RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00084 BS/sc
Lugano 29 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 settembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con istanza 2 marzo 2000 __________, classe 1972, ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l'erogazione di prestazioni AI per adulti.
Dopo aver proceduto agli accertamenti medici del caso, con decisione 13 settembre 2001 l’amministrazione ha riconosciuto una rendita intera d’invalidità a partire dal 1° marzo 1999 con la seguente motivazione:
" Dalla documentazione agli atti risulta che lei presenta una totale incapacità lavorativa e di guadagno a partire dal 1995 (interruzione degli studi universitari). Dal 1.1.1996 (dopo un anno di attesa) sorge pertanto il diritto ad una rendita intera AI. La prestazione viene però versata unicamente a partire dal 1.3.1999 in quanto la domanda è tardiva (retroattività massima di un anno dalla richiesta).“ (Doc. _)
1.2. Con tempestivo ricorso l’assicurata, per il tramite di suo padre, chiede che la rendita intera le sia assegnata dal 1° gennaio 1996 poiché:
" (…)
A sostegno di quanto asserisce il cpv. 2 riga 3 dell'art. 48 della LAI è possibile affermare che i disturbi, per i quali mia figlia __________ si era sottoposta nel 1995 alle cure presso la dott.a __________, neanche lontanamente potevano lasciare presagire che sarebbero divenuti la causa scatenante la successiva "totale incapacità lavorativa e di guadagno" accertata dall'AI con la sua decisione del 13 settembre 2001.
Infatti la dott.a __________ non aveva nemmeno minimamente accennato ad un possibile futuro peggioramento dei disturbi accusati dalla paziente, bensì ritenne che gli stessi, rimanendo a __________, sarebbero rientrati in tempo ragionevole al punto da consentire la ripresa degli studi.
Queste considerazioni vennero espresse dal medico nei colloqui ai quali partecipammo noi genitori unitamente a __________a.
Il fatto di essere rimasta a __________, con costi non indifferenti, è una dimostrazione del fatto che nessuno poteva minimamente supporre che i disturbi, per i quali __________ veniva seguita, sarebbero sfociati successivamente in una incapacità lavorativa totale.
Gli elementi di fatto che hanno messo in evidenza la possibile incapacità lavorativa sono sorti nei primi mesi dell'anno 2000 quando, per la prima volta, si è parlato espressamente di patologia invalidante, chiara motivazione al diritto di chiedere la prestazione AI.
Quel periodo infatti coincide con il primo ricovero coatto presso la Clinica __________ di __________. (…)" (Doc. _)
1.3. Con risposta di causa 23 ottobre 2001 l'UAI ha proposto di respingere il gravame. Dopo aver esposto la giurisprudenza e la dottrina in merito all’art. 48 cpv. 2 LAI, l’amministrazione ha rilevato quanto segue:
" (…)
In concreto, è vero che i problemi psichici sono presenti da anni, ma è altresì vero che l'assicurata era cosciente sia della loro esistenza, sia della loro intensità, tant'è che già nel 1995 ha fatto ricorso al sostegno di una specialista, presso la quale è rimasta in cura per due anni.
Il fatto che l'interessata non si sia resa conto che il suo stato poteva essere tanto grave da fondare un diritto a prestazioni assicurative non può essere validamente invocato. E' infatti perfettamente ammissibile che la maggior parte degli assicurati che inoltra una richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità non sappia di principio se e quali diritti potranno esser accordati, e se del caso in quale misura. Del resto, anche gli addetti ai lavori devono spesso procedere a lunghe istruttorie prima di potersi pronunciare con cognizione di causa. (…)" (Doc. _)
1.4. Con osservazioni 7 novembre 2001 il padre dell’assicurata ha aggiunto:
" (…)
È altrettanto vero che la preoccupazione più importante di ________ era sicuramente quella di uscire quanto prima dalla malattia per poter riprendere gli studi e non certo quella, in auge purtroppo nei furbi, di pensare ad un futuro stato di invalidità tanto da farne richiesta in anticipo, senza che i medici ne avessero avvertite scientificamente le condizioni (cfr. citazione Valterio pag. 2 cpv. 4).
Lo provano del resto i vari tentativi di uscire dalla malattia, come ad esempio l'iscrizione nel 1997 alla Scuola cantonale in cure infermieristiche, successivamente interrotta alla fine del secondo anno di studi per il riacutizzarsi della malattia, sfociata poi con il lungo ricovero presso la clinica __________. (…)" (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Oggetto del contendere è la decorrenza della rendita d’invalidità.
L’UAI ha riconosciuto un grado d’invalidità dell’80% a partire dal 1995. L’assicurata ha presentato la richiesta di prestazioni unicamente il 2 marzo 2000. Trattandosi dunque di una domanda tardiva ex art. 48 cpv. 2 LAI, l’amministrazione ha fissato il diritto alla rendita dal 1° marzo 1999 (un anno prima della richiesta). La ricorrente sostiene che non poteva prevedere che il suo stato di salute sarebbe stato così grave da fondare un diritto a delle prestazioni da parte dell’AI. Pertanto sostiene che la rendita dovrebbe decorrere almeno dal 1° gennaio 1996.
2.4. Ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LAI chi pretende le prestazioni assicurative, deve annunciarsi al competente ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (ufficio AI).
L'art. 48 cpv. 1 LAI prevede che “il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta."
Secondo la citata disposizione quindi le prestazioni possono essere percepite con effetto retroattivo limitato a cinque anni.
L'art. 48 cpv. 2 LAI precisa tuttavia che:
" se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."
Occorre comunque precisare che, secondo la giurisprudenza del TFA, con “ i fatti motivanti il diritto” si fa riferimento al danno alla salute fisica o mentale che causa un’incapacità di guadagno permanente o di lunga durata o che provoca, in assicurati senza attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni abituali. Pertanto la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (cfr. DTF 100 V 120; RCC 1984 pag. 420). Dunque il versamento secondo l’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI è dato nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, come la malattia, l’assicurato oggettivamente non poteva provvedere ad inoltrare la domanda di prestazioni assicurative e vi ha rimediato in un termine ragionevole dopo la cessazione dell’impedimento (cfr. DTF 102 V 112; RCC 1984 pag. 420). Lo stesso vale se l’assicurato, a causa del suo stato di salute, non è in grado di conoscere i fatti motivanti il diritto alle prestazioni, allorquando già ne ricorrevano gli estremi ( cfr. DTF 108 V 228 consid. 4 ove si trattava di grave schizofrenia di tipo processuale con manifestazioni paranoidi; cfr. anche STFA 16 marzo 2000 inedita nella causa U.V e LL; I 149/99). Pertanto, secondo la dottrina, i casi di restituzione del termine ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI sono accordati in rare occasioni (“La restitution du délai, au sens de la 2e phrase de l’alinéa 2 de l’art. 48 LAI, ne peut donc être accordée que dans des cas très rares, c’est-à-dire dans ceux où l’atteinte à la santé du recourant ne pouvait être objectivement constatée en l’état de la science médicale. ”, cfr. Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 306).
2.5. Nella fattispecie in esame, a motivazione della domanda ricorsuale, l’assicurata sostiene che allorquando nel 1995 si trovava in cura presso la dott.sa __________ non vi erano dei motivi che lasciassero presagire che i disturbi potessero peggiorare e divenire la causa della successiva inabilità lavorativa.
Dagli atti medici contenuti nell’incarto risulta che l’assicurata dal 1995 al 1997, corrispondente al periodo degli studi universitari, ha seguito una terapia presso la succitata dottoressa a __________. Il danno alla salute è insorto precedentemente, durante l’adolescenza, ma non è stato mai diagnosticato (cfr. rapporto 27 marzo 2000 della dr.ssa __________ in doc. AI _). Abbandonati gli studi, la ragazza è rientrata in Ticino per seguire la Scuola infermieri. A seguito di uno stage iniziato nei primi mesi del 1999, l’assicurata ha accusato un peggioramento con successivo ricovero (cfr. rapporto 20 settembre 2000 dr. __________, doc. AI _). Orbene, senza voler relativizzare il grave danno alla salute di cui l’assicurata è portatrice, vista la giurisprudenza particolarmente severa riportata al considerando precedente, secondo questo TCA, non sono dati gli estremi per accogliere quanto postulato con il gravame. Come visto, generalmente la deroga dell’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI è concessa quando si tratta di soggetti in cui vi è un’incapacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC (“ Der anspruschsbegründete Sachverhalt ist namentlich für urteilsunfähige Versicherte nicht feststellbar” in STFA 16 marzo 2000 inedita nella causa U.V e LL; I 149/99; cfr. anche DTF 108 V 228 ove si tratta di una grave forma di schizofrenia di tipo processuale). È vero, ed è anche comprensibile, che la principale preoccupazione dell’assicurata era quella di poter uscire dalla malattia piuttosto che di pensare ad inoltrare una domanda AI. Ma è altrettanto vero che all’epoca del primo trattamento, avvenuto nel 1995, l’assicurata, o il suo rappresentate ai sensi dell’art. 66 OAI, avrebbe potuto informarsi sull’eventualità di una richiesta di rendita. Del resto, sempre secondo la dottrina, spetta all’assicurato, nella misura del possibile, informarsi sui propri diritti ( “ … l’assuré est obligé d’utiliser toutes les sources de renseignement qui se trouvent directement à sa portée “, Blanc, La procédure administrative en assurance invalidité, Friborgo 1999, pag. 78). Inoltre, non vi sono né motivi né indizi che permettono di concludere che l’assicurata non fosse al corrente della sua affezione e tantomeno impedita a presentare una domanda AI.
Infine, il fatto che lei ignorasse le conseguenze giuridiche derivanti dal suo stato di salute non è determinante, poiché l’ignoranza del diritto non può portare alla motivazione di eccezioni giuridiche (cfr. “ Que l’assuré connaisse ou ignore les conséquences juridiques de l’état de fait ne revêt aucune importance; l’ignorance du droit ne saurait motiver des exceptions juridiques en droit des assurances sociales”, Blanc, op. cit., pag. 77; sul principio generale che nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge cfr. DTF 124 V 220 consid.2b/aa, DTF 113 V 88 consid. 4c).
In conclusione, ricordata la giurisprudenza federale di cui al considerando precedente, nella fattispecie in esame non sussistono i motivi per restituire il termine di perenzione di cui all’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI. La decisione amministrativa merita pertanto di essere tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti