RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00066 RG/sc
Lugano 20 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 17 luglio 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurata, nato nel 1968, di professione venditrice, ha presentato in data 27 dicembre 1999 una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti professionali, a seguito di un trauma al ginocchio destro subito nel febbraio 1996 e riconosciuto quale infortunio dalla __________.
1.2. Per decisione 22 maggio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all'assicurata un periodo di riformazione professionale quale (apprendista) ottico per il periodo 27 dicembre 1998 - 23 agosto 2001.
1.3. Con decisioni 17 luglio 2001 l'UAI ha assegnato a __________ un'indennità giornaliera di fr. 72.90 dal 27 dicembre 1998 al 31 agosto 1999 e di fr. 67.50 dal 1. settembre 1999 al 31 agosto 2000, rispettivamente di fr. 62 dal 1. settembre al 23 agosto 2001.
1.4. Contro le decisioni amministrative l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso al TCA col quale chiede in sostanza che le indennità giornaliere vengano calcolate sulla base di un salario superiore. Queste le motivazioni del gravame:
" Con la presente desidero esporre il mio problema, in quanto in data 17 luglio 2001 ho ricevuto il conteggio della decisione per le indennità giornaliere per la riqualifica professionale che sto svolgendo come ottico.
Con mia delusione ho visto che sono molto basse in quanto in totale con il salario che ricevo come apprendista dal datore di lavoro, non raggiungo nemmeno i Fr. 3'000.--, salario minimo dato ormai in tutti i cantoni.
L'indennità giornaliera per l'anno scolastico 99 è di Fr. 72.90, il salario lordo mensile è di Fr. 2'187.--.
L'indennità giornaliera per l'anno scolastico 99/00 è di Fr. 67.50, il salario lordo mensile è di Fr. 2'025.--.
L'indennità giornaliera per l'anno scolastico 00/01 è di Fr. 62.--, il salario mensile è di 1'860.--.
I salari lordi d'apprendistato che ho ricevuto sono:
per il primo anno Fr. 600.--, per il secondo Fr. 850.--, per il terzo Fr. 900.--.
Vivo da sola e devo affrontare molte spese, tra cui un affitto di Fr. 840.--, luce, acqua, telefono, riscaldamento, spese mediche e assicurative, ho un'utilitaria che devo sostenere le spese di consumo e di manutenzione e le spese dei pasti che consumo fuori casa sulla pausa del mezzogiorno.
Purtroppo il mio reddito lavorativo si è abbassato molto dopo circa un anno dall'incidente, infatti da maggio 97 ho avuto un peggioramento del mio stato di salute da dover ridurre il lavoro, da tempo pieno a tempo parziale per i forti dolori che avevo. Infatti in quel periodo sono andata a vivere dai miei genitori per il cambiamento economico che ho avuto e per i problemi che ne sono derivati.
La paga che ricevevo come venditrice a tempo pieno presso la ditta ___________ era di Fr. 4'000.- lordi, poi mi sono ritrovata a ricevere un salario molto più basso lavorando a tempo parziale presso la ditta ___________ abbigliamento, e presso la ditta ___________ dal 1° Novembre 1997 al 20 Maggio 1998.
In quei sei mesi ho ricevuto come salario medio mensile Fr. 2'250.- lordi.
Per questo Vi chiedo di poter riesaminare la cosa in quanto come salario é veramente troppo basso da poter far fronte a tutte le spese ancora per un anno, 2001/2002, per quanto da parte mia rinuncio a molte cose come per esempio le vacanze o tante altre cose che reputo non indispensabili.
Sono molto grata di tutto l'aiuto che mi viene dato, in quanto da sola non avrei mai potuto studiare così da cambiare la mia professione e risolvere così il mio problema di salute dovuto all'infortunio." (Doc. _)
1.5. Nella sua risposta 27 settembre 2001 l'UAI ha, per contro, chiesto la reiezione del gravame, sostenendo che:
" (…)
Principi relativi al calcolo dell'indennità
Per calcolare le indennità giornaliere, sono applicabili gli importi e i limiti massimi previsti nell'ordinamento delle IPG (art. 24 cpv. 1 LAI).
Delimitazione tra le persone che esercitano un'attività lucrativa e le persone senza attività lucrativa
Si considerano come persone esercitanti un'attività lucrativa gli assicurati che, durante i dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, hanno esercitato un'attività lucrativa almeno durante quattro settimane oppure - caso che si verifica raramente - che possono dimostrare che avrebbero potuto svolgere un'attività lucrativa di lunga durata durante l'integrazione. Lo stesso vale per i disoccupati che si sono annunciati all'ufficio del lavoro (Cifra marginale 4002 delle direttive sull'indennità giornaliera AI).
Rientrano nella categoria delle persone esercitanti un'attività lucrativa - senza avere adempito il requisito della durata minima prevista sopra - anche gli assicurati la cui attività lucrativa è stata interrotta unicamente per motivi di salute (TFA del 3 novembre 1961, RCC 1962 p. 167).
