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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2003 32.2002.137

July 8, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,932 words·~35 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.137   cr/sc

Lugano 8 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 16 settembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1962, ha lavorato in qualità di muratore presso la ditta __________ dal maggio 1992 al gennaio 2000.

In data 12 ottobre 2000 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti di natura medica ed economica, tra cui una valutazione da parte della consulente in integrazione professionale e una perizia reumatologica, con progetto di decisione 10 luglio 2002, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda dell’assicurato in quanto:

"  (…)

Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________, si evince che l'assicurato non è più in grado di svolgere la professione di muratore tuttavia, sono esigibili in misura completa attività generiche leggere non richiedenti qualifiche professionali specifiche e che rispecchiano le indicazioni mediche.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità che, essendo inferiore al 40%, non dà diritto a rendita.

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa                        franchi

senza invalidità                                                      55'785.00

con attività                                                             35'154.00

perdita di guadagno / grado d'invalidità                 20'631.00  =  37.00%

                                                                                                     ======

Non vi sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. AI _)

                                         Non avendo ricevuto dall’assicurato osservazioni in merito al progetto di decisione, con provvedimento formale 16 settembre 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di rendita (cfr. doc. _).

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, rappresentato dall’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità, nonché, in via eventuale, l’esecuzione di una perizia.

                                         Sostanzialmente egli ha contestato la valutazione economica, rilevando quanto segue:

"  (…)

1.   __________, nato nel 1962, cittadino __________, risiede in Svizzera dal 1985.

Dal 1985 al 1992 ha lavorato, sempre quale muratore, presso la ditta __________, poi, dal maggio 1992 al gennaio 2000 (in maniera effettiva, perdurando il rapporto di lavoro formale pure in epoca successiva) presso la ditta __________.

     II ricorrente ha svolto quattro anni di scuola elementare in __________.

Durante i primi quattro anni di attività lavorativa alle dipendenze del primo datore di lavoro ha appreso l'attività quale muratore a cagione delle sue spiccate doti e volontà.

Sulla base del questionario dell'AI del datore di lavoro del

26 ottobre 2000, risulta che il salario mensile lordo nel corso del 2000 era di fr. 4'445.00, pari a fr. 57'785.00 annui, rispettivamente di fr. 58'119.00, se riteniamo la paga oraria di fr. 25.25 oltre alla 13a mensilità (fr. 25,25 x 13/12 x 52,14 sett./anno x 40,75 ore/sett.).

2.   II ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa il 18.1.2000.

Da allora più non lavora ed é, come vedremo di seguito, ritenuto univocamente incapace al lavoro nell'attività edile sino ad ora svolta.

La diagnosi (cfr. rapporto medico all'AI del dott. __________ del 4/7.12.2000), fa stato di una discopatia L4/5-L5/S1, con lesione dell'anulo fibroso a livello L4/5, con ernia laterale a sinistra ed una protrusione mediale L5/S1.

Questa comporta una sindrome lombovertebrale con dolori irradianti alla gamba sinistra in sede posterolaterale sino al tallone. Altre menomazioni e dolori verranno esaminate qui di seguito.

Nel formulario complementare dell'AI relativo alle possibilità reintegrative e del diritto alla rendita (datato 4. / 7.12.2000), il medico accerta che l'attività sino ad allora svolta non era proponibile; che il rendimento in un'altra professione sarebbe stato al massimo in ragione dell'80%, che il rendimento in un'altra attività sarebbe stato in misura superiore o uguale al 70% di quelle da attendersi e che l'occupazione lavorativa non poteva in tutti i casi essere superiore alle 6 ore al giorno.

Dette conclusioni rispecchiano peraltro quanto discusso nel proprio referto.

3.   Con scritto dell'8.5.2001, l'UAI richiede al dott. med. __________, reumatologo, che abbia a rispondere a talune domande, volte in particolare a determinare l'eventuale rendita.

Previa conferma della diagnosi del dott. __________, il perito, da un profilo valetudinario, accerta (nel proprio referto del 25.5.2001, pp. 7 a 9) che:

        �    il ricorrente deve evitare di portare pesi oltre i 10 - 15 kg in maniera ripetuta;

        �   deve comunque evitare di restare con la schiena piegata a più di 90° per più di 15 minuti o di flettere frequentemente la schiena;

non deve rimanere in piedi per un periodo prolungato, ma deve potersi sedere in media ogni ora per qualche minuto;

                                                                    dati questi presupposti potrebbe a mente del perito lavorare sull'arco dell'intera giornata.

Circa le affermazioni dell'assicurato - che peraltro il perito, come tutti i medici, non ritengono in alcun modo essere simulante, bensì persona fedefacente - il dott. _________ accerta le seguenti affermazioni:

        �   a letto può stare cambiando posizione;

        �   seduto può stare talvolta 3 - 4 ore di fila; altre volte dopo 3/4 d'ora deve alzarsi;

        �    in piedi può stare talune volte 2 ore consecutive; altre deve sdraiarsi dopo 3/4 d'ora.

        �   ha dolori nell'atto di sollevare il proprio figlio del peso di 12 kg.

Per parte sua, nel referto del 23.5.2000 (oltre due anni orsono), il reumatologo __________ accerta, oltre agli impedimenti ipotizzati dal dott. __________, che in generale:

        �   non può lavorare in posizioni difficili per la schiena (in particolare sotto l'altezza di un tavolo).

Gli altri certificati medici agli atti non risultano essere sostanziali poiché datati o riassunti da quelli riportati.

4.   Sulla scorta di quanto precede, la consulente dell'integrazione professionale, ritiene che l'attività lavorativa dell'assicurato comporti una resa inferiore del 20% in un'attività comunque leggera a motivo delle limitazioni ergonomiche. Ribadisce altresì che un'ulteriore riduzione del 20% poteva essere applicata ai salari esigibili fondati sui dati statistici.

Ritenendo un reddito da valido di fr. 55'785.00 ed uno da invalido di fr. 35'154.00, il discapito sarebbe del 36,99%, ciò che non dà diritto ad alcuna rendita.

      La decisione impugnata ha fatto proprie dette conclusioni.

5.   Una prima censura riguarda i redditi, da valido ed invalido ritenuti, quindi a prescindere dalle altre conclusioni di natura medica e funzionale di cui diremo.

     Nel 2000 il datore di lavoro ha notificato un salario mensile di fr. 4'445.00, pari a fr. 57'785.00 annui (moltiplicando il reddito mensile per 13). Se riteniamo il salario orario il reddito sarebbe più elevato.

Nell'edilizia nel 2001 l'aumento salariale é stato di fr. 0.90 all'ora, pari a fr. 160.00 mensili, quindi a 59'865.00 annui per il 2001. Per il 2002 l'aumento é stato di fr. 0,45 all'ora, quindi di fr. 80.00 al mese. II salario sarebbe quindi stato di fr. 60'905.00.

Contrariamente a quanto riferito dal consulente all'integrazione, codesto Tribunale ha ritenuto nel contesto applicativo dell'Al nelle proprie sentenze a tutt'oggi i salari disposti nella Tabella 139.2 (contenuti in "La vie économique" 2/2002) segnatamente nella tabella TA 13, che prevede, per il settore privato, un salario di

fr. 50'498.00 per il 2001 per gli uomini. Nel 2002 l'aumento di cui fa stato l'indice federale dei prezzi al consumo é stato dello 0,5%. Quindi nel 2002 il salario sarebbe di fr. 50'750.00.

Ritenendo la riduzione del 20% a cagione della minor resa e dell'ulteriore 20% per le qualità personali dell'assicurato fatte proprie dal consulente all'integrazione professionale dell'Al il salario sarebbe di fr. 32'480.00 {80% (80% [fr. 50'750.0])}. Questo sarebbe il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire quale invalido ai sensi della LAI.

La perdita di guadagno sarebbe dunque del 46,67 % (32'480.00/50'498.00).

     Già per tale motivo il ricorrente avrebbe diritto ad un quarto di rendita.

6.   L'Ufficio AI ritiene che la riduzione, non concessa nel caso di specie, dell'ulteriore 5% del reddito conseguibile, sia possibile soltanto nella misura in cui l'assicurato non possa più svolgere la propria attività, quantunque più leggera, a tempo pieno.

A prescindere dalla circostanza che il dott. __________, nel proprio referto del 7.12.2000, sopra esaminato, ritiene che il tempo di lavoro del ricorrente non dovrebbe essere superiore al 75% (6 ore al giorno), ancora in una recente giurisprudenza il Tribunale federale ha avuto modo di confermare che non vi sono criteri di per sé univoci e formali che permettono la riduzione del salario conseguibile secondo i criteri statistici, la riduzione deve avvenire sulla base di criteri generali, quali la natura del danno alla salute, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità, il tipo di permesso di dimora ed il grado di occupazione (DTF 126 V 75 ss).

Dati salienti circa la personalità dell'assicurato sono, a non averne dubbio, la natura diffusa del danno alla salute, la nazionalità straniera e conseguente integrazione minima, la circostanza che nel corso degli anni ha sempre e soltanto svolto un'attività lavorativa unica, la resa non a tempo pieno anche in un'attività leggera, la scolarità, praticamente assente.

In simili circostanza non vi é motivo di non ritenere una riduzione del 25%.

Di transenna, sia detto, che i dati statistici ritenuti sono comunque irrealizzabili nella realtà ticinese, a prescindere dalla situazione del mercato del lavoro.

Sulla scorta di detto correttivo, il reddito da invalido sarebbe di fr. 30'450.00, la perdita di guadagno del 50,001% (30'450.00 / 60'905.00).

Quindi per questi motivi si richiede che venga riconosciuta una mezza rendita a favore della ricorrente.

7.   Nella denegata ipotesi che codesto Tribunale non giunga a riconoscere il diritto ad una mezza rendita sulla scorta di quanto più sopra riferito, si tratterà di indagare l'ultimo aspetto che andremo qui di sotto ad esporre.

La documentazione medica versata agli atti giunge pressoché tutta alle medesime conclusioni.

L'unico aspetto che presenta taluni punti interrogativi é legato all'esigibilità che il ricorrente abbia o meno a svolgere la propria attività sull'arco dell'intera giornata lavorativa, oppure meno.

Su tale punto le conclusioni del dott. __________ e del dott. __________ divergono. Quest'ultimo ritiene che l'attività lavorativa non sia possibile che sull'arco di 6 ore al giorno, con le limitazioni ergonomiche e nel portar pesi note. Inoltre il dott. __________ non ha ritenuto, nella propria valutazione funzionale, la circostanza che in talune occasioni i dolori insorgono sia in posizione seduta che eretta dopo breve, con conseguente necessità di riposo.

Invero soltanto un periodo di osservazione, e non una semplice visita di controllo, avrebbe permesso di ravvisare le limitazioni cui soffre il ricorrente in concreto sull'eventuale posto di lavoro.

Sia detto che tale aspetto, stante la circostanza che il diritto o meno ad una mezza rendita potrebbe giocarsi su pochissimi punti percentuali, od addirittura su alcuni centesimi di punto, diventa estremamente rilevante.

In buona sostanza si ritiene che alla luce degli accertamenti svolti, un'attività sull'arco dell'intera giornata non sia ragionevolmente esigibile né sufficientemente sondata. A fronte delle limitazioni ravvisate é facile prevedere una resa in un'attività leggera non superiore ai 2/3 di quella completa.

Tale aspetto dovrà dunque necessariamente ulteriormente essere sondato, giacché la documentazione agli atti non pare univoca su tale punto e comunque non sufficientemente sondato il quesito medesimo.

In via subordinata, si richiede pertanto che codesto Tribunale abbia a rinviare, su tale punto, l'incarto all'UAI, chiedendogli che abbia ad effettuare ulteriori accertamenti, oppure previa redazione di un referto peritale da parte di codesto Tribunale.

Ritenuto quanto sopra riferito, richiamato in particolare l'art. 28 LAI, si richiede venga riconosciuto al ricorrente il diritto ad una mezza rendita da parte dell'Al. In subordine si richiede vengano esperiti gli accertamenti sopra riportati." (Doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta di causa 4 novembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, osservando che:

"  (…)

In corso d'istruttoria l'interessato è stato sottoposto a perizia reumatologica, effettuata dal dottor __________ (doc. n. _ inc. AI). Questi ha giudicato che se l'attività lucrativa originaria può essere svolta in misura ridotta, professioni adeguate restano per contro pienamente

esigibili, il rendimento risultando quindi essere del 100%, e non dell'80%, come sostenuto nell'allegato di ricorso.

Dall'usuale paragone dei redditi è in seguito emerso che l'assicurato presenta un grado di invalidità pari al 37%.

Ritenuta l'improponibilità di provvedimenti professionali, con decisione 16 settembre 2002 la richiesta di prestazioni è stata respinta.

Prontamente insorto, l'assicurato postula l'assegnazione di una mezza rendita di invalidità. In subordine chiede che l'amministrazione proceda ad un complemento istruttorio.

Contestata risulta essere essenzialmente la valutazione economica.

Orbene, per quanto attiene al reddito presumibile senza invalidità, l'ultimo datore di lavoro ha dichiarato che l'interessato avrebbe potuto percepire nel 2000 uno stipendio pari a fr. 57'785.annui.

Aggiornando l'importo al 2001 secondo un indice del 2,4% (cf. La vie économique, 4/2002, p. 77) otteniamo un salario di fr. 59'171.85.

Per quel che concerne il secondo termine di paragone la consulente in integrazione professionale, considerato che l'assicurato può svolgere attività semplici e ripetitive, ha stabilito un reddito da invalido pari a fr. 43'943.- (Tabelle ISS, categoria 4, primo quartile, anno 2001) (cf. doc. n. _ inc. AI).

II Tribunale cantonale tuttavia determina sì il reddito da invalido sulla base delle Tabelle ISS, categoria 4, ma basandosi sempre ed esclusivamente sul secondo quartile anziché sul primo.

In tal senso è quindi giustificato partire da tale base di calcolo, ritenendo di conseguenza un salario pari a fr. 51'710.- (anno 2001).

La consulente ha poi ridotto il salario base del 20%, considerando che l'assicurato può svolgere solo attività leggere ed ergonomicamente favorevoli. Ne risulta quindi un reddito di fr. 41'368.-.

In merito a quest'ultimo punto, è vero che la giurisprudenza permette una riduzione nella misura massima del 25%. E' però compito esclusivo del consulente in integrazione professionale giudicare se far uso o meno di tale facoltà, e se del caso in quale misura. L'amministrazione rimette in discussione l'operato del funzionario specializzato solo se appare palesemente insostenibile.

Nella fattispecie non si ravvede alcuna ragione per la quale ci si dovrebbe scostare dal giudizio espresso dalla consulente.

Dal paragone dei due termini scaturisce infine un grado di invalidità pari al 30%. Il rifiuto di assegnazione di rendita è quindi corretto.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ di una mezza rendita AI.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 16 settembre 2002, gli articoli di seguito citati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   A norma dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Le rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         La misura dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.

                                         Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:

"  l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro

che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."

(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. _ e giurisprudenza citata).

                                         Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.

                               2.5.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al Dr. Med. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa.

                                         Nel rapporto 25 maggio 2001 lo specialista in reumatologia, dopo aver compiutamente proceduto ad una dettagliata anamnesi ed alla visita del ricorrente, ha posto la seguente diagnosi: sindrome lombo-vertebrale cronica con anamnesticamente possibile irritazione radicolare L5/S1 bilaterale predominante a sinistra in presenza di ernia discale L4/L5 sinistra; ernia discale S1 mediana e spondilartrosi L4/S1 bilaterale; sindrome cervicale subacuta in presenza di discopatia C6/C7, tendomiosi multiple dei muscoli trapezi in particolare a destra e ipertensione arteriosa (cfr. doc. AI _ pag. 7).

                                         Dopo aver proceduto ad una dettagliata discussione medica, in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato il Dr. __________ è giunto alle seguenti conclusioni:

"  (…)

Il paziente lamenta quindi importanti dolori al rachide lombare, in presenza di una doppia discopatia lombo-sacrale sia alla TAC che alla RMN, con delle ernie discali in vero di moderata entità. La funzionalità del rachide così come l'esame clinico sono invece relati­vamente blandi.

Sulla base di queste constatazioni, e pur ammettendo una ridotta capacità lavorativa in presenza di una doppia discopatia (senza tuttavia evoluzione radiologica evidente nelle ultime radiografie) si può ammettere che il paziente possa, con le limitazioni enunciate in seguito (essenzialmente evitare di portare carichi pesanti superiori ai 15 kg in maniera ri­petuta) effettuare in maniera parziale anche il suo lavoro attuale, questo naturalmente unicamente dal punto di vista medico-teorico. In effetti la limitazione di sollevare fre­quentemente carichi medio-pesanti (15 kg), può essere pregiudizievole nel suo lavoro di muratore. Se queste limitazioni non dovessero essere rispettate la sua incapacità lavora­tiva risulterebbe invece totale a sapere in misura del 100%. In un'attività più leggera, in cui non debba spesso piegare la schiena, non debba lavorare con la schiena continua­mente piegata e non debba portare carichi superiori ai 15 kg in maniera ripetuta la sua capacità lavorativa risulta completa a sapere del 100%." (Doc. AI _, pag. 7)

                                         L’UAI ha poi disposto una valutazione economica affidata alla consulente in integrazione professionale.

                                         Con rapporto 8 luglio 2002 la consulente, ritenuto che l’assicurato è da considerare inabile al 100% nella sua attività di muratore, ma pienamente abile in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte dal perito, ha rimarcato quanto segue:

"  (…)

Attitudine alla reintegrazione

Ho incontrato l'assicurato per spiegare nel dettaglio le modalità di applicazione dei provvedimenti professionali dell'Assicurazione invalidità quando e a che condizioni possono essere applicati tali provvedimenti; ho chiesto delle sue prospettive occupazionali. Il signor __________ è parecchio centrato sulle problematiche personali, sulle difficoltà economiche; il vissuto soggettivo della sua malattia ha fatto sperare e credere nell'attribuzione di una rendita d'invalidità, così da permettergli un miglioramento della situazione finanziaria; è deciso a rientrare in Patria definitivamente.

Dal colloquio con il signor __________ non sono emersi particolari interessi per una riqualifica professionale di base, d'altronde non ve ne sono nemmeno le premesse sia a causa della scarsa scolarità di base che dell'attitudine non progettuale, egli è estremamente focalizzato sull'impossibilità a lavorare e sui problemi funzionali.

L'analisi della situazione mi porta ad affermare che non ci sono i presupposti per un programma di riqualifica professionale secondo l'art. 17 LAI.

Discussione

Il signor __________, malgrado le limitazioni dovute al danno alla salute, ha sicuramente la possibilità di trovare un collocamento in attività generiche di tipo leggero in fabbrica, nell'industria, nella logistica, oppure nei grandi magazzini, (...); in queste attività non viene richiesta nessuna formazione preliminare.

Conclusioni

La pratica può essere definita da un punto di vista prettamente teorico; nello specifico, la determinazione del reddito ipotetico d'invalido non può basarsi su una situazione salariale concreta, poiché il soggetto non è professionalmente attivo; questo vuol dire che per il calcolo della capacità di guadagno residua si può far capo ai dati forniti dalle statistiche salariali pubblicate dall'Ufficio federale di statistica.

Elementi economici

Se non si fosse manifestato il danno alla salute, l'assicurato nel 2001 avrebbe conseguito uno stipendio pari a fr. 55'785.annui.

Dalle statistiche federali RSS, nelle attività non qualificate semplici e ripetitive, categoria 4 (con le opportune riduzioni per attività leggera ed ergonomicamente adatta) si giunge a stabilire un livello salariale ipotetico, con il danno alla salute, pari a fr. 35'154.annui.

Calcolo

R2

    ·    2001 = fr. 35'154.-     Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

                                            (aggiornata al 2001),

                                            attività non qualificate semplici e ripetitive

                                            (categoria 4, primo quartile) fr. 43'943.­di tipo leggero ed ergonomicamente adeguate

                                            (riduzione 20%) da svolgere normalmente

R1

    ·   2001 = fr. 55'785.-      Muratore presso la ditta _____________

                                            Capacità di guadagno residua: 63.01% "

(Doc. AI _, pag. 2-3)

                               2.7.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore. Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità di lavoro nella precedente professione di muratore, rispettivamente alla normale abilità lavorativa in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte in sede peritale (evitare attività in cui occorra lavorare con la schiena continuamente piegata ed evitare di portare pesi superiori ai 15 chili in maniera ripetuta; cfr. doc. _).

Inoltre, le conclusioni del perito confermano quanto già rilevato dagli altri specialisti che hanno avuto modo di visitare l'assicurato nel corso degli anni.

Infatti, in precedenza il ricorrente è stato visitato dal Dr. Med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il quale, nel referto 23 maggio 2000, era giunto alle seguenti conclusioni:

"  (…)

Commento

Ancora una volta posso constatare una situazione clinica assai blanda senza in particolare segni diretti per una compressione radicolare in atto. Lo stesso fu riscontrato al termine della cura riabilitativa stazionaria presso la Clinica __________ (fine aprile 2000). Pare comunque che la carica­bilità del rachide sia limitata al punto da non permettere al paziente di svolgere ulteriormente la sua attività lucrativa di muratore (con 2 prove di lavoro fallite istantaneamente). In data 22.05.2000 (poco dopo il mio controllo) il paziente viene esaminato anche dal neurochirurgico Dr. __________ i. Le sue conclusioni non mi sono note. Credo comunque che l'indicazione operatoria sia molto relativa, senza la prospettiva di un ritorno al lavoro nel campo dell'edilizia.

A questo punto bisogna prendere in considerazione un cambiamento professionale.

Per un'attività lucrativa fisicamente leggera o mediopesante il signor __________ può essere considerato abile al lavoro in maniera normale anche a partire da subito.

Il paziente non può alzare pesi superiori a 15 kg circa, non può effettuare movimenti di flessione ripetitiva con il tronco, non può lavorare in posizioni corporee difficili per la schiena (in particolare sotto l'altezza di un tavolo).

Può invece far uso in maniera normale delle braccia e delle mani, può assumere posizioni corporee monotone anche per più di 2 ore, può salire e scendere le scale e spostarsi su terreni piani e sconnessi senza limite.

Quali possibili lavori potrebbe entrare in considerazione un'attività quale guardia di sicurezza, accompagnatore di trasporti di valore, aiuto magazziniere (con le riserve espresse sopra), fattorino, ecc." (Doc. AI _)

L'assicurato è stato visitato pure a più riprese dal Dr. Med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, che, da ultimo, in data 7 dicembre 2000 aveva indirizzato all'AI uno scritto del seguente tenore:

"  Vi informo sul soprannominato paziente che personalmente conosco dal 22.02.00.

Trattasi di un paziente sofferente di una sindrome lombovertebrale da diversi anni, con dolori irradianti alla gamba sinistra in sede posterolaterale fino al tallone. II paziente è attivo come muratore e dal 18.01.00 non è più abile al lavoro. L'esame clinico evidenzia una dismetria del bacino, a sinistra più basso. Mobilità del rachide lombare, altrimenti, normale ed indolente. L'esame neurologico risulta normale, con riflessi mediovivi e simmetrici. La RM del rachide lombare mostra una discopatia L4/5-L5/S1, con una lesione dell'anulo fibroso a livello L4/5, con ernia laterale a sinistra. Inoltre, presenza di una protrusione mediale L5/S1, ma senza conflitto radicolare.

Inizialmente avevo proposto una terapia conservativa con rinforzo muscolare, eventualmente degente. In effetti, il paziente è stato a Novaggio per alcune settimane, ma senza effetto positivo. Un tentativo di ripresa del lavoro è stato interrotto dopo poche ore di attività a causa dei dolori alla gamba sinistra.

Ho rivisto l'ultima volta il paziente il 12.09.00. In quest'occasione non accusava dolori lombari particolari o alla gamba sinistra, ma unicamente alla gamba destra. La risonanza magnetica escludeva, comunque, la presenza di una patologia laterale a destra.

Malgrado la presenza di una discopatia L4/5-L5/S1 e di una piccola ernia L4/5, che clinicamente non è rilevante, penso che, tenendo conto dell'esame clinico che è assolutamente normale, il paziente possa essere considerato abile al lavoro in misura piena o perlomeno dell'80% in un'attività confacente, quindi leggera e con ergonomia favorevole. Ovviamente, in qualità di muratore, l'attività lavorativa sarà fortemente limitata nettamente oltre il 50%." (Doc. AI _)

A mente di questo Tribunale, dunque, è a giusta ragione che l'UAI ha fondato la propria decisione sul giudizio medico fornito dal Dr. __________, che ha ritenuto __________ abile al 100% in attività leggere, tenuto conto delle seguenti limitazioni: evitare di piegare spesso la schiena ed evitare di portare carichi superiori a 15 kg in maniera ripetuta (cfr. doc. AI _).

                               2.9.   Ritenuta dunque una piena capacità lavorativa in attività leggere, la consulente in integrazione professionale ha dunque proceduto ad una valutazione economica, elencando tutte le attività lavorative ancora esigibili (cfr. consid. 2.4).

                                         L’assicurato ha rilevato in sede ricorsuale che nel calcolare il reddito da invalido l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di una riduzione del 20% a causa della sua minor resa e di un'ulteriore riduzione del 20% per le sue qualità personali, come indicato dalla consulente in integrazione (cfr. doc. _).

Al riguardo, occorre innanzitutto notare, come indicato dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. _), che nella perizia 25 maggio 2001 il Dr. __________ ha osservato che __________ è totalmente inabile nella precedente professione di muratore, mentre invece è da considerare pienamente abile, tenuto conto di alcune limitazioni, in attività leggere confacenti (cfr. doc. AI _).

La consulente in integrazione professionale, dal canto suo, ha considerato una riduzione del 20% del salario teorico statistico dato che l'assicurato può svolgere solo attività leggere ed ergonomicamente favorevoli (cfr. doc. AI _).

                                         Va qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80).

                                         Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         Nel caso in esame tale accertamento, a cui va data piena adesione, è stato eseguito l'8 luglio 2002. Se da un lato l’orientatrice ha escluso l’adozione di provvedimenti professionali (vista la scarsa scolarità di base dell'assicurato e la sua attitudine), dall’altro le attività proposte (attività leggere in fabbrica, nell'industria, nella logistica oppure nei grandi magazzini; cfr. doc. AI _), oltre a rispecchiare la valutazione peritale, non necessitano di una particolare formazione. Inoltre, secondo questo TCA, l’esperienza specifica della consulente è una garanzia che le attività professionali da lei indicate sono presenti sul mercato equilibrato del lavoro e che le stesse rispecchiano le limitazioni funzionali dell’assicurato.

                             2.10.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 28 LAI (cfr. consid. 2.5), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute, quale muratore (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere (reddito da invalido).

                                         Per quel che concerne il salario da valido, dalla decisione contestata risulta che l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 57'785.--, corrispondente al guadagno di fr. 4'445.-- mensili relativo all'anno 2000 comunicato dall'ex datore di lavoro, ditta __________ (cfr. doc. AI _).

Al riguardo, questo Tribunale rileva che la consulente in integrazione professionale non ha adeguato tale importo al 2002 (momento della decisione contestata); operando l'adeguamento in questione, il salario da valido ammonterebbe a fr. 60'296.-- (57'785 + 2.5% tasso di rivalutazione 2001 + 1.8% tasso 2002 evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista “La vie économique 6/2003”, pubblicata dal Seco).

                                         Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998"), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne. Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato (cfr. “… in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 1/2003”, Tabella B10.3, p.95), ammonta a fr. 51'750.-- (50'498 x 1902 : 1856).

                                         Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu 24 aprile 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002.

                                         Pertanto, adeguando ulteriormente il reddito da invalido al 2002 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 6/2003”, Tabella B10.3, p.99), si giunge ad un importo di fr. 52'593.-- (50'498 x 1933 : 1856).

                                         Tenuto conto di una riduzione del 20% ammessa dalla consulente in integrazione professionale ed indicata nelle tabelle di calcolo allegate al rapporto 8 luglio 2002 (cfr. doc. AI _) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) - si giunge ad un reddito da invalido di fr. 42'074.--.

                                         Da un raffronto di tale dato con un reddito da invalido di fr. 60’296 .-- risulta un’incapacità al guadagno del 30,22% (60’296 – 42’074 x 100 : 60’296).

Per inciso, occorre rilevare che questo risultato non cambierebbe nemmeno tenendo conto del salario da valido indicato dall'assicurato in sede ricorsuale, pari a fr. 60'905.--, ottenuto sulla base degli aumenti salariali operati nell'edilizia nel 2001 e nel 2002.

                                         Di conseguenza, al ricorrente non può essere riconosciuta una mezza rendita d'invalidità, come richiesto in sede ricorsuale, visto che il risultato al quale si è appena giunti risulta inferiore al 40%, tasso minimo d'invalidità necessario per poter riconoscere il diritto ad una rendita d’invalidità.

                             2.11.   L'assicurato ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria (cfr. doc. I).

                                         Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

                                         Sulla scorta dei precedenti considerandi, essendo confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.137 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2003 32.2002.137 — Swissrulings