Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2001 32.2001.63

September 28, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,868 words·~19 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00063   RG/sc

Lugano 28 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 10 luglio 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Dall'ottobre 1976 al gennaio 1979 __________, classe 1937, ha beneficiato di una rendita intera AI per un grado d'invalidità del 75% (AI _). A far tempo dal 1. dicembre 1989 egli è stato nuovamente posto al beneficio di una rendita per un'invalidità del 40% (AI _). Tale grado è stato successivamente confermato in sede di revisione con provvedimento 20 luglio 1994.

                                         Per decisione 16 gennaio 1998 è stato aumentato il grado d'invalidità al 50% con effetto dal 1. luglio 1996, mente con decisione 15 giugno 2000 è stata riconosciuta un'invalidità del 100% dal 1. febbraio al 31 maggio 2000. Dal 1. giugno 2000 l'assicurato beneficia quindi di una mezza rendita per un grado d'invalidità del 50% (AI _).

                               1.2.   In esito ad una successiva procedura di revisione avviata su richiesta dell'assicurato nel febbraio 2001, esperiti accertamenti medici ed economici , di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi successivi, per decisione 10 luglio  2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha confermato il diritto ad una mezza rendita per un grado del 50% motivando:

"  (…)

Se il gravo d'invalidità di un beneficiario di rendita si modifica in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima è, per il futuro, aumentata, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41 LAI.

Dalla documentazione agli atti ed in particolare dalla visita medica eseguita presso lo studio del Servizio Medico Regionale AI il 29.5.2001 non risulta un peggioramento dello stato di salute tale da giustificare un aumento del grado AI.

Nella professione di meccanico risulta infatti ancora un'incapacità del 50%.

Viene pertanto riconfermato l'attuale diritto a mezza rendita AI."

(Doc. AI _)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 7 agosto 2001 l'assicurato - rappresentato dal __________ - ha impugnato la decisione dell’amministrazione chiedendo l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità.

                                         Nel gravame è esposto:

"  (…)

1.                                                                            Con domanda del 9 aprile 1990, il ricorrente chiedeva l'assegnazione di prestazioni as­sicurative per invalidità, domanda accolta con il riconoscimento del diritto a una mezza­ rendita d'invalidità. Nel corso del mese dì maggio 2001, il ricorrente tramite suo medico di fiducia presentava domanda di revisione. chiedendo un aumento alla rendita intera. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata giungeva alle conclusioni che le condizioni di salute dell'assi­curato erano immutate rispetto alle precedenti valutazioni e pertanto con decisione del 10 luglio 2001 respingeva la domanda.

      Prove:  atti dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione. impugnata 10.7.2001

2.                                                                            La ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di essere invalido in misura com­pleta già dal 1998. A sostegno di questa sua posizione si riserva di produrre nel minor tempo possibile relazione medico‑specialistica. E' pertanto da ammettere un diritto alla rendita intera d'invalidità con decorrenza ancora da stabilire alla luce della documentazione specialisti­ca.

      Prove:  relazione medica, segue

3.   Alla luce dei considerandi di cui sopra si chiede venga il ricorso accolto.

4.   La decisione impugnata data del 10 luglio 2001. Il ricorso è tempestivo.

      Prove:  come sopra

5.   Il __________ è valido rappresentante del ricorrente.

      Prove:  mandato di patrocinio

6.   Nel caso di accoglimento del ricorso al ricorrente è assegnata un'adeguata indennità per ripetibili." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 20 agosto 2001 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:

"  in sede di revisione l'assicurato ‑ già a beneficio di una mezza rendita d'invalidità ‑ ha sostenuto che le proprie condizioni di salute avrebbero subito un peggioramento, ciò che avrebbe dovuto giustificare un aumento del grado di invalidità.

Al fine di fare il punto alla situazione, l'assicurato è stato sottoposto ad una visita ambulatoriale presso il Servizio medico regionale (SMR) dell'Al.

Il medico incaricato, dottor __________, ha ritenuto che dal punto di vista reumatologico la situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla precedente valutazione effettuata dal dottor __________.

Per quanto attiene alle altre patologie presentate dal ricorrente, ed in particolare agli esiti di un intervento chirurgico effettuato nel novembre del 1999, non si è ritenuto vi fossero limitazioni tali da giustificare un aumento del grado di inabilità lavorativa.

In definitiva quindi il ricorrente è stato giudicato ancora abile al 50% nell'attività di meccanico precedentemente svolta.

Nella decisione impugnata, prendendo atto del giudizio espresso dal SMR, dal quale non aveva motivo alcuno per scostarsi, l'UAI ha quindi confermato il precedente grado di inabilità.

D'altro lato si rilevi come nel proprio allegato ricorsuale l'assicurato si limiti a contestare genericamente le conclusioni espresse dallo scrivente Ufficio, senza fornire alcuna prova a proprio sostegno." (Doc. _)

                               1.5.   Con scritto 30 agosto 2001 il rappresentante dell'assicurato ha chiesto la sospensione della procedura sino all'inoltro della documentazione medica relativa ad una visita specialistica ortopedica cui l'interessato si sottoporrà in data non ancora stabilita, ma sicuramente  non prima del mese di novembre 2001 (V). Con osservazioni 12 settembre 2001 l'UAI ha dal canto suo ritenuto superflua l'assunzione di ulteriori atti medici (VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità chiesta da __________. Con l'atto impugnato, in sede di revisione l'UAI ha infatti confermato il precedente grado d'incapacità al guadagno del 50% e il conseguente diritto ad una mezza rendita AI.

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·        un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

·        la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.4.   Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).

                                         Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                               2.5.   Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).

                               2.6.   Nel caso in esame, sulla scorta del rapporto d'esame eseguito dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) - quale servizio medico istitutito a norma del nuovo art. 69 cpv. 4 OAI, in vigore dal 1. gennaio 2001, cui gli Uffici AI possono affidare l'esecuzione di esami medici nell'ambito dell'esame del diritto a prestazioni l'UAI ha confermato il precedente grado d'invalidità del 50% e il conseguente diritto ad una mezza rendita.

                                         L'insorgente dal canto suo contesta la liceità del provvedimento, adducendo in sostanza che il peggioramento delle sue condizioni di salute giustifica l'erogazione di una rendita intera d'invalidità.

                               2.7.   In concreto, dal rapporto SMR datato 30 maggio 2001 emerge che l'assicurato è affetto da:

"  (…)

7. Diagnosi con influsso sulla CL

Sindrome lombo‑vertebrale cronica su disturbi statici e degenerativi.

Stato dopo operazione ernia ombelicale (2000).

8. Diagnosi senza influsso sulla CL

Gastroesofagite da reflusso recidivante.

Diverticolosi del sigma.

Adiposità (BMI 32).

Stato dopo colecistectomia per colelitiasi (1979).

Epatite C cronica.

Stato dopo dilatazione coronarica per angina pectoris atipica e infarto anteriore non transmurale (1989).

Stato dopo operazione caviglia destra per frattura bimalleolare (1982).

Stato dopo operazione ginocchio sinistro per lesione ligamento collaterale mediale (1975).

Condropatia retropatellare residuale.

Stato varicoso di lieve entità arto inferiore destro.

Tabagismo.

Ipertensione arteriosa trattata.

Iperlipidemia trattata. (…)" (Doc. AI _, pag. 3)

                                         In merito alla capacità al lavoro e ad un eventuale peggioramento dello stato di salute rispetto alla situazione che ha giustificato la precedente assegnazione di una mezza rendita d'invalidità, nel rapproto viene osservato:

"  (…)

9. Discussione

Dalla documentazione a disposizione, mi permetto le seguenti prese di posizione.

L'assicurato ha svolto l'attività di meccanico al 50% fino al febbraio 2000. Per quattro mesi gli viene riconosciuta una rendita maggiore sino al 24.08.2000. Dal quel periodo non svolge più nessuna attività lucrativa per problemi di salute e anche in relazione con la vendita dell'officina.

Presenta due patologie con influsso sulla capacità lavorativa: la patologia reumatologica lombare di entità degenerativa su disturbi statici. L'esame odierno non permette di valutare un peggioramento riguardevole in confronto all'esame effettuato nel 1994 dal Dr. __________, che mostra le medesime limitazioni. Per queste limitazioni, l'assicurato è ritenuto abile al massimo al 50% nella sua precedente professione.

Da notare che in mancanza di valutazioni radiologiche recenti, la nostra valutazione è prevalentemente clinica.

L'altra patologia invalidante riguarda lo stato dopo l'operazione di ernia ombelicale. Intervento seguito da un buon decorso e dopo un periodo di normale convalescenza e con diminuzione del  peso, notiamo una buona ripresa funzionale. Per questa patologia ritengo indicato una limitazione in un lavoro medio‑pesante con sollevamento pesi di oltre i 15 kg. Questa limitazione si sovrappone a quella indotta dal problema della schiena, per cui non giustifica un aumento del grado di invalidità.

La patologia gastrointestinale che sembra causare disturbi notevoli, ma di entità non durevole, non viene considerata invalidante.

Per tutte le altre patologie, la situazione clinica è sovrapponibile agli accertamenti precedenti, per questo non ritengo che abbiano un influsso di peggioramento sull'invalidità già giudicata in precedenza." (Doc. AI _, pag. 3-4)

                                         Agli atti figurano pure alcune certificazioni del medico curante dott. __________, gastroenterologo.

                                         Con un primo certificato datato 22 gennaio 2001 e prodotto quale istanza di revisione, detto sanitario ha attestato:

"  Il paziente è sotto una rendita di invalidità del 50% dal 24.02.2000.

Durante gli ultimi mesi la situazione globale, in particolare per i problemi di schiena sono ancora peggiorati.

Attualmente il paziente non è più in grado di lavorare come meccanico dove ha fatto ultimamente solo consulenze dal 1998 dove aveva smesso l'attività in proprio.

Quindi chiedo una nuova valutazione della invalidità." (Doc. AI _)

                                         Con successivo rapporto 12 febbraio 2001 il dott. __________ ha posto la seguente diagnosi:

"  A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

    lavorativa:                                                                   da quando?

-   Chondropatia patella sinistra, instabilità ST dopo

    diversi interventi.                                                               1975

-   Lombalgie recidivanti ST da "numerosi" tentativi

    terapeutici senza beneficio".                                            1982

-   Adipositas 95 kg. - 175 cm.

    Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

    lavorativa:                                                                   da quando?

-   Cardiopatia ischemica.                                                     1989

-   Epatite C Cron. epatomegalia, cirrosi con

    Splenomegalia.                                                                 inizio? '79?

-   GERD.                                                                              1995

-   ST da colecistectomia.                                                     1979

-   Diverticoli sigma senza diverico"

(Doc. AI _)

                                         indicando un'incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività a far tempo dal 1. gennaio 2000.

                                         Infine con rapporto 19 maggio 2001 il dott. __________ ha precisato i seguenti periodi di inabilità lavorativa:

"  (…)

Inabilità dal

AI

Grado %

Motivo

26.07.99

16.08.99

100

Dolori lombari

22.11.99

31.12.99

100

Operazione ernia ombelicale

01.01.2000

01.03.2000

100

Riconvalescenza post. op.

01.06.2000

15.06.2000

100

Ricaduta dolori lombari

24.08.2000

31.12.2000

100

Ricaduta lombalgia, disturbi gastrointestinali

(Doc. AI _, pag. 1)

                                         osservando che:

"  (…)

Valutazione:

Nella situazione globale non ritengo indicato di tentare a reintegrare il paziente dell'età di 63 anni in realtà il paziente è inabile al 100% dal 1998." (Doc. AI _, pag. 2)

                               2.8.   Per quanto riguarda la valenza probatoria da attribuire a un rapporto medico, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3, 1997 pag. 123).

                                         Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- rechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F; cfr. anche STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.9.   In casu, il rapporto d'esame clinico del SMR, su cui l'UAI ha fondato il querelato provvedimento, soddisfa i requisiti esposti al precedente considerando. Esso, dopo approfondita e completa esposizione dei dati anamnestici, sulla base di dettagliato esame oggettivo delle condizioni di salute e tenuto conto della totalità dei disturbi lamentati dall'assicurato, conferma sostanzialmente, per quanto riguarda la patologia reumatologica lombare, che lo stato di salute dell'assicurato non ha subito rilevanti modifiche rispetto alla precedente valutazione effettuata nel maggio/luglio 1994 dal dott. __________, la quale era stata posta alla base della decisione 20 luglio 1994 con cui l'amministrazione aveva confermato, in sede di revisione, l'esistenza di una incapacità al lavoro, e di riflesso, di una capacità al guadagno pari al 40% (doc. AI _). Tale percentuale era per altro già stata stabilita con precedente decisione 24 giugno 1991, dopo gli accertamenti medici eseguiti dal SAM nel marzo 1991 (doc. AI _).

                                         Per quanto riguarda invece la patologia relativa allo stato dopo operazione di ernia ombelicale, eseguita nel novembre 1999, nel referto SMR è precisato che dopo l'intervento vi è stato un buon decorso con una ripresa funzionale dopo un periodo di normale convalescenza e che le limitazioni dovute a tale patologia (inesigibilità di lavori medio-pesanti comportanti il sollevamento di pesi oltre i 15 kg) si sovrappongono a quelle riconducibili all'affezione reumatologica lombare. Infine, in merito ai disturbi gastrici, gli stessi sono stati giudicati di natura non invalidante in quanto di entità non durevole.

                                         Le certificazioni dei medico curante dott. __________ - attestanti una completa incapacità lavorativa già a far tempo dal 1998, prima in relazione soprattutto alla patologia lombare, poi anche all'affezione dovuta allo stato dopo operazione di ernia ombelicale (cfr. doc. AI _)  - non paiono idonee a sovvertire l'esito della presente procedura.

                                         Esse si limitano in realtà a rilevare, in maniera generica e non sufficientemente circostanziata, un'incapacità lavorativa del 100%, senza fornire elementi di valutazione, fondati su approfonditi accertamenti medici, che permettono di concludere che vi é stato un peggioramento delle condizioni di salute e delle conseguenze sulla capacità al lavoro rispetto alle precedenti valutazioni.

                                         Nelle certificazioni del dott. __________ non sono quindi ravvisabili argomentazioni che possono in qualche modo sostanziare le sue conclusioni e che dimostrano in maniera convincente e oggettivabile l'esistenza di una incapacità al lavoro superiore a quella accertata sia in occasione della precedente procedura di revisione che in sede d'esame da parte del SMR.

                                         Inoltre, nella misura in cui la valutazione del dott. __________ del 19 maggio 2001 attesta - come è dato di capire - che lo stato di salute e le sue conseguenze invalidanti (incapacità al lavoro del 100%) erano già tali a far tempo dal 1998, la stessa non può essere ritenuta decisiva ai fini del presente giudizio, ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2.4), il fatto che una situazione rimasta sostanzialmente invariata venga in seguito giudicata in maniera diversa non è sufficiente per giustificare una revisione della rendita.

                                         Inoltre, già in occasione della precedente procedura di revisione, in esito alla quale è stata confermata un'incapacità del 50%, con rapporto 18 gennaio 2000 anche il dr. __________ aveva evidenziato come l'intervento di ernioplastica, il cui decorso è stato giudicato privo di complicazioni, non costituiva motivo per una revisione della rendita (cfr. doc. AI _).

                                         In simili circostanze, gli atti medici all'inserto consentono di ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che non vi è stata una modifica rilevante dello stato di salute dell'assicurato e che quindi, rispetto a quanto stabilito nella precedente decisione, il grado d'incapacità al guadagno di __________ non ha subito una modifica tale da incidere in maniera rilevante sul diritto alla rendita.

                             2.10.   Visto quanto sopra, potendo già decidere sulla base degli atti medici contenuti nell'incarto, questo TCA non reputa necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici, né attendere l'esito di eventuali nuovi esami preannunciati dall'assicurato.

                                         A proposito va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effet­tuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valu­tazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

                                         Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione querelata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2001.63 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2001 32.2001.63 — Swissrulings