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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2002 32.2001.97

January 22, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,987 words·~10 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00097   BS/sc

Lugano 25 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 19 ottobre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata il 1966, sin dalla nascita è affetta da piede valgo-piatto.

In data 28 agosto 2001 essa, per il tramite di sua madre, ha inoltrato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni. In particolare l’assicurata ha chiesto l’assunzione da parte dell’AI dei costi relativi a due plantari per i piedi prescritti dal dr. __________ (doc. AI _).

                               1.2.   Esperita l’istruttoria, con progetto di decisione del 1° ottobre 2001 l’UAI ha respinto la richiesta dell’assicurata. Facendo riferimento alla lista OIC, in cui sono indicate le infermità congenite che danno diritto a provvedimenti sanitari dell’AI, l’amministrazione ha motivato come segue il provvedimento preso:

"  Benché si tratti di un’infermità congenita il trattamento è assunto dall’AI, secondo questa lista, solo se un’operazione, un’apparecchiatura o un trattamento con gessetti correttivi sono necessari. Nella fattispecie, non è il caso.” (Doc. AI _).

                                         Con lettera 3 ottobre 2001 __________, madre di __________, disapprovando la decisione presa dall’UAI, ha segnatamente rilevato:

"  Se poi penso alle giustificazioni che mi sono state date, e cioè che se mia figlia avesse avuto bisogno di un intervento o se doveva avere un trattamento con il gesso a quel punto sarebbe stata accettata. Molto probabilmente fino a qualche anno fa si optava per il gesso, ma io sono contenta che oggi questi bisogni possono essere affrontati con i plantari. Non mi fa piacere che voi non vi assumete le spese.”

(Doc. AI _).”

                                         Mediante decisione 19 ottobre 2001 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 24 ottobre 2001 la madre dell'assicurata ha impugnato la decisione amministrativa, postulando il riconoscimento delle spese per i plantari. Essa ha segnatamente rilevato che:

"  Il problema di mia figlia __________ è un difetto congenito e non semplice,

In allegato vi invio un certificato medico del Dr. __________ più dettagliato dove emerge che non è esclusa una correzione chirurgica.

Per ulteriori informazioni più dettagliate vi prego di rivolgervi direttamente al Dr. __________." (Doc. _)

                     1.4.   Mediante risposta  14 novembre 2001 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame, osservando segnatamente che:

"  (…)

In concreto, alla piccola è stato diagnosticato il piede valgo-piatto. Detta infermità figura effettivamente nella lista di cui sopra, alla cifra 193, con la precisazione però che il difetto viene considerato solo "per quanto sia necessaria un'operazione o una cura con apparecchio gessato". Altre prestazioni al di fuori di quelle espressamente citate non possono quindi essere riconosciute.

Nel presente caso è stata richiesta la copertura per dei supporti plantari. Era quindi corretto emettere un rifiuto.

Si rileva infine che il medico curante non ha escluso l'eventualità di dover procedere in un prossimo futuro ad una correzione chirurgica.

Giova al proposito sottolineare che qualora l'ipotesi dovesse concretizzarsi, potrà essere inoltrata una nuova richiesta di prestazioni assicurative." (Doc. _)

                               1.5.   In data 30 gennaio 2002 il TCA ha chiesto all’UFAS delle informazioni in merito alla cifra 193 OIC (doc. _), ricevendo risposta il 7 febbraio 2002 (doc. _). Tali scritti sono stati poi trasmessi alle parti con la facoltà di presentare delle osservazioni in merito. Le stesse sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a). Sono provvedimenti di integrazione:

a)   i provvedimenti sanitari;

b)   i provvedimenti professionali (orientamento professiona­le, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);

c)   l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai mino­renni grandi invalidi;

d)   la somministrazione di mezzi ausiliari;          

                                         e) il pagamento di indennità giornaliere.

                               2.3.   L'art. 12 LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV Nr. 47 p. 132).

                                         Questa norma persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti dell'assicurazione contro le malattie, senza tener conto della durata dell'affezione (Rapporto della Commissione degli esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966, pag. 31; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).

                               2.4.   Secondo l’art. 13 LAI

"  1Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.

2Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza."

                                         Il diritto a questi provvedimenti è dato indipendentemente dalla possibilità di integrazione (art. 8 cpv. 2 LAI).

                                         Ai sensi dell'art. 3 OAI l'elenco delle infermità congenite previste all'articolo 13 LAI è oggetto di un'ordinanza speciale.

                                         Per l'art. 1 dell'Ordinanza sulle infermità congenite (OIC):

"  1Per infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI si intendono le infermità esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è considerata infermità congenita. Il momento in cui l'infermità è accertata non ha importanza".

2Le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI."

                                         Sono reputati provvedimenti necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

                               2.5.   In concreto dagli atti emerge che la piccola ________ è affetta da piede valgo-piatto congenito enumerato nel capitolo III dell'allegato OIC sotto la cifra 193 OIC e quindi riconosciuto quale infermità congenita. Tuttavia, come precisato dalla cifra. 193 OIC, tale danno alla salute è preso in considerazione solo “ per quanto sia necessaria un’operazione, un’apparecchiatura o una cura con apparecchio gessato”.

Visto che nel rapporto 19 settembre 2001 il medico curante di __________, dr. __________, ha in particolare rilevato di avere prescritto dei supporti di plantari di sostegno (cfr. doc. AI _), la decisione dell’amministrazione di non assumersi i relativi costi appare corretta. Infatti, alla luce di quanto previsto dalla cifra 193 OIC, altre prestazioni al di fuori di quelle enumerate (operazione, apparecchiatura o cura con apparecchio gessato) non possono essere assunte dall’AI. Va al proposito ricordato che il Consiglio federale (e per esso il Dipartimento degli interni che ha promulgato l’OIC, cfr. art. 3 OAI) dispone di un vasto potere di apprezzamento nel definire quali infermità congenite danno diritto ai provvedimenti sanitari di cui all’art. 13 LAI (STFA non pubbl. del 1 settembre 1987 in re S). La decisione di ammissione nella lista non deve tuttavia essere arbitraria né violare il principio dell’uguaglianza di trattamento (STFA del 1. settembre 1987 in re S., p. 4 consid. 2b).

Ora, in data 30 gennaio 2002 il TCA ha chiesto all’UFAS di spiegare il motivo per cui l’infermità congenita alla cifra 193 OIC è presa a carico dell’AI solo se è necessaria un’operazione o una cura con apparecchio gessato (doc. _). Il 7 febbraio 2002 l’autorità di vigilanza, dopo aver ricordato che l’art. 13 cpv. 2 LAI concede al Consiglio federale la facoltà di escludere le prestazioni in caso di infermità di poca rilevanza, ha risposto che “ le pied plat congénitàl nécessite une opération ou un traitement par appareil plâtré. Le semelles plantaires seules ne suffisent pas.” (cfr. doc. _ ad 1). Inoltre, lo scrivente Tribunale ha domandato perché non sono riconosciuti i plantari prescritti da un ortopedico. L’UFAS ha rilevato che “si les semelles plantaire suffisent, il s’agit d’un pied plat acquis ou costitunionnel” ed ha fatto riferimento all’art. 21 cpv. 1 ultima frase LAI che prevede, nell’ambito della consegna dei mezzi ausiliari, l’assunzione da parte dell’assicurazione delle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo se costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integrazione (cfr. doc. _ ad 2). Dalla prima risposta ricevuta si può desumere che il motivo di circoscrivere le prestazioni all’operazione alla cura con apparecchio gessato è dovuto al fatto che i plantari non sono sufficienti per il trattamento dell’infermità congenita in questione (“ Le pied plat congénital nécessite une opération ou un traitement par appareil plâtré. Le semelles plantaires seules ne suffisent pas.”). Per questo motivo alla seconda domanda l’UFAS ha risposto che se i plantari sono sufficienti, si tratta di un piede piatto acquisito o costituzionale (“si les semelles plantaire suffisent, il s’agit d’un pied plat acquis ou costitunionnel”), quindi non di un’infermità congenita (cfr. definizione in art. 1 OIC). In quel caso i plantari sono riconosciuti come mezzo ausiliario solo se costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integrazione (cfr. art. 21 cpv. 1 ultima frase LAI; cfr, art, 12 LAI; consid. 2.3), ciò che non è il caso nella fattispecie in esame. Quanto sostenuto dall’UFAS è del resto implicitamente confermato dal certificato medico del 23 ottobre 2001 del dr. __________, prodotto dall’assicurata con il gravame. In tale documento lo specialista in medicina chirurgica ha attestato che:

"  La bambina sopra indicata presenta un piede valgo piatto di 2° a 3° di carattere persistente. Non si tratta del banale piede valgo piatto infantile ma di un piattismo con astralogo verticale. Nella fase attuale la terapia è conservativa con impiego di supporti plantari di sostegno. Dipenderà dall’ulteriore decorso l’indicazione per un’eventuale misura chirurgica riparatrice. “ ( sottolineatura del redattore, cfr. doc. _).

                                         Egli ha quindi previsto l’eventualità di un intervento chirurgico, visto che, come certificato, “non si tratta del banale piede valgo”. In conclusione, visto quanto riportato sopra, secondo il TCA, la regolamentazione di cui alla cifra 193 OIC non risulta essere arbitraria (sull’esame delle ordinanze da parte dei tribunali cfr. DTF 124 V 15; 117 V 180 consid. 3a).

In queste circostanze, dunque, la decisione dell’amministrazione deve essere confermata e il gravame è respinto.

Da ultimo, come rettamente rilevato dall’amministrazione in sede di risposta, qualora in futuro un intervento chirurgico dovesse essere necessario, l’assicurata potrà presentare un’altra richiesta di prestazioni assicurative.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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