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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2003 32.2002.134

September 3, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,838 words·~19 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.134 30.2003.57   BS/sn

Lugano 3 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2002 di

___________ rappr. da: ___________  

contro  

le decisioni del 12 settembre 2002 emanate da  

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona e Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità e assicurazione vecchiaia e superstit

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1957, è beneficiario di una rendita intera d’invalidità. A seguito del riconoscimento alla di lui moglie, __________, di un’incapacità al guadagno del 75%, all’assicurato è stata erogata una rendita d’invalidità per coniugi dal 1° novembre 1990 e due rendite doppie per i figli __________ e __________ (nati rispettivamente nel 1982 e nel 1989). Le prestazioni assicurative sono state calcolate sulla base dei redditi dei coniugi, ma con la scala di rendita del marito, cosi come prescriveva il vecchio art. 32 LAVS.

                                         In data 1° ottobre 1991 muore __________ e l’allora competente Cassa di compensazione (in seguito: Cassa) ha sostituito la rendita AI per coniugi in rendita semplice per il marito, continuando a versare le doppie rendite ai figli.

Siccome con l’entrata in vigore al 1° gennaio 1997 della 10.a revisione dell’AVS è stata introdotta la rendita per vedovo, conformemente alla lett. f cpv. 2 delle disposizioni transitorie della suddetta revisione (applicabili anche alla LAI) – che prevede l’erogazione su richiesta della rendita per vedovi anche se il coniuge è deceduto antecedentemente al 1° gennaio 1997, nella misura in cui sono adempiute le relative condizioni - con decisione 15 maggio 1997 la Cassa, competente per determinare in merito alle rendite per superstiti, ha quindi assegnato ad __________ una rendita per vedovo in luogo della rendita d’invalidità poiché la prima prestazione risultava essere maggiore della seconda (cfr. art. 24b LAVS). Contestualmente l’amministrazione ha erogato ai figli due rendite completive per superstiti, indicandoli erroneamente come orfani di padre. Tale errore è stato corretto mediante l’emissione di una nuova decisione datata 14 agosto 1997.

                               1.2.   Con scritto 7 agosto 2002 l’assicurato, per il tramite del __________, ha chiesto alla Cassa quanto segue:

"  Il signor __________, prima del decesso della moglie, era invalido e percepiva la rendita intera (v. allegata dec. 11.12.92).

In seguito vi fu il decesso della moglie e la decisione venne sostituita con una rendita vedovile (v. allegata dec. 15.5.1997). Qui annotiamo che i figli sono orfani di madre e non di padre come erroneamente riprodotto nel documento.

I figli sono quindi orfani di madre ma in precedenza figli di padre invalido.

Vi preghiamo di indicarci su quale base è stata elaborata la nuova decisione e quali elementi di calcolo sono stati applicati."

                                         Il 16 agosto 2002 l’amministrazione ha risposto:

“… Effettivamente si tratta di due rendita per orfani di madre, quelle emesse a favore dei figli __________ e __________. Abbiamo già provveduto ad emettere una nuova decisione in data 14.08.1997.

Il calcolo è stato effettuato tenendo in considerazione solamente i contributi della madre deceduta, in quanto in base alle norme in vigore è possibile pagare solamente una rendita, in questo caso la vedovile in quanto più favorevole” (cfr. inc. amm.).

                               1.3.   A seguito di questo scritto, la Cassa si è accorta di essere incorsa in un errore per quanto concerne la determinazione delle rendite per vedovo e per orfani, non avendo infatti tenuto conto del cosiddetto supplemento di carriera ex art. 33 cpv. 3 LAVS. Questo supplemento è previsto per le rendite per superstiti nel caso in cui la persona assicurata decede prima del 45.o anno di età. Essendo la moglie del ricorrente deceduta a 37 anni, secondo l’art. 54 OAVS, per la fascia d’età 35 –38 anni il supplemento sul reddito annuo medio è del 10%. Di conseguenza con decisione 12 settembre 2002 l’amministrazione ha assegnato delle rendite per superstiti maggiorate, con effetto retroattivo al 1° agosto 1997, avvalendosi del termine di prescrizione (recte: perenzione) di 5 anni, calcolato a ritroso dalla comunicazione 7 agosto 2002.

Per contro, con un’altra decisione 12 settembre 2002 l’UAI ha erogato due rendite complementari per figli che avrebbe dovuto assegnare nel 1997, insieme alla rendita per orfani già versata dalla Cassa. Infatti, come specificato da quest’ultima nello scritto 23 luglio 2003, la cifra 3010 della Circolare II in caso di modifiche e mutazioni (Circ II), edita dall’UAFS e valevole dal 1° gennaio 1997, prevede che “ indipendentemente dalla rendita versata al genitore superstite (di vecchia o d’invalidità oppure per vedove o per vedovo) ai figli che soddisfino le condizioni richieste spettano sempre una rendita per figli ed una rendita per orfani.” L’UAI ha anche limitato l’effetto retroattivo al 1° agosto 1997.

                               1.4.   Con lettera 23 settembre 2002 il __________ ha chiesto che gli effetti delle decisioni riesaminate vengano estesi retroattivamente a partire dal 1991, anno in cui è deceduta la signora __________.

Il 1° ottobre 2002 l’amministrazione ha ribadito la perenzione.

                               1.5.   Contro le decisioni amministrative è tempestivamente insorto l’assicurato, rappresentato dal __________, chiedendone l’annullamento ed il versamento degli arretrati a far da tempo dal momento in cui è avvenuto l’errore, ossia dal decesso della moglie (1991).

                               1.6.   Con risposta di causa 31 ottobre 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:

"  (…)

Occorre innanzi tutto precisare che fino al 31 dicembre 1996, i figli __________ e __________ hanno beneficiato di due rendite doppie per figli come previsto fino allora dalle regole di calcolo che si basavano sulla 9a revisione dell'AVS.

Con l'introduzione della 10a revisione dell'AVS, le due rendite doppie dovevano essere sostituite da due rendite per figli dell'invalidità (padre) e due rendite per orfani (decesso madre).

Conformemente alle disposizioni transitorie dell'AVS lett. f. , in data 15 maggio 1997, la cassa ha assegnato al signor __________ una rendita per vedovo in sostituzione della precedente rendita d'invalidità di importo inferiore.

Oltre alla nuova rendita per vedovo, la cassa ha continuato con il pagamento delle rendite per orfani di madre per i figli __________ e __________.

In questa occasione non sì è proceduto all'assegnazione anche delle due rendite completive per figli sulla base dell'invalidità del padre sostituita dalla suddetta rendita per vedovo.

L'ufficio AI ha pertanto posto rimedio a tale mancanza e, con decisioni del 12 settembre 2002 ha assegnato le rispettive rendite completive ai figli __________ e __________, considerando la retroattività massima consentita dalle disposizioni legali in materia.

A titolo abbondanziale, si fa altresì rilevare che anche la rendita per vedovo e rispettive rendite per orfani, sono state oggetto di una nuova decisione datata 12 settembre 2002 in quanto in occasione della precedente decisione si è omesso di calcolare il supplemento di carriera del 10% assegnato ai superstiti con età inferiore

ai 45 anni al momento dell'evento assicurato." (doc. _)

                               1.7.   Il 20 novembre 2002 il __________ ha presentato delle osservazioni alla risposta di causa (V).

                               1.8.   Interpellato dal TCA, il 23 luglio 2003 la Cassa ha presento la propria presa di posizione (X).

                                         Con scritto 29 luglio 2003 il __________ ha ribadito quanto esposto nel ricorso, chiedendo infatti che “i calcoli siano integralmente rifatti con attribuzioni retroattive e derogando al quinquennio “ (XII).

                                         L’amministrazione, con atto del 7 agosto 2003, ha confermato la risposta di causa nonché la lettera 23 luglio 2003 (XIV).               

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stati i provvedimento qui impugnati resi il 12 settembre 2002, gli articoli di legge citatati corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Nel caso in esame, dunque, a seguito dello scritto 7 agosto 2002 dell’__________, la Cassa si è accorta di aver determinato in modo errato le rendite per superstiti assegnate con la decisione 14 agosto 1997, cresciuta in giudicato.

L’UAI, per contro, ha riconosciuto di non aver erogato le due rendite completive AI per figli.

Mediante le decisioni impugnate, entrambe le autorità amministrative hanno riconosciuto le prestazioni arretrate, con effetto dal 1° agosto 1997, invocando il termine di perenzione di cinque anni a decorrere dalla lettera 7 agosto 2002 del __________.

L’assicurato sostiene invece che tali prestazioni debbano essere versate a partire dal 1° ottobre 1991, data del decesso di sua moglie, questo in applicazione dell’art. 88bis lett. c OAVS.

                               2.4.   A proposito della modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato si rileva che secondo la giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata: 

·        in via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 p. 86);

·        in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);

·        nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).

                                         Il TFA ha dunque precisato in particolare che l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT  I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).

                                         Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto ‑ compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480 consid. 1c).

                                         L'Istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 359; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani  (U. Kieser, SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; DTF 109 V 113 consid. 1c).

                                         Un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, p. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).

                                         Secondo il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113 1c; Locher, op. cit. pag. 345).

                               2.5.   Va qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 267).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza hanno posto criteri generali circa gli effetti  del riesame nel tempo (DTF 119 V 184 consid. 3b).

                                         Ritenuto che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda (DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; DTF 110 V 296 consid. 3c).

                                2.6   Per l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAVS

"  L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto se viene constatato che la decisione dell'Ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto"

                                         A proposito di questa disposizione il TFA ha già avuto modo di statuire che essa non riguarda la revisione di decisioni ai sensi dell'art. 41 LAI, come il resto della disposizione, bensì il riesame di decisioni cresciute in giudicato. La norma codifica quindi parzialmente il principio generale del riesame per quanto riguarda le decisioni sulle rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AI (DTF 110 V 291, 293 consid. 2b). L'Alta Corte federale ha inoltre evidenziato che la norma è conforme al diritto federale anche per quanto riguarda l'effetto ex nunc del riesame (DTF 110 V 296 consid. 3c).

                                         Il Tribunale federale ha inoltre precisato che la norma si applica non solo se vi è modifica della prestazione in corso, ma anche per analogia nel caso in cui il rigetto di una richiesta si rivela in seguito errato (DTF 110 V 296 consid. 3d).

                                         Secondo il TFA, infine, la disposizione entra in linea di conto unicamente se l'errore che determina il riesame riguarda un tema specifico del diritto dell'assicurazione invalidità (DTF 110 V 291; 297 consid. 3d; 105 V 170, 172; cfr. anche SVR 1997 IV no. 104 p. 320 consid. 4a).

                               2.7.  

                            2.7.1.   Secondo l'art. 46 cpv. 1 LAVS il diritto al pagamento arretrato di rendite e assegni per grandi invalidi si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta. Il cpv. 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997, prevede che se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Sono accordati pagamenti retroattivi, per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti. Il Consiglio federale può limitare o escludere il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio (cpv. 3).

Per quel che concerne il versamento retroattivo di rendite AVS, l’art. 77 OAVS statuisce che:

"  chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell’importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l’importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all’articolo 46 LAVS.”

                                         Da rilevare che le direttive sulle rendite edite dall'UFAS (DR) al marg. 10114 prevedono che se l'assicurato fa valere il suo diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dalla nascita del diritto alla stessa, essa è versata per il quinquennio precedente il mese in cui è stata inoltrata la richiesta

                            2.7.2.   Nel diritto dell’assicurazione per l’invalidità l'art. 48 cpv. 1 LAI sancisce che il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta. Se tuttavia l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza (cpv. 2). Infine, il cpv. 3 prevede che il Consiglio federale può limitare il diritto al ricupero per determinati provvedimenti d’integrazione eseguiti prima della decisione.

                                         L’art. 85 cpv. 1 OAI stabilisce che:

"  L’articolo 77 OAVS è applicabile, per analogia, al pagamento di indennità giornaliere, di rendite e di assegni per grandi invalidi, non riscossi. Sono riservate la prescrizione e la preclusione giusta l’articolo 48 LAI.                                                                               

                                         Riguardo agli effetti temporali del versamento di prestazioni arretrate a seguito di un riesame di una decisione manifestamente erronea, con sentenza del 19 settembre 1995, pubblicata in DTF 121 V 195, il TFA, a modifica della precedente giurisprudenza in DTF 116 V 273, ha risolto la questione relativa alla decorrenza del termine di cinque anni  - e meglio se dalla domanda di riesame oppure dalla precedente domanda di prestazioni che è stata respinta.

In quella sede il TFA si è infatti chinato sulla questione di sapere se il termine di cui all'art. 48 LAI è applicabile solo alla domanda di prestazione concreta oppure se, nel caso in cui l'amministrazione abbia ignorato un diritto alla prestazione sufficientemente concreto, che esisteva già in precedenza, il termine di cinque anni, ai sensi di una perenzione assoluta, esplica i suoi effetti in occasione di una ulteriore domanda nell'ambito della quale si scopre l'errore commesso (cfr. la versione in lingua francese della decisione in Pratique VSI 1997 p. 190 consid. 5). La decisione riguardava l'assegnazione retroattiva di assegni per grandi invalidi.

                                         In proposito, richiamando quanto indicato da Maurer, la giurisprudenza federale ha in particolare evidenziato che

"  anche se l'amministrazione a torto non abbia accolto una precedente richiesta sufficientemente motivata, il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine di perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione della nuova domanda"

                                         (DTF 121 V 195).

La medesima giurisprudenza si applica, in via analogica, anche nel caso in cui l’amministrazione riesamina una precedente decisione manifestamente erronea, assegnando all’assicurato una prestazione assicurativa maggiore (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, pag. 220 N 11 e STFA non pubblicata 18 agosto 1998 nella causa E., I 261/97 citata dal menzionato autore).

                               2.8.   Nella fattispecie concreta, la Cassa è entrata nel merito della domanda di riesame 7 agosto 2002 dell’______ ed ha dunque modificato la decisione 14 agosto 1997, rideterminando, mediante la pronunzia contestata, le rendite per superstiti (vedovile e per orfani).

L’UAI ha per contro riconosciuto le rendite completive AI per i due figli del ricorrente, erroneamente non versate nel 1997.

Entrambe le amministrazioni hanno fatto decorrere retroattivamente il termine di perenzione di cinque anni dallo scritto 7 agosto 2002 dell’__________, così come confermato dalla Cassa nelle osservazioni 23 luglio 2003 (X).

                                         Per quel che concerne la rendita completiva AI, non trattandosi di un tema specifico del diritto dell’assicurazione invalidità, come la determinazione del grado d’incapacità al guadagno, la valutazione in merito alla necessità ed all’idoneità di provvedimenti integrativi sanitari e professionali, dell’istruzione speciale e della consegna di mezzi ausiliari (cfr. DTF 105 V 172), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI non è applicabile (cfr. consid. 2. 6), ma l’art. 48 cpv. 1 LAI rispettivamente l’art. 85 cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.7.2.). Tantomeno applicabile è l’art. 48 cpv. 2 LAI, non potendo infatti equiparare l’istanza di riesame ad una nuova domanda di prestazioni assicurative (cfr. art. 87 cpv. 3 e 4 OAI) poiché il diritto alla rendita per figli era già sorto con la rendita AI dell’assicurato, erogata dagli anni ottanta, ma sostituita, al 1° gennaio 1997, con la rendita vedovile d’importo maggiore. Pertanto, facendo riferimento alla giurisprudenza del DTF 121 V 195 citata al consid. 2.7.2., giustamente le prestazioni arretrate sono state riconosciute dal 1° agosto 1997, ossia cinque anni a ritroso dalla domanda di riesame 7 agosto 2002 (cfr. anche STCA 10 agosto 2000 nella causa R.F., inc. 32.1999.74).

Altrettanto vale per quel che concerne il versamento retroattivo delle rendite per superstiti (cfr. consid. 2.7.1., cfr. anche STCA 5 novembre 2001, inc. 30.2001.53), pur trattandosi nel caso in esame di rendite riesaminate.

                                2.9   Il ricorrente sostiene per contro che l’errore si sarebbe verificato nel 1991, anno in cui è deceduta sua moglie. Implicitamente egli ha chiesto il riesame della decisione 11 dicembre 1992 (cresciuta in giudicato) con cui l’UAI, dopo la morte del coniuge, ha erogato all’interessato una rendita intera e due doppie rendite per figli.

Innanzitutto occorre rilevare che la Cassa ha proceduto al riesame della decisione 14 agosto 1997. Né l’insorgente, né questa Corte possono obbligare l’UAI a rivedere la decisione del 1992 (cfr. consid. 2.4). Del resto, in via abbondanziale, va detto che con la morte della madre i figli hanno rettamente continuato a ricevere le doppie rendite completive AI. Una rendita per orfani di madre non poteva infatti essere erogata. L’art. 28bis LAVS, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 1996, prevedeva infatti che il diritto alla rendita per orfani non nasceva, o si estingueva, se l’orfano poteva pretendere una rendita d’invalidità o se i suoi genitori potevano pretendere per lui una rendita completiva di una rendita di vecchiaia o d’invalidità. Inoltre, con il 1° gennaio 1997 l’insorgente ha avuto il diritto alla rendita per vedovo, per cui già per questo motivo non è possibile retrodatare gli effetti delle decisioni contestate a partire dal 1991.

                                         Ne consegue, dunque, che le pronunzie amministrative sono corrette.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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