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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 32.2002.22

June 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,363 words·~27 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00022   BS/cd

Lugano 11 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 22 dicembre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,

                                         in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1953, di professione ausiliaria infermiera presso la Clinica __________, è affetta da una sindrome lombovertebrale. In data 18 febbraio 1998 essa ha inoltrato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità.

Con decisione 24 settembre 1999 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato all’assicurata una mezza rendita

                                         con effetto dal 1° febbraio 1998, motivando come segue il provvedimento preso:

"  Il grado d'invalidità, determinato in base all'articolo 4 LAI, viene fissato al 62% con diritto a una mezza rendita a decorrere dal 01.02.1998, dopo un anno ininterrotto di incapacità lavorativa e al guadagno - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

Dal profilo medico specialistico l'assicurata è reputata totalmente inabile all'esercizio della precedente professione di ausiliaria ai piani, come pure in altre analoghe e di tipo pesante.

In professioni dove non debba sollecitare in maniera importante il rachide, ovvero dove non debba effettuare regolarmente delle rotazioni e/o inclinazione del rachide, né sollevare regolarmente pesi superiori a 5-6 Kg o occasionalmente a 10-15 Kg, dove possa cambiare la posizione da seduta ad eretta ogni 45 minuti - 1 ora, la Signora potrebbe essere abile al lavoro in misura di almeno l'80%. Un tale tipo di lavoro corrisponderebbe a cassiera, operaia di fabbrica con mansioni leggere, attività di ufficio.

Svolgendo tali attività l'assicurata potrebbe conseguire dei redditi annui di circa 20'000.-, i quali se confrontati con quelli che invece avrebbe conseguito nella sua precedente attività di ausiliaria ai piani (fr. 51'000.- annui), determinano una perdita economica o un'invalidità del 62% circa.". (Doc AI _)

                               1.2.   Contro tale decisione l’assicurata è insorta davanti al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera (doc. AI _).

Mediante sentenza 28 settembre 2000 lo scrivente Tribunale ha parzialmente accolto il gravame e rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad alcuni accertamenti economici e determinasse il grado d’invalidità in applicazione della nuova giurisprudenza sui redditi (cfr. inc. 32.1999.128, doc. AI _).

                               1.3.   Dando seguito a quanto ordinato dal TCA, l’UAI ha dapprima sottoposto il caso al Consulente in integrazione professionale (CIP). Con rapporto 26 febbraio 2001 egli ha esaminato l’esigibilità delle attività adeguate indicate nella perizia 28 settembre 1998 del dr. __________ ed ha proceduto al raffronto dei redditi (cfr. doc. AI _).

Sulla base del rapporto del CIP, con progetto di decisione 3 ottobre 2001 l’UAI ha confermato la mezza rendita, osservando:

"  (…)

Nel caso concreto, come sopra potrà appurare dall'allegata copia del rapporto allestito dal Consulente professionale, il grado di invalidità o di pregiudizio economico non raggiunge il limite di almeno il 66/6 % che consentirebbe invece l'erogazione di rendita intera.

La valutazione si fonda su dati economici relativi a professioni ritenute ancora certamente confacenti ed esigibili.

In questo senso dunque non vi sono gli elementi per accordare un diritto alla rendita intera e vengono così a confermarsi in sostanza le conclusioni che avevano permesso il riconoscimento di un diritto alla mezza rendita." (Doc. AI _)

                                         Mediante scritto 18 ottobre 2001 l’assicurata, per il tramite del suo legale, ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione (doc. AI _).

Il 13 dicembre 2001 il CIP ha proceduto ad un’ulteriore valutazione economica (doc. AI _).

Infine, con decisione formale 28 dicembre 2001 l’amministrazione ha definitivamente confermato la mezza rendita (doc. AI _).

                               1.4.   Contro quest’ultima decisione amministrativa __________, per il tramite del suo rappresentante, ha presentato un altro tempestivo ricorso al TCA, postulando l’erogazione di una rendita intera. Essa ha innanzitutto rilevato come l’amministrazione non abbia completamente dato seguito agli accertamenti ordinati dallo scrivente Tribunale. Facendo poi riferimento al certificato 17 gennaio 2002 del dr. __________ ed al rapporto 14 gennaio 2002 del dr. __________, inviati all’UAI il 31 gennaio 2002 (doc. AI _), l’assicurata ha anche sostenuto un peggioramento del suo stato di salute che renderebbe praticamente inesigibile l’espletamento di qualsiasi tipo di attività.

                               1.5.   Mediante risposta 25 febbraio 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, poiché:

"  (…)

Per quanto attiene alla valutazione economica, si rileva che il consulente in integrazione professionale in un primo rapporto

26 febbraio 2001 (doc. n. _ inc. AI) ha innanzitutto proposto alcune attività che l'assicurata, tenuto conto delle limitazioni mediche, sarebbe ancora in grado di svolgere, presentando poi una paletta di redditi teorici corrispondenti appunto alle remunerazioni medie nei campi di attività citati.

In un ulteriore rapporto ha inoltre esposto i due parametri di calcolo, ovvero il reddito presumibile senza invalidità, nonché il reddito teorico da invalido, aggiornati al 2000 (Cf. rapp. 13.12.2001, doc. n. _ inc. AI).

Dal paragone dei due redditi è infine risultato un grado di inabilità inferiore al 66 e 2/3 %, che conferma quindi il diritto alla mezza rendita.

Mal si comprendono quindi le obiezioni sollevate dalla ricorrente, in base alle quali lo scrivente Ufficio avrebbe determinato il tasso di invalidità in modo "totalmente contrario" alla più recente giurisprudenza" (cf. allegato ricorsuale, p. 4)." (Doc. _, pezzo A)

                           In merito all’asserito peggioramento dello stato valetudinario, l’amministrazione ha sostenuto che i recenti atti medici, oltre a non essere determinanti per l’esito della pendente procedura, non sono nemmeno sufficienti per comprovare un effettivo mutamento del grado d’incapacità lavorativa. L’UAI ha poi precisato che: 

"  (…)

…il giustificativo redatto dal curante, dottor __________ (doc. n. _ inc. AI), è formulato in modo del tutto generico. Non viene descritta la sintomatologia, non si certifica a partire da quando si sarebbe prodotto tale peggioramento, e neppure si specifica in quale misura tale peggioramento influirebbe sulla capacità lavorativa dell'interessata.

II dottor __________ ha invece presentato un rapporto dettagliato. Anche in questo caso l'incapacità lavorativa non è però stata quantificata. Da notare inoltre che, almeno a livello oggettivo, è stato constatato addirittura un miglioramento (cf. rapp. citato, p.2).

Considerato ad ogni modo che il peggioramento non persisteva da almeno tre mesi al momento in cui è stata emanata la decisione impugnata, la questione a sapere in quale misura la componente psico-somatica influisca sull'attuale stato valetudinario può rimanere indecisa nell'ambito della presente procedura." (Doc. _, pezzo B)

                               1.6.   Dando seguito all’ordinanza del TCA per la presentazione di nuovi mezzi di prova, con lettera 11 marzo 2002 l’assicurata ha allegato lo scritto 8 marzo 2002 del dr. __________, chiedendo:

"  (…)

che venga ordinato l'allestimento di una perizia che possa chiarire l'entità e la durata dei disturbi riscontrati.

Si richiama inoltre l'intero incarto concernente la Signora __________ presso la Clinica __________ in quanto tale documentazione potrà chiarire lo stato di salute della nostra assistita anche per quanto attiene la fibromialgia." (Doc. _)

                               1.7.   Su richiesta di questo Tribunale, il 5 aprile 2002 l’UAI ha sostenuto che il nuovo certificato non giustifica una diversa valutazione della fattispecie e che lo stesso potrà eventualmente essere determinante per una revisione della rendita (doc. _).

                               1.8.   Con lettera 16 aprile 2002 l’assicurata ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione e precisato:

"  (…)

Per quanto attiene alla concreta fattispecie, lo stato di salute dell'assicurata non risulta essere ancora chiaro, nonostante gli accertamenti medici ai quali la nostra assistita si è sottoposta sino ad ora.

Infatti sia dallo scritto 8.3.2002 del Dr. __________, sia dalle annotazioni del medico dr. __________, emerge chiaramente che la Signora __________ versa attualmente in condizioni di salute ben più precarie di quanto considerato nella decisione impugnata. Si tratta ora soltanto di determinare se tali peggioramenti sono precedenti alla decisione impugnata oppure posteriori e possono di conseguenza essere considerati nell'ambito del presente procedimento o meno.

Dal momento che il peggioramento dello stato di salute della Signora __________ è stato riscontrato anche nelle Annotazioni del medico redatte dal dr. __________ e che secondo il Dr. __________ i disturbi recentemente riscontrati sarebbero molto probabilmente presenti da alcuni mesi o anni (cfr. lettera 8.03.2002 Dr. __________ /Studio legale __________), con la presente si chiede a questo lodevole Giudice di voler accogliere il ricorso presentato dalla Signora __________ e annullare la decisione dell'UAI nel senso di accordare all'assicurata una rendita intera di invalidità." (Doc. _)

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita intera d'invalidità.

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         ·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         ·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre, quindi, che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Nel caso in esame, occorre rilevare come nella sentenza 28 agosto 2000 questo Tribunale abbia fatto propria la valutazione peritale del dr. __________ (cfr. STCA 28.08.2000, consid. 2.8, inc. 32.1999. 128).

Nel referto 28 settembre 1999 lo specialista in reumatologia ha concluso che l’attività pesante di aiuto infermiera non è più adatta allo stato di salute dell’assicurata ( affetta da lombosciatalgia destra, discopatia L3/L4 e L4/L5 nonché da lievi disturbi statici) in quanto i dolori riscontrati (dolori in sede lombo-sacrale, irradianti nella regione ileo sacrale omolaterale, nonché all'arto inferiore dx. regione laterale e posteriore fino circa alla caviglia) aumentano quando essa si piega avanti, per scomparire in caso di reclinazione, per poi aumentare di nuovo con la rotazione del tronco e con il sollevamento di pesi superiori ai 4-5 Kg. Il perito ha inoltre indicato una capacità lavorativa dell'80% in un’attività adeguata che non comporti regolari rotazioni e inclinazioni del rachide, che eviti il sollevamento di pesi oltre i 5-6 kg in maniera regolare o di 10-15 kg occasionalmente, con la possibilità di cambiare la posizione da sedentaria ad eretta e viceversa ogni 45 - 60 minuti. Secondo il dr. __________ risulterebbero esigibili i lavori quali cassiera, operaia di fabbrica con mansioni leggere e qualsiasi lavoro d’ufficio (cfr. doc. AI _)

                               2.5.   Sulla scorta delle risultanze mediche di cui al considerando precedente, il consulente in integrazione professionale, dando seguito a quanto ordinato nella sentenza di rinvio del TCA del 28 agosto 2000, ha esaminato l’esigibilità delle attività proposte dal dr. __________ (in merito ai compiti dell'orientatore professionale cfr. Meyer -Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

Nel rapporto 26 febbraio 2001 il CIP ha ritenuto inidonei i lavori amministrativi e d’ufficio. Quanto alle attività di cassiera e operaia di fabbrica, egli ha rilevato quanto segue:

"  (…)

La cassiera

Si tratta di un'attività che non necessita di particolari doti intellettive. La fiducia e la responsabilità sono attributi necessari. Nelle organizzazioni di grandi dimensioni la lettura dei dati è svolta dallo scanner, mentre nelle aziende che non posseggono questi mezzi avviene manualmente. In questa mansione manuale probabilmente l'A. dovrà dimostrare d'apprendere la tecnica della registrazione. Per quanto riguarda i movimenti e la postura abbiamo in caso di continuità una certa staticità. Nel caso d'alternanza del flusso della clientela, abbiamo la possibilità di cambiare la postura e d'integrare periodi di rilassamento.

II DL ha un ruolo importante nell'organizzazione dell'attività. In taluni casi le cassiere hanno mansioni alternate (cassa, servizi nei reparti). Ciò acconsentirebbe all'A. d'avvicinarsi ulteriormente all'esigibilità lavorativa ideale.

Nei grandi magazzini (iper/super mercati) per ragioni organizzative è probabile che la staticità aumenterebbe. Condizione che può variare in funzione del flusso dell'utenza e delle casse aperte. Generalizzando, in questi ambienti lavorativi il flusso dell'utenza non è continuo e altrettanto spesso le casse aperte sono in esubero rispetto la domanda. Mi appare quindi ragionevole concludere che in queste infrastrutture commerciali vi sono orari di "punta" e orari "tranquilli' dove solo la presenza è necessaria.

Un genere di professione collaterale alla cassiera, potrebbe essere quella di venditrice. In questo caso è importante valutare bene l'ambiente lavorativo e i compiti da svolgere. Essere assunta quale venditrice presso la __________, l'__________, la __________, __________,

significa mantenere la posizione eretta per quasi tutta la giornata! Una postura che l'A. non può mantenere. In altre situazioni come per esempio in una stazione di servizio, in un negozio di piccole dimensioni e decentrato (genere alimentari, merceria, cartoleria, tabacchi, giomali, ... ), potrebbe (pur essendo al lavoro) avere la possibilità di alternare e soprattutto di recuperare le energie.

Operaia di fabbrica

  -        Addetta alle rifiniture e pulizia di parti inerenti al settore dell'orologeria. Sono mansioni leggere (< di 5Kg), svolte in posizione di lavoro alternata e in modo indipendente. I pezzi sono in seguito riposti in appositi contenitori/carrelli! Non è particolarmente sollecitata la manualità fine. E' possibile inserire delle pause. Formazione interna.

      -        Lavori d'assemblaggio (per esempio: componenti elettrici). I compiti sono prevalentemente svolti in posizione seduta e in modo indipendente. Oltre ai compiti d'assemblaggio bisogna trasferire la merce ad altri colleghi e quindi modificare la postura. I compiti sono svolti con attrezzi leggeri e di precisione. L'abilità manuale richiesta è di media entità. Le pause sono possibili. La formazione è interna.

      -        Addetta al controllo della produzione. Questo genere di compito è svolto prevalentemente in posizione alternata. L'aspetto della responsabilità è importante. Le pause sono possibili. Percezione visiva e manualità sono le caratteristiche richieste. La formazione è interna."

                (Doc. AI _)

  Il consulente ha infine ritenuto l’assicurata idonea anche per l’attività di custode, portinaia senza compiti pesanti.

La ricorrente sostiene invece che tale rapporto difetti in concretezza e attendibilità. In particolare essa è del parere che l’attività di cassiera in un piccolo negozio, come in una stazione di servizio, merceria, cartoleria ecc. non può essere ritenuta esigibile poiché:

"  anche in un piccolo negozio la merce va sollevata e riposta negli appositi scaffali che vanno ripuliti e riordinati regolarmente. Per giunta la venditrice alla cassa compie ripetutamente un movimento di roteazione da destra verso sinistra, sollevando prodotti uno a uno, attività che l’assicurata è impossibilitata ad eseguire come chiaramente indicato dal dr. __________ (cfr. referto del 28 settembre 1998, pag. 4 e 5). (Cfr. ricorso pag. 5).

                                         Quanto all’esigibilità della restanti professioni esaminate dal CIP, l’assicurata ha osservato quanto segue:

"  (…)

Per quanto attiene al lavoro in qualità di operaia di fabbrica il perito ha dichiarato che "percezione visiva e manualità sono le caratteristiche richieste".

In caso basta dare un rapido sguardo alle mani della Signora _______ per rendersi conto che la stessa non è in grado di svolgere tale lavoro. Le sue mani sono indolenzite e avvolte da fasciature, ciò che le impedisce di afferrare con agilità anche soltanto una penna.

Di conseguenza la Signora ___________ non può soddisfare il criterio di manualità richiesto per lo svolgimento di un tale lavoro. Non si può quindi ragionevolmente esigere dall'assicurata di lavorare in una fabbrica come operaia.

Infine il perito ritiene la Signora __________ idonea quale custode, pur escludendola dai lavori pesanti. Tale posizione è contraddittoria per il semplice fatto che il lavoro di una custode consiste proprio nel dover garantire ordine e pulizia in un condominio, ciò che significa pulire scale, atri, cantine e corridoi, avere un facile contatto con gli inquilini e con l'amministrazione, avere una capacità di organizzare la convivenza di tutti gli inquilini, ecc.

Ne consegue che anche questa attività non può essere ragionevolmente richiesta all'assicurata.." (Doc. _)

Va qui ricordato che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer‑Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

Ora, a mente del TCA, le tesi ricorsuali non sono idonee a modificare l’esito a cui è giunto il CIP. In particolare il lavoro di cassiera non include necessariamente l’espletamento di attività che l’assicurata non potrebbe svolgere, come rotazioni e inclinazioni del rachide o sollevamento di pesi oltre i 5-6- kg. È vero che tale attività svolta in un piccolo negozio può comportare la pulizia ed il riordino degli scaffali. Ma, come rilevato dallo stesso CIP, in simili attività sussiste la possibilità di alternare la posizione e di recuperare le energie. Quanto al lavoro di operaia di fabbrica, la perizia non contiene alcuna indicazione circa impedimenti o limitazioni funzionali della mano, per cui non vi è motivo per ritenere che l’assicurata difetti della manualità richiesta per espletare siffatta professione. Da ultimo, a priori non può essere affermato che l’attività di custode/portinaio include giocoforza l’espletamento di compiti pesanti, come pulizia delle scale, atri ecc. Questo non è il caso, ad esempio, negli stabili amministrativi dove si fa capo a ditte specializzate in pulizia, mentre il custode si dedica segnatamente alle mansioni di vigilanza. Del resto, secondo questo TCA, l’esperienza del CIP costituisce la miglior prova che le attività professionali da lui indicate sono, a tutt’oggi, presenti in un mercato equilibrato del lavoro. Inoltre, nel rapporto 13 dicembre 2001, di cui si parlerà nei prossimi considerandi, nella commisurazione del redditi l’orientare ha comunque tenuto conto delle limitazioni funzionali dell’assicurata, proponendo una diminuzione di rendimento del 15% (cfr. doc. AI _).

                               2.6.   L’assicurata ha sostenuto un aggravamento del suo stato di salute con conseguente modifica del grado d’invalidità. A comprova di quanto asserito essa ha prodotto il certificato 17 gennaio 2002 del medico curante dr. __________ (doc. AI _) ed il rapporto 14 gennaio 2002 del reumatologo dr. __________ (doc. AI _).

Occorre innanzitutto sottolineare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

Nel caso in esame, a mente di questa Corte, non è rilevante la situazione fattuale esistente al momento della resa della pronunzia 28 dicembre 2001 qui contestata. Infatti, va ricordato che la presente procedura giudiziaria ha avuto inizio con la decisione 24 settembre 1999 con cui l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (dal 1° febbraio 1998) ed è stato quello il momento determinante per la valutazione eseguita nella STCA 28 agosto 2000. Con la decisione qui contestata, l’amministrazione ha unicamente dato seguito agli accertamenti ordinati dello scrivente Tribunale e riguarda la medesima procedura. Determinante è quindi il momento della resa della prima decisione amministrativa. Ne consegue che i due succitati atti medici non possono essere presi in considerazione, poiché attestano una situazione di fatto posteriore al 24 settembre 1999 (cfr. anche lettera 8 marzo 2002 del dr. __________in cui attesta che la nuova diagnosi di fibromialgia risale al mese di novembre 2001, doc. _).

La documentazione medica in parola non è inoltre sufficiente per poter stabilire in modo completo e preciso in merito ad un’eventuale modifica del grado d’invalidità ex art. 41 LAI, ricordato che, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, in caso di aggravamento dell’incapacità al guadagno (o della grande impotenza), il cambiamento determinante il diritto alle prestazioni deve perdurare da almeno tre mesi senza interruzione notevole. Da una lato, nel certificato 17 gennaio 2002 il medico curante ha semplicemente attestato un peggioramento dello stato di salute della paziente (doc. AI _). Dall’altro, nel dettagliato rapporto 14 gennaio 2002, lo specialista in reumatologia ha in particolare rilevato:

“Il decorso vede oggettivamente un miglioramento della situazione per quanto riguarda la funzione dell'arto superiore destro che la paziente usa ora attualmente in modo abbastanza spontaneo (in precedenza vi era un'importante attitudine di risparmio). Soggettivamente però, come ci si aspetta, d'altronde da un paziente che presenta una problematica prevalentemente psico-somatica va "sempre peggio"." (Doc. AI _)

                                         senza comunque formulare una valutazione sulla capacità lavorativa. Solo nella lettera 8 marzo 2002 al legale dell’assicurata, il dr. __________ ha ritenuto l’insorgente inabile tra il 20 ed il 30% in attività adeguate, rimarcando tuttavia come “ il problema principale è però a mio avviso di natura psichiatrica o psico-sociale. Non sono in grado di esprimermi circa l’influenza di questa problematica sulla capacità di lavoro. Consiglierei però di richiedere il parere di un esperto”, (doc. _). Dunque, la componente psichica merita certamente un approfondito esame da parte dell’amministrazione nell’ambito di un’eventuale revisione della rendita.

                                         Alla luce della refertazione medica successiva all'emanazione della decisione amministrativa del 24 settembre 1999, si giustifica quindi la trasmissione degli atti all'UAI affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se ed in che misura sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato di salute giustificante un'eventuale revisione del diritto alla rendita e ciò con riferimento sia alla componente fisica che a quella psichica.

                               2.7.   Ritenuta dunque una capacità residua dell’80% in attività adeguate, il CIP ha proceduto al raffronto dei redditi:

                                         Nel rapporto 13 dicembre 2001 si legge:

La pratica necessita di essere approfondita nei seguenti aspetti:

         - esame dei redditi (DL e ESS2000),

         - discussione in merito all'applicazione delle % di riduzione.

I redditi presso i DL e le ESS2000

Ho consultato telefonicamente Suor __________ (responsabile dei personale alla Clinica __________) I'A nel 2000 avrebbe conseguito un reddito annuo di fr 52'921.70 (fr 4'031.90 al mese), mentre nel 2001, fr 53'410.50 (fr 4108.50 al mese)

Per quanto riguarda le ESS2000 (i dati del 2001 non sono stati ovviamente pubblicati) nel settore femminile privato leggero non qualificato il reddito annuale è di Fr 34'044 (Fonte degli adeguamenti: Vie économique2000).

Nel caso della nostra Assicurata, abbiamo un'esigibilità medica teorica dell'80%, I'A potrebbe quindi conseguire, in via teorica, un reddito annuo presumibile di Fr 27'235.

Le riduzioni

Propongo due riduzioni:

la prima del 10%, poiché che I'A può orientarsi unicamente al mercato del lavoro leggero (I'A ha un limite di sollevamento di

5-6 Kg),

la seconda del 5%, poiché è probabile che il rendimento dell'A sarà inferiore alla norma. (In questo caso, quale consulente, ritengo ampiamente fedele la correlazione: più un lavoratore compie pause, più diminuisce il suo rendimento.)

Conclusione

Il reddito presumibile finale è quindi di Fr 23'149 (fr 27'235 x 15%).

A disposizioni per ulteriori informazioni. Cordiali saluti."

(Doc. AI _)  

                                         Orbene, come rimarcato al consid. 2.6, determinante è la situazione vigente al momento della resa della decisione 24 settembre 1999, per cui i dati riferiti al 2000 e al 2001 presi dall'amministrazione non possono essere utilizzati e vanno rettificati.

Tuttavia, come si vedrà di seguito, anche dopo le rettifiche il risultato rimarrà il medesimo.

                            2.7.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, nella sentenza del 28 agosto 2000 questo TCA aveva stabilito che (sottolineatura del redattore):

"  Sulla base dei nuovi accertamenti, l'amministrazione determinerà nuovamente il grado d'invalidità di __________, raffrontando l'incontestato reddito ipotetico di fr. 51'000.- con il reddito conseguibile dall'assicurata tenendo conto del danno alla salute di cui à portatrice.” (Doc. AI _).

                            2.7.2.   Riguardo alla determinazione del reddito da invalido, nella sentenza 28 agosto 2000 il TCA, facendo riferimento alla STFA 9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), nel frattempo pubblicata in DTF 126 V 75 s, aveva rimarcato come la giurisprudenza cantonale sulla determinazione dei redditi di una persona esercitante attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, fosse stata oggetto di un approfondito esame da parte dell’Alto Tribunale sulla scorta di una precedente sentenza del 9 maggio 2000, pubblicata in DTF 126 V 75 ss. Di conseguenza, nel rinvio per l’espletamento degli accertamenti economici, questa Corte aveva anche stabilito che il raffronto dei redditi doveva essere determinato sulla base della nuova giurisprudenza federale.

Nella citata sentenza, il TFA ha innanzitutto ricordato che il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, - come nel caso in esame - il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. VSI 2002 pag. 64 ss).

Ora, in applicazione succitati criteri giurisprudenziali del TFA, nella sentenza 4 settembre 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.

In casu, dal momento che l’assicurata non ha mai svolto un’attività adeguata, non è quindi possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta.

                                         Di conseguenza, occorre riferirsi ai dati statistici summenzionati, atteso che in concreto, sulla base delle valutazioni espresse dal CIP, l'espletamento di un'attività leggera ai sensi della citata giurisprudenza cantonale non può che essere ritenuta esigibile. Come visto, una donna, esercitando un'attività semplice e ripetitiva in Ticino, avrebbe potuto realizzare nel 1998, nel settore privato, mediamente, un salario annuo lordo di fr. 33'587.--. Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a), questo importo, adeguato al 1999 (anno in cui è stata resa la prima decisione) in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 9/2001”, Tabella B10.3, pag. 85), ammonta a fr. 33’806.--- ( 33’587 x 2156 : 2142). Ritenuta un’esigibilità dell’80%, il salario rivalutato risulta essere di fr. 27’045.— (80% di fr. 33'806). Considerato inoltre una riduzione del 15%, corrispondente al tasso di riduzione ammesso dal consulente in integrazione professionale dell'AI nel rapporto 13 dicembre 2001 (doc. AI _) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) -, si giunge ad un reddito da invalido di fr. 22’988. --. Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello di fr. 51’000.--, corrispondente al reddito ipotetico che l’assicurata percepirebbe senza il danno alla salute, l’incapacità al guadagno è del 54,9 % (51'000 – 22'988 x 100 : 51’000), ciò che apre il diritto alla mezza rendita. Ne consegue che la decisione con cui l’UAI ha confermato il diritto ad una mezza rendita deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi all’UAI per le sue incombenze come al consid. 2.6.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 32.2002.22 — Swissrulings