RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00116 rg/fz
Lugano 21 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 3 settembre 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 6.8.02 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 1.10.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
ritenuto che comunque anche la parte ricorrente, con scritto 15.10.02, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (VII);
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi