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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.08.2001 32.2001.47

August 31, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,983 words·~15 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00047   RG/sc

Lugano 31 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 16 maggio 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'assicurata, classe 1954, consulente fiscale-contabile, con istanza 13 settembre 2000 ha chiesto l'assunzione da parte dell'AI delle spese relative all'intervento di cataratta all'occhio sinistro, da eseguirsi presso la __________.

                               1.2.   Esperita l'istruttoria, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi di diritto, per decisione 16 maggio 2001 l'Ufficio Assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:

"  (…)

In virtù dell'art. 12 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'Al prende a carico un provvedimento sanitario, se questo trattamento è in grado di migliorare in modo importante e duraturo la capacità di guadagno o la possibilità di svolgere gli atti abituali o di preservarli da una diminuzione notevole.

Esiste un'invalidità allorché il danno alla salute fisica o mentale provoca un'incapacità di guadagno presunta permanente o di lunga durata. Una totale capacità al lavoro esclude l'invalidità.

L'articolo 8, cpv. 1 LAI precisa anche che gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità imminente hanno diritto ai provvedimenti reintegrativi che sono necessari e atti a ristabilire la loro capacità di guadagno, a migliorarla, a salvaguardarla o a favorirne lo sfruttamento. Questo diritto deve essere determinato per tutta la durata probabile dell'attività.

Bisogna considerare che è imminente allorché si può prevedere un'incapacità al guadagno in un prossimo avvenire. Se l'insorgenza dell'invalidità è semplicemente possibile o che il momento dell'insorgenza resta incerto, non si può parlare di invalidità imminente.

La sua affezione oculare, considerato il suo carattere unilaterale, non minaccia attualmente, né in un prossimo futuro, l'esercizio della professione perlomeno non in misura tale da causare una diminuzione della capacità di guadagno o per lo svolgimento dei lavori abituali.

La cura della sua cataratta non può pertanto essere a carico dell'Al, poiché non riveste carattere di provvedimento integrativo ai sensi della LAI.

L'Ufficio Al ha esaminato le sue osservazioni dell'11.05.2001, ritenendole ininfluenti ai fini di una diversa valutazione del caso.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. _)

                               1.3.   Avverso la decisione amministrativa l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso col quale chiede la presa a carico da parte dell'UAI del provvedimento sanitario richiesto.

                                         Nel suo gravame essa fa in particolare valere:

"  (…)

Non ritengo giustificato il rifiuto da parte dell'Al di assumersi la cura della cataratta.

Trattasi di una affezione oculare che ha causato notevoli problemi nello svolgimento della mia attività (consulente fiscale e contabile); in particolare per il fatto che sono a contatto con il computer, nella guida visto che devo spostarmi sovente da clienti.

A tal riguardo allego alla presente il certificato rilasciatomi dal medico.

Senza l'operazione mi sarei senz'altro trovata in condizioni da non poter continuare la mia attività unica mia fonte di reddito, per questo motivo ritengo che la cura debba essere a carico dell'Al." (Doc. _)

                                         A sostegno della propria tesi ricorsuale l'assicurata ha inoltre prodotto un certificato medico del dott. __________, oculista FMH.

                               1.4.   Con risposta di causa 16 luglio 2001 l'UAI ha per contro chiesto la reiezione del gravame osservando:

"  (…)

Giusta l'art. 12 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale, e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.

Quale condizione di base è necessario che sussista uno stato di invalidità, o che tale stato sia quantomeno imminente.

Per quanto attiene in particolare al caso della cataratta, l'Al non considera sussista invalidità in caso di diminuzione unilaterale della vista, nella misura in cui l'assicurato non necessita di una visione binoculare nell'ambito della propria professione.

Nel presente caso la ricorrente esercita la professione di consulente fiscale e contabile.

Nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative non necessita quindi forzatamente di una visione binoculare. Ciò vale tanto per i compiti svolti con l'ausilio dell'elaboratore, quanto per le trasferte in automobile. Dal punto di vista medico infatti si ritiene che la perdita dell'acuità visiva non repentina non costituisca fattore invalidante, in quanto contemporaneamente interviene un progressivo adattamento a tale stato.

La Direttiva concernente le misure mediche reintegrative specifica d'altro canto che "il n'y a (...) pas d'invalidité en cas de diminution unilatérale de la vision (par ex cataracte ou cicatrice sur la cornée) lorsque l'autre oeil a une vision normale, dans la mesure où le métier exercé n'exige pas une vision binoculaire ou si, dans ce métier, un effet éblouissant n'a pas un effet perturbant (p. ex chauffeur de bus ou travail sur écran)" (marg. 37).

Si ribadisce ad ogni modo che analoga richiesta può essere presentata all'assicurazione malattia." (Doc. _)

                               1.5.   In data 28 agosto 2001 l'assicurata ha prodotto un ulteriore certificato del dott. __________.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a) e meglio a

a)   provvedimenti sanitari;

b)   provvedimenti professionali (orientamento professiona­le, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);

c)   istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai mino­renni grandi invalidi;

d)   somministrazione di mezzi ausiliari;

                                         e) pagamento di indennità giornaliere.

                                         I provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente arrischiano di esserne escluse per il futuro.

                                         Si può ritenere che, la reintegrazione è neces­saria, quando l'assicurato, a causa della sua invalidi­tà, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si può ragionevolmente esigere da lui che eserciti alla lunga una simile attività (RCC 1970, p. 521), senza l'appli­cazione di un provvedimento reintegrativo.

                                         Va inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).

                                         L'art. 8 cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provve­dimenti d'integrazione sia agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati d'invalidità".

                                         In altre parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo futuro, un’incapacità al guadagno.

                                         Il grado d'invalidità quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono alla rendita AI) può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti d'integrazione.

                                         Nondimeno, l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei provvedimenti d'integra­zione, e meglio:

a)   il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";

b)   il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito "considerando tutta la durata di lavoro preve­dibile" (cfr. art. 8 cpv. 1 LAI)

                                         Per quel che concerne in particolare i provvedimenti sanitari,  l’assicurato può pretendere solo quei provvedimenti che sono atti a migliorare notevolmente la capacità di guadagno o a preservarla da un peggioramento rilevante (DTF 115 V 199 consid. 5a; DTF 101 V 58).

                               2.3.   L'art. 12 LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV Nr. 47 p. 132).

                                         La norma persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata dell'affezione (Rapporto della Commissione degli esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966, pag. 31; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).

                                         La legge definisce provvedimenti sanitari, che non sono assunti dall'AI, quelli tesi alla "cura vera e propria del male". Fintanto che sussiste uno stato patologico labile, che può essere trattato con provvedimenti sanitari volti alla cura causale o sintomatica dell'affezione di base o delle sue conseguenze, essi sono considerati, dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali, come cura vera e propria del male (T. Locher, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 189). La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile a un danno alla salute, avente carattere di malattia, non ancora stabilizzato (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, pag. 217). Pertanto tutti i provvedimenti che tendono alla cura, rispettivamente alla guarigione di malattie evolutive non rientrano nel campo dell'AI (DTF 104 V 81, consid. 1; SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90 consid. 1a).

                                         Di regola l'AI assume unicamente provvedimenti tesi direttamente all'eliminazione o correzione di un difetto stabile oppure di un deficit funzionale, nella misura in cui, dalla prognosi, si possa presumere un notevole successo reintegrativo. Quest'ultimo, preso a sé, non costituisce un criterio determinante nel quadro dell'art. 12 LAI, poiché, praticamente, ogni provvedimento sanitario che abbia esito positivo influenza favorevolmente la capacità lucrativa (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90; DTF 112 V 349; DTF 105 V 19; DTF 100 V 101 consid. 1a, 98 V 208 consid. 2). Se quindi un provvedimento serve a curare una malattia, non può essere assunto dall’AI neppure se migliora la capacità di guadagno (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90).

                                         Se vi è possibilità di miglioramento duraturo e sostanziale della capacità al guadagno va esaminato da un punto di vista del caso concreto (DTF 115 V 199 consid. 5a; Maurer, op. cit., p. 152). Sostanziale è l’effetto del provvedimento se, in un determinato lasso di tempo, raggiunge un grado rilevante (DTF 115 V 199 consid. 5a; DTF 98 V 211).

                                         Entro un certo lasso di tempo minimo il  risultato ottenuto, da un punto di vista della capacità di guadagno, deve raggiungere una certa importanza minima (DTF 115 V 199 consid. 5a).

                                         La rilevanza dipende anche dalla gravità dell’affezione e dal tipo di attività esercitata o che potrà esserlo dopo l’avvenuta integrazione (DTF 115 V 199 consid. 5a)

                                         Miglioramenti esigui non vengono invece presi in considerazione (DTF 115 V 199 consid. 5a; Locher, op. cit. P.190).                            

                                         Di conseguenza l’AI non si assume provvedimenti sanitari se la capacità lavorativa viene migliorata solo in misura minima. In questo ambito la legge non prevede infatti dei provvedimenti che perseguono lo scopo di mantenere un piccolo e insicuro residuo di capacità lavorativa (DTF 115 V 200 consid. 5c; DTF 101 V 52 consid. 3c). Ciò è spesso il caso per coloro i quali percepiscono una rendita intera con un grado di invalidità di almeno 2/3.

                               2.4.   Nella fattispecie in esame l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, l'affezione oculare di cui l'assicurata è portatrice non minacciando l'esercizio della professione di consulente fiscale in misura tale da provocare una diminuzione della capacità al guadagno. In sede di risposta l'amministrazione ha al riguardo precisato che l'assicurata non necessita di una visione binoculare nello svolgimento della propria professione, ciò che permette di ritenere siccome inadempiute le condizioni per il riconoscimento del provvedimento sanitario richiesto.

                                         Dal canto suo l'insorgente sostiene che a causa dell'affezione oculare essa ha incontrato notevoli problemi nello svolgimento della sua attività, in particolare per quanto concerne il lavoro al computer  e la guida dell'automobile.

                               2.5.   In merito alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986 pag. 258 e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (la sottolineatura è del redattore):

"  (…)

Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die ophtalmo­logische Erfahrung zeige aber, dass dieser Mangel durch Ange­wöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert werden könne. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären Tiefen­schätzungsvermögens sei unterschiedlich in verschiedenen Al­tersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit. Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen Tätigkeiten recht­fertigen. Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Mau­rertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Ver­sicherer auf ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B. er­stelltes Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach würden medizini­sche Sachverständige seit längerem darauf hinweisen, dass sich der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und benachteiligend auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu ver­muten geneigt sei. Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges über­raschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fâlle) beein­trächtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch Ueberanstrengung zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tie­fenlokalisation diene auch die scheinbare Grösse der betrach­teten Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die Verteilung von Licht und Schatten usw., wel­che es nach der erforderlichen Angewöhungszeit auch beim Ein­äugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularse­hens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewis­ser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispiels­weise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem. Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und ho­hen Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle spielten. (…)"

                                         In una successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'alta Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione monoculare, ha precisato (la sottolineatura è del redattore):

"  (…)

3.‑ Au cours de la procédure judiciaire cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert in­dépendant, le professeur Huber, spécialiste en ophtalmolo­gie. Dans des rapports des 30 mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon l'expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure d'effectuer la plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail à l'écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d'être encore productive, les documents pouvant être aggrandis à volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"

                               2.6.   Dal rapporto 4 ottobre 2000 del dott. __________, oculista FMH emerge che __________ é affetta da cataratta all'occhio sinistro e da cataratta incipiens all'occhio sinistro. Ella porta occhiali per la correzione di una leggera miopia. Il sanitario ha  precisato che l'assicurato presenta un visus da lontano con correzione dell'occhio sinistro pari allo 0.05 e visus da lontano con correzione dell'occhio destro pari a 1.0. Essa ha quindi rilevato un abbassamento dell'acuità visiva con correzione di 0,05 (cfr. inc. AI).

                                         Con successivo certificato 15 maggio 2001 il dr. __________ ha inoltre precisato che "la situazione monoculare causava alla paziente un'estrema stanchezza e la capacità lavorativa era ridotta al 50%" (cfr. doc. _), mentre con successivo certificato 21 agosto 2001 esso ha evidenziato che a causa dell'affezione all'occhio sinistro l'assicurata "non avrebbe più avuto diritto di guidare un autoveicolo per 4 mesi secondo le condizioni legali" (cfr. doc. _).

                                         Dagli atti medici si evince quindi che l'assicurata presenta una visione (con correzione) normale dell'occhio destro e che la sua affezione oculare ha quindi carattere unilaterale.

                                         Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra citata e sulla base della certificazione medica agli atti, questo TCA non intravede motivi che permettono di ritenere che la perdita della visione binoculare, dovuta a cataratta all'occhio sinistro, possa nel caso concreto ostacolare l'assicurata nell'esercizio della sua professione di consulente (in particolare nell'attività al computer e nella guida dell'automobile, attività che, alla luce di quanto stabilito nella citata giurisprudenza federale, non possono essere considerate siccome inesigibili in caso di visione monoculare), per lo meno in una misura idonea a provocare una notevole diminuzione della capacità al guadagno ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI. Ciò tantomeno se si considera che per sua natura la cataratta è un'affezione che si sviluppa progressivamente lasciando all'assicurato un tempo sufficiente per adattarsi al suo handicap (cfr. RAMI 1986 pag. 258 e segg., sopra citato; cfr. VSI 2000 pag. 300 e segg.).

                                         Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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