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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.04.2002 32.2002.20

April 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,713 words·~14 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00020   BS/RG/cd

Lugano 10 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

Segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 14 gennaio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 20 maggio 1996, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di rendita presentata da __________, aiuto cucina, in quanto il grado d’invalidità accertato non raggiungeva il minimo pensionabile (doc. AI _).

                                         Nel corso degli anni successivi essa ha nuovamente inoltrato diverse richieste di prestazioni assicurative, tutte sfociate in decisioni di non entrata in materia, cresciute in giudicato, l’interessata non avendo mai reso verosimile un peggioramento del proprio stato di salute (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   In occasione di un’ulteriore nuova domanda presentata il 5 ottobre 2001 __________ ha prodotto due certificati medici: il primo del medico curante, dr.ssa __________ (doc. AI _), il secondo dello psichiatra, dr. __________ (doc. AI _).

                                         Con proposta di decisione 11 gennaio 2002 l’amministrazione nuovamente non è entrata nel merito della richiesta di prestazioni, poiché :

"  (…)

Con decisione del 06.12.1999, una richiesta relativa allo stesso argomento  è stata respinta. Un nuovo esame potrà essere considerato unicamente se sarà reso plausibile che lo stato di fatto ha subito delle modifiche determinanti, rispetto alle condizioni anteriori dopo la decisione menzionata. Inoltre, un'altra entrata in materia o un nuovo esame dello stato di fatto non modificato non entra in linea di conto.

Nella nuova richiesta non viene apportato un certificato medico dettagliato che oggettiva l'avvenuto peggioramento allo stato di salute, in cosa consiste e da quando è subentrato.

Neppure i due certificati medici pervenutici in seguito alla proposta di decisione del 09.10.2001 documentato eventuali modifiche. (…)" (Doc. AI _)

                                         Non avendo l’assicurata presentato delle osservazioni in merito, con provvedimento formale del 14 gennaio 2002 l’UAI ha confermato la non entrata in materia.

                               1.3.   Contro la decisione di non entrata in materia è tempestivamente insorta __________. Facendo riferimento ai due menzionati certificati, essa osserva, in sostanza, che il suo stato di salute ha subito un peggioramento.

                               1.4.   Con risposta di causa 14 febbraio 2002 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando in particolare:

"  (…)

La nuova documentazione è quindi stata sottoposta al Servizio medico regionale (SMR).La dottoressa __________, ha concluso circa l'inesistenza delle premesse necessarie ad un riesame del caso (cf. doc. n. _ inc. AI).

Ora, come già si è avuto modo di affermare a più riprese, è vero che in ambito di assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio, in base al quale l'amministrazione è tenuta d'ufficio a chiarire e stabile i fatti rilevanti per il giudizio.

Tuttavia tale principio non è assoluto, considerato che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158), ed in particolare di fornire nel limite del possibile le prove atte a stabilire quanto da loro allegato, ritenuto che altrimenti corrono il rischio di dover sopportare la conseguenza legata alla carenza di prove determinanti (DTF 117 V 264).

Se così non fosse, ogni qual volta l'assicurato inoltra un certificato redatto dal medico curante che lo attesta inabile al lavoro, l'amministrazione si vedrebbe costretta ad ordinare ulteriori accertamenti medici, con i dispendi che tale stato di fatto comporterebbe tanto a livello di tempo, quanto di finanze.

In altri termini l'amministrazione è tenuta di volta in volta a ponderare gli elementi offerti, giudicando se sulla base degli stessi il caso meriti d'essere approfondito.

In caso la documentazione è stata attentamente vagliata da personale competente in materia. L'amministrazione poteva quindi a buon diritto attenersi al giudizio espresso, decidendo quindi di non esperire ulteriori indagini." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Ove la rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti modificato in misura rilevante (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

                                         Questa regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).

                                         La ratio dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in giudicato (RCC 1992 pag. 99 consid. 4b, RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).

                                         Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che la Cassa emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a).

                                         Se l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).

                               2.3.   Se l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).

                                         In quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).

                                         Se l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda. Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).

                               2.4.   Analogicamente alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è dunque sufficiente (DTF 105 V 29; Valterio, op. cit., p. 268).

                               2.5.   Nel caso in esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, unico punto di giudizio è quello a sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della richiesta.

                                         Innanzitutto va rilevato che in occasione della prima domanda di AI, respinta con decisione 20 maggio 1996, l’insorgente è stata sottoposta ad un esame pluridisciplinare eseguito dal Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM). Nel referto 12 gennaio 1996 i periti avevano concluso che l’interessata, affetta dalle conseguenze di una pericistectomia epatica da echinococco e da spondilolistesi, non era più adatta all’espletamento di attività pesanti, mentre per lo svolgimento di un lavoro medio-leggero (donna di pulizie, commessa, venditrice) la capacità lavorativa era dell’80% (doc. AI _ pag. 14).

                                         Nel corso della procedura amministrativa relativa alla domanda oggetto del presente gravame, con certificato medico 18 ottobre 2001 la dr.ssa __________, medico generalista, ha attestato:

“Con la presente certifico che la paziente è in cura da me dal 18.10.1993. Per i suoi problemi cronici e acuti viene regolarmente. L’ultima consultazione era il 16.10.01.

La paziente soffre di una grave sindrome ansiosa, per la quale viene seguita regolarmente dal dr. __________ (psichiatra). In più ha bisogno di cure regolari (controlli clinici, fisioterapia, terapia medicamentosa) per una sindrome panvertebrale importante e dei problemi gastrointestinali (st. d. echinococco epatico operato).

La prognosi dei disturbi psichici e della schiena non è favorevole a lungo termine. L’inabilità lavorativa al 100% continua per un periodo indeterminato” (Doc. AI _).

                                         Con certificato del medesimo giorno, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha rilevato:

"  (…)

Sulla richiesta certifico che la paziente a margine è seguita regolarmente presso il mio studio medico dal 24.07.1998 a tuttora.

La paziente presenta una sindrome mista ansiosa-depressiva (ICD-10 F41.2) con tratti isterico-conversivi (ICD-10 F44) da diversi anni.

E' al beneficio di una psicofarmaco terapia importante accompagnata da colloqui di sostegno.

Ha avuto diversi ricoveri ospedalieri non solo per la sua patologia psichica ma anche a causa di una lombosciatalgia ed una recidiva di crisi da echinococco, seguita e curata dal Dr. __________ che mi legge in copia.

L'ultimo suo ricovero risale dal 22.01.2001 al 24.02.2001 presso la Clinica __________, a causa di uno scompenso della sua situazione psicofisica, in seguito migliorata.

Per un periodo la paziente era al beneficio di prestazioni dell'Ufficio di collocamento fino alla fine di luglio u.s.

Dal 1°agosto in seguito ad un importante peggioramento del suo stato psichico essa non è più stata in grado di riprendere la sua capacità lavorativa.

E' seguita regolarmente presso il mio studio medico e malgrado un lieve miglioramento nelle ultime settimane presenta ancora un importante stato ansioso accompagnato a volte da crisi di attacchi di panico ed una serie di disturbi neurovegetativi.

La sua inabilità lavorativa attualmente è nella misura completa con una prognosi a medio-lungo termine poco favorevole.(…)"

(Doc. AI _)

Come rilevato in sede di risposta, questi certificati sono stati vagliati dal Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR). Nella nota 2 novembre 2001 la d.ssa __________ ha sostenuto:

"  (…)

Come discusso in data odierna, confermo che:

-   la sindrome panvertebrale non è documentata nè a livello clinico (assenza di descrizione dello status…) nè radiologico; non è neanche specificato da quando sarebbe responsabile di un'inabilità lavorativa.

-   la patologia psichica (depressione) è citata come danno invalidante dall'A. fin dal 1997 ma finora mai ritenuta come tale dal nostro ufficio.

Il recente rapporto del dr. __________ cita un importante peggioramento solo dall'1 agosto 2001 (il giorno seguente la fine delle prestazioni dell'Ufficio di collocamento).

Non vi sono dunque le premesse per entrare nel merito della nuova richiesta.(…)" (Doc. AI _)

                                         Orbene con certificato 18 ottobre 2001 la dr.ssa __________, evidenziando la permanenza di disturbi gastrointestinali riconducibili allo stato dopo echinococco epatico (già riscontrato in occasione della precedente procedura amministrativa), ha pure attestato l'insorgenza di una sindrome panvertebrale, necessitante di cure regolari (controlli clinici, fisioterapia e terapia medicamentosa) e confermato un'inabilità lavorativa totale imputabile a disturbi sia fisici che psichici (grave sindrome ansiosa). Inoltre con rapporto 18 ottobre 2001 il dott. __________, psichiatra, ha evidenziato che negli ultimi anni l’insorgente è stata ricoverata, non solo per motivi psichici, ma anche per via di una lombosciatalgia e di una recidiva cisti da echinococco, la cui ultima degenza è avvenuta agli inizi del 2001. Per quanto riguarda in particolare l'affezione psichica, è vero che all’epoca della perizia del SAM (gennaio 1996) la stessa non è stata ritenuta invalidante (cfr. doc. AI _ pag. 13), ma è altrettanto vero che da fine luglio 1998, come attestato dal citato psichiatra, l'assicurata - cui è stata diagnosticata una sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10 F41.2) con tratti isterico-conversivi (ICD-10 F44) - è da questo regolarmente seguita ed è sottoposta ad una terapia psicofarmacologica accompagnata da colloqui di sostegno. Tale circostanza rappresenta di certo un indizio idoneo a far ritenere siccome verosimile l'intervento di un cambiamento dello stato di salute psichica rispetto alla situazione riscontrata dai periti del SAM nel gennaio 1996, i quali avevano osservato come l'assicurata non avesse sin lì necessitato di alcuna cura psichiatrica e confermato, sulla base delle valutazioni del consulente in psichiatria, l'assenza, all'epoca, di un'incapacità lavorativa dal profilo psicopatologico. Il dr. __________ ha inoltre attestato un importante peggioramento sopravvenuto il 1° agosto 2001, messo in relazione al fatto che dalla fine di luglio 2001 la ricorrente non percepisce più delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione. In relazione alla surriferita diagnosi, lo psichiatra ha quindi evidenziato come l'importante stato ansioso accompagnato da crisi di panico e da disturbi neurovegetativi provochi una completa inabilità lavorativa, con una prognosi a medio lungo termine poco favorevole.

Ora, a mente di questa Corte le certificazioni dei due medici curanti attestanti da un lato l'insorgenza di una sindrome panvertebrale necessitante di cure, dall'altro la necessità di una cura psichiatrica dal luglio 1998 nonché la sopravvenienza di un peggioramento dello stato di salute psichico a far tempo dall'agosto 2001 - contengono elementi idonei a far ritenere siccome attendibile, con riferimento sia alla componente fisica sia, e soprattutto, a quella psichica, una modifica delle circostanze intervenuta successivamente alle ultime constatazioni mediche effettuate dal SAM nel gennaio 1996 e poste alla base della precedente procedura amministrativa sfociata con decisione 20 maggio 1996.

Pertanto, alla luce di quanto precede, a mente di questo TCA, sulla base della citata documentazione medica, è da ritenere siccome dimostrato con il grado di certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210/211) che rispetto alla situazione presente al momento dell'emanazione della decisione 20 maggio 1996, le condizioni di salute fisica e psichica dell'assicurata, in relazione alle quali è stata evidenziata un’incapacità lavorativa totale, hanno subito una modifica tale da giustificare un esame materiale della nuova domanda da parte dell'amministrazione.

                                         Ne consegue che gli atti devono essere ritrasmessi all'amministrazione affinché entri nel merito della nuova richiesta di prestazioni ed esamini se la modifica di circostanze ritenuta attendibile in questa sede è effettivamente avvenuta ed in che misura essa incide sulla capacità al guadagno dell'assicurata.

                                         In tale contesto l'UAI dovrà in particolare esaminare se vi è stata un'effettiva modifica della situazione invalidante con riferimento all'attuale capacità lavorativa residua dell'assicurata nell'espletamento di attività ritenute ancora parzialmente esigibili nella precedente decisione amministrativa 20 maggio 1996 emanata sulla scorta delle risultanze peritali del SAM.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         § Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   Gli atti vengono ritrasmessi all'UAI perché entri nel merito della richiesta di prestazioni del 5 ottobre 2001.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                                                     

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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