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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2003 32.2002.132

May 23, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,406 words·~12 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.132   RG/sc

Lugano 23 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 5 settembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto che

                                     -   __________ a partire dal 1. agosto 2000 è titolare di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% (doc. AI _);

                                     -   dal 1. ottobre 1981 egli aveva già beneficiato di una rendita di pari grado (doc. AI _), la quale è stata in seguito soppressa a partire dal mese di novembre 1990 in esito ad una procedura di revisione sfociata con provvedimento  4 settembre 1990 (doc. AI _); inoltre, una nuova domanda presentata nell'agosto 1999  è stata respinta con decisione 17 novembre 1999 non essendo a tale momento trascorso l'anno di carenza ai sensi dell'art. 29 LAI (doc. AI _);

                                     -   con istanza 8 maggio 2002 l'assicurato ha presentato una domanda di revisione della rendita in corso adducendo  un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI _) e producendo al riguardo un certificato del medico curante (doc. AI _);

                                     -   per decisione 5 settembre 2002 l'UAI ha comunicato all'assicurato la non entrata in materia non risultando documentato un peggioramento dello stato di salute (doc. AI _);

                                     -   contro la decisione amministrativa l'assicurato - rappresentato dall'avv. __________ - ha interposto ricorso ("cautelativo"), chiedendo che l'amministrazione, sulla scorta della refertazione medica prodotta a sostegno della richiesta di revisione e di ulteriori atti medici che l'insorgente si è riservato di trasmettere al TCA, abbia ad entrare nel merito della domanda litigiosa;

                                     -   con risposta di causa 10 ottobre 2002 l’amministrazione, producendo le annotazioni del medico AI, ha proposto di respingere il gravame, osservando che la certificazione medica prodotta con la domanda di revisione non giustifica una entrata nel merito della stessa;

                                     -   nelle more della procedura l'insorgente ha prodotto della certificazione medica (V), di cui si dirà nei considerandi successivi;

                                     -   con osservazioni 23 gennaio 2003 l'UAI, allegando una nota del medico AI, ha preso posizione sulla documentazione prodotta da controparte, confermando la propria richiesta di reiezione del gravame (VII);

considerato in diritto che

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   in lite è la liceità o meno del provvedimento con cui l'UAI non è entrato nel merito della domanda di revisione presentata dall'assicurato, già beneficiario di una mezza rendita dal 1. agosto 2000 per un grado d'invalidità del 50%;

                                     -   con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 5 settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002;

                                     -   l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss);

                                     -   secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido;

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137);

                                     -   la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, Losanna 1985, pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, BG über die IVG, Zurigo 1997, pag. 258);

                                     -   per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (EVGE 1963 157 consid. 1; DTF 109 V 114 consid. 2b; ZAK 1983 398 consid. 1; SVR 2002 IV Nr. 26; Valterio, op. cit., pag. 270);

                                     -   nell’evenienza concreta, in occasione della precedente domanda di prestazioni, sulla scorta di una perizia eseguita dal dr. __________ concludente per un'incapacità al lavoro del 50% nella precedente attività svolta dall'assicurato (piegatore nel settore della metalcostruzione) - che all'epoca presentava una pluripatologia dell'apparato locomotorio composta da una sintomatologia lombare, da una gonartrosi a varo a sinistra  e da esiti di una pregressa frattura del carpo a destra con artrosi secondaria intracarpale in presenza di una pseudoartrosi dell'os navicolare - l'amministrazione ha riconosciuto a __________ il diritto ad una mezza rendita AI (doc. AI _);

                                     -   con la domanda di revisione in oggetto, presentata nel maggio 2002, l'assicurato ha addotto un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI _). Al riguardo con certificato 19 giugno 2002 il medico curante dr. __________, chirurgo - che in occasione della cennata precedente procedura aveva già giudicato l'assicurato incapace al lavoro al 100% (doc. AI _) - ha dichiarato che l'assicurato

"  si è presentato alla mia consultazione il 04.04.2002 lamentando forti dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazione agli arti inferiori, e una gonartrosi bilaterale in stato da meniscectomia artroscopica. Inoltre lamenta dolori al piede sinistro per stato dopo amputazione del V dito del piede con plastica cutanea causa infortunio del 27.07.1998. Inoltre il paziente lamenta dolori ad ambedue le mani e dichiara che negli ultimi mesi i disturbi sono aumentati notevolmente d'intensità e non riesce a svolgere alcuna attività." (Doc. AI _)

                                     -   nelle more della presente procedura l'insorgente ha inoltre prodotto due ulteriori certificati del medico curante datati 22 ottobre 2002 rispettivamente 10 gennaio 2003. Nel primo, il sanitario ha in sostanza attestato un peggioramento a partire dal 27 luglio 1998 (dopo l'amputazione del dito), precisando che a causa dei dolori alle ginocchia, alla colonna lombare e al pugnetto nonché a causa di una depressione nervosa provocante uno stato di malessere generale, l'assicurato non può svolgere la sua attività neppure in misura del 50% (doc. _); nel secondo certificato il medico ha precisato che il peggioramento dello stato di salute, intervenuto a partire dal 20 aprile 2001, è dovuto al sopraggiungere di una depressione nervosa (doc. _);

                                     -   ora, a mente di questa Corte le assai generiche e a tratti incongruenti attestazioni del medico curante - in prima battuta, come visto, egli ha riferito (limitandosi a riportare le lamentele dichiarate dall'assicurato ed attestando l'esistenza di patologie per altro già considerate in occasione della precedente procedura amministrativa) di un aumento dei disturbi ad entrambe le mani; successivamente egli ha attestato un peggioramento dal luglio 1998 dovuto all'aumento dei dolori alle ginocchia, alla colonna lombare e al pugnetto oltre che all'insorgere di una depressione nervosa; infine, nell'ultima sua certificazione, il sanitario ha attestato l'intervento di un peggioramento dovuto ad una depressione nervosa subentrata a partire dall'aprile 2001 - non possono essere ritenute concludenti e idonee a far ritenere siccome accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto, l'intervento di una rilevante modifica della situazione invalidante dell'assicurato rispetto a quanto accertato nell'ambito della precedente procedura. Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto psichico - cui il citato sanitario sembra da ultimo ascrivere l'insorgenza dell'asserito peggioramento - in relazione allo stesso, come rettamente evidenziato dal medico AI in sede d'osservazioni (doc. _), non è stato fornito alcun elemento che consenta, né sul piano diagnostico né per quanto riguarda eventuali elementi terapeutici a sostegno dell'asserita diagnosi e della relativa evoluzione, di oggettivare l'esistenza di una patologia psichica avente carattere invalidante e che consenta in particolare di ipotizzare un'eventuale sua incidenza sulla capacità lavorativa e, di riflesso, al guadagno dell'interessato e ciò per lo meno in misura superiore al grado d'incapacità accertato in occasione della precedente procedura;

                                     -   in simili circostanze, non avendo l'assicurato reso verosimile l'esistenza di una rilevante modifica del grado d'invalidità precedentemente accertato, è a giusta ragione che l'UAI ha negato l'esistenza delle premesse giustificanti l'entrata nel merito della richiesta di revisione tendente all'attribuzione di un grado d'invalidità conferente il diritto ad una rendita intera;

                                     -   la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto;

                                     -   l'esito del presente gravame, avente per oggetto l'esame delle premesse formali giustificanti l'entrata nel merito della richiesta di revisione dell'assicurato tenuto conto della situazione fattuale esistente al momento dell'emanazione del querelato provvedimento, non esclude tuttavia la possibilità di un esame materiale del diritto alla rendita dell'assicurato da eseguirsi nell'ambito e nei termini previsti per una revisione d'ufficio ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OAI (EVGE 1963 157 consid. 1; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, tesi Friborgo 2002, pag. 86s).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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