’incapacità lavorativa del 50% dal 27 gennaio 1996, attestando che l’assicurato può svolgere “ il suo lavoro di elettricista ma con lavori leggeri di montaggio “ poiché “ deve essere aiutato quando si trova confrontato con componenti pesanti che devono essere alzati o spostati” (doc. AI _). Tale valutazione il medico curante l’ha sostanzialmente confermata nel rapporto che l’UAI ha ricevuto il 26 novembre 1999 (la data di allestimento indicata dal medico non è leggibile), in cui ha aggiunto che “benché il miglioramento sia discreto non è giustificata la ripresa del lavoro al 100% con sollevamento di pesi e di sforzi eccessivi”, per poi precisare che l’attività finora esercitata è proponibile, ma con l’ausilio di terzi nel sollevare pesi eccessivi (doc. AI. _). Il dr. __________, reumatologo, nel rapporto 29 novembre 2000 ha parimenti sostenuto che l’assicurato non può alzare pesi superiori a 10-15 kg, eseguire dei lavori in flessione lombare, per concludere che “teoricamente una capacità residua del 50% dovrebbe essere possibile, non sono comunque in grado di precisare con sicurezza questa affermazione “. Egli ha poi rilevato che “un’attività di tipo leggero dovrebbe essere possibile in maniera completa”, precisando comunque di aver visto l’assicurato l’ultima volta il 6 ottobre 1997 (recte: 6 ottobre 1999) e di non conoscere il suo attuale stato di salute ed indicando una "probabile" limitazione di rendimento anche in attività adeguate (cfr. doc. AI _).

Nell’inchiesta per gli indipendenti, eseguita l’8 giugno 2001, l’assicurato ha pertanto sostenuto una limitazione di rendimento del 50% in quelle mansioni manuali da elettricista e di trasporto materiale che l’ispettore AI ha invece valutato nella misura di un terzo (cfr. punto 5.1 (**) dell’inchiesta, consid. 2.4). Nella presa di posizione 21 giugno 2002 questi, dopo aver espresso alcune perplessità sull’effettiva incapacità lavorativa al 50% attestata dai medici, ha evidenziato:

"  (…)

Considerato quanto sopra ho creduto bene di valutare l'incapacità del signor __________ al punto 5.1 del questionario vedi (*) e (**) in misura completa per quanto riguarda la parte amministrativa e acquisti di materiale leggero (15%), mentre il resto dell'attività è stata considerata ancora proponibile per i 2/3 (57%), infatti l'assicurato avrebbe una limitazione per portare pesi superiori ai 10 - 15 kg, dall'altra parte anche con il fattivo aiuto di terze persone trasporta cucine, frigoriferi, congelatori, macchine da lavare che a mio avviso di norma sono ben superiori ai 20 - 30 kg.

II trasporto di pesi non è frequente quindi la % di questa attività non può essere elevata, malgrado che dal lato medico si indica principalmente il fatto di sollevare pesi eccessivi, ho ritenuto adeguato considerare nel complesso unicamente una riduzione di 1/3 dei lavori manuali, comprendendo però pure il fatto che il signor __________ affermava che doveva lavorare più lentamente e che aveva problemi a lavorare con la schiena piegata e le braccia alzate, considerato tutto quanto sopra ritengo che una riduzione del 50% sull'attività manuale è eccessiva (situazione al momento dell'inchiesta).

Inoltre pure dai redditi non si rileva una perdita sostanziale da giustificare una rendita AI, se poi come ora contesta l'assicurato, le entrate per maggior guadagno sugli apparecchi che riceve direttamente dal fornitore e che poi installa non hanno un grande margine, allora è la conferma che il reddito è ancor più frutto del lavoro vero e proprio e non su eventuali margini extra."

(cfr. doc. _, 1)

                                         Dunque, l’incaricato ha giustificato la propria valutazione (1/3 di impedimento nelle attività di lavoro manuale di elettricista e trasporto materiale cantiere, cfr. consid. precedente) in quanto l’assicurato non deve trasportare frequentemente pesi superiori ai 10 chili, ritenuto che per il sollevamento di elettrodomestici di peso superiore di 20-30 kg (trasporto cucine, frigoriferi, congelatori, lavatrici) egli si faccia aiutare da terzi.

Tuttavia, come già rimarcato, l’esito dell’inchiesta economica non trova conferma negli atti medici. Questi hanno ritenuto l’assicurato globalmente abile al 50% quale elettricista, considerando praticamente siccome esigibile lo svolgimento di lavori leggeri (cfr. in particolare doc. AI _), benché non sia dato di sapere con certezza in che misura tali lavori siano dal profilo medico effettivamente esigibili.

                                         Ai fini di un corretto e preciso esame della fattispecie l'amministrazione avrebbe dovuto per lo meno verificare in sede medica la pertinenza e l'attendibilità delle risultanze d'inchiesta quo al grado d'esigibilità stabilito in relazione alle mansioni di cui al punto 5.1 (**), per le quali, dal profilo medico, non è dato di sapere, considerata in particolare la non completa chiarezza degli atti medici all'inserto (pure evidenziata dall'incaricato dell'inchiesta stesso nelle sue osservazioni del 27 giugno 2002 (cfr. doc. _), se esse siano effettivamente esigibili tenuto conto, oltre che delle limitazioni concernenti il sollevamento di pesi, anche di quelle riferite all'impossibilità per l'assicurato di eseguire lavori implicanti flessioni lombari (l'assicurato non solo, come considerato dall'incaricato dell'inchiesta, presenta "problemi" a lavorare con la schiena piegata, ma addirittura, secondo il parere del dott. __________, egli "non può…eseguire lavori in flessione lombare", cfr. rapporto 29 novembre 1999, doc. AI _), ritenuto inoltre che una valutazione della riduzione di rendimento in siffatte mansioni anche solo in misura del 50% - di poco superiore quindi a quella considerata dall'incaricato dell'inchiesta (33%) - consentirebbe di attingere in casu un tasso d'invalidità giustificante l'erogazione di un quarto di rendita.

Vero è anche che la documentazione medica, oltre ad non essere completamente chiara e univoca, non è recente. Dall’ultimo certificato del medico curante sono trascorsi infatti oltre tre anni, avuto riguardo che, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate), vale a dire il 28 febbraio 2002.

In simili circostanze, dunque, questa Corte ritiene pertanto necessario che debba essere meglio approfondito - tramite indagini mediche che consentano di stabilire in maniera chiara e precisa lo stato di salute dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata e, se del caso, tramite, completazione dell'inchiesta economica - in che misura l'assicurato sia ancora effettivamente in grado di svolgere la propria attività professionale di elettricista o altra attività adeguata. In ogni caso le risultanze dell'inchiesta economica dovranno essere sottoposte a valutazione medica, nel cui ambito dovrà essere valutata l'ammissibilità delle singole mansioni, ad eccezione di quelle amministrative, di direzione e quelle relative ad acquisti di materiale leggero (cfr. pto. 5.1 (*) del questionario d'inchiesta).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                      §  La decisione impugnata è annullata.

 §§ L'incarto è rinviato all'amministrazione perché renda un nuovo  provvedimento dopo l'esperimento degli accertamenti conformemente al considerando 2.6.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2002 32.2002.36 — Swissrulings