RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00078 RG/sc
Lugano 10 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 15 agosto 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1946, di professione ristoratore e cuoco, il 25 maggio 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da "cardiopatia ischemica con stato dopo infarto inferiore, stato dopo diversi by-pass aorto-coronarici, funzione ventricolare sinistra globale ai limiti inferiori, tachicardie, ipercolesterinemia, ipertensione arteriosa, adiposità, diabete mellito tipo II" (doc. AI _, doc. AI _).
Con riferimento a tale diagnosi il medico curante dott. __________ ha giudicato l'assicurato abile al 50% unicamente in attività di tipo leggero (doc. AI _).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, per decisione 15 agosto 2001 confermando il precedente progetto decisionale del 2 febbraio 2001, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI), stabilita un'incapacità al guadagno del 44% ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita con effetto dal 1° aprile 1999, sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
In seguito alla richiesta di prestazioni AI, inoltrata il 25 maggio 1999, abbiamo esaminato il diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità.
Giusta l'articolo 28 della legge, federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per cento almeno
un quarto
50 per cento almeno
una mezza
66 2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI, nasce al più presto alla data in cui:
a) l'assicurato presenta un'incapacità al guadagno durevole del 40% almeno, o
b) l'assicurato ha presentato, in media, un'incapacità di lavoro del 40% almeno durante un anno senza interruzione notevole (art. 29 LAI).
E' ritenuta invalidità durevole o permanente, un danno alla salute irreversibile, ma relativamente stabilizzato, che verosimilmente non evolverà più, né migliorando, né peggiorando. In questo caso, il diritto alla rendita nasce al momento in cui l'incapacità di guadagno ha raggiunto almeno il 40 %.
In assenza di invalidità permanente, si parla di un'invalidità (incapacità di lavoro e di guadagno) di lunga durata. Il diritto alla rendita nasce, in questo caso, alla scadenza del termine di un anno, se c'è stata incapacità di lavoro del 40% almeno, senza interruzione notevole, e se l'incapacità di guadagno che dà diritto a una rendita persiste.
All'occorrenza, si tratta di una malattia di lunga durata.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Durante il mese di aprile 1998 si è manifestata una malattia che ha reso l'assicurato parzialmente inabile al lavoro. Sotto il profilo medico-specialistico, l'assicurato è ritenuto abile al lavoro in misura completa nell'esercizio di un'attività leggera quale la gestione della ricezione, contatto con i clienti, piccoli lavori di manutenzione ecc. Il salario attuale minimo per una persona con queste mansioni, senza una formazione specifica, è di Fr. 36'530.- annui. Senza il danno alla salute, il salario attuale dell'assicurato quale cuoco-ristoratore sarebbe di Fr. 65'000. Dal confronto di questi redditi si ricava una perdita di guadagno o un grado d'invalidità del 44 %. Giusta l'art. 29, lett. b LAI il diritto alla
rendita nasce dopo un anno di attesa, ovvero il 1 aprile 1999. Da questa data in poi versiamo, retroattivamente, un quarto di rendita con un grado d'invalidità del 44 %.
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 65 000
con invalidità 36 530
perdita di guadagno/grado d'invalidità 28 470 = 44/%
Un assicurato che presenta un grado d'invalidità situato tra 40 e 50% e che si trova in una situazione economicamente precaria, ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita."
(Doc. AI _)
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, postulando il riconoscimento di un'invalidità almeno del 50%.
Queste le motivazioni del gravame:
" (…)
Come già evidenziato nell'opposizione del 13 febbraio 2001, la mia situazione fisica sta subendo un'evoluzione in senso negativo essendo peggiorata la mia situazione clinica per problemi cardiaci e di diabete. Ieri (11.9.2001) sono stato sottoposto ad un ulteriore controllo presso il __________, effettuato dallo stesso dott. __________, il quale, visto il mio stato i salute, ha predisposto ulteriori accertamenti ed esami ricorrendo alla medicina nucleare, che verranno effettuati sull'arco di due giorni, il 10-11 ottobre prossimi.
Come già evidenziato nella mia opposizione il calcolo effettuato dall'Ufficio AI per fissare nella misura del 44% il mio grado di incapacità lavorativa non mi trova per nulla concorde poiché la mia situazione si è involuta e come risulta dai certificati medici già agli atti non mi è possibile lavorare per più di 4 ore al giorno. Dopo gli esami di metà ottobre trasmetterò il responso del __________ sulla mia reale situazione fisica che mi provoca un'incapacità lavorativa assai superiore a quella del 44%.
Va poi rilevato che anche se limitata nel tempo, l'attività deve essere comunque leggera e non esiste nessuna professione nella quale io potrei svolgere le mie mansioni con un salario annuale di fr. 36'530.-.
Nel ramo alberghiero non esiste una simile attività poiché un collaboratore formato ha sì uno stipendio di fr. 3'110.mensili, a condizione che possa poter lavorare al 100%.
Non va poi disatteso il fatto che non parlo le lingue nazionali e che comunque poter esercitare un'attività a metà tempo riuscendo ad ottenere una retribuzione di almeno fr. 32'500.- annui è praticamente impossibile.
Quanto menzionato dall'Ufficio Al su quanto sarei in grado di svolgere mi fa ricordare la storiella sulla statistica sul consumo di pollo: "In Svizzera al giorno ogni persona mangia mezzo pollo: in realtà vi è però chi mangia un pollo intero e chi non ne mangia affatto".
All'età di 56 anni quale lavoro "leggero" posso trovare da svolgere che sia in grado di produrre il reddito che secondo la statistica AI dovrei percepire?
Dopo i nuovi accertamenti di ottobre sarò in grado di fornire una situazione più completa ed esaustiva della mia situazione, che permetterà di determinare il mio reale stato di incapacità lavorativa che in tutta coscienza non ritengo sia inferiore al 50% (anzi lavorando a metà tempo come ho fatto ho peggiorato il mio stato di salute)." (Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 4 ottobre 2001 l’amministrazione ha postulato la reiezione del gravame osservando:
" l'assicurato è stato posto a beneficio di un quarto di rendita, essendogli stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 44%.
Prontamente insorto, l'interessato contesta tanto le valutazioni mediche, quanto il reddito ipotetico da invalido, a suo dire troppo elevato.
II ricorrente, sofferente di disturbi cardiaci, è stato sottoposto nel 1998 ad un intervento chirurgico (by pass).
L'assicurato è gerente di un albergo, con annesso ristorante. Prima dell'insorgere del danno alla salute svolgeva principalmente la mansione di cuoco e cameriere.
Invitato ad esprimersi in merito alle capacità lavorative del ricorrente, il dottor _________, specialista in cardiologia, ha attestato che il paziente è ancora in grado di svolgere lavori leggeri -in concreto mansioni di tipo amministrativo, piccoli lavori di manutenzione- senza alcuna limitazione (cf. doc. n. _ inc. AI).
All'incarto non figura inoltre alcun indizio atto a comprovare che ultimamente le condizioni dell'assicurato si sarebbero aggravate. In effetti il medico di fiducia di quest'ultimo, dottor __________, in data 9 febbraio 2001 attestava una capacità lavorativa del 50% (cf. doc. n. _ inc. AI); nel giugno del 1999 certificava parimenti una capacità del 50% sull'arco dell'intera giornata (cf. doc. n. _ inc. AI).
Eventuali peggioramenti prodottisi dopo l'emanazione della decisione impugnata non possono invece essere considerati nell'ambito della presente vertenza. In effetti, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366).
Si rilevi ad ogni modo che qualora effettivamente venisse accertato un rilevante aggravamento dello stato di salute, l'assicurato ha comunque la facoltà di inoltrare in ogni tempo una domanda di revisione.
Per quanto attiene infine alla discrepanza fra le valutazioni dei due medici, lo scrivente Ufficio ha ritenuto di basarsi su quella del dottor __________ in quanto specialista nel ramo in questione, e quindi meglio piazzato per esprimere un giudizio mirato.
Infine, con riferimento alla valutazione economica, si rileva che in qualità di gerente l'assicurato, oltre alla possibilità di svolgere attività consone al proprio stato di salute (segnatamente attività amministrative), ha la facoltà di adeguare i ritmi alle proprie esigenze, senza dover sottostare ad imposizione alcuna.
Si è quindi ritenuto giustificato fare riferimento al salario conseguito da persone che effettuano mansioni di questo genere, senza possedere una specifica formazione. Detto salario ammonta a fr. 2810.mensili, ovvero fr. 36'530.- annui (cf. nota CIP 31.1.2001, doc. n. _ inc. AI)." (Doc. _)
1.5. In data 12 novembre 2001 l'insorgente ha confermato la propria richiesta ricorsuale ribadendo di essere inabile al lavoro al 50% in attività leggere. A tale riguardo egli ha prodotto un rapporto del dott. __________ datato 8 novembre 2001 nel quale viene indicata un'incapacità lavorativa del 50% in attività leggere per motivi cardiologici (doc. _), un rapporto del dott. __________ datato 12 novembre 2001, facente stato, oltre che dell'affezione cardiologica, anche di problematiche alla spalla destra, ed attestante quindi un'incapacità del 50% per lavori d'ufficio (doc. _), nonché un certificato del dott. __________ del 13 novembre 2001 in cui è precisato che l'assicurato è in cura per diabete mellito scompensato (doc. _)
Prendendo posizione sugli atti medici prodotti dall'assicurato, con osservazioni 7 dicembre 2001 l'UAI, producendo le annotazioni del medico AI, ha sottolineando di non essere in grado di esprimersi in merito all'eventuale incidenza della rottura della manscetta dei rotatori della spalla destra sulla capacità lavorativa dell'assicurato, essendo venuto a conoscenza di tale episodio solo in sede ricorsuale (XII).
1.6. In data 10 gennaio 2002 il TCA ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura dello __________ (__________) di __________, invitando le parti a formulare le domande peritali (doc. _).
In data 29 gennaio 2002 il TCA ha sottoposto allo __________ le domande peritali (doc. _).
Il 17 settembre 2002 lo __________ ha rassegnato il proprio referto (doc. _), che il TCA ha trasmesso alle parti per una presa di posizione. Con scritto 24 settembre 2002 l'insorgente ha rilevato come la perizia confermi la tesi ricorsuale (doc. _), mentre con scritto 23 settembre 2002 l’UAI ha dichiarato di non avere particolari osservazioni al riguardo (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212).
A questo proposito occorre rilevare che il TFA ha inoltre stabilito che per determinare il grado d'invalidità di un assicurato bisogna prendere in considerazione solo il guadagno che corrisponde oggettivamente alla residua capacità di guadagno (RCC 1979, 336).
Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (cfr. DTF 125 V 261 consid. 4; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
Il grado d'invalidità di un assicurato non può quindi essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.4. Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Secondo la giurisprudenza nel periodo di attesa di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI è unicamente rilevante l'esistenza di un'incapacità lavorativa, non anche le conseguenze finanziarie della stessa (DTF 105 V 159 consid. 2a). Il fatto, quindi, di aver beneficiato di indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione non esclude il riconoscimento di inabilità lavorativa (DTF 104 V 191). Lo stesso vale anche nel caso in cui l'interessato è ancora vincolato da contratto di lavoro, malgrado l'inabilità lavorativa (DTF 105 V 159 consid. 2a).
In caso di pagamento dello stipendio, alfine di verificare se l'assicurato era effettivamente inabile al lavoro in maniera rilevante, dev'essere stabilito d'ufficio con diligenza, se l'assicurato svolgeva le proprie usuali mansioni oppure se, a causa del danno alla salute, effettuava prestazioni limitate (consid. 4 non pubbl. di DTF 120 V 421; cfr. Meyer/Blaser, op. cit., p. 234).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.5. In casu, considerato l'evidente diverso tenore della valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento (cfr. in particolare il rapporto 2 giugno 2002 del dott. __________ attestante dal profilo cardiologico una piena capacità lavorativa attività leggere, doc. AI _) rispetto a quella espressa negli atti medici prodotti in corso di causa (cfr. rapporto 8 novembre 2001 del dott. __________ attestante un'incapacità del 50% in attività leggere per motivi cardiaci, doc. _; cfr. rapporto 12 novembre 2001 del dott. __________ facente in particolare stato di un'incapacità del 50% in attività leggere in considerazione sia dell'aspetto cardiologico che della problematica alla spalla destra, doc. _), questa Corte, al fine di accertare lo stato salute dell'assicurato considerato nel suo insieme e di chiarire l'effettiva sua incidenza sulla capacità al lavoro, ha ordinato l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura dello __________.
2.6. Dal referto 17 settembre 2002 (doc. _) risulta che lo __________ ha proceduto ad una approfondita e dettagliata valutazione dello stato di salute dell'assicurato dal profilo ortopedico (cfr. perizia pag. 10-12), internistico (perizia pag. 13-15) e psichiatrico (pag. 15-17). Sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti, i periti dello __________ hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Die Diagnosen lauten auf:
1.) Koronare Herzkrankheit
- Status nach 6-fachem aortokoronarem Bypass 04/98 bei
- Dreigefäss-Erkrankung
- Status nach inferiorem Myokard-Infarkt 04/98
2.) Metabolisches Syndrom
(arterielle Hypertonie, Adipositas [BMI 34], Diabetes mellitus)
3.) Rotatorenmanschetten-Ruptur rechts 11/00
4.) Zervikovertebrales Syndrom
Die koronare Herzkrankheit besteht seit Jahren und wurde am 19.04.1998 durch den akuten Herzinfarkt zum ersten Mal manifest.
Das metabolische Syndrom ist ebenfalls seit 1998 bekannt.
Die Schulterbeschwerden auf der rechten Seite führt der Versicherte auf seine Unfälle in den Jahren 1984 und 1989 zurück. Eine erhebliche Zunahme der Beschwerden wird ab
dem Jahre 1998 angegeben; ab diesem Zeitpunkt besteht eine erhebliche Bewegungseinschränkung in diesem Bereich. (…)"
(Doc. _, pag. 17-18)
Per quel che concerne la capacità lavorativa di __________ e le eventuali possibilità di un miglioramento delle sue condizioni di salute, i periti, rispondendo ai quesiti peritali, si sono così espressi:
" (…)
4.2.: Ist der Gesundheitsschaden derartig, Beeinträchtigungen in der Tätigkeit als Kellner und als Koch zu verursachen? -
Seit wann?
_______________________________________________________
Ja. - Sowohl die Herzkrankheit als auch die Schulter-Pathologie schränken die Arbeits
fähigkeit des Versicherten als Kellner und als Koch ein.
Der Beginn dieser Beeinträchtigung ist ins Jahr 1998 zu setzen.
4.3.: Falls ja, welches sind solche Beeinträchtigungen und in welchem Mass wirken sie sich auf die Arbeitsfähigkeit als Kellner und als Koch aus?
Aufgrund der erheblichen, schmerzhaften Bewegungseinschränkung der rechten Schulter, ist der Versicherte als Kellner wie auch als Koch als arbeitsunfähig zu betrachten. Der Versicherte ist nicht mehr in der Lage, schwere Töpfe vom Herd zu heben und Arbeiten oberhalb der Augenhöhe auszuführen.
Aus rein kardiologischen Gründen ist der Versicherte körperlich nicht mehr voll belastbar. Diese Einschränkung verursacht ebenfalls eine verminderte Arbeitsfähigkeit als Koch und Kellner.
4.4.1: Vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, könnte der Versicherte in andere Tätigkeiten eingegliedert werden? -
__________________________________________________
Ja.
Falls ja, zum Beispiel welche?
__________________________________________________
Der Versicherte wäre in der Lage, eine körperlich nicht belastende Tätigkeit auszuführen. In einem Restaurationsbetrieb könnte er zum Beispiel im Empfang, als Kundenbetreuer, tätig sein; weiter könnte er Arbeiten als Receptionist sowie einfache Büroarbeit durchführen.
In welchem Ausmass?
__________________________________________________
Die oben aufgeführten Tätigkeiten könnte der Versicherte ganztägig ausführen.
Mit welchen Beschränkungen?
__________________________________________________
Rein körperlich besteht die oben erwähnte Einschränkung in Bezug auf die rechte Schulter.
In Bezug auf das Herzleiden sollte der Versicherte keiner besonderen Stress-Situation ausgesetzt werden. - Bekannterweise reagiert der Versicherte bei Stress-Situation mit vermehrtem Herzklopfen und Schweissausbruch.
Insbesondere in welchem Mass wirken die Beeinträchtigungen auf die Arbeitsfähigkeit in leichten Tätigkeiten im Gastgewerbe, wie Empfang, Kundenbetreuung, kleine Unterhaltungsarbeiten?
___________________________________________________
Aufgrund der multiplen Krankheiten des Versicherten schätzen wir sein Rendement in den oben erwähnten Tätigkeiten auf 75%.
4.4.2: Ist es möglich, die Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit/in angemessener Tätigkeit durch Eingliederungsmassnahmen, beziehungsweise Hilfsmittel, zu bessern?
___________________________________________________
Nein.
4.5.: Ist der Gesundheitsschaden verbesserungsoder verschlimmerungsfähig?
___________________________________________________
Die koronare Herzkrankheit ist eine chronische Erkrankung, eine Verbesserung der Situation ist hier nicht mehr möglich, im Gegenteil, die koronare Herzkrankheit könnte zu weiteren Komplikationen führen.
Das metabolische Syndrom ist, zumindest rein theoretisch, verbesserungsfähig: Der Versicherte könnte sein Körpergewicht reduzieren und seinen Kreislauf, beziehungsweise seine allgemeine Kondition, verbessern. Auch die Stoffwechsel-Situation könnte sich mit einer besseren Diät-Einhaltung verbessern.
4.6.: Wie beurteilt der Gutachter, nach grösstmöglicher Wahrscheinlichkeit, die Arbeitsfähigkeit (in 7„) ab April 1998 bis heute als Kellner, als Koch und in anderen geeigneten Tätigkeiten, insbesondere in leichten Tätigkeiten im Gastgewerbe, wie Empfang, Kundenbetreuung, kleine Unterhaltungsarbeiten?
___________________________________________________
Seit 1998 ist der Versicherte als Kellner und Koch und in weiteren körperlich mittel schweren oder schweren Tätigkeiten nicht mehr arbeitsfähig.
In leichter Tätigkeit schätzen wir seine Arbeitsfähigkeit ab Juli 1998 auf 75% ein.
4.7.: Weitere Bemerkungen?
___________________________________________________
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Versicherte nur vier Jahre lang die Schule besucht hat, dass er über keine besonderen Kenntnisse im Bürobereich verfügt, was seine Arbeitsfähigkeit als Verwalter einschränkt.
Die Prognose ist allgemein als reserviert zu betrachten."
(Doc. _, pag. 18-21)
Riassumendo, i periti, in considerazione dell'affezione cardiologica e ortopedica di cui __________ è portatore, concludono per un'incapacità lavorativa del 75% dal luglio 1998, rispettivamente ritengono l'assicurato non più in grado di svolgere l'attività intrapresa di cuoco e ristoratore - fatto questo rimasto incontestato in sede ricorsuale e per altro già sufficientemente documentato dalla refertazione medica acquisita in sede istruttoria dall'UAI precisando che tale incapacità è intervenuta nel 1998.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.8. In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.9. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni dei periti basate su un approfondito e completo esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurato. Essi sono giunti ad una logica conclusione in merito alla totale incapacità lavorativa globale dell’assicurato nell’attività intrapresa di cuoco e ristoratore, come pure nel valutare al 75% l'abilità in attività leggere rispecchianti le indicazioni mediche.
Pertanto alla perizia dello __________ deve essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7, 2.8).
Per quanto riguarda in particolare l'inizio dell'incapacità lavorativa nella professione intrapresa di cuoco-ristoratore, sulla base delle risultanze peritali e sulla scorta dell'ulteriore certificazione medica agli atti, è verosimile ritenere che, tenuto conto dell'insieme delle affezioni invalidanti, una diminuzione sensibile della capacità al lavoro ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4) sia intervenuta in occasione dell'evento patologico dell'aprile 1998 (infarto del miocardio) e che da tale momento vi sia stata ininterrottamente un'incapacità in tale professione in misura completa, nessun atto medico all'inserto permettendo di far risalire, col grado di certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali, l'insorgenza di una sensibile diminuzione della capacità lavorativa ai sensi della citata norma in un periodo antecedente l'aprile 1998, l'assicurato avendo del resto normalmente svolto la propria attività lavorativa sino a tale momento (cfr. perizia, cfr. rapporti medici sub. doc. _, doc. AI _. doc. AI _; cfr. attestato del datore di lavoro, doc. AI _). Per il resto i periti dello ___________, che nella loro valutazione hanno tenuto conto di tutti i dati anamnestici e disponevano dell'intera refertazione medica versata agli atti, hanno potuto rilevare come la completa l'incapacità al lavoro come cuoco e ristoratore sia intervenuta nel 1998.
Pertanto, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che __________ presenta una completa incapacità lavorativa nella sua professione di ristoratore-cuoco da aprile 1998 e che nell'aprile 1999, vale a dire alla scadenza dell'anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, egli presentava una capacità al lavoro unicamente in attività leggere in misura del 75%, essendo irrilevante al proprosito sapere se tale incapacità al 75% sia insorta nell'aprile 1998 oppure, come rilevato dai periti dello _________ nel luglio 1998, dovendosi comunque nel merito rilevare come in concreto né dalle dettagliate considerazioni contenute nel referto peritale né da alcun altra attestazione medica verstata agli atti e considerata in sede peritale emergano indizi o elementi che permettono di ipotizzare che tale incapacità sia insorta solo nel luglio 1998 e non già nell'aprile del medesimo anno, ritenuto che nulla agli atti consente di ritenere che vi sia stata un'evoluzione o un cambiamento delle condizioni di salute rispettivamente della capacità lavortativa dell'asssicurato tra l'aprile e il luglio 1998.
2.10. Partendo dunque da un’esigibilità al 75% in attività leggere, al fine di determinare il grado d’invalidità, occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3.
Ai fini della determinazione del reddito da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.
Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000.
Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a), questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89), ammonta a fr. 51'750.-- ( 50'498 x 1902 : 1856).
Tenuto conto di una capacità del 75% in siffatte attività, si ottiene un reddito pari a fr. 38'812 (75% di 51'750).
Per quel che concerne eventuali riduzioni secondo quanto stabilito dalla succitata giurisprudenza federale, considerata l'età dell'assicurato (classe 1946), ritenuto il fatto che generalmente gli uomini occupati a tempo parziale guadagnano proporzionalmente meno che i loro colleghi maschi impiegati a tempo pieno (cfr. VSI 2002 pag. 73 consid. 5) e viste le affezioni invalidanti di cui è portatore, nel caso concreto appare equilibrato apportare una riduzione del 15-20%.
Dal raffronto del reddito da invalido di fr. 32'020 (82.5% di 38'812), con quello incontestato - da valido di fr. 65'000 emerge un'incapacità al guadagno pari al 50.7% (65'000 – 32'020 x 100 : 65'000), che dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
In simili circostanze, a decorrere dal 1° aprile 1999, e cioè dopo un anno di incapacità lavorativa media ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4) in casu superiore al 50% - _____________ ha diritto ad una mezza rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata é annullata.
§§ Dal 1° aprile 1999 __________ ha diritto ad una mezza rendita.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti