Raccomandata
Incarto n. 32.2001.00080 Rif. costo n. 161.318.05 rg/fz
Lugano 25 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 13 settembre 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12.07.01 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 19.02.02 con la quale è stato respinto il gravame;
richiamata l'ordinanza 10.12.01 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che in data 23.4.02 l'avvocato avv. __________, Bellinzona ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 2'224.50, IVA compresa;
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi