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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2002 32.2002.3

March 12, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,598 words·~8 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00003   RG/sc

Lugano 12 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 14 dicembre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 dicembre 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito UAI), su richiesta di __________, moglie dell'assicurato, ha emesso una decisione del seguente tenore:

"  Egregio signor __________,

nella lettera del 12 dicembre 2001 la signora __________ dalla quale è separato, ci ha invitati a versarle direttamente la propria rendita completiva.

Per quanto attiene alla rendita completiva della signora precisiamo quanto segue:

"                                                                             Se il coniuge che ha diritto ad una rendita non provvede al sostentamento della famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata, su richiesta, all'altro coniuge (art. 34 cpv. 4 LAI)"

In questo caso la condizione è assolta, pertanto la rendita completiva per la signora __________ sarà versata direttamente alla signora a partire dal 1° gennaio 2002.

Contro questa decisione è possibile ricorrere al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Sezione del tribunale di appello, 6900 Lugano, entro 30 giorni.

Un ricorso contro questa decisione non avrà effetto sospensivo ai sensi degli art. 97 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS) e 81 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI)." (Doc. _)

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, rilevando quanto segue:

"  Spett.le Tribunale delle assicurazioni,

ho ricevuto la lettera riguardante la vostra decisione in merito alla rendita completiva della mia ex moglie.

Decisione che naturalmente io contesto in quanto la signora non provvede al sostentamento di nessuna famiglia e non contempo percepisce un salario mensile di Fr. 3'000.--.

Perciò io sono favorevole alla vostra decisione solo se la signora non svolge nessuna attività lucrativa.

Vi chiedo inoltre: come posso io vivere con una rendita mensile di soli fr. 1'700.--.

In attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta di causa 15 febbraio 2002 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame osservando:

"  Con la contestata decisione, l'ufficio AI ha intimato all'assicurato una decisione in cui si comunicava allo stesso che a far tempo dal 1° gennaio 2002, la rendita completiva per la moglie Maria veniva versata in sue mani e ciò su richiesta fatta in data 12 dicembre 2001.

Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 8 gennaio 2002 mediante il quale l'assicurato contesta tale decisione in quanto a suo dire la sua ex moglie non provvede al sostentamento di nessuna famiglia ed inoltre la stessa percepisce un salario di fr. 3'000.--.

Il ricorso non è accoglibile.

La rendita completiva per il coniuge, aggiunta alla rendita d'invalidità o di vecchiaia, è versata di regola insieme alla rendita principale. Se il coniuge avente diritto alla rendita non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della famiglia oppure se i coniugi vivono separati, il coniuge che non beneficia della rendita può richiedere che la rendita completiva gli venga versata. Se, invece, i coniugi sono divorziati, la rendita completiva viene versata d'ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita (art. 22bis LAVS e art. 34 LAI).

Si considera che i coniugi sono separati (art. 30bis OAI) se:

Ø   hanno cessato di vivere in comunione domestica in seguito a una decisione giudiziaria;

Ø   la separazione è stata sancita dal giudice mediante decisione (art. 176 segg. CC) o sentenza (art. 117 segg. CC) per una durata limitata o indeterminata;

Ø   è pendente un'azione di divorzio o di separazione (art. 111 e 117 segg. CC);

Ø                                                                            la separazione di fatto dura almeno da un anno senza interruzione;

Ø   è resto verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

Nel caso in specie, i coniugi __________ vivono separati dal mese di marzo 2000 e pertanto, in conformità a quanto sopra esposto, l'ufficio ha correttamente aderito alla richiesta di versamento della rendita completiva inviata in data 12 dicembre 2001 dal patrocinatore dell'assicurata.

Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1997, le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa esercitavano un’attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva può essere assegnata solo se l’altro coniuge presenta almeno un anno intero di contributo (lett. a), oppure ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera (lett. b).                      

                                         Lo scioglimento del matrimonio per divorzio non estingue automaticamente il diritto alla rendita completiva.

                                         Infatti ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 LAI, le persone divorziate hanno diritto alla rendita completiva alle stesse condizioni di una persona sposata, a condizione che non si siano risposate, e se provvedono in modo preponderante al mantenimento dei figli a loro attribuiti e non possano pretendere per se stesse una rendita una rendita di invalidità o di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAI).

                                         Secondo la giurisprudenza, il coniuge divorziato provvede in maniera preponderante ai figli affidati se le rendite per questi ultimi rappresentano, da sole o in aggiunta di prestazioni di terzi (per esempio alle pensioni alimentari versate dall’altro coniuge) meno della metà delle spese di mantenimento degli stessi (cfr. DTF 122 V 126 consid. 1a, RCC 1985 pag. 611 consid. 2a con riferimenti).

                                         L’art. 34 cpv. 4 LAI prevede che, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata all’altro coniuge su sua richiesta.

                                         In caso di divorzio, tuttavia, la rendita completiva è versata d’ufficio all’ex coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile.

                                         Giusta l'art. 30bis cpv. 1 OAI, due coniugi sono considerati separati ai sensi dell'art. 34 LAI a) se abbiano cessato di vivere in comunione domestica in seguito a decisione giudiziaria, b) se sia pendente un'azione di divorzio o di separazione, c) se la separazione di fatto dura da almeno un anno senza interruzione, d) se è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

                               2.3.   Nella fattispecie in esame, con decisione 25 maggio 1994 l'UAI ha riconosciuto a __________ una rendita AI più una rendita completiva per la moglie e una rendita per le figlie __________ (1976) e __________ (1982), con effetto dal 1° marzo 1993 (cfr. inc. AI _).

                                         Con il provvedimento in lite, l'UAI, su richiesta di __________ o, ha stabilito il pagamento separato, con effetto dal 1. gennaio 2002, direttamente a quest'ultima della rendita completiva ammontante, dal 1. gennaio 2001, a fr. 529.- mensili.

                                         Nel caso che ci occupa, le suesposte condizioni poste dagli artt. 34 cpv. 4 LAI e 30bis cpv. 1 lett. c OAI per il versamento della rendita completiva direttamente all'altro coniuge risultano adempiute, i coniugi __________ al momento della decisione impugnata essendo (incontestatamente) separati di fatto a far tempo (per lo meno) dal mese di settembre 2000 (cfr. ricorso; cfr. notifica di mutazione 8 settembre 2000 in inc. AI).

                                         Le argomentazioni addotte dall'insorgente in merito all'attuale (asserito) reddito mensile di fr. 3000 della moglie e al fatto che essa non provveda al sostentamento "di nessuna famiglia" s'appalesano nella specie irrilevanti. Le norme legali e di esecuzione applicabili alla fattispecie in esame (cfr. consid. 2.2.) non fanno infatti dipendere il diritto al versamento della rendita completiva direttamente all'altro coniuge in caso di separazione giusta gli artt. 34 cpv. 4 LAI e 30bis OAI da circostanze quali quelle invocate dall'insorgente.

                                         Per il che, il gravame deve essere respinto e la decisione della Cassa confermata.

                                2.4   __________ sostiene infine di non poter vivere con una rendita (semplice) mensile di fr. 1'700. Al proposito giova ricordare che se egli dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere l'erogazione di una prestazione complementare.

                                         La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.

                                         Tale richiesta sarà accolta, mediante decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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