RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00046 RG/sc
Lugano 20 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 10 maggio 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con istanza 19 agosto 1999 __________, classe 1934, impiegato __________, in pensione anticipata dal dicembre 1994, ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità l’assegnazione di prestazioni per adulti.
A motivazione della richiesta, con rapporto 1. settembre 1999 il dott. __________ dell'Ospedale distrettuale di __________ ha diagnosticato:
"1) Malattia aneurismatica a vari livelli:
stato dopo amputazione coscia dx. per aneurisma poplteo e occlusione embolica
- dolori tipo fantasma
2) Aneurisma aorta toraco-addominale
3) Cardiopatia ischemico ipertensiva con stato dopo IMA 79 e stato dopo bypass aorto coronarico
- aneurisma attuale del RIVA
4) Poliartrite psoriasica" (Doc. _, pto. 3)
1.2. Esperita l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica nonché un'inchiesta per persone occupate nell'economia domestica, per decisione 7 giugno 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a __________ un quarto di rendita a partire dal 1 agosto 1999 e una mezza rendita dal 1. ottobre 1999 motivando:
" Giusta l'articolo 28 della legge federale sul l'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per cento almeno
un quarto
50 per cento almeno
una mezza
66 2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI, nasce al più presto alla data in cui:
a) l'assicurato presenta un'incapacità al guadagno durevole del 40% almeno, o
b) l'assicurato ha presentato, in media, una incapacità di lavoro del 40% almeno durante un anno senza interruzione notevole (Art. 29 LAI).
E' ritenuta invalidità durevole o permanente, un danno alla salute irreversibile, ma relativamente stabilizzato, che verosimilmente non evolverà più, né migliorando, né peggiorando. In questo caso, il diritto alla rendita nasce al momento in cui l'incapacità di guadagno ha raggiunto almeno il 40 %.
In assenza di invalidità permanente, si parla di un'invalidità (incapacità di lavoro e di guadagno) di lunga durata. Il diritto alla rendita nasce, in questo caso, alla scadenza del termine di un anno, se c'è stata incapacità di lavoro del 40% almeno, senza interruzione notevole, e se l'incapacità di guadagno che dà diritto a una rendita persiste.
All'occorrenza, si tratta di una malattia di lunga durata.
Giusta l'art. 27 dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI), l'invalidità degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa è valutata in funzione dell'impedimento a compiere i loro lavori abituali. Per esempio, per gli assicurati che lavorano nell'economia domestica, si intende, per lavori abituali, l'attività usuale nell'economia domestica e, se ciò è il caso, nell'impresa del congiunto come pure l'educazione dei figli.
Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dall'inchiesta esperita dalla nostra assistente sociale risulta che lei ha presentato le seguenti incapacità a svolgere le faccende domestiche:
31 % dal gennaio 1997
100 % dal giugno 1999
76% dal 1.9.1999
Secondo il calcolo della media retrospettiva sorge pertanto il diritto ad un quarto di rendita Al a partire dal 1.8.1999 (2 mesi al 100% e 10 mesi al 31%) e ad una mezza rendita Al a partire dal 1.10.1999 (3 mesi al 100%, 8 mesi al 3 1 % e un mese al 76%).
Non sussiste per contro diritto a rendita intera in quanto tale diritto sorgerebbe unicamente a partire dal febbraio 2000 (3 mesi al 100%, 4 mesi al 31% e 5 mesi al 76% ‑ media 67%), mese in cui l'assicurato beneficiava già della rendita AVS." (Doc. _)
1.3. Con tempestivo ricorso 7 giugno 2001 l’assicurato ha impugnato la decisione dell’amministrazione postulando il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità per il periodo 1. agosto - 31 dicembre 1999. Queste le argomentazioni addotte dall'insorgente:
" mi permetto presentemente interporre ricorso contro le decisioni citate, in quanto ritengo che si fondino su un accertamento dei fatti insufficiente e di conseguenza fondino su premesse pregiudizievoli per la mia posizione. Ritenuto che nella procedura che regola la trattazione delle questioni attinenti alle assicurazioni sociali vige la massima ufficiale e che del resto non sono cognito degli aspetti giuridici che reggono la complessa materia, mi permetto esporre la cronistoria della mia situazione personale e in particolare del travaglio che passo a dipendenza delle mie condizioni di salute, rimettendomi al vostro giudizio. Chiedo, in ogni modo, non da ultimo a dimostrazione delle condizioni di salute in cui mi trovo, che perdurano da anni ed erano già tali nel mesi ai quali si riferiscono le decisioni (dall'1.8.1999 al 30.9.1999 e quindi dall'1.10.1999 al 31.12.1999), di poter essere sentito personalmente, nella misura in cui il presente ricorso non possa essere evaso riconoscendo per il periodo interessante le decisioni un'invalidità totale.
Il ricorso è tempestivo in quanto ho ricevuto, in lettera semplice, le decisioni in questione il 14.5.2001.
Sono stato impiegato della Confederazione, Dipartimento (allora) ________, fino al 31.12.1994; data dalla quale sono stato pensionato nell'ambito dell'azione di solidarietà per i dipendenti del ________ minacciati di licenziamento. Richiamo a proposito, per quanto non già disponibile agli atti dell'Al, la documentazione dal ______________.
Ecco dunque quello che oso definire il mio calvario, che apparentemente non permette di riconoscermi un'invalidità totale o quasi. Richiamo a proposito l'incarto Al, dal quale dovrebbero risultare le esatte date degli interventi e delle cure, ricordando che le mie condizioni di salute erano già precarie prima della mia messa in pensione.
Colgo anche lo spunto per ricordare, anche se ciò può avere solo una rilevanza marginale, che dal 1975 non fumo più, che non ho mai abusato di bevande alcoliche e che conduco da sempre una vita sana. Faccio pure preliminarmente presente, che essendo di origine contadine, a lato della mia attività professionale, ho sempre tenuto animali di cortile (conigli e galline) e coltivavo alberi da frutta, che servivano a arrotondare un poco lo stipendio. Su richiesta e per quanto necessario, sono disponibile a comprovare quanto affermato. Va da sé che non sono più Mi grado di seguire queste attività, nemmeno a livello di hobby.
Arrivo al dunque:
‑ 1979 infarto cardiaco;
‑ 1982, operazione al cuore (3 by‑pass);
- 1995 operazione aneorisma dell'aorta, con complicazioni (Zurigo);
- 1997 nuova operazione (aneorisma dell'aorta) a ___________, in altra ubicazione;
- 1999 amputazione della gamba destra sopra il ginocchio (__________, dopo degenza a __________);
- 1999 nuova operazione (aneurisma dell'aorta) a ________, in ulteriore ubicazione.
A ciò si aggiunga che dal 1991 soffro, documentatamene, di artrite. Chiedo che a proposito vengano richiamate le cartelle cliniche del dott. __________, in __________.
Il mio medico curante è il dott. __________, in __________. Chiedo che anche da questi vengano richiamate le cartelle cliniche.
Credo, senza essere specialista in medicina e tanto meno in materia assicurativa, di poter affermare senza tema di smentita di essere invalido in una percentuale assimilabile al 100%, anche per il periodo considerato dalle decisioni impugnate. Sono del resto disorientato del fatto che di fronte a un simile quadro clinico, non sia stato sottoposto ad una visita medica o perizia da parte di un medico di fiducia dell'AI.
Chiedo che questa lacuna istruttoria, indipendentemente dalle considerazioni che se del caso avessero espresso in punto al mio grado di invalidità i miei medici di fiducia, venga colmata ‑ per quanto ritenuto necessario per l'accoglimento del ricorso ‑ attraverso l'allestimento di una perizia specialistica, alla quale sin d'ora dichiaro di sottopormi volontariamente.
Ciò premesso, chiedo che per il periodo interessante le decisioni (1.8.1999 ‑ 31.12.1999) mi sia riconosciuta una rendita d'invalidità completa." (Doc. _)
1.4. Con risposta 16 luglio 2001 l’UAI ha proposto di respingere il gravame osservando:
" (…)
l'assicurato è stato posto a beneficio di un quarto di rendita dall'agosto al settembre del 1999, e di una mezza rendita per il periodo ottobre‑dicembre del medesimo anno. Con tempestivo ricorso il destinatario della decisione ha postulato l'assegnazione di una rendita intera, sostenendo che l'amministrazione avrebbe svolto un accertamento dei fatti incompleto.
L'assicurato è in pensione dal 1994. Nel periodo considerato non esercitava quindi attività lucrative. Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAI l'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa è calcolata in funzione del grado di impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete. In concreto, un'assistente sociale si reca al domicilio dell'assicurato e sulla base sia delle dichiarazioni di quest'ultimo, sia di dati oggettivi (constatazioni personali, condizioni dell'alloggio, disponibilità di mezzi ausiliari, ... ), stabilisce in quale misura l'assicurato non è più in grado di svolgere i normali lavori domestici.
Al proposito si ricorda che all'assicurato incombe l'onere di fare tutto quanto in suo potere per ridurre il danno ed incrementare la propria capacità lavorativa (per esempio acquistando elettrodomestici supplementari). Per quanto possibile dovrà altresì ripartire gli oneri in funzione del danno alla salute, ricorrendo in una certa misura all'ausilio di familiari (cf. Circolare concernente l'invalidità e la grande invalidità, marg. 3098).
Nella fattispecie l'inchiesta esperita dall'assistente sociale incaricata non offre spunti di critica. Quest'ultima ha infatti proceduto ad attenta analisi dei singoli punti, tenendo anche in considerazione il fatto che determinate mansioni, già prima dell'insorgere del danno alla salute, erano svolte da altre persone (segnatamente la sorella ed il nipote). L'assistente ha altresì tenuto conto del fatto che a far tempo dal luglio 1999 (intervento di amputazione della gamba) lo stato valetudinario dell'assicurato ha subito un netto peggioramento, operando di conseguenza due diverse valutazioni.
Qualora l'assicurato presenta una malattia di lunga durata, il diritto alla rendita sorge quando questi é stato incapace al lavoro per un anno nella misura del 40% almeno in media, senza notevole interruzione.
Nel presente caso i gradi di invalidità sono stati calcolati sulla base di un grado di incapacità lavorativa del 31 % sino al luglio 1999, e del 76% in seguito, così come stabilito nell'ambito dell'inchiesta a domicilio, considerando altresì i periodi durante i quali, a causa
degli interventi subiti, l'interessato era totalmente inabile.
Per quel che concerne il periodo ottobre/dicembre 1999, si rileva che il ricorrente è stato posto a beneficio di una mezza rendita malgrado presentasse un'inabilità lavorativa del 76%. In effetti, affinché si possa procedere all'assegnazione di una rendita intera, è
necessario che l'assicurato presenti un'incapacità di guadagno dei due terzi almeno, e che l'incapacità lavorativa media nel corso dell'anno precedente sia parimenti stata almeno pari al 66 2/3 % (cf. RCC 1980, p. 263)." (Doc. _)
1.5. Dopo aver consultato pendente lite gli atti AI, con scritto 2 settembre 2001 l'assicurato ha presentato ulteriori osservazioni, riconfermandosi nella propria domanda di giudizio (VIII).
1.6. Prendendo posizione sulle osservazioni 2 settembre 2001 dell'assicurato, con scritto 12 settembre 2001 l'UAI ha confermato la richiesta di reiezione del gravame (X).
1.7. In data 17 settembre 2001 il Vicepresidente del TCA ha posto alcuni quesiti al medico curante dott. __________ (XII). La risposta 24 settembre 2001 del dott. __________ è stata quindi trasmessa alle parti per osservazioni. Con scritto 7 ottobre 2001 l'assicurato ha confermato la propria richiesta ricorsuale postulando inoltre l'allestimento di una nuova perizia medica, mentre con osservazioni 8 ottobre 2001 l'UAI nulla ha aggiunto a quanto osservato in precedenza.
2.1. In data 10 ottobre 2001 il Vicepresidente del TCA ha sottoposto dei quesiti complementari al dott. __________, il quale ha risposto con lettera 19 ottobre 2001.
Con osservazioni 14 novembre 2001 allo scritto 19 ottobre 2001 del dott. __________ l'UAI ha insistito nel chiedere la reiezione del gravame. L'assicurato non ha presentato osservazioni.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’assegnazione di una rendita intera d'invalidità a __________ per il periodo 1. Agosto - 31 dicembre 1999.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. Se tuttavia un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Lausanne, p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.4. Nel caso in cui l’invalidità dev’essere stabilita secondo il metodo specifico, si paragona l’attività svolta dall’assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute e quella che può essere svolta posteriormente, applicando l’impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; RCC 1973 p. 352; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145; U. Meyer/Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Zurigo 1997, p. 218). Il raffronto delle attività va effettuato secondo lo schema stabilito dall’UFAS nelle sue direttive (U. Meyer/Blaser, op. cit. p. 220). In casi speciali si può derogare ai principi ivi stabiliti (RCC 1986 p. 250).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all’invalidità, se l’assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e esegue almeno parzialmente le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata, se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).
Va inoltre ancora rilevato che l’importanza dell’attività della persona che si occupa dell’economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell’impresa dell’altro.
2.5. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
A sua volta, l'art. 29 OAI prescrive che, perchè siano compiuti i presupposti dell'invalidità in modo permanente, è necessario sia presumibile "che nè un miglioramento nè un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro".
Secondo la norma surriferita, dunque, vi è incapacità di guadagno permanente quando, verosimilmente, non è da attendersi nè un miglioramento nè un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato. Perciò il TFA ha stabilito che non si può ammettere un'invalidità permanente nei casi in cui, a seguito di una malattia evolutiva, probabilmente, la capacità di guadagno non potrà che diminuire. D'altronde, l'incapacità di guadagno permanente può essere valutata solo con una prognosi e non basandosi su constatazioni retrospettive. Un'incapacità di guadagno permanente deve essere negata in caso di malattia con evoluzione progressiva.
(cfr. RCC 1985, pag. 484).
Di conseguenza, fintanto che le affezioni presentano un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di "invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.
In simili casi si dovrà applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata, vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno ininterrotto d'incapacità media al lavoro in misura pari almeno al 40%.
2.6. Per incapacità al lavoro bisogna intendere la perdita o la diminuzione della capacità di rendimento dell'assicurato nella sua professione o nel suo campo abituale d'attività (RCC 1980 p. 263). La valutazione medico teorica dell'incapacità lavorativa non vincola la commissione AI ma le indicazioni mediche atte a giudicare lo stato di salute di un assicurato sono decisive al pari di quelle pertinenti al genere ed all'estensione dell'attività ancora ragionevolmente esigibile (RCC 1970 p. 282).
L'estensione dell'incapacità di lavoro corrisponde alla riduzione dell'orario di lavoro dell'assicurato invalido (RCC 1970 p. 33); la perdita di guadagno subita durante il periodo d'attesa è per contro senza importanza in quanto quest'ultima dev'essere considerata solo allo scadere del termine di 360 giorni (RCC 1980 p. 263; 1979 p. 281). L'incapacità di lavoro è in effetti un'incapacità di rendimento e non di guadagno. Pertanto l'assicurato che lavora malgrado le prescrizioni contrarie del suo medico deve essere considerato invalido anche se percepisce un salario normale (RCC 1963 p. 225): tutt'al più la sua rendita potrà essere eventualmente ridotta ex art. 7 LAI.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo privatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.7. Nell'evenienza concreta, ai fini di chiarire la fattispecie dal profilo medico, l'amministrazione ha interpellato il medico curante dott. __________ il quale con certificato 30 dicembre 1999 ha attestato:
" Diagnosi:
‑ Malattia aneurismatica multidistrettuale con stato dopo amputazione sopra‑genicolare alla coscia dx per aneurisma ed occlusione embolica il 2.7.99.
‑ Stato dopo sindrome della loggia gamba dx, con stato dopo due fasciotomie.
‑ Aneurisma dell'aorta toraco‑addominale.
‑ Stato dopo operazione con impianto di protesi per aneurisma dell'aorta infrarenale il 14,10.99 a __________.
‑ Stato dopo due interventi per aneurisma toracico nel 95 e 97.
‑ Cardiopatia ischemico‑ipertensiva in trattamento con stato dopo infarto miocardico e triplo by‑pass aortocoronarico nel 1982 a Zurigo.
‑ Poliartrite psoriasica.
Per quanto concerne l'anamnesi e i decorsi mi riferisco ai rapporti del 20.9.1999 dell'Ospedale distrettuale di __________ così come il recente rapporto del Centro __________ di __________ del 28.10.99.
Attualmente dopo l'intervento a _________ il paziente presenta un decorso stazionario. Non lamenta dolori addominali. La PA con terapia medicamentosa si mantiene entro valori accettabili. Dal punto di vista del moncone non ci sono complicazioni.
Porta la protesi senza grosse difficoltà. Necessita sempre delle stampelle.
Dal punto di vista assicurativo riteniamo che il paziente dovrebbe essere messo al beneficio di una rendita intera Al se non già a partire dal 1997 al più tardi dal mese di giugno 1999 data della problematica aneurismatica emboligena con stato dopo amputazione della gamba sx sopra il ginocchio avvenuta il 2.7.1999." (doc. AI _)
indicando una completa inabilità al lavoro.
Con successivo certificato 3 febbraio 2000 il medesimo sanitario ha dichiarato:
" (…)
posso confermarvi che il signor __________ è stato degente presso l'Ospedale __________ di __________ dal 10.01.1997 al 31.01.1997.
In seguito è stato degente dal 19.02 al 07.03.1997 presso l'Ospedale __________
Ritengo pertanto che il paziente, che mi aveva già consultato il 30.12.1996, sia da ritenere inabile al lavora a partire dal gennaio '97." (Doc. AI _)
Rispondendo ad alcuni quesiti postigli dall'amministrazione, con scritto 17 febbraio 2000 egli ha inoltre precisato:
" (…)
in riferimento alla vostra lettera del 14.2.2000, posso comunicarvi che in qualità di casalingo, il paziente è da ritenere inabile all'attività lavorativa nell'ambito famigliare nella misura del 50 % a partire dal gennaio 1997 e sicuramente pure un buon 50 % anche a partire dal luglio 1999.
Ricordo che il paziente necessita l'ausilio di una sedia a rotelle, così come i dovuti accorgimenti per la guida di un autoveicolo, in quanto portatore di una protesi per la gamba sx su stato dopo amputazione sopragenicolare.
Presenta inoltre un'artrite psoriatica alle mani e alle ginocchia che è tuttora in trattamento con Salazopirina 2x500 mg." (Doc. AI _)
2.8. Per quanto riguarda il calcolo dell'invalidità di persone senza attività lucrativa, come visto, il criterio dell'incapacità di guadagno non trova applicazione (cfr. consid. 2.3, 2.4). L'invalidità è in tale caso invece stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1. Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2. Spese e acquisti diversi 10
3. Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4. Pulizia dell'appartamento 10
5. Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6. Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7. Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8. Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 288 e ss., il TFA ha avuto modo di ribadire la conformità delle citate direttive alla legge (cfr. VSI 1997 pag. 304-305, consid. 4a).
In questa sentenza l'Alta Corte ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestiche di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
In VSI 1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).
Inoltre, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano per altro essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
"En règle générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe du ménage constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activité:
Activités
Minimum
Maximum
%
%
1. Conduite du ménage (planification, organisation, réparation du travail, contrôle)
2
5
2. Alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions)
10
50
3. Entretien du logement (épousseter, passer l'aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, faire les lits)
5
20
4. Achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels)
5
10
5. Lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et plier le linge, repasser, raccommoder, nettoyer les chaussures)
5
20
6. Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille
0
30
7. Divers (p. ex. Soins infirmiers, entretien des plantes et du jardin, garde des animaux domestiques, confection et transformation de vêtements; activité d'utilité publique, formation complémentaire, création artistique)*
0
50
* à l'exclusion des occupations purement de loisirs (n° 3090)"
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Le total des activités doit toujours se monter à 100% (Pratique VSI 1997, p. 298).
La présentation de la répartition des travaux donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle sont applicables dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC 1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une proposition.
Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'êlle afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle.
Si la personne ne prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00) il TFA ha avuto nuovamente modo di confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.9. Nella concreta evenienza, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Con rapporto 13 novembre 2000 quest'ultima ha constatato i seguenti impedimenti nel disbrigo delle diverse faccende domestiche:
" (…)
1. INIZIO E DESCRIZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE
g INDICAZIONI DELL'ASSICURATO
Inizio del danno alla salute: gennaio '97, ovvero tre anni dopo il prepensionamento.
A questa data risale l'intervento, avvenuto a __________ e citato nella documentazione medica, per aneurisma toracico. Lo stato di salute si è ulteriormente aggravato nell'estate del '99 ed è sfociato nell'amputazione della gamba destra (luglio dello scorso anno).
Dopo un periodo di riabilitazione l'assicurato è rientrato al proprio domicilio con la protesi, di cui purtroppo può servirsi per poco tempo nell'arco della giornata. Sì sposta perlopiù con la carrozzella.
È stato sottoposto a cura di Salazopirin.
DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA
a. formazione scolastica e professionale
maggiori
g Eventuale situazione economica
Nulla di particolare da segnalare.
g Attività svolta e in che misura
L'assicurato è stato prepensionato nel '94.
3. PERSONE CHE VIVONO NELL'ECONOMIA DOMESTICA
nome e cognome
data di nascita
grado di parentela
professione
pasti consumati a casa
1911
padre
in AVS
3
Fra queste persone, le seguenti hanno bisogno di cura (esclusi i bambini).
nome e cognome
ragioni della cura richiesta
Dall'inizio dell'anno il suo stato di salute si è aggravato; nel frattempo è stata presentata richiesta di grande invalidità. Si rimanda al rapporto per ulteriori dettagli.
4. CONDIZIONI DI ABITAZIONE (DESCRIZIONE)
g appartamento di 3 ½ locali, al pianterreno senza ascensore. Occorre tuttavia scendere una rampa di scale per raggiungere l'appartamento vi si accede dal ristorante.
g Giardino (descrizione)
v Serra, acquistata 15 anni fa, 6 per 2.80 m, dove l'assicurato coltiva ortaggi durante tutto l'anno (una parte è coperta).
v Terreno di 400 m, di cui la maggior parte a prato e 1/3 a selva boscosa da cui è raccolta la legna per la stagione invernale. Qui ci sono alberi da frutta (una decina circa), di mele, ciliegie e prugne.
g Elettrodomestici particolari e mezzi ausiliari
specificare se acquistati dopo il danno alla salute.
Lavastoviglie (da anni) e lavatrice in bagno.
g Ubicazione dell'abitazione
accesso, comodità dei mezzi pubblici, dei negozi.
Si serve ancora dell'auto che ha subito le necessarie modifiche.
Negozi ad __________ e a __________.
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organiz-zazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5
percentuale degli impedimenti
0
percentuale di invalidità
0
Continua ad occuparsi della propria contabilità mentre quella del padre, da sempre, è delegata alla sorella. È tuttora in grado di organizzare e pianificare l'attività domestica.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia del-la cucina, riserve
importanza assegnata
30
percentuale
degli impedimenti
20/50
percentuale di invalidità
6/15
Si è sempre occupato dei pasti, per sé e per il padre, al quale tritava finemente gli alimenti.
Le difficoltà, iniziate nel '97, si sono sensibilmente aggravate con l'amputazione dell'arto: oggi infatti l'assicurato può spostarsi sempre e solo con la carrozzella, che comunque gli permette di raggiungere il piano di cottura.
Quando infila la protesi utilizza obbligatoria mente le stampelle (non sarebbe altrimenti in grado di mantenere l'equilibrio), mezzi che, contrariamente alla carrozzella, non può abbandonare per svolgere nessun'altra attività.
Già nel '97 aveva problemi nell'aprire‑chiudere tappi a vite e scatolame, a causa dell'artrosi alle mani e lamentava difficoltà nel rimanere in piedi a lungo, per i problemi a ginocchia e caviglie.
Mette e toglie le stoviglie dall'elettrodomestico e continua ad occuparsi, con le difficoltà di cui sopra, della preparazione dei pasti.
La situazione non ha subito sostanziali mutamenti, è tuttavia chiaro che l'assicurato non può fare alcune delle attività che lo hanno visto impegnato in precedenza: il rigoverno a fondo della cucina, per esempio, il rifornimento degli alimenti sui pensili sono attività che lo rendono, oggi, completamente dipendente dalla sorella.
Una situazione che esiste dal momento dell'amputazione; prima di questa data la sua autonomia era maggiore. Di qui l'esigenza di proporre due valutazioni, una dal '97 sino al luglio '99 ed una successiva.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
15
percentuale
degli impedimenti
50/100
percentuale di invalidità
7 5/15
Era la sorella che attendeva alle pulizie domestiche prima dell'amputazione mentre l'assicurato, che le eseguiva da solo prima del '97, provvedeva alle operazioni di minor conto. Passare l'aspirapolvere o lavare i pavimenti da qualche tempo gli era diventato pesante: aiutava dunque la sorella in quel giorno alla settimana in cui quest'ultima si rendeva disponibile. Si trattava di una collaborazione paritaria.
Dall'amputazione invece l'incapacità è totale, tant'è vero che la sorella si occupa regolarmente, tre volte la settimana, delle pulizie domestiche e del bucato, lavaggio e stiro della biancheria.
Ritengo che anche in questo caso sia importante precedere a due diverse valutazioni, una prima del '99 e una successiva.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10
percentuale
degli impedimenti
0/90
percentuale di invalidità
0/9
Se prima dell'amputazione provvedeva agli acquisti alimentari per sé e per il padre, ora è costretto a delegare alla sorella. Si muove all'esterno con la carrozzella, che dunque gli impedisce anche la minima autonomia; si limita ad accompagnarla al negozio ma non è certamente in grado di aiutarla nel trasporto delle merci.
Se prima del luglio '99 era completamente autonomo, ora è fortemente dipendente. Una situazione che si traduce in due diverse valutazioni.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
10
percentuale
degli impedimenti
50/100
percentuale di invalidità
5/10
Negli ultimi anni, alle prime difficoltà, è andata aumentando la collaborazione della sorella nel lavaggio e nello stiro del bucato. I problemi artrosici a mani e ginocchia facevano sì che l'assicurato ricorresse regolarmente al suo aiuto, senza tuttavia mancare di offrirle la propria collaborazione. Se prima però la sorella in un solo giorno alla settimana concentrava pulizie e bucato (ed era comunque aiutata dal Sig. __________), ora ne dedica tre e si fa carico di tutto.
L'appartamento è a scale ed è necessario stendere all'esterno, un fatto del tutto improponibile per l'assicurato.
Se dal '97 al '99 l'impegno dell'assicurato si é ridotto del 50 %, oggi si può sicuramente parlare di incapacità totale, almeno nelle attività qui considerate.
5.6 Cura di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
10
percentuale
degli impedimenti
20/70
percentuale di invalidità
2/7
Già prima del '99 la sorella si occupava del padre, ma limitatamente al bagno e alla contabilità. Oggi la situazione è mutata, considerato che questi necessita di aiuto nella cura personale (dallo scorso gennaio) e che gli è stata riconosciuta, di recente, la grande invalidità di grado medio. L'assicurato può garantire la propria presenza a casa e limitare così il rischio di cadute o di atti lesionistici (vi sono stati episodi di confusione e disorientamento); può altresì tritare gli alimenti ma non è certamente in grado di accompagnarlo nelle uscite fuori casa o sostenerlo negli spostamenti da un piano all'altro della casa.
Il luglio '99 segna il cambiamento e la riduzione di capacità e di collaborazione. Da questo momento infatti, l'assicurato riesce a garantire un controllo ma non può intervenire direttamente ‑ se non nell'alimentazione ‑ ed offrire così la propria collaborazione.
Una situazione interpretabile con una percentuale del 70%.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
20
percentuale
degli impedimenti
50/100
percentuale di invalidità
10/20
Già dal '97 ha ridotto il proprio impegno nella serra una serra che coltivava assiduamente tutto l'anno. Nel luglio '99 poi ha dovuto abbandonare qualunque attività, visto che non può raggiungerla nemmeno con le stampelle: ora se ne occupa un nipote.
Nella selva boscosa trovava il rifornimento di legna da riscaldamento (che è parte a legna e parte a nafta). Da sempre è il nipote che attende al taglio dell'erba mentre l'assicurato, prima del luglio '99 ma tuttavia già in misura ridotta rispetto a prima del '97, si occupava della potatura (una volta all'anno) degli alberi da frutta e della raccolta dei frutti (parte ne usava per confettura e parte li regalava).
Si trattava di un impegno già ridimensionato, rispetto a prima del '97, poiché non era più in grado di salire sugli alberi e di potare i rami più alti (a causa dei problemi alle ginocchia).
La riduzione dell'impegno e altresì le difficoltà lamentate dall'assicurato giustificano una percentuale d'incapacità del 50% prima del '99 e totale dopo.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
31,76 %
(Doc. AI _)
Sulla base di questi accertamenti e con riferimento ai tassi parziali rilevati, l'assistente sociale ha quindi stabilito un impedimento complessivo pari al 31% per il periodo gennaio 1997- giugno 1999, rispettivamente una limitazione del 76% a far tempo dal luglio 1999, eccezion fatta per il periodo giugno-agosto 1999 durante il quale è stata riconosciuta una piena incapacità dovuta al ricovero in ospedale per intervento chirurgico e riabilitazione.
Alla luce delle risultanze dell'inchiesta domiciliare, con l'atto impugnato l'UAI ha riconosciuto a __________ il diritto ad un quarto di rendita a datare dal 1 agosto 1999 e di una mezza rendita a far tempo dal 1. ottobre 1999.
Col gravame l'assicurato contesta le risultanze dell'inchiesta domiciliare facendo un elenco delle difficoltà che incontra nello svolgimento delle singole mansioni domestiche, chiedendo altresì di essere sottoposto a perizia medica specialistica. Egli conclude postulando l'erogazione di una rendita intera d'invalidità per il periodo 1. agosto 1999- 31 dicembre 1999.
3.1. Come visto, per la fissazione del grado di invalidità di persone occupate nell'economia domestica, oltre agli atti medici, dev’essere tenuto conto delle risultanze dell’inchiesta economica.
In tale contesto il TFA ha già stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid. 5).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b e c; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5).
Nelle sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W. il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto delle circostanze particolari, lo scrivente TCA ha posto alcuni quesiti al dott. __________, medico curante, presso cui l'assicurato è in cura a far tempo dal dicembre 1996, invitandolo altresì a voler esprimere un proprio parere in merito alle valutazioni contenute nel rapporto d'inchiesta.
Rispondendo ai quesiti postigli dal TCA, con rapporto 24 settembre 2001 il dott. __________ ha osservato:
" (…)
in merito alla vostra richiesta del 17.09.2001 concernente il paziente sopraccitato per una procedura che lo oppone all'ufficio Assicurazione Invalidità, posso attestare quanto segue:
1. Il signor __________, presenta un'artrite psoriatica con poliartrite alle articolazioni delle dita, ai polsi, ad entrambe le ginocchia ed alle caviglie, già a partire dal 1987, allora curato dal dr. __________ ad __________ e dal reumatologo, dr. __________.
Nell'aprile 1991, è stato degente presso la clinica reumatologica di __________, dove è stata definitivamente posta la diagnosi di artrite psoriatica con poliartrite simmetrica alle articolazioni sopraccitate.
Oltre a medicazioni anti‑infiammatorie quali Voltaren, il dr. __________ ha introdotto nel maggio 1995 la Salazopirina che il paziente assume ancora regolarmente.
Il paziente è stato degente presso l'Ospedale __________ dal 10.01 al 31.01.1997 per un intervento di aneurisma toracale e un intervento sulle coronarie con posa di Stent.
In seguito è stato ricoverato presso l'Ospedale __________ dal 19.02 al 07.03.1997 a seguito embolie polmonari bilaterali.
Condizioni generali poi ulteriormente ridotte da una cardiopatia ischemica post‑infartuale che già nel 1995, a __________, in occasione dell'operazione dell'aneurisma toracale, presentava una funzione di eiezione ridotta al 45 % .
Per tutte queste ragioni ho pertanto a più riprese attestato all'attenzione del l'assicurazione invalidità, un'inabilità lavorativa, anche come casalingo, per lo meno del 50 %.
2. Penso che le valutazioni dell'assistente sociale per quanto attiene il periodo 1997giugno11999, siano pertinenti e giustificate nell'ottica di quanto sopraesposto.
3. Malauguratamente le condizioni del paziente si sono ulteriormente aggravate, al punto che il paziente necessita di un nuovo intervento all'Ospedale __________." (Doc. _)
A completazione del rapporto 24 settembre 2001, su richiesta del TCA il citato sanitario ha inoltre precisato:
" (…)
1. Premetto che ho in cura il signor __________ dal 30.12.1996.
2. Per quanto attiene le "limitazioni funzionali e le controindicazioni", cercherò di ricostruire in base alle annotazioni sulla cartella clinica che non sempre rispecchiano un'indagine assicurativa con delle annotazioni puntuali, riferite in particolar modo a questa disamina dopo oltre quattro anni.
3. Il 31.01.1997 il paziente è rientrato direttamente dall'ospedale __________ al proprio domicilio. Le condizioni generali erano ridotte, non solo per i postumi dell'intervento di aneurisma toracale, ma anche per la presenza di un versamento pleurico bilaterale con difficoltà respiratoria ingravescente. Sospettando un'embolia polmonare viene ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale __________ il 19.02.1997 dove si riscontrano embolie polmonari bilaterali.
Durante questo periodo lamentava pure un dolore artritico al ginocchio dx e una ciste popliteale al ginocchio sx.
4. Come limitazioni funzionali sicuramente il paziente era notevolmente limitato nello svolgere le abituali mansioni quotidiane come anche l'igiene personale.
Non era sicuramente proponibile nessuna attività, sia per il fatto di intervento post-operatorio (operazione aneurisma dell'aorta con controindicazione nel sollevare pesi). Inoltre sia le difficoltà respiratorie che l'artrite, allora prevalentemente alle ginocchia, non permettevano nessuna attività fuori dall'appartamento e pure
all'interno aveva difficoltà nel salire e scendere le scale.
Sicuramente come casalingo era, in questo periodo, inabile al 100% il paziente è stato degente all'ospedale sino al 07.03.1997. Rientrato al domicilio risentiva, nelle settimane successive, ancora dolori toracocostali, in parte dovuti al precedente intervento a __________, e in parte dovuti alla situazione cardiocircolatoria, alquanto precaria.
5. Il 04.04.1997 labirintite acuta con necessità di rimanere a letto per alcuni giorni. Nelle settimane successive, condizioni generali leggermente migliorate con persistenza di una dispnea ai minimo sforzo, come per esempio salire le scale. Questa situazione è perdurata durante tutta l'estate e sino al dicembre 1997, ciò che sicuramente impediva di svolgere attività all'esterno e sicuramente un'attività ridotta per i lavori casalinghi, v. in particolare sollevamento di pesi superiori ai 7‑10 kg.
6. Nella primavera 1998 esacerbazione di artrite al polso della mano dx che per circa un mese ha notevolmente limitato l'attività manuale anche nelle faccende domestiche più semplici, come accudire alla propria persona e svolgere piccoli lavori di pulizia.
7. Nell'estate‑autunno 1998 ‑ primavera 1999 si sono susseguite delle consultazioni regolari mensili, con persistenza di difficoltà respiratorie da sforzo (salire una rampa di scale), episodi di bronchiti intercorrenti necessitanti copertura antibiotica (Bactrim, Augmentin), ed episodi di artrite, necessitanti, oltre alla terapia di base con salazopirina, un utilizzo saltuario di Voltaren 100 mg.
Anche durante questo periodo ritengo giustificata un'inabilità del 50%.
8. Il 15.05.1999 episodio diarroico con feci sanguinolenti .
Il 31.05.1999 è stato necessario un ricovero all'ospedale __________.
Malauguratamente è subentrata un'embolia arteriosa alla gamba sx che ha necessitato il 02.07.1999 un'amputazione sopra‑genicolare." (Doc. _)
3.2. In casu, alla luce degli atti medici all'inserto e sulla scorta delle risultanze dell'inchiesta domiciliare - eseguita, in conformità ai succitati dettami giurisprudenziali, considerando un complesso delle occupazioni abituali pari al 100% e entro i parametri fissati nella citata cifra marg. 3095 CII (cfr. consid. 2.8) - è da ritenere siccome dimostrato secondo l'alto grado di verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 1996 LPC Nr. 22 pag 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti ivi citati, RAMI 1994 pag. 210s) che __________ ha presentato i seguenti gradi d'incapacità nello svolgimento di mansioni casalinghe:
· 100% di incapacità (incontestata) a far tempo da gennaio 1997, mese nel quale l'assicurato, come confermato dagli atti medici, è stato giudicato completamente inabile quale casalingo e durante il quale ha pure dovuto essere ospedalizzato presso l'Ospedale __________ per un intervento di aneurisam toracale e intervento sulle coronarie con posa di Stent (doc. AI _);
· 100% d'incapacità nel periodo 19 febbraio - 7 marzo 1997, durante il quale egli é stato ospedalizzato presso l'Ospedale __________ a seguito di embolie polmonari bilaterali (doc. AI _);
· 31% dall'8 marzo 1997 (cfr. inchiesta domiciliare; cfr. doc. _);
· a partire dalla primavera 1998 è verosimile ritenere che vi sia stata una limitazione complessiva di rendimento nelle attività domestiche stimabile almeno del 60% per la durata di un mese dovuta, oltre alle problematiche respiratorie e circolatorie, all'attestata esacerbazione dell'artrite, che ha "notevolmente limitato l'attività manuale nelle faccende domestiche più semplici, come l'accudire alla propria persona e svolgere piccoli lavori di pulizia" (doc. _). Tenuto conto delle succitate risultanze mediche, per il summenzionato periodo appare infatti giustificato considerare un aumento di almeno del 30%, rispetto alla valutazione contenuta nel rapporto d'inchiesta, delle percentuali d'impedimento attribuite ai gruppi d'attività contemplati ai punti 5. 2 (preparazione dei pasti, la pulizia della cucina e le riserve) 5.3 (pulizia dell'appartamento), 5.4 spesa ed acquisti diversi), 5.5 bucato, confezioni e riparazioni indumenti), 5.6 (cura degli altri membri della famiglia) e 5.7 (diversi).
· 100% d'incapacità (incontestata) da giugno a agosto 1999, causa ospedalizzazione presso l'Ospedale __________ (cfr. doc. _);
· da settembre 1999 un'incapacità del 76% (cfr. inchiesta domiciliare).
Stante quanto precede, è da ritenere che l'assicurato è stato per 360 giorni ininterrottamente incapace al lavoro almeno nella misura del 40% ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.5) solo a datare dal 1. agosto 1998. L'incapacità media durante l'anno di carenza essendo del 42,5%, a partire dal 1. agosto 1999 (10 mesi al 31% e 2 mesi al 100%) l'assicurato ha diritto unicamente ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.6).
Ritenuto che - contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione - una volta sorto il diritto alla rendita eventuali modifiche del grado d'invalidità devono essere considerate alla luce dell'art. 88a OAI e non giudicate secondo i parametri di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 109 V 125, ZAK 1984 133), dal 1. novembre 1999, considerata una (incontestata) incapacità quale casalingo superiore al 662/3 a far tempo dal 1. agosto 1999, __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità (art. 88a cpv. 2 OAI).
3.3. Col gravame l'assicurato ha chiesto di essere sentito personalmente e postulato l'allestimento di una perizia medica.
A tale riguardo giova ricordare che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 4 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Cost. (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa e dell'esito del ricorso, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’audizione richiesta.
Per i medesimi motivi non appare parimenti necessario procedere all'allestimento di una perizia medica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 1999 e ad una rendita intera dal 1° novembre 1999.
.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti