RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00025 rg/fz
Lugano 12 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 6 febbraio 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 3.01.02 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 25 febbraio 2002 con la quale l'UAI, ritenendo giustificato sottoporre il ricorrente ad una perizia pluridisciplinare volta a determinare se le sue attuali condizioni psico-fisiche gli consentano di lavorare a tempo pieno, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (doc. _);
richiamato lo scritto 5 aprile 2002 al TCA con cui l'UAI ha precisato che "la decisione impugnata può senz'altro ritenersi annullata, potendosi quindi procedere allo stralcio della procedura ricorsuale" (doc. _);
richiamato lo scritto 10 aprile 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato il proprio accordo allo stralcio della causa ed al rinvio dell'incarto all'amministrazione per nuovi accertamenti, postulando l'assegnazione di adeguate ripetibili (doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1000, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 13 febbraio 2002 (DTF 124 V 309 consid. 6; STFA 18 agosto 1999 nella causa T, U59/99);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1000 a titolo di ripetibili con il che l'istanza di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto;
4. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi