RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00073 rg/gm
Lugano 8 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 2 settembre 2001 interposto da
__________ , rappr. da: __________,
contro
la decisione del 4 luglio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 20 settembre 2001 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame e in particolare precisa:
" (…)
Al momento attuale la piccola non necessita di tale tipo di interventi. E' quindi a giusto titolo che la domanda è stata respinta.
Con riferimento alle obiezioni sollevate in sede di ricorso, occorre comunque sottolineare che se da parte nostra non è possibile mantenere in sospeso la pratica sino al momento in cui tali provvedimenti potrebbero rendersi necessari, tuttavia a tal momento l'assicurata potrà rinnovare la propria richiesta. L'UAI entrerà quindi nuovamente nel merito della questione." (cfr. Doc. _);
vista la lettera 2 ottobre 2001 dell'insorgente (cfr. Doc. _) che di conseguenza dichiara di ritirare il ricorso;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi