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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2002 32.2002.34

July 31, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,616 words·~13 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00034   BS/cd

Lugano 31 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 20 gennaio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 16 gennaio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha assegnato a __________, classe 1949, una rendita intera per un grado d'invalidità dell’80% ed una rendita completiva per la moglie, entrambe con effetto dal 1° giugno 1993.

                                         Con la suddetta decisione, l’amministrazione ha inoltre compensato le rendite arretrate con un credito di restituzione di prestazioni fornite dalla __________ ( in seguito: __________) per complessivi fr. 11'164,75.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso inoltrato all’UFAS, da quest’ultimo trasmesso per competenza al TCA, l’assicurato ha contestato la compensazione effettuata dall'amministrazione. Avendo redatto il gravame in lingua francese, a seguito del decreto di traduzione (doc. _), in data 18 marzo 2002 l’insorgente ha prodotto il testo in italiano. Dopo aver contestato l’importo da restituire alla __________, l’assicurato ha aggiunto:

"  (…)

Nella mia lettera sopraccitata all'UFAS non mi sono espresso per esteso, ma vorrei ora precisare un argomento che ritengo importante per la presente vertenza e cioè:

Il punto B4 - Prestazioni di terzi pto. 2 delle "Condizioni generali d'assicurazione della __________ recita in particolare:

·     "Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, la __________ corrisponde l'indennità giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato, a condizione però che l'assicurato dia alla __________ il suo accordo scritto, affinchè questa possa richiedere dagli assicuratori di cui sopra il rimborso di quanto da essa versato a titolo d'anticipo".

·     Faccio cortesemente osservare di non avere mai firmato qualsiasi accordo scritto in tale senso alla __________ e quindi la rivendicazione compensativa della __________ diventa caduca e priva d'oggetto." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta di causa 12 aprile 2002 l’UAI propone di respingere il gravame. Esposti i dettami di legge e di giurisprudenza applicabili alla fattispecie, l’amministrazione ha osservato che:

"  (…)

Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non viene compensata.

Nel caso specifico, l'ufficio ha correttamente seguito l'iter procedurale compensando e riversando l'importo richiesto della __________ ossia fr. 11'164.-, importo comunicato con il predetto formulario e corrispondente al periodo in cui la rendita è stata pagata retroattivamente.

Va inoltre precisato che non è compito dell'ufficio AI, verificare gli importi dei conteggi ricevuti. Infatti, secondo le disposizioni vigenti, l'ufficio ha l'obbligo di effettuare un'unica verifica, ossia che il periodo della compensazione corrisponda al periodo di rendita arretrata."

(Doc. _)

                               1.4.   Durante l’istruttoria il TCA ha chiesto alla __________ delle informazioni riguardo alla compensazione litigiosa (doc. _), ricevendo risposta il 27 giugno 2002 (doc. _).

                                         Le risultanze sono stati intimate alle parti per una presa di posizione: le osservazioni del ricorrente datano 6 luglio 2002 (doc. _), quelle dell’UAI l’8 luglio 2002.

in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'ammissibilità della compensazione operata dall'UAI di rendite arretrate e scadute con pretese di restituzione vantate dalla __________ nei confronti dell'assicurato.

                                         Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (cfr. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

                                         - i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

                                            (lett. a ):

                                         - i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

                                         - i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

                                           LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).

                                         Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, RCC 1986 pag. 304 consid. 3b, RCC 1971 pag. 478, RCC 1961 pag. 117 consid. 1).

                                         La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima perso­na, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuri­dico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla presta­zione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, RCC 1956 pag. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 235 e 237).

                                         La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

                               2.3.   Secondo la cifra marg. 10052 delle Direttive sulle rendite (DIR) e la cifra marg. 2006 della Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute valida dal 1° gennaio 1999 (cfr. cifra marg. 2006 della medesima circolare nella versione valida dal 1° gennaio 1997), se la richiesta di compensazione emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione si applicano le disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.

                                         La cifra marg. 10052 precisa inoltre che sono considerate casse malati riconosciute solo quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie, mentre non è da considerarsi tale chi concede prestazioni giusta la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate dalle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.

Pertanto, nel caso in esame, essendo oggetto della compensazione indennità giornaliere di malattia ai sensi della LCA (cfr. doc. _), le stesse devono essere considerate come “anticipi verso di terzi” ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LAI.

                               2.4.   L’art. 50 cpv. 2 LAI prevede che, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 della legge sull'AVS (che stabilisce, salvo eccezioni,

                                         il principio generale della non cessione e costituzione in pegno del diritto alla rendita, applicabile anche alla LAI in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 1 LAI), le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato anticipi della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi.

                                         L'art. 85bis OAI precisa in proposito che:

"  1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi di prestazioni:

a.                                                                            liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b.                                                                            versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

                                         Per quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la cifra marginale 10062 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall’UFAS, prevede inoltre:

"  Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve

presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183." (VSI 1993 pag. 89)

                               2.5.   Nel caso in esame, con l'atto impugnato l'amministrazione ha posto in compensazione il pagamento retroattivo di rendite scadute con il credito di restituzione di fr. 11'164,75 vantato dalla __________ nei confronti del ricorrente.

                                         Dalla documentazione relativa alla richiesta di compensazione formulata dalla citata assicurazione, mediante il modulo ufficiale 318.183, risulta che quest'ultima ha anticipato prestazioni dal 1° novembre 2000 al 24 giugno 2001 a seguito dell’assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (cfr. doc. _ = inc. amm. all. 5). Dagli atti risulta inoltre che in data 13 dicembre 2001 la citata assicurazione ha inviato all’insorgente un conteggio di sovraindennizzo, informando che l’importo di fr. 11'164,75 sarebbe stato messo in compensazione con la rendita AI. A motivazione della restituzione, la __________ ha indicato: “Secondo l’art. B 4.4 delle Condizioni Generali d’Assicurazione, la __________ se ha corrisposto l’indennità assicurata potrà richiedere il rimborso all’assicurazione statale (AI) di quanto essa ha pagato in più, a partire dal momento in cui viene versata la rendita d’invalidità” (cfr. doc. _ = inc. amm. all. 5).  

                                         Con il gravame l’assicurato ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione (GCA) “della nuova Assicurazione collettiva di un’indennità giornaliera in caso di malattia per il personale “, sottoposta alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) (cfr. doc. _). L'art. B 4 delle CGA, nella versione in vigore dal mese di maggio 1999, dispone che:

"  (…)

1.      Se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di un'assicurazione statale aziendale, oppure a quelle da effettuarsi da un terzo responsabile, la __________ integra dette prestazioni - entro i limiti del proprio obbligo di prestazione - fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità assicurata.

2.      Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, la __________ corrisponde l'indennità giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato, a condizione però che l'assicurato dia alla __________ il suo accordo scritto, affinché questa possa richiedere dagli assicuratori di cui sopra il rimborso di quanto da essa versato a titolo di anticipo.  

3.      Nei casi in cui l’indennità viene corrisposta in misura ridotta in conseguenza del diritto alle prestazioni fatto valere nei confronti di terzi, i rispettivi giorni contano interamente ai fini del calcolo della dura delle prestazioni e del termine di attesa.

4.      Se la __________ versa delle prestazioni al posto di un terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da essa effettuate."

                                         Dall’art. B 4.4 CGA, citato dall’assicurazione nel suo scritto 13 dicembre 2001, il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'assicuratore da parte dell’AI non può essere "dedotto senza equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI.

                                         Tale norma, il cui testo ( “Se la __________ versa delle prestazioni al posto di un terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da essa effettuate “), si riferisce alla surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo responsabile, prevista nei casi di regresso, ciò che non corrisponde alla fattispecie in esame.

                                         Altrettanto non pertinente per giustificare tale restituzione da parte dell’UAI è l’art. B 4.1 che stabilisce il diritto dell’assicurato di ricevere dalla __________, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza tra le prestazioni di un’assicurazione statale aziendale ( o di un terzo responsabile) e l'indennità giornaliera assicurata pattuita.

Determinante è che l’art. B 4.2 CGA stabilisce che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il rimborso di quanto versato a titolo di anticipo, solo previo accordo scritto dell’assicurato. Secondo quanto affermato dal ricorrente, questo accordo non è mai esistito. Interpellata dal TCA sull’esistenza o meno di un simile accordo, con lettera 27 giugno 2002 la __________ ha risposto come segue:

"  Come risulta anche dagli atti che sono già in vostro possesso

abbiamo richiesto il rimborso di fr. 11'164.75 alla spettabile Assicurazione Invalidità (AI) in data 13.12.2001. La stessa ci ha versato fr. 11'164.-- il 16.1.2002.

In effetti non abbiamo fatto controfirmare nessun atto specifico al signor __________ ma gli abbiamo inviato l'originale del nostro scritto sopraindicato del 13.12.2001. Non avendo avuto nessuna reazione da parte dell'assicurato ritenevamo che avesse accettato per atto concludente il nostro sovraindennizzo.

Bisogna forse ricordare che il calcolo di sovraindennizzo viene effettuato per evitare un indebito arricchimento da parte della persona inabile al lavoro. Infatti si vuole evitare che l'assicurato, grazie alla rendita che lui riceve o che viene concessa ai suoi familiari per via dell'invalidità dell'assicurato, percepisca un'indennità superiore al salario che avrebbe ricevuto se non si fosse ammalato.

La invitiamo ad inviarci copia della sua decisione in quanto se ritenete che l'Al debba ritornare l'importo sopraindicato all'assicurato, saremmo a nostra volta costretti a rimborsare lo stesso montante all'assicuratore sociale e di seguito richiederlo al signor __________."

(cfr. doc. _)

                                         Ora, ricordato che ai sensi dall’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI sono considerati anticipi di prestazioni versati contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge, ritenuto che la __________ al momento di concedere le indennità giornaliere in parola, prima dell’accertamento del diritto alla rendita AI dell’assicurato, non si è premunita dell’accordo scritto del ricorrente ai sensi dell’art. B4.2 CGA, le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non appaiono adempiute (cfr. consid. 2.4).

Abbondanzialmente, per quanto attiene all’ammontare posto in compensazione, vero è che la richiesta di compensazione trae origine da un calcolo di sovraindennizzo (cfr. A3). Tuttavia va rilevato che non è compito dell’UAI, tantomeno del TCA, di verificare l’esattezza del relativo calcolo, contestato nel presente gravame, né il diritto della __________ a richiedere direttamente all’insorgente quanto versato in eccedenza, circostanza ventilata nello scritto 27 giugno 2002, poiché si tratta di una questione di natura civilistica, derivante dal rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato. Oggetto del contendere è infatti verificare l’esistenza o meno dei presupposti ex art. 85bis OAI per il rimborso degli anticipi. Dal momento che tali presupposti non sussistono, la decisione querelata deve essere annullata per quanto attiene alla compensazione di fr. 11'164,75.-, il cui importo dovrà essere corrisposto a __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata limitatamente alla compensazione di fr. 11’164.-, il cui importo deve essere versato a __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2002 32.2002.34 — Swissrulings