RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00086 RG/sc
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2001 di
__________
contro
la decisione del 22 agosto 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
- che con istanza 17 aprile 2001 l'assicurata ha chiesto all'UAI l'assunzione, quale provvedimento sanitario, dell'intervento di cataratta bilaterale;
- che con comunicazione 22 agosto 2001 l'UAI ha accordato all'assicurata la copertura assicurativa per l'operazione della cataratta all'occhio destro, negando per contro la presa a carico dell'intervento all'altro occhio, in quanto l'attività svolta dall'assicurata non richiede visione binoculare;
- che con scritto 3 settembre 2001 l'assicurata ha comunicato all'UAI di non condividere il rifiuto di prestazioni assicurative per quanto riguarda l'intervento di cataratta all'occhio sinistro;
- che con scritto 21 settembre 2001 l'UAI ha comunicato all'assicurata di confermare la "decisione" 22 agosto 2001;
- che con "ricorso" 29 settembre 2001 all'UAI l'assicurata si è opposta a siffatto diniego. Essa ha ribadito la propria richiesta d'assunzione dell'operazione di cataratta anche all'occhio sinistro, evidenziando la necessità di una corretta visione binoculare per l'esercizio della propria professione;
- che l'atto 29 settembre 2001 dell'assicurata è stato trasmesso dall'amministrazione allo scrivente Tribunale quale ricorso avverso la "decisione" 22 agosto 2001;
- che con risposta 23 ottobre 2001 l'UAI ha chiesto al TCA di dichiarare l'irricevibilità del "ricorso" e il rinvio degli atti all'amministrazione perché abbia a procedere all'emanazione di una decisione impugnabile;
considerato in diritto
- che ai sensi dell'art. 69 LAI sono suscettibili di ricorso solo le decisioni degli uffici AI basate sulla LAI; gli art. 84 a 85 bis LAVS sono applicabili per analogia;
- che pertanto un ricorso basato su un atto amministrativo privo del carattere di decisione formale deve essere dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag. 589);
- che giusta l'art. 75 OAI sono da pronunciare per il tramite di una decisione formale gli atti amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati, eccezion fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter OAI, le quali possono essere accordate, senza la notificazione di una decisione, tramite comunicazione scritta, ritenuta, in caso di contestazione, la facoltà dell'assicurato di chiedere l'emanazione di una decisione (art. 74quater OAI, art. 58 LAI);
- che in concreto tramite comunicazione scritta 22 agosto 2001 l'UAI ha accordato le prestazioni assicurative per l'intervento di cataratta all'occhio destro negando contestualmente l'assunzione del medesimo intervento all'occhio sinistro;
- che, in casu, questo TCA non può non rilevare che se da un lato appare giustificata l'applicazione degli artt. 74ter e 74quater OAI per la concessione delle prestazioni relative all'intervento all'occhio destro, d'altro lato, per quanto riguarda il diniego delle prestazioni richieste anche per l'occhio sinistro, si impone l'applicazione degli artt. 73bis e 75 OAI;
- che, infatti, prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, l'UAI deve dare all'assicurato la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto (art. 73bis OAI); terminata l'istruttoria, provvedimenti che stabiliscono diritti e doveri degli assicurati sono quindi da pronunciare per il tramite di una decisione formale (art. 75 OAI);
- che stante quanto sopra, erroneamente l'UAI ha proceduto ad informare l'assicurata del diniego di prestazioni riguardanti l'occhio sinistro tramite semplice comunicazione datata 22 agosto 2001, detto rifiuto potendo e dovendo validamente essere notificato unicamente tramite decisione formale ai sensi dell'art. 75 OAI;
- che, di conseguenza, pur considerando la comunicazione 22 agosto 2001 - laddove essa stabilisce il rifiuto di prestazioni per l'operazione all'occhio sinistro - alla stregua di proposta di decisione ai sensi dell'art. 73bis OAI, la stessa, come pure la successiva comunicazione 21 settembre 2001, non è suscettibile di impugnazione dinanzi a questo TCA costituendo semplice atto amministrativo non espletante effetto giuridico alcuno (art. 69 LAI, artt. 84a 85bis LAVS; RCC 1968 pag. 589);
- che in simili circostanze, dovendosi per questi motivi ritenere inadempiuto il presupposto essenziale di una decisione deducibile in giudizio, il ricorso non è ricevibile;
- che considerata la fattispecie, gli atti vengono trasmessi all'amministrazione che provvederà questa volta ad emettere, senza indugio e nel pieno rispetto delle norme di cui all'rt. 73bis e 75 OAI, una decisione formale dopo esame delle argomentazioni addotte dall'assicurata e dopo eventuali nuovi accertamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Gli atti sono trasmessi all'UAI per l'emanazione di una decisione formale terminata la procedura istruttoria.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti