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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2002 32.2001.40

February 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,708 words·~19 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00040   BS/sc

Lugano 20 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,    rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 5 aprile 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata il 25 marzo 1984, soffre di una forma grave di affezione congenita (cifra 390 OIC – paresi cerebrale) riconosciuta dall’AI

                                         Essa ha beneficiato, quale provvedimento sanitario, del contributo massimo previsto per l’assistenza a domicilio, poiché è stato accertato che la madre le prodigava cure per oltre otto ore al giorno (cfr. rapporto 18 agosto 1994 dell’assistente sociale in doc. AI _ ).

                               1.2.   Nell’ambito della revisione della prestazione assicurativa avviata d’ufficio, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha incaricato l’UAI del Cantone Zurigo di eseguire un’inchiesta per verificare l’entità attuale dell’assistenza domiciliare prestata all’assicurata.

                                         Sulla base di tale inchiesta, espletata il 23 agosto 2000 e che ha permesso l’assistente sociale di costatare una diminuzione delle ore di cura giornaliere da otto a sei (cfr. rapporto 18 settembre 2000 in doc. AI _), con proposta di decisione 29 settembre 2000 l’amministrazione ha quindi ridotto il contributo (doc. AI _).

                                         Con osservazioni 10 ottobre 2000 il padre della ragazza ha chiesto il riesame della pratica sostenendo che quanto costatato dall'assistente sociale non corrisponde alla reale situazione e rimarcando, inoltre, come il pediatra abbia prescritto delle terapie aggiuntive (doc. AI _).

                                         Dopo aver chiesto il parere dell’UAI di Zurigo sulle obbiezioni sollevate dall’assicurata (doc. AI _), con provvedimento formale del 5 aprile 2001 l’amministrazione ha statuito che:

"  Gli ulteriori accertamenti effettuati non ci permettono di modificare il contenuto della comunicazione del 29 settembre 2000 con la quale veniva assegnato un contributo di fr. 1508 mensili, corrispondenti ad una necessità di cure a domicilio di sei ore giornaliere.” (Doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo atto di ricorso redatto in lingua tedesca l’assicurata, per il tramite della madre, a sua volta rappresentata dal __________, si è tempestivamente opposta alla decisione amministrativa.

                                         Dando seguito al decreto di traduzione, il 2 luglio 2001 il rappresentante della ricorrente ha trasmesso il testo italiano del gravame.

                                         Protestando spese, tasse e ripetibili, egli ha chiesto la modifica della decisione amministrativa nel senso che all’assicurata venga ripristinato il contributo massimo per le cure domiciliari.

                                         Sostanzialmente la ricorrente contesta la valutazione dall’assistente sociale in merito al computo delle terapie mediche (80 minuti giornalieri). In particolare, essa rileva come nel rapporto 29 settembre 2001 il pediatra abbia prescritto, oltre ad un’ortesi alla parte inferiore della gamba per migliorare il controllo del piede, ippoterapia, fisioterapia e continui movimenti fisici (corsa e salto). A mente della ricorrente, queste terapie vanno intese come complemento a quelle finora eseguite. Inoltre l’assicurata sottolinea come nel referto 5 febbraio 2001 il dr. __________ abbia fatto presente, a causa dell’instabilità nel camminare, la necessità di una nuova terapia intensiva di allenamento, ciò che significa, per i genitori, un’assistenza di maggiore entità e impegno. Infine, l’assicurata rimprovera all’amministrazione di non aver accertato  l’esatto ammontare di dispendio di tempo che la nuova terapia richiede.

                               1.4.   Con risposta 30 luglio 2001 l’UAI postula la reiezione del ricorso.

                                         Dopo aver ricordato come nel frattempo il TFA abbia modificato ed inasprito la giurisprudenza in merito al conteggio del tempo dedicato alle cure a domicilio e dopo aver rilevato che i casi già giudicati prima del 2001 continuano ad essere valutati in base ai vecchi criteri, l’amministrazione ha comunque osservato che:

"  (…)

In concreto viene contestato il tempo conteggiato per le terapie mediche (80 minuti giornalieri in media).

Per poter essere riconosciuta una cura medica deve adempiere ai requisiti di cui alla Circolare sui provvedimenti sanitari di integrazione dell'AI, Annesso 3, marg. 8 e 9. In particolare i trattamenti devono esser prescritti da un medico, devono esser riconosciuti scientificamente, e devono infine essere semplici ed adeguati.

L'assistente sociale incaricata ha giustamente escluso dal conteggio il tempo impiegato per lo svolgimento di esercizi che non sono stati prescritti dal medico (cf. rapp. 18.9.2000, p. 4, dossier AI p. 21)

La nota 5 febbraio 2001 redatta dal dottor __________ (cfr. inc. AI, p. 2), non ha del resto permesso di concludere che l'assicurata necessita di cure mediche a domicilio per un tempo superiore a quello stabilito dall'assistente sociale.

In tali circostanze la decisione impugnata merita conferma:" (Doc. _)

                               1.5.   Il 10 ottobre 2001 l’assicurata ha trasmesso al TCA della nuova documentazione (doc. _).

                                         In data 30 ottobre 2001 l’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni in merito a quanto prodotto dalla ricorrente (doc. _).

                               1.6.   Il 6 dicembre 2001 lo scrivente Tribunale ha posto delle domande al dr. __________, ricevendo risposta il 17 dicembre 2001 (doc. _). Le risultanze sono state trasmesse alle parti per presentare delle osservazioni. Quelle dell’UAI datano 18 gennaio 2002 (doc. _).

                                         Nonostante un sollecito (doc. _) l’assicurata è tuttavia rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. a LAI i provvedimenti sanitari garantiti dall'assicurazione invalidità sulla base degli art. 12 e 13 LAI, comprendono la cura eseguita dal medico medesimo o, a sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio.

                                         La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio deve tenere equo conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato. Le spese suppletive cagionate dalla cura a domicilio, possono essere assunte interamente o parzialmente dall’assicurazione invalidità (art. 14 cpv. 3 LAI).

                                         L’art. 4 OAI (entrato in vigore, nel suo tenore applicabile alla presente fattispecie, nel 1. luglio 1991), promulgato sulla base dell'art. 14 cpv. 3 LAI, prevede che se l’assistenza per le cure a domicilio dovute all’invalidità supera, per oltre tre mesi, quanto normalmente esigibile, l’assicurazione rimborsa le spese per il personale d’assistenza supplementare necessario fino a un limite massimo valutato caso per caso (cpv. 1). Se le cure supplementari dovute all’invalidità eccedono in media due ore al giorno, o una sorveglianza costante è necessaria, si può ritenere come adempito ciò che è normalmente esigibile (cpv. 2).

                                         Il limite di rimborso è fissato per ogni caso in funzione dell’assistenza necessaria. Esso corrisponde in caso di assistenza molto elevata al totale, in caso di assistenza elevata ai tre quarti, in caso di intensità media alla metà e in caso di assistenza poco elevata a un quarto del montante massimo della rendita di vecchiaia semplice secondo l’articolo 34 capoverso 3 LAVS (cpv. 3).

                                         Infine, secondo l’art. 4 cpv. 4 OAI, l’assistenza è considerata come molto importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di otto ore al giorno (lett. a); importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di sei ore al giorno (lett. b); d’intensità media, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di quattro ore al giorno (lett. c);di poca intensità, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di due ore al giorno o quando una sorveglianza costante è necessaria (lett. d).

                               2.3.   Sono rimborsabili quindi spese che derivano dall’art. 14 cpv. 3 LAI (“spese supplementari”) e dall’art. 4 cpv. 1 OAI (“spese per il personale di assistenza supplementare”).

                                         Tuttavia, secondo la giurisprudenza del TFA, in applicazione al principio della sostituzione del beneficiario della prestazione assicurativa, tale rimborso è versato direttamente ai genitori che prodigano le cure ai sensi dell’art. 4 OAI, in luogo ed al posto di terzi, nella misura in cui le condizioni di questo diritto sono adempiute (DTF 120 V 285 consid. 4a; VSI 1997 pag. 256 consid. 3).

                                         Infine, va rilevato che il limite di rimborso delle spese di cura supplementari, determinato in funzione della durata quotidiana delle cure necessarie nel caso di specie, varia a seconda dell'intensità dell'assistenza a domicilio (cfr. DTF 126 V 64: in quel caso il TFA ha dichiarato contraria alla legge la cifra marginale 14 delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulle cure a domicilio (supplemento 3 alla circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità), che indipendentemente dall'intensità dell'assistenza a domicilio predispone una riduzione aritmetica e lineare dei contributi qualora l'assicurato sia pure al beneficio di sussidi per l'istruzione scolastica speciale ai sensi dell’art. 19 LAI).

                               2.4.   Come giustamente rilevato dall’amministrazione in sede di risposta, i criteri per il riconoscimento delle cure a domicilio sono stati precisati dal TFA nella sentenza pubblicata in Pratique VSI 2000 pag. 23s.

                                         L’Alto tribunale ha innanzitutto ricordato come le cure a domicilio siano ordinate nell’ambito dei provvedimenti sanitari secondo gli art. 12 o 13 LAI ed eseguite a domicilio. Di conseguenza, senza alcuna prescrizione medica di provvedimenti sanitari a domicilio, i relativi sussidi ai sensi dell’art. 4 OAI sono esclusi: “le remboursement des soins à domicile, tel que réglé par l’art. 4 RAI, est soumis dès lors à l’exigence fondamentale de l’application de mesures médicales au sens de la loi (selon l’art. 12 ou 13 LAI). L’art. 4 RAI ne crée aucun droit spécifique à des soins à domicile indépendants de mesures médicales. En revanche, lorsque l’exigence fondamentale relative à une mesure médicalee est remplie, il est possible de rembourser dans le limites de l’art. 4 RAI non seulement le traitement appliqueé, mais aussi les soins de base qu’exige la mesure médicale “ (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 25 consid. 2b, sottolineatura del redattore).

                                         Come rilevato dall’UAI, questa precisazione giurisprudenziale si discosta da quella che era la prassi amministrativa adottata prima della sentenza esaminata poc’anzi, consistente nel conteggiare tutte le ore di assistenza che l’assicurato aveva bisogno, ad esempio in relazione agli atti ordinari della vita (mangiare, vestirsi, lavarsi ecc.), aggiungendo poi le eventuali vere e proprie cure mediche eseguite a domicilio. La prassi amministrativa è stata dunque adeguata alla sentenza del TFA, per cui viene computato esclusivamente il tempo consacrato alle cure mediche (cfr. Circolare AI n. 162 del 23 ottobre 2000 edita dall’UFAS). Tuttavia, come rilevato dall’amministrazione, la nuova prassi è applicabile dal 1° gennaio 2001, mentre i casi già giudicati precedentemente – come quello in esame - continuano ad essere valutati sulla base della vecchia prassi amministrativa (cfr. anche Circolare AI n. 155 del 6 aprile 2000).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame è incontestato che l’assicurata sia affetta da un’infermità congenita che necessiti di cure a domicilio e che ai genitori spetti il versamento diretto dei contributi ex art. 4 OAI. Le opinioni divergono invece per quanto concerne l’ammontare delle spese da rifondere. Con la decisione impugnata l’amministrazione ha infatti ritenuto che l’assicurata necessiti di un’assistenza importante poiché le cure di cui ha bisogno hanno in media una durata giornaliera di sei ore. La ricorrente sostiene invece di necessitare di un’assistenza a domicilio di oltre otto ore al giorno e quindi postula il ripristino dei contributi previsti per l’assistenza molto importante.

                                         Come detto, in un primo tempo l’assicurata beneficiava del contributo massimo previsto dall’art. 4 OAI poiché era stato accertato che la madre le prodigava cure per oltre otto ore al giorno (cfr. rapporto 18 agosto 1994 in doc. AI _).

                                         Incaricato dall’amministrazione, l’UAI del Cantone Zurigo, dove l’assicurata soggiorna pur mantenendo in Ticino il proprio domicilio (cfr. doc. AI _), ha quindi proceduto il 23 agosto 2000 ad un’inchiesta volta a verificare ed attualizzare l’entità delle cure domiciliari di cui necessita l’assicurata.

                                         Nel rapporto 18 settembre 2000 sono state quantificate sei ore al giorno di cure. Rispetto al precedente rapporto del 1994, l’assistente sociale ha precisato di non aver potuto riconoscere giornalmente 2 ore e 16 minuti per i trattamenti medico-curativi a domicilio, in quanto la ragazza ora beneficia di una terapia eseguita a scuola, non deve più recarsi dalla logopedista e sono cadute le trasferte per le visite mediche dal Ticino a San Gallo ed a Basilea (“ Die grosse Diskrepanz zum letzten Bericht liegt darin, dass wir keinen täglichen Mehraufwand von 2 Std 16 Min. in der täglichen medizinisch-pflegerischen Hilfe mehr anrechnen können. __________ erhält in der Schule Therapie, die Logopädie ist weggefallen, ebenfalls die langen Wegstrecken zu den Arztbesuchen vom Tessin nach St.Gallen und Basel ”