Basi di calcolo applicabile alle persone esercitanti un'attività lucrativa
Per il calcolo delle indennità giornaliere AI spettanti alle persone che esercitano un'attività lavorativa è determinante il reddito dell'ultima attività esercitata a tempo pieno (cifra marginale 4005 delle direttive sull'indennità giornaliera AI).
Definizione di periodo di piena attività
Per periodo di piena attività s'intende quello che l'assicurato ha esercitato senza essere stato ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. E' irrilevante se si sia trattato di un'attività corrispondente o meno alla capacità e alla formazione dell'assicurato. Per le persone diventate invalide in seguito a infortunio, ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 4007 delle direttive sull'indennità giornaliera AI).
Reddito dell'attività lucrativa determinante
Bisogna considerare il reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (vedi sopra). Per i salariati, si tiene conto del salario orario, di quattro settimane oppure mensile e, per gli indipendenti, del reddito annuo.
Quando l'ultima attività esercitata a tempo pieno risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato avrebbe conseguito da questa attività immediatamente prima dell'inizio dell'integrazione se non fosse divenuto invalido (cifre marginali 4009 e 4010 delle direttive sull'indennità giornaliera AI).
Dalla documentazione agli atti rileviamo che il danno alla salute risale al 18.02.1996 quando la signora __________ ha subito un grave trauma al ginocchio destro.
Prima di questa data l'assicurata è stata occupata in prevalenza quale venditrice ausiliaria presso vari datori di lavoro.
Immediatamente prima del danno alla salute la ricorrente era al beneficio delle prestazioni da parte dell'assicurazione disoccupazione.
Dall'estratto del suo conto individuale rileviamo infatti che da parte dell'assicurazione disoccupazione sono state versati i seguenti importi:
01.01.1995 - 31.10.1995 fr. 19'421.00
01.12.1995 - 31.12.1995 fr. 1'539.00
01.01.1996 - 28.02.1996 fr. 3'490.00
II reddito ipotetico dell'assicurata è stato calcolato in base ai dati emanati dall'ufficio del lavoro validi dal 01.01.2000 e relativi al personale di vendita.
II salario preso in considerazione ammonta a fr. 2'800.00 mensili (salario indicativo previsto per il personale di vendita con 40 anni di età o 10 anni di servizio).
Ne consegue che il reddito ipotetico annuo dell'assicurata è stato valutato in fr. 33'600.00.
L'indennità giornaliera è stata calcolata come al seguente dettaglio: Reddito ipotetico come venditrice : fr. 33'600.00
Reddito giornaliero medio: fr. 94.50
Indennità di diritto fino al 31.12.2000
Indennità per persona sola (45%) fr. 42.60
Supplemento per persona sola fr. 12.00
Supplemento per l'integrazione fr. 27.00
Totale fr. 81.60
Indennità di diritto dal 01.01.2001
Indennità per persona sola (45%) fr. 42.60
Supplemento per persona sola fr. 12.00
Supplemento per l'integrazione fr 30.00
Totale fr. 84.60
Considerato che durante la formazione la signora __________ ha pure beneficiato del salario di apprendista l'indennità giornaliera AI ha subito una riduzione conformemente alle cifre marginali 5036 e 5041 delle direttive concernenti il calcolo e il versamento delle indennità giornaliere AI.
L'indennità di diritto dopo la riduzione ammonta pertanto a:
fr. 72.90 al giorno dal 27.12.1998 al 31.08.1999
fr. 67.50 al giorno dal 01.09.1999 al 31.08.2000
fr. 62.00 al giorno dal 01.09.2000 al 23.08.2001" (Doc. _)
1.6. In data 11 ottobre 2001 il TCA ha sottoposto alcuni quesiti all'assicurata, la quale con scritto 25 ottobre 2001 ha presentato le relative risposte producendo della documentazione.
Con osservazioni 20 novembre 2001 l'UAI ha preso posizione su tale scritto e sulla nuova documentazione prodotta.
1.7. In data 27 novembre 2001 il TCA ha posto alcuni quesiti alla ditta __________ (uno dei precedenti datori di lavoro dell'assicurata) la quale ha risposto nelle rispettive date 8 gennaio e 21 gennaio 2002.
Le risposte della __________ sono state trasmesse alle parti per osservazioni. In data 19 febbraio 2002 è pervenuta la presa di posizione dell'UAI mentre l'insorgente è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).
L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI).
A norma dell'art. 24 cpv. 1 LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1 OAI).
L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art. 24 cpv. 2 LAI).
Per periodo di piena attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 4007 DIJ, valide dal 1° gennaio 2001).
Per quanto riguarda la fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 4009 DIJ).
Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cfr. cifra marginale 4010 DIJ).
2.3. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che nel febbraio 1996 l'assicurata è stata vittima di un infortunio, riconosciuto dalla __________, a seguito del quale essa ha presentato, nel dicembre 1999 una richiesta di provvedimenti d'integrazione volti ad una riqualifica professionale quale ottico. Prima dell'evento infortunistico l'assicurata non esercitava una professione lavorativa: essa era disoccupata sin dal dicembre 1994 ed ha beneficiato delle relative prestazioni assicurative da gennaio a1995 a febbraio 1996 (cfr. estratto individuale AVS, doc. _ inc. IG; cfr. osservazioni 25 ottobre 2001, doc. _). Precedentemente, dal 1991 al 1993, essa è stata alle dipendenze della ditta __________, quale venditrice. Successivamente all'infortunio essa ha ripreso a lavorare quale venditrice, per un breve periodo (da novembre 1996 a gennaio 1997), alle dipendenze della __________ ed in seguito, da novembre 1997 a febbraio 1998, presso la ditta __________ con impiego al 60% per poi essere assunta, da marzo a giugno 1998, alle dipendenze della __________.
Alla luce di quanto precede, pur essendo l'interessata divenuta invalida a seguito dell'infortunio occorsole nel mese di febbraio 1996, atteso che essa, tuttavia, non esercitava attività lucrativa alcuna sin dal dicembre 1994 e considerato altresì che l'ultimo periodo in cui essa ha svolto un'attività lucrativa a tempo pieno risale al periodo 1991-1993, appare nella specie giustificato ritenere quale reddito determinante ai fini del calcolo delle indennità giornaliere litigiose, dovute per il periodo di riqualifica compreso tra il dicembre 1998 e il 23 agosto 2001, il reddito ipotetico che essa avrebbe potuto conseguire immediatamente prima dell'integrazione se essa non fosse divenuta invalida (art. 21 cpv. 2 OAI, cfr. consid. 2.2).
Orbene, sulla base di quanto attestato dal suo precedente datore di lavoro presso cui l'interessata ha svolto la propria attività lavorativa a tempo pieno senza il danno alla salute, il salario che l'assicurata avrebbe potuto conseguire a far tempo dal 1998 quale venditrice è stato cifrato in fr. 3000 mensili per 13 mensilità (cfr. doc. _; ciò appare del resto plausibile anche alla luce dei dati salariali riportati nel contratto normale di lavoro per il personale di vendita [cfr. doc. _ inc. IG], come pure avuto riguardo al salario concretamente percepito presso la ___________ nell'intero anno 1992 - fr. 34'980 - rispettivamente da gennaio a novembre 1993 - fr. 32'215 [cfr. estratto conto individuale AVS, doc. _ inc. IG]).
In simili circostanze, le indennità giornaliere cui __________ ha diritto durante il periodo d'integrazione devono essere calcolate considerando un reddito annuo determinante pari a fr. 39'000 (fr. 3000 x 13 mensilità), cui corrisponde un'indennità di diritto per persona sola di fr. 49.- (39'000 : 360 x 45%).
Ritenuto, in aggiunta a tale importo, un supplemento per persona sola di fr. 12 (art. 22ter OAI) nonché un supplemento d'integrazione di fr. 27 (sino al 31 dicembre 2000) rispettivamente di fr. 30 a fra tempo dal 1 gennaio 2001 (art. 11 OAVS), il totale giornaliero, senza riduzione per attività salariata svolta durante l'integrazione, di spettanza di __________ ammonta a fr. 88.- per il periodo dal 27 dicembre 1998 al 31 dicembre 2000 e a fr. 91 per il periodo dal 1 gennaio al 23 agosto 2001.
2.4. Giusta l'art. 21 cpv. 3 OAI se l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, deve essere ridotta nella misura in cui, addizionata al reddito di quest'attività, sorpassa il reddito determinante.
Ora, dagli atti di causa non è dato di sapere con esattezza quale sia stato il salario percepito dall'assicurata quale apprendista ottico nel periodo dal 27 dicembre 1998 al 23 agosto 2001, ritenuto che stando alle dichiarazioni dell'assicurata essa avrebbe percepito durante il primo anno di apprendistato un salario di fr. 600 , nel secondo di fr. 850 e nel terzo di fr. 900 (cfr. ricorso), mentre nell'ambito della riduzione operata dall'amministrazione risultano essere stati considerati un salario di fr. 650 per il primo periodo, un salario di fr. 8'12.50 nel secondo e di fr. 975 per il terzo periodo (cfr. doc. _ inc. IG; diverse ancora risultano per altro le rimunerazioni previste, per i singoli periodi considerati, nei contratti di tirocinio sottoscritti dall'interessata, cfr. doc. _ inc. IG).
In simili condizioni l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione affinché, considerato un reddito determinante pari a fr. 39'000 e quindi un'indennità di base, senza riduzione, pari a fr. 49, accerti l'ammontare esatto dei salari percepiti dall'assicurata durante l'intero periodo integrativo, determini in seguito, conformemente all'art. 22 cpv. 3 OAI, l'ammontare esatto delle riduzioni applicabili ai singoli periodi considerati nelle querelate decisioni e stabilisca infine gli importi totali dovuti a ______________ a titolo d'indennità giornaliera.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
2.- Il reddito determinante per il calcolo delle indennità giornaliere dovute dal 27 dicembre 1998 al 23 agosto 2001 a __________ ammonta a fr. 39'000.--.
3.- L'incarto è retrocesso all'amministrazione perché proceda al nuovo calcolo delle indennità giornaliere sulla base del reddito sopra menzionato dopo gli accertamenti di cui ai considerandi.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti