RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00012 BS/cd
Lugano 21 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 dicembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1954, elettromeccanico, è affetto da cervicalgia persistente e da dolori lombari. Dal mese di aprile 2000 egli ha ridotto del 50% la propria attività lucrativa presso l’__________ (), con conseguente riduzione dello stipendio (doc. AI _).
Il 29 marzo 2001 l’assicurato ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione 23 novembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda dell’assicurato poiché:
" (…)
Dalla documentazione raccolta agli atti risulta che lei, prima dell'insorgenza del danno alla salute, era impiegato quale elettromeccanico con mansioni che necessitavano un certo sforzo fisico (montaggio e cablaggio di quadri elettrici, posa di cavi elettrici, lavori di manutenzione e revisione della centrale elettrica).
Dopo il danno alla salute è invece stato reintegrato in attività più leggere con mansioni prevalentemente di controllo e piccoli lavori di riparazione.
Tutto questo senza riduzione dello stipendio.
Dalla visita effettuata dal medico del Servizio Medico Regionale AI si rileva che lei presenta un'incapacità massima del 30 % nell'attività medio-pesante precedentemente svolta di elettromeccanico, mentre non risulta nessuna limitazione del rendimento nell'attività attuale." (Doc. AI _).
Mediante lettera 29 novembre 2001 l’__________ ha chiesto all’amministrazione di rivedere la pratica nel senso di riconoscere una rendita parziale e, in via subordinata, di essere convocata per un incontro, insieme al dipendente (Doc. AI _).
Con provvedimento formale 13 dicembre 2001 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni assicurative, rilevando che:
" (…)
In riferimento alle osservazioni inoltrate dal datore di lavoro il 29 novembre scorso osserviamo che il fatto che l'assicurato svolga il lavoro in misura del 50% era già noto prima che quest'ultimo fosse stato visitato dai nostri medici del Servizio Medico Regionale. Quindi malgrado l'esercizio dell'attività sia effettivamente ridotta al 50%, sotto il profilo medico è esigibile che questa venga a tempo pieno."
(Doc. AI _)
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, per il tramite dell’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una mezza rendita AI. Basandosi sul certificato 28 aprile 2001 del medico curante e sul rapporto 28 agosto 2001 della Clinica __________, egli ha sostenuto un’abilità lavorativa del 50%. L’assicurato ha inoltre ritenuto che l’amministrazione non abbia tenuto conto dei due rapporti dell’__________, sottolineando:
" (…)
Non si può non pensare e non concludere che, trattandosi di un datore di lavoro dotato di un adeguato apparato amministrativo, questi abbia già valutato al proprio interno, alla luce delle circostanze concrete e dei referti medici, le effettive capacità residue del lavoratore: il grado di capacità lavorativa, limitata al 50 % con conseguente diminuzione del reddito in pari misura, tenuto conto di tutti questi elementi, non può che rappresentare l'effettivo grado d'invalidità da assegnare all'assicurato." (Doc. _)
1.4. Mediante risposta 7 febbraio 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, osservando:
" (…)
Ritenendo opportuno approfondire l'aspetto medico, lo scrivente Ufficio ha ordinato un ulteriore esame, eseguito presso il Servizio medico regionale (SMR) (cf. doc. n. _ inc. AI). II medico incaricato, dottor __________, dopo attento e ponderato esame è giunto alla conclusione che l'assicurato subisce una diminuzione della capacità lavorativa pari al 30% nella propria attività di elettromeccanico.
Considerato però che il datore di lavoro ha ridimensionato le incombenze dell'interessato in modo da evitargli sforzi incompatibili con il proprio stato, la capacità lavorativa attuale è stata giudicata completa.
Rispettando la visita eseguita presso il SMR i requisiti di accuratezza, precisione e coerenza posti dalla giurisprudenza, lo scrivente Ufficio non aveva alcuna ragione per scostarsi dal giudizio emesso (fra l'altro anche il più recente agli atti)." (Doc. _)
1.5. In data 18 febbraio 2002 il legale dell’assicurato ha trasmesso il certificato 14 febbraio 2002 del medico curante che attesta la presenza, da numerosi anni, di uno stato depressivo ansioso reattivo con disturbi del sonno e stato di ansietà (doc. _).
Invitato dal TCA a prendere posizione in merito al succitato documento, con lettera 5 marzo 2002 l’amministrazione ha osservato che:
" (…)
Il dottor __________ sostiene che il proprio paziente soffre da anni di "uno stato depressivo reattivo con disturbi del sonno e stato ansioso". Non viene specificato se l'asserito disturbo limita la capacità lavorativa dell'assicurato.
Considerato però che né il dottor __________, né altri medici hanno mai fatto rilevare la presenza di tale patologia, appare legittimo concludere che la stessa non rivesta un'influenza degna di rilievo sullo stato generale dell'interessato." (Doc. _)
1.6. Lo scrivente Tribunale ha poi chiesto all’amministrazione ed al datore di lavoro dell’assicurato delle informazioni. Le relative risposte sono state intimate alle rispettive parti, le quali hanno avuto modo di esprimersi in merito.
1.7. Da ultimo, su richiesta del TCA, il 7 giugno 2002 il medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha fornito alcune delucidazioni in merito ad un’eventuale affezione psichica del suo paziente (doc. _). Con lettera 19 giugno 2002 l’amministrazione ha trasmesso le osservazioni del Servizio regionale medico dell’AI (SMR) riguardo alle precisazioni del medico curante (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita o meno.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nell’evenienza concreta, __________ è stato sottoposto ad un esame da parte del Servizio regionale medico dell’AI (SMR). Nel rapporto 14 novembre 2001 il dr. __________, posta la diagnosi principale di cervicalgia su turbe statiche degenerative e una modesta lombo-sacralgia aspecifica, dopo aver proceduto alla valutazione dello stato di salute dell’insorgente, ha riscontrato:
“Nell'attività lavorativa precedentemente svolta dall'assicurato come descritta dal datore di lavoro, si ritiene che l'assicurato presenti una diminuzione del rendimento del 30%, soprattutto nell'attività pesante descritta. Anamnesticamente quest'attività pesante risulta essere effettuata in maniera molto saltuaria.
Nell'attività svolta attualmente, con l'esame odierno, possiamo affermare che l'assicurato non presenta limitazioni di rendimento dal lato medico-teorico.
Dall'esame odierno possiamo affermare che l'assicurato presenta un'abilità lavorativa al 100% in un'attività che non imponga il sollevamento o il trasporto in maniera ripetuta di pesi di oltre 15kg, che non necessita di lavorare con le braccia sopra le spalle con una frequenza superiore al 50% dell'attività, che non obblighi l'uso di attrezzi pesanti, che permette l'alternanza della posizione eretta/seduta o che non necessita il mantenimento prolungato della posizione piegata in avanti. Quest'attività può essere svolta con tempi normali senza riduzione del rendimento. In un'attività che non rispetta i limiti sopra elencati l'assicurato presenta un'inabilità lavorativa del 30% con un rendimento normale.
Dal lato terapeutico si consiglia di insistere nel rispettare le posizioni ergonomiche e di effettuare regolarmente esercizi fisici per modificare il decondizionamento muscolare.
Il sanitario ha poi concluso che:
Visto quanto sopra e considerando lo stato clinico sono dell'avviso che l'assicurato non presenta un'inabilità lavorativa superiore al 30% nella professione svolta di elettromeccanico con attività medio-pesante come descritta dal datore di lavoro. Riteniamo che l'assicurato non presenta una diminuzione del rendimento nell'attività svolta attualmente."(Doc. AI _)
Basandosi su tale rapporto, l’amministrazione ha dunque ritenuto che l’interessato non presenta alcuna limitazione di rendimento nell’attività attualmente svolta e quindi ha respinto la domanda di prestazioni assicurative.
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
__________ oppone alla valutazione del SMR il rapporto 28 aprile 2001 inviato all’UAI dal suo medico curante, dr. __________. Seppur partendo dalla medesima diagnosi posta dal SMR, il dr. __________ ha tuttavia attestato un’inabilità lavorativa del 50% dal 17 marzo al 27 agosto 2000, del 100% dal 28 agosto al 1° ottobre 2000 e nuovamente del 50% a partire dal 2 ottobre 2000. Il curante ha poi indicato che al suo paziente “ l’attività di concentrazione al computer provoca dolori cervicali, che nel corso della giornata diventano insostenibili. Inoltre non riesce a stare in piedi tutto il giorno” (doc. AI _).
