Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2001 32.2001.43

November 29, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,502 words·~18 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00043   BS/nh

Lugano 29 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2001 di

__________, 

contro  

le decisioni del 17 aprile 2001 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l’invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con cinque decisioni datate 17 aprile 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto a __________, classe 1942, una mezza rendita d’invalidità, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ed una rendita complementare per la moglie. Dal 1° luglio 1998 quest’ultima rendita è stata trasformata in una rendita AVS erogata direttamente alla moglie dell’assicurato. Contestualmente l’amministrazione ha compensato le rendite AI arretrate con fr. 10'477,50 di prestazioni fornite dall’assicuratore LAINF (in casu: Cassa infortuni __________).

                               1.2.   Con ricorso 2 giugno 2001 l’assicurato contesta la compensazione effettuata dall’UAI facendo riferimento ad un contenzioso che lo vede opposto all’assicuratore contro gli infortuni.

                               1.3.   Mediante risposta 6 luglio 2001 l’UAI postula la reiezione del gravame. Rilevando come l’assicurato non abbia contestato il grado d’invalidità, l’amministrazione ha allegato la presa di posizione della Cassa di compensazione __________ sulla contestazione del calcolo della rendita. Con lettera 21 giugno 2001 la Cassa di compensazione ha osservato che:

" Ÿ  Innanzitutto, vi trasmettiamo in allegato il calcolo dettagliato dell'ammontare della rendita mensile del signor __________, che è pari a fr. 916.-.

Ÿ  Per quel che riguarda il grado di invalidità del signor _________, non è compito della nostra Cassa di pronunciarsi poiché essa non interviene nella determinazione del grado di invalidità dell'assicurato.                     

Ÿ  La Cassa ha reso una decisione di sovraindennizzo (indennizzo eccessivo) contro cui l'assicurato ha fatto opposizione (allegati 3 e 4). Per il momento la Cassa non ha ancora notificato la propria decisione su opposizione.

Ÿ  Infine, si deve ricordare che una lite è pendente dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino per gli infortuni che il signor __________ ha sofferto nel 1997.

    Gli infortuni che l'assicurato ha sofferto nel 1999 sono ancora in corso di trattazione. Un problema si pone in particolare per il rimborso delle indennità giornaliere al datore di lavoro, il quale richiede per l'appunto tale rimborso nella misura del 100%."

(IV/1)

                               1.4.   Con osservazioni alla risposta di causa, l’assicurato ribadisce la propria contestazione (doc. _).

                               1.5.   Su richiesta del TCA, con lettera 5 ottobre 2001 la Cassa ha prodotto la documentazione inerente la compensazione (doc. _).

Con scritto 26 ottobre 2001 l’assicurato ha preso posizione in merito ai nuovi atti (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la compensazione con le rendite d’invalidità di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.

Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (cfr. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

                                         - i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

                                            (lett. a ):

                                         - i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

                                         - i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

                                           LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).

                                         Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, RCC 1986 pag. 304 consid. 3b, RCC 1971 pag. 478, RCC 1961 pag. 117 consid. 1).

                                         La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima perso­na, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuri­dico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla presta­zione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, RCC 1956 pag. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 235 e 237).

                                         La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

                               2.3.   Per quanto riguarda le incombenze delle casse di compensazione e degli uffici AI nel quadro della procedura di comunicazione e compensazione di pagamenti retroattivi con crediti in restituzione di organi d'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le stesse sono disciplinate alle cifre marginali 4001 - 4012 della Circolare concernente  il sistema di comunicazione  e la compensazione tra l'AVS/AI e la LAINF del 1° gennaio 1997.

                                         La cifra marginale 4001 prevede segnatamente che:

"  Ove nel quadro di una procedura di comunicazione debbano essere messi in atto provvedimenti di compensazione, prima di emanare una decisione la cassa di compensazione - mediante il modulo 318.283.02 - deve comunicare (in due copie) all'assicuratore contro gli infortuni l'ammontare mensile delle rendite e l'importo degli arretrati maturati dall'inizio del diritto alla rendita.

Qualora due diversi assicuratori abbiano fornito prestazioni tali da aver entrambi facoltà di inoltrare richiesta di compensazione, a ciascuno di essi deve essere rimessa una comunicazione in cui sia fatta menzione dell'altro."

                                         La cifra marginale 4003 stabilisce inoltre che

"  Se l'assicuratore contro gli infortuni constata solamente a questo punto che non vi sono crediti in restituzione da compensare, deve comunicarlo alla cassa di compensazione con il modulo 318.283.02"

                                          mentre la cifra marginale 4004 precisa che

 " Se invece ve ne sono, l'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a comunicarne l'ammontare alla cassa di compensazione utilizzando lo stesso modulo. Di norma l'assicuratore deve inoltrare questa risposta - unitamente ad una copia della relativa decisione di richiesta di restituzione - al massimo 30 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione dell'importo della rendita e degli arretrati.

Se in via eccezionale, questa scadenza non può essere rispettata, la cassa di compensazione deve esserne informata"

                                         In merito all'emanazione delle decisione di rendita  e versamento dell'importo da parte della cassa previa compensazione, alle cifre marginali 4005 e 4007 la Circolare prevede in particolare che:

"  La cassa di compensazione rispettivamente l'ufficio AI emanano la decisione di rendita dopo aver ricevuto la risposta dell'assicuratore contro gli infortuni. Se deve essere compensato un credito in restituzione, la decisione di rendita ne dovrà tenere espressamente conto, così come dovrà tener espressamente conto del versamento degli arretrati."(cifra marg. 4005)

La decisione dovrà contenere la seguente osservazione:

"Eventuali ricorsi contro la richiesta di restituzione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'utilizzazione all'uopo delle rendite AI (o AVS) arretrate vanno opposti esclusivamente alla decisione di richiesta di restituzione dell'assicuratore contro gli infortuni del … conformemente ai mezzi d'impugnazione ivi citati". (cifra marg. 4007)

                               2.4.   Nel caso in esame, con l'atto impugnato l'amministrazione ha posto in compensazione il pagamento retroattivo di rendite AI scadute con un credito da restituzione di fr. 10’477,50 vantato dall’assicurazione contro gli infortuni __________.

Dagli atti di causa risulta che, dopo aver avuto conoscenza del diritto alla rendita AI, l’assicuratore LAINF ha inoltrato la domanda di compensazione mediante il formulario 318.183 previsto dal marg. 4003 della Circolare citata al considerando precedente (doc. _). Il credito di fr. 10'477,30 da compensare concerne la sovrassicurazione a seguito del contemporaneo versamento di indennità perdita di guadagno e rendita d’invalidità dal 1° gennaio 1997 al 30 novembre 2000.                 

                                         In effetti, secondo l’art. 40 LAINF le prestazioni in contanti dell’assicurazione infortuni, esclusi gli assegni per grandi invalidi, che concorrono con quelle di altre assicurazioni sociali (nel caso in esame: assicurazione invalidità), sono ridotte nella misura in cui, sommate a quest’altra, superano il guadagno di cui l’assicurato è presumibilmente privato. Inoltre, ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAINF l’assicurazione è tenuta ad esigere la restituzione di prestazioni a cui il beneficiario non aveva diritto. Va comunque ricordato che dal momento che la compensazione tra prestazioni arretrate dell’AI e crediti dell’assicurazione LAINF è prevista dalla legge (art. 20 cpv. 2 LAVS), non è richiesto il consenso scritto da parte dell’assicurato a tale compensazione.

                                         L’assicuratore infortuni ha dunque intimato all’assicurato il calcolo della sovrassicurazione mediante decisione formale datata 9 febbraio 2001 (doc. 3 allegato alla risposta di causa). Contro tale pronunzia in data 9 marzo 2001 __________ ha inoltrato tempestiva opposizione ex art. 130 cpv. 1 OAINF. Dagli atti di causa non risulta che l’assicuratore infortuni abbia emesso una decisione su opposizione ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 LAINF. Del resto, come evidenziato nella presa di posizione 21 giugno 2001, la Cassa di compensazione ha ricordato che presso lo scrivente Tribunale è pendente una causa in materia di assicurazione infortuni in relazione ai postumi sofferti dall’assicurato a seguito dell’incidente occorso nel 1997 (vertenza che si è conclusa recentemente mediante l’intimazione della sentenza 2 novembre 2001, inc. 35.2000.68) e che il caso relativo all’infortunio del 1999 è ancora aperto. La vertenza giudiziaria (che non è ancora conclusa, vista la possibilità di ricorrere al TFA) e l’esito della procedura amministrativa relativa all’infortunio del 1999 sono determinanti per il calcolo della sovrassicurazione poiché riguardano l’ammontare delle prestazioni LAINF. Fintanto che le due questioni indicate non saranno risolte definitivamente, molto verosimilmente l’assicuratore infortuni non potrà esprimersi, mediante decisione su opposizione, in merito all’importo posto in compensazione.

                               2.5.   Mediante il presente gravame l’assicurato non è dunque d’accordo che l’UAI compensi il credito contestato dell’assicurazione infortuni __________. Ora, a mente del TCA, non vi è motivo per attendere fino a che le controversie in ambito LAINF siano definitivamente terminate. Determinante è sapere se sono dati i presupposti per effettuare la compensazione. Nella fattispecie in esame, il credito da restituzione è sorto al momento in cui l’assicuratore infortuni ha avuto conoscenza del caso di sovrassicurazione ai sensi dell’art. 40 LAINF. L’assicurazione contro gli infortuni ha avuto conoscenza del caso di sovrassicurazione a seguito della comunicazione datata 18 ottobre 2000, contenuta nel citato formulario 318.183, con cui la Cassa di compensazione le ha reso noto, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, il diritto dell'assicurato al pagamento retroattivo di rendite AI per il periodo 1.01.1997 – 30.11.2000 (cfr. doc. _). Inoltre va ricordato che il diritto alla restituzione si prescrive entro un anno dal giorno in cui l’assicuratore ha preso atto dell’indebito versamento, ma al più tardi in cinque anni dal versamento stesso (cfr. art. 52 cpv. 2 prima frase LAINF). Le decisioni contestate sono del 14 aprile 2001, per cui il diritto alla compensazione è stato esercitato tempestivamente.                                                                                  Ora, se in futuro dovesse essere accertata l’inesistenza del credito da restituzione, l’assicurazione infortuni sarà tenuta a versare al ricorrente quanto a suo tempo compensato. In tal senso, infatti, il marg. 4011 della citata Circolare prevede:

"  Se il tribunale delle assicurazioni competente in una procedura di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto alla restituzione dell’assicuratore contro gli infortuni, quest’ultimo versa la somma in questione direttamente all’assicurato.”

                                         Pertanto, anche nell’ipotesi in cui venisse accertata l’inesistenza del credito di restituzione, l’assicurato non subirà alcun pregiudizio. In queste circostanze, dunque, la compensazione effettuata dall'UAI delle rendite arretrate con il credito in restituzione di prestazioni erogate dall’assicuratore contro gli infortuni appare corretta.

                               2.6.   Per quel che concerne il calcolo della rendita in oggetto, ricordato come siano applicabili per analogia le norme dell'AVS, va innanzitutto rilevato che se l'assicurato ha pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure se il suo periodo di contribuzione presenta delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia (rispettivamente d’invalidità) è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.7.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                               2.8.   Nel caso in esame, il periodo di contribuzione di __________, classe 1941, inizia il 1.1.1962 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età)  per terminare il 31.12.1996 (31 dicembre precedente l'anno in cui è sorta l'invalidità). Dall'estratto dei conti individuali, dove sono registrati i contributi versati, nonché dalla tabella di calcolo contenuti negli atti della Cassa di compensazione __________ (doc. _), la quale è competente per determinare la rendita (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), risulta che l'assicurato non ha nessuna lacuna contributiva. Di conseguenza, al ricorrente è stata riconosciuta la scala di rendita 44, che è la massiva prevista.

                               2.9.   Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM). Come già detto, il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né quelli compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS questi ultimi vengono calcolati).

                                         Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato relativi al periodo 1962 - 1996 giungendo così all'importo di fr. 1'060’868.--. La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1962.

                                         Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione al 1997 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita) risulta essere l'1.574 e quindi i redditi rivalutati ammontano a fr. 1'669’807.--. L'importo rivalutato va poi diviso per i 35 anni di contribuzione ciò che corrisponde ad un reddito annuo medio di fr. 47'709.--. All’assicurato sono stati inoltre riconosciuti 22 mezzi accrediti per compiti educativi pari ad una media di fr. 11’258.--. Da rilevare che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Ne consegue che il reddito annuo medio complessivo della rendita corrisponde a fr. 59’967.-- (47'709+ 11’258.--) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 59’700.--.

                                         Di conseguenza la rendita intera calcolata con l’ausilio delle citate tabelle e sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 59’700.--, ammonta a fr. 1’832.--.  Avendo __________ diritto ad una mezza rendita AI la stessa risulta essere dunque di fr. 916.—. Contestualmente al ricorrente è stata riconosciuta una rendita completiva per la moglie corrispondente al 30% della rendita principale (art. 38 cpv.1 LAI).

                                         Essendo la moglie del ricorrente nata il 20 giugno 1936, nel 1998 ha compiuto i 62 anni e quindi è beneficiaria di una rendita AVS (cfr. 21 cpv. 1 lett. b LAVS nel tenore allora in vigore ). La Cassa ha dunque proceduto alla ripartizione dei redditi coniugali come prescritto dall’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, ciò che ha causato una “riduzione” della rendita AI. Infatti, dal 1° luglio 1998 la rendita AI del ricorrente risulta essere di fr. 756.— (rivalutata a fr. 764 dal 1999 e a fr. 783.-- dal 2001), affiancata dalla rendita AVS della moglie.

Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può quindi che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla convenuta in quanto la rendita è stata stabilita in conformità alle norme surriferite.

                             2.10.   L'assicurato, infine, ha osservato che quanto percepito dall'AI non gli basta per coprire le spese. A riguardo va ricordato che egli può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione com­plementare.

                                         La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio comune di domicilio.

                                         Tale richiesta sarà accolta nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2001.43 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2001 32.2001.43 — Swissrulings