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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2002 32.2002.27

June 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,363 words·~12 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00027   BS/sc

Lugano 6 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 16 gennaio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1989, soffre di poliartrite cronica giovanile.

Con decisione 4 agosto 1993 la Cassa cantonale di compensazione (allora competente per statuire in ambito AI) ha respinto la richiesta inoltrata dai genitori dell’assicurata tendente ad ottenere delle prestazioni sanitarie AI in quanto l’affezione non è stata riconosciuta quale infermità congenita (doc. AI _).

                                         Adito dal padre della bambina, questo TCA, mediante sentenza 19 aprile 1994, ha rigettato il ricorso contro la menzionata decisione amministrativa. Basandosi sul certificato 21 maggio 1993 del medico curante, lo scrivente Tribunale ha in particolare rilevato che:

"  Chiaramente si tratta di una malattia di carattere evolutivo, anche se l’evoluzione è prevista soltanto a lungo termine. In particolare i medici pronosticano un miglioramento. Non essendo il danno alla salute stabilizzato ed irreversibile, la giurisprudenza citata al consid. precedente vieta l’assunzione del caso ai sensi dell’art. 12 LAI. D’altra parte, come giustamente indicato nella decisione impugnata i provvedimenti sanitari non sono assumibili nemmeno in applicazione dell’art. 13 LAI, non trattandosi di infermità congenita. Parimenti non è data l’assunzione delle stecche notturne in quanto le stesse sono in relazione alla cura vera e propria del male e non sono quindi assumibili dall’AI (doc. AI _).

                                         L’assicurata non ha impugnato la sentenza cantonale che, quindi, è cresciuta in giudicato.

                               1.2.   Il 15 ottobre 2001 il padre di __________ ha chiesto l’assunzione da parte dell’AI di mezzi ausiliari (doc. AI _).

Con proposta di decisione 3 dicembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto tale richiesta, motivando come segue:

"  Giusta l'articolo 21 della legge federale per l'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari che sono designati nella lista annessa all'ordinanza sui mezzi ausiliari (OMAI) o a quelli che possono essere assimilati ad una delle categorie menzionate in questa lista. Inoltre, l'assicurazione prende a carico solo i mezzi ausiliari di un modello semplice e adeguato.

Secondo la ch.m 1006 i mezzi ausiliari presi a carico dell'AI devono servire a "spostarsi", "stabilire contatto con l'esterno", "aumentare l'autonomia dell'assicurato". In questo caso quindi i criteri richiesti non sono assolti.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta.

In caso di difficoltà finanziarie o altro, __________ la consiglierà volentieri dietro sua richiesta. (…)" (Doc. AI _)

Mediante lettera 10 dicembre 2001 il padre dell’assicurata ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione (doc. AI _).

                                         Con provvedimento formale 16 gennaio 2002 l’UAI ha comunque confermato la reiezione della domanda di prestazioni, puntualizzando che:

"  (…)

Il cuscino, la fodera di un cuscino di posizionamento, il rivestimento di sostegno ed il lavoro di adattamento menzionati in questa lista, non assolvono conseguentemente i requisiti delle disposizioni citate e non possono essere assimilati a nessuna categoria che vi figura.

L'assicurazione invalidità non li può più prendere a carico in qualità di apparecchi di cura, poiché non costituiscono un complemento importante a un provvedimento sanitario di integrazione assegnato dall'AI." (Doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite della d.ssa __________, medico curante. Avendo redatto il gravame in tedesco, a seguito del decreto di traduzione (doc. _), in data 4 marzo 2002 il medico curante ha prodotto il testo in italiano. Dopo aver spiegato il tipo di terapia a cui la bambina è soggetta, a motivazione della richiesta ricorsuale di riconoscimento dei mezzi ausiliari in questione, la d.ssa ___________ ha rilevato (sottolineature del redattore):

"  (…)

In seguito agli interventi ortopedici effettuati, sono necessarie delle cure fisioterapiche intensive, così come un corretto posizionamento delle articolazioni sull'arco di 24 ore. Per le articolazioni delle ginocchia sono state adeguate delle stecche di posizionamento. Per le articolazioni alle anche queste stecche di posizionamento sono difficilmente applicabili (stecche sotto forma di gessi per gambe e bacino) e non sono tollerate per molto tempo se non si modifica la posizione costantemente (cosa che comporta il rifacimento di diversi calchi gessati). Inoltre nel caso d'Aline, dato che la colonna vertebrale è anch'essa colpita dall'artrite, la sua mobilità è estremamente limitata, e quindi la posizione bocconi è possibile unicamente mentre è sveglia. Per la notte, assieme alle nostre fisioterapiste, è stata ideata una posizione pancia/fianco che è ben sopportata da Aline per diverse ore e che permette al tempo stesso un'adeguata estensione a livello delle articolazioni delle anche. Un posizionamento così complesso è però possibile solo grazie all'utilizzo di speciali cuscini adattati su misura.

La reale situazione di un bambino gravemente malato non coincide con la lista dei mezzi ausiliari che viene stilata all'inizio. Nel caso specifico i cuscini speciali, che sono stati ideati con la collaborazione di vari specialisti quale soluzione ottimale per il problema complesso, rispondono come concetto e come azione a delle stecche di posizionamento e quindi da interpretare quali mezzi ausiliari. Per la preparazione di molteplici stecche gessate per l'estensione a livello delle articolazioni delle anche avremmo caricato l'AI di costi decisamente superiori ed il risultato per quanto riguarda la praticabilità, flessibilità e applicabilità degli interventi durante le 24 ore quotidiane sarebbe stato decisamente inferiore. (…)" (Doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta 25 marzo 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando in particolare:

"  (…)

In casu si osserva innanzitutto che i cuscini di sostegno non figurano nell'Annesso OMAI.

La questione a sapere se gli stessi possano, in considerazione della funzione svolta, essere assimilati ad uno dei mezzi figuranti nella lista, può ad ogni modo rimanere irrisolta, in quanto in ogni caso i presupposti di cui all'art. 21 LAI non sono adempiuti.

La Direttiva sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (DMAI) specifica infatti che "un mezzo ausiliario deve soddisfare in modo immediato lo scopo prefissato dalla legge (spostarsi, stabilire un contatto con l'ambiente, raggiungere un'autonomia personale). Pertanto, per esempio, un apparecchio usato solo durante la notte non può corrispondere al concetto di mezzo ausiliario" (marg. 1003).

Anche i Tribunali hanno del resto già avuto modo di chinarsi sulla problematica: "les atelles de nuit représent, en principe, des appareils de traitement. L'AI ne peut pas les prendre à sa charge lorsqu'il s'agit du traitement de l'affection comme telle …" (RCC 1974, p. 185)"

(Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Nel caso in esame litigioso è il rimborso dei costi legati allo speciale cuscino di posizionamento da applicare durante la notte.

Esclusa da questa procedura è invece la consegna di una sedia ortopedica oggetto della domanda di prestazioni 22 gennaio 2002 (doc. AI _) che, almeno al momento dell’emissione della presente decisione contestata, si trova in fase istruttoria (cfr. doc. AI _).

                               2.3.   Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati di inva­lidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione neces­sari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avva­lorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedi­bile (art. 8 cpv. 1 LAI).

                                         Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).

                                         Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a edizione, Berna 1997, § 32 N.1, pag. 190);

                               2.4.   Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni concrete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assuefazione personale. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari (lett. a).

Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell’art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall’AI nell’ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 158).

                               2.5.   Nel caso in esame, come detto, oggetto del contendere è il rimborso dei costi legati allo speciale cuscino di posizionamento da applicare durante la notte.

L’amministrazione sostiene che non è necessario esaminare se tale cuscino faccia parte o meno di una delle categorie elencate dall’OMAI, poiché non corrisponde al concetto di mezzo ausiliario. Nella risposta di causa, essa ha inoltre fatto riferimento al marginale 1003 della Circolare sulla consegna dei mezzi ausiliari (CMAI), che dal 1° febbraio 2000 corrisponde al marg. 1006. Tale direttiva ha il seguente tenore, che sostanzialmente corrisponde a quello della vecchia direttiva:

"  Per gli apparecchi che, secondo la loro natura, possono presentare sia le caratteristiche di un mezzo ausiliario che quelle di un apparecchio di trattamento oppure di un altro apparecchio (per esempio busti ortopedici e corsetti lombari, stampelle antibranchiali, parrucche ecc.) si deve osservare che soddisfino direttamente lo scopo prefissato dalla legge (spostarsi, stabilire il contatto con l’ambiente circostante, raggiungere un’autonomia personale). Pertanto, per esempio un apparecchio usato durante la notte non può soddisfare il concetto di mezzo ausiliario.”

                                         In casu, all’assicurata, affetta da una forma di artrite grave che ha anche colpito la colonna vertebrale, sono state applicate delle stecche alle ginocchia ed all’anca. Il cuscino di posizionamento, utilizzato durante la notte, permette alla ragazza di assumere un’adeguata posizione pancia/fianco e un’estensione alle articolazioni dell’anca.

Orbene, come rilevato al considerando precedente, la lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi ausiliari che entrano in linea di conto. Il cuscino in oggetto non rientra nelle attuali dodici categorie di mezzi ausiliari elencate nel citato allegato OMAI. Alla cifra 13.02* OMAI sono riconosciuti dall’AI, a determinate condizioni, sedili, letti e sostegni per la posizione eretta adottati individualmente alla menomazione, i quali manifestamente non possono essere equiparati al cuscino di posizionamento in questione.

Inoltre, quanto richiesto non corrisponde al concetto di mezzi ausiliari, poiché l’uso del cuscino – limitato appunto alla notte - serve piuttosto per allievare le conseguenze del danno alla salute, ma non per sostituire, nell’ambito dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (per la definizione di mezzi ausiliari cfr. consid. 2.3). Questo in linea con quanto previsto dal citato marg.1006 CMAI. In tale contesto, ad esempio, va indicato che non è riconosciuto come mezzo ausiliario il letto ortopedico (Liegeschale) necessario alla correzione della cifosi (cfr. EVGE 1964, pag. 24 citato anche in Meyer-Blaser, op. cit, pag. 158), gli apparecchi di estensione (cfr. DTF 99 V 156), oppure le stecche per la mano, da utilizzare durante la notte (cfr. RCC 1974 pag. 185).

                                         Infine, il mezzo richiesto non può essere assunto dall’UAI nell’ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI, poiché questi provvedimenti sono stati già respinti con decisione amministrativa 4 agosto 1993, confermata dal TCA con sentenza 19 aprile 1994 (cfr. consid. 1.1).

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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