L’insorgente fa inoltre riferimento al rapporto 21 settembre 2000 della Clinica __________, i cui medici hanno accertato, da un punto di vista reumatico, un’abilità al lavoro del 50% riservando al medico curante il compito di valutare un aumento della capacità lavorativa, da effettuare verso metà ottobre (doc. AI _).
Ora, a mente del TCA, questi certificati non sono idonei a mettere in dubbio la valutazione del SMR, il cui referto, conformemente ai criteri giurisprudenziali, è completo, approfondito, chiaro nell’esposizione, logico nonché motivato nelle conclusioni circa la capacità al lavoro dell’assicurato ritenuta del 70% nella professione di elettromeccanico e completa nell’attività attualmente svolta. Infatti, il rapporto della Clinica _________, seppur dettagliato, non contiene una descrizione dei limiti funzionali dell’assicurato e difetta di un giudizio sulla capacità lavorativa residua. Il medico curante ha invece negato che il suo paziente possa svolgere un’altra attività senza addurre dei convincenti motivi.
Infine, pendente causa l’assicurato ha trasmesso un breve certificato 14 febbraio 2002 del dr. __________ che ha attestato uno stato depressivo ansioso reattivo con disturbi del sonno presente da numerosi anni (doc. _). Ritenuto che dagli atti di causa non risulta che lo stesso medico curante o altri sanitari abbiano rilevato una simile patologia psichica, il 4 giugno 2002 lo scrivente Tribunale ha chiesto al dr. __________ di spiegare il motivo per cui solo nel certificato 14 febbraio 2002 ha attestato uno stato depressivo, di specificare da quando sussisterebbe tale affezione ed in che misura inciderebbe sulla capacità lavorativa (doc. _). Il 7 giugno 2002 egli ha risposto:
1. Purtroppo la diagnosi di depressione non risulta sul rapporto AI del 28.04.2001, per una mia dimenticanza, in quanto nel redigere lo stesso mi sono riferito maggiormente alla lettera d’uscita di __________.
2. Lo stato depressivo ansioso reattivo risale al periodo autunnale 1999, allorquando si è manifestata una grave malattia presso la madre, che ha comportato una lunga e interminabile ospedalizzazione della stessa in diversi ospedali, con conseguenze sulla dinamica familiare e abbattimento morale dell’assicurato stesso il quale soffriva di insonnia, angoscia e demotivazione.
3. L’incidenza sulla capacità lavorativa è di ca. il 50% globalmente, tenendo conto pure dei sintomi algici – tensionali”. (Doc. _).
Ora, nel rapporto 28 aprile 2001 all’UAI, il dr. __________ aveva in effetti indicato che al suo paziente venivano somministrati degli antidepressivi per la terapia del dolore cronico (doc. AI _), per cui, nonostante la dimenticanza di cui sopra, non è da escludere che l’assicurato possa essere portatore di una patologia psichica. La recente attestazione del medico curante al TCA, resa non da una specialista nella materia che ci interessa, non fornisce tuttavia un quadro sufficientemente approfondito dello status psichico, come pure delle ripercussioni sulla capacità lucrativa. In queste circostanze, secondo questa Corte, appare necessario che l’amministrazione proceda ad un complemento istruttorio (perizia psichiatrica), affinché venga accertato se ed in che misura l’affezione psichica di __________ influisce sulla capacità lavorativa nella sua precedente attività o in un’altra attività confacente al suo stato di salute.
Sulla base delle risultanze peritali l’UAI determinerà poi globalmente il grado d’incapacità al guadagno dell’assicurato, tenendo conto quindi anche della valutazione del SMR. Pertanto, l’incarto deve essere retrocesso all’amministrazione affinché proceda conformemente a quanto sopra indicato e renda un nuovo giudizio
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto viene retrocesso all'UAI per nuova decisione dopo l'esperimento degli accertamenti come ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà a __________ fr. 1’000.— di ripetibili
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti