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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2002 32.2002.10

March 28, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,748 words·~14 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00010   RG/sc

Lugano 28 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 8 gennaio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che nell'ottobre 1995 __________ ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, volta in particolare all'ottenimento di provvedimenti reintegrativi professionali (doc. AI _);

                                     -   che, esperita l'istruttoria, per decisione 4 giugno 1998 l'UAI ha respinto la richiesta di provvediemnti reintegrativi, negando contestulamente il diritto ad una rendita AI (doc. AI _);

                                     -   che adito con ricorso 3 lulgio 1998 dell'assicurato, con sentenza 4 gennaio 2000 il TCA ha annullato la decisione amministrativa e rinviato la causa all'amministrazione per ulteriori accertamenti di natura professionale (doc. AI _);

                                     -   che nell'ambito nei nuovi accertamenti esperiti dall'UAI, ___________ è stato sottoposto ad un periodo di osservazione professionale della durata di tre mesi presso il Centro per la formazione professionale e sociale di Gerra Piano (CFPS) (doc. AI _).

                                     -   che nell'ambito del cennato accertamento professionale, a causa dell'assenza dell'assicurato dovuta a motivi di salute come pure della chiusura dei laboratori del CFPS durante il periodo estivo, non è stato possibile definire le possibilità d'integrazione dell'interessato. Su proposta della direzione del CFPS e del Consulente in integrazione dell'AI, il periodo d'osservazione é stato quindi prolungato di ulteriori due mesi (dal 19 settembre al 18 novembre 2001), durante il quale l'assicurato è pure stato sottoposto ad una valutazione della capacità funzionale EFL presso il Centro di riabilitazione di ____________ (doc. AI _);

                                     -   che costatate le ripetute assenze dovute a motivi di salute e rilevata la necessità di approfondimenti medici, l'assicurato è stato dimesso dal CFPS in data 18 novembre 2001 (doc. AI _), rispettivamente, in data 23 novembre 2001, il Consulente in integrazione ha ritenuto di dover chiudere la pratica per quanto riguarda i provvedimenti professionali (doc. AI _);

                                     -   che in data 29 dicembre 2001 il Centro di riabilitazione di ___________ ha allestito e inviato al CFPS il proprio rapporto concernente la valutazione della capacità funzionale EFL (doc. AI _);

                                     -   che dopo aver sottoposto la valutazione EFL al Servizio medico (doc. AI _), con lettera 20 dicembre 2001, inviata al __________ quale rappresentante dell'assicurato, l'UAI ha invitato quest'ultimo a voler comunicare la propria disponibilità a seguire la riformazione presso il citato Centro con maggiore assiduità e impegno rispetto a quanto sin lì dimostrato, diffidandolo quindi a voler dichiarare, nel termine di 10 giorni, se intendeva sottoporsi al provvedimento ordinato (doc. AI _);

                                     -   che in data 8 gennaio 2002 l'UAI ha emesso una decisione con la quale ha negato a __________ il diritto a provvedimenti professionali argomentando:

"  Provvedimenti professionali

Egregi Signori,

abbiamo esaminato su richiesta il diritto a prestazioni.

Secondo l'art. 71 dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI), il richiedente e i suoi famigliari sono tenuti a comunicare gratuitamente informazioni veritiere sui fatti e le circostanze decisive, al fine di permettere di esaminare la veridicità della richiesta e di determinare le prestazioni. L'assicurazione può ordinare, a sue spese, delle perizie specifiche no solo prettamente sullo stato di salute e sulla capacità al lavoro ma anche sull'utilità di alcuni provvedimenti d'integrazione (art. 69 OAI). Se un assicurato si astiene, senza validi motivi, dal dar seguito a dei provvedimenti di accertamento ordinati, la decisione potrà essere presa in base alla documentazione acquisita agli atti, secondo l'art. 73 OAI.

Tramite lettera raccomandata del 20.12.2001, abbiamo attirato la vostra attenzione sulle conseguenze del suo comportamento negativo. Orbene, l'assicurato persiste nel volersi opporre all'istruttoria alla quale deve sottomettersi. Siamo però nell'impossibilità di esaminare le condizioni per il diritto alle prestazioni.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta.

Se prossimamente avrà migliori intenzioni, riprenderemo  l'esame della sua situazione mediante una dichiarazione scritta da parte dell'assicurato attestando la sua volontà a partecipare attivamente ai provvedimenti ordinati. Se ciò non fosse, le prestazioni potranno essere accordate soltanto per i dodici mesi precedenti il deposito della nuova domanda." (Doc. _)

                                     -   che con tempestivo ricorso 14 gennaio 2002 l'assicurato, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto l'annullamento della decisione 8 gennaio 2002 producendo la dichiarazione datata 11 gennaio 2002 con cui l'assicurato ha confermato la propria disponibilità a sottoporsi al prospettato provvedimento professionale.

                                         Queste le motivazioni del gravame:

"  (…)

1.                                                                            Con decisione dell'11.12.2001 l'UAI ha ordinato all'assicurato un provvedimento di integrazione, da esprimersi nel contesto di un accertamento della durata di tre mesi presso il Centro per la formazione professionale e sociale a Gerra Piano (CFPS).

                                                                         Successivamente il suo curante, il dott. __________ lo ha ritenuto inabile al lavoro al 40 - 50% dal 28.11.2001 per svolgere la propria attività presso la ditta __________, dopo averlo ritenuto inabile in misura parziale dal 18.9. al 5.11.2001.

                                                                         In occasione di una visita presso la Clinica di riabilitazione di __________ l'assicurato ha fatto presente quanto precede.

      Prove: richiamo dell'incarto dell'assicurato dell'UAI.

2.                                                                            Con scritto del 20 dicembre 2001 l'UAI chiedeva al SEI, notificatosi quale patrocinatore del signor ________, che l'assicurato abbia a comunicare la propria disponibilità a seguire la riformazione presso la CFPS. Detto scritto afferma altresì che certificati vaghi non saranno più accettati.

                                                                         A cagione delle ferie natalizie il __________ ha chiuso i propri uffici durante le ferie giudiziarie, segnatamente sino al 4 gennaio 2002, ponendo in giacenza la posta in arrivo.

                                                                         Lo scritto del 20 dicembre 2001 è stato ritirato il 4 gennaio 2002. Tosto preso contatto con il mandante, questi ha sottoscritto l'impegno richiesto dall'UAI. L'__________, subdelega del __________ ha fatto presente detto aspetto e l'impegno a prestarsi alle misure di reintegrazione richieste.

                                                                         Con la decisione dell'8 gennaio 2002, qui impugnata, l'UAI fa decadere la domanda di prestazioni decisa in precedenza a motivo della circostanza che l'impegno richiesto con scritto del 20 dicembre 2002 non sarebbe stato notificato, quindi fatto proprio del ricorrente.

      Prove: richiamo dell'incarto dell'assicurato dell'UAI.

3.                                                                            Con scritto dell'11.1.2002 (qui compiegato) l'interessato ha inviato il formulario richiesto, dichiarando la propria disponibilità al periodo di riformazione.

                                                                         Il termine di dieci giorni di cui allo scritto del 20 dicembre 2001 era senz'altro sospeso dalle ferie giudiziarie, applicabili anche al caso concreto secondo nota giurisprudenza.

                                                                         A prescindere dalla fiscalità dimostrata in un contesto sociale, il termine è stato ossequiato, per il che la decisione impugnata è da ritenere nulla e di nulli effetti." (Doc. _)

                                     -   che con risposta di causa 7 febbraio 2002 l'amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame osservando:

"  nel settembre del 1995 l'assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni assicurative, segnatamente per poter beneficiare di misure reintegrative d'ordine professionale.

Con decisione 4 giugno 1998 l'UAI ha respinto la domanda, reputando che l'assicurato non presentasse le condizioni di base necessarie a garantire una sufficiente probabilità di riuscita.

Con sentenza 4 gennaio 2000 il giudice di prime cure, accogliendo parzialmente il ricorso inoltrato dall'assicurato, ha ordinato il rinvio degli atti all'amministrazione, affinché avesse a meglio approfondire la questione relativa ad una nuova formazione professionale, che secondo il Tribunale non sarebbe improponibile.

In tal contesto è quindi stato predisposto un periodo di accertamento presso il Centro di formazione professionale di Gerra Piano.

A causa delle numerose assenze fatte registrare dall'assicurato, i responsabili del Centro non sono stati in grado di formulare un rapporto esaustivo.

In considerazione del fatto che le assenze sono state giustificate con motivazioni d'ordine medico, si è deciso di sottoporre l'assicurato ad ulteriori esami, volti in particolare a stabilire se lo stato valetudinario del candidato potesse permettergli di affrontare la formazione prospettata (in casu quella di meccanico di precisione).

I risultati degli esami - effettuati presso il Centro di riabilitazione di ___________- hanno permesso di concludere alla piena idoneità del ricorrente nella formazione proposta.

In data 20 dicembre 2001 l'amministrazione ha quindi diffidato l'assicurato a sottoporsi ai provvedimenti professionali predisposti, intimandogli di rinviare entro 10 giorni una dichiarazione in tal senso.

In data 8 gennaio 2002, dopo aver vanamente atteso un riscontro da parte dell'interessato, l'amministrazione ha emesso una decisione di rifiuto di prestazioni assicurative.

Vi è però che qualche giorno più tardi la suddetta dichiarazione firmata è ritornata al mittente.

Prontamente insorto, l'assicurato sostiene che la dichiarazione, considerate le ferie giudiziarie, sarebbe giunta a destinazione tempestivamente, e che di conseguenza la decisione impugnata sarebbe nulla.

In base all'art. 22 a LPA della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA) i termini fissati in giorni dalla legge o dall'autorità non decorrono dal 18 dicembre al 1. gennaio, inclusi.

Al proposito occorre rammentare che la LPA si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale (art. 1).

Tale disposto risulta applicabile anche alle autorità giurisdizionali cantonali che giudicano in materia di AI, ma non all'amministrazione cantonale, i cui termini non subiscono interruzione alcuna.

In concreto ne discende che la dichiarazione sottoscritta, rinviata in data 11 gennaio 2002, è tardiva.

Alla stessa conclusione si giungerebbe verosimilmente anche nel caso in cui i termini fossero stati sospesi dalle ferie giudiziarie.

In effetti, qualora un tentativo di notificare una lettera raccomandata proceda infruttuoso, la missiva è depositata presso la posta, ove resta in giacenza per una settimana. Il termine incomincia quindi a decorrere in ogni caso all'ottavo giorno, e ciò indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia o meno ordinato un blocco della posta.

Ad ogni modo si rileva che nella decisione impugnata si sottolineava espressamente che qualora l'assicurato avesse dimostrato la propria volontà di sottomettersi alle misure ordinate dall'amministrazione, la pratica sarebbe stata riavviata.

La dichiarazione in tal senso, seppur tardivamente, è giunta a destinazione. La pratica verrà quindi in ogni caso riesaminata.

A questo punto ci si può quindi chiedere qual è l'interesse del ricorrente a mantenere in sospeso la presente vertenza." (Doc. _)

                                     -   che con scritto 13 febbraio 2002 il patrocinatore dell'insorgente ha precisato:

"  mi riferisco alla risposta 7 febbraio 2002 dell'UAI. Questi si sono detti disposti a riattivare la pratica relativa all'abilitazione. Stante detta affermazione chiedo che nella misura in cui l'UAI avesse a ritirare la propria decisione impugnata, da parte nostra rinunciamo all'assegnazione delle ripetibili con evasione della vertenza.

La presente, in presenza del ritiro della decisione, può essere ritenuta quale rinuncia alle ripetibili." (Doc. _)

                                     -   che con osservazioni 25 febbraio 2002 l'UAI ha evidenziato:

"  preso atto delle puntualizzazioni inoltrate dal ricorrente, ribadiamo che da parte nostra vi è la disponibilità a riavviare la pratica, passo questo che non può essere compiuto sin tanto che è pendente una causa giudiziaria.

È per tale motivo che già in sede di risposta si è proposto a controparte di ritirare il ricorso, in quanto procrastina inutilmente lo sviluppo della pratica.

Infine, si sottolinea come nella decisione impugnata si sia dichiarato espressamente che qualora l'assicurato avesse dimostrato la propria volontà di sottomettersi diligentemente alle misure imposte, l'UAI avrebbe riesaminato la situazione.

Tale dichiarazione è stata fornita, ciò che giustifica un riesame della questione, senza che sia per questo necessario annullare la decisione impugnata." (Doc. _)

considerando,                in diritto

                                     -   che in lite è la validità della decisione 8 gennaio 2002 con cui l'UAI ha respinto la richiesta di provvedimenti professionali presentata da ___________. A mente dell'amministrazione, infatti, l'assicurato avrebbe reso impossibile l'esame delle condizioni del diritto a pretazioni per non aver egli manifestato, nel termine di 10 giorni assegnatogli con lettera 20 dicembre 2001, la propria volontà di sottoporsi all'accertamento delle sue attitudini professionali presso il CFPS;

                                     -   che giusta l'art. 96 LAVS, applicabile all'assicurazione invalidità in virtù dell'art. 81 LAI, per quanto riguarda i termini sono applicabili gli articoli 20 a 24 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA);

                                     -   che a norma dell'art. 22a PA i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b), dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c);

                                     -   che gli artt. 20 a 24 PA - quindi anche l'art. 22a PA compreso nel rimando di cui all'art. 96 LAVS ancorché in vigore solo dal 15 febbraio 1992 (cfr. RCC 1992 164s) - sono applicabili in maniera generale alla procedura amministrativa e giudiziaria di prima istanza in materia AVS e nei settori assicurativi cui si applica per rinvio l'art. 96 LAVS (cfr. DTF 122 V 67-68 consid. 4b).

                                     -   che pertanto, oltre che alla procedura ricorsuale dinanzi alle autorità cantonali di ricorso previste agli artt. 85 LAVS e art. 69 LAI, gli artt. 20 a 24 PA compreso l'art. 22a PA - si applicano alla procedura negli affari amministrativi trattati da tutte le autorità federali e cantonali incaricate dell'applicazione dell'AVS e dell'AI (cfr. in argomento Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 167; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungverfahren in der Sozialversicherung, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1996, pag. 9ss, 66s). Per quanto riguarda in particolare le Casse di compensazione della Confederazione (art. 62 cpv. 1 LAVS, art. 110-112 OAVS), la Cassa svizzera di compensazione (art. 62 cpv. 2 LAVS, art. 113 OAVS) e l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (art. 56 LAI, art. 43 OAI), quali servizi dell'amministrazione federale, la PA è integralmente applicabile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 lett. a PA;

                                     -   che in concreto con lettera 20 dicembre 2001 l'UAI, richiamati gli esiti degli accertamenti eseguiti presso il CFPS e presso il Centro di riabilitazione di ___________le cui conclusioni e proposte non sarebbero state accettate dall'assicurato, ha invitato quest'ultimo a voler comunicare la propria disponibilità a seguire la riformazione presso il CFPS con maggiore assiduità e impegno rispetto a quanto sin lì dimostrato e lo ha diffidato a voler dichiarare, nel termine di 10 giorni, se intendeva sottoporsi al provvedimento ordinato, precisando che decorso infruttuoso tale termine sarebbe stata emanata una decisione con le sanzioni previste all'art. 31 LAI (doc. AI _);

                                     -   che con la querelata decisione datata 8 gennaio 2002, rilevando come alla richiesta 20 dicembre 2001 l'assicurato non abbia dato riscontro alcuno ed evidenziando quindi la persistenza dell'interessato nel non volersi sottoporre al provvedimento ordinato, l'UAI ha negato il diritto a provvedimenti professionali;

                                     -   che pur ammettendo, nell'ipotesi più sfavorevole per l'assicurato, che la lettera 20 dicembre 2001 gli è stata notificata prima del 2 gennaio 2002, il termine di 10 giorni assegnato dall'UAI ha iniziato a decorrere dopo le ferie previste all'art. 22a lett. c PA (18 dicembre - 1. gennaio incluso) e di conseguenza, atteso che in caso di decorrenza del termine dopo le ferie il primo giorno seguente le ferie non deve essere computato per la fissazione della scadenza del termine (DTF 122 V 60, DTF 79 I 245; SJ 1996, 310; ZBJV 1996, 353), esso è venuto a scadenza il 12 gennaio 2002,

                                     -   che pertanto nell'emettere la querelata decisione di rifiuto l'8 gennaio 2002, l'amministrazione è manifestamente caduta nell'arbitrio, per avere a torto concluso, prima della scadenza del termine assegnato con lettera 20 dicembre 2001, che l'interessato ha persistito nel volersi opporre all'istruttoria alla quale era stato chiesto di sottoporsi;

                                     -   che la decisione deve pertanto essere annullata siccome arbitraria;

                                     -   che nelle more della presente procedura l'UAI, pur postulando - a torto - la conferma dell'atto impugnato e la consecutiva reiezione del gravame, ha osservato che la pratica verrà in ogni caso riavviata avendo l'assicurato manifestato (seppur tardivamente, secondo l'amministrazione) tramite dichiarazione inviata in data 11 gennaio 2002 la propria volontà di sottoporsi al provvedimento integrativo presso il CFPS (cfr. risposta di causa, cfr. VII);

                                     -   che in simili circostanze l'incarto deve quindi essere rinviato all'UAI affinché prosegua nell'istruttoria tenendo conto della dichiarata volontà dell'assicurato di sottoporsi ai provvedimenti d'integrazione ordinati.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ L'incarto è rinviato all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà a __________ fr. 1000.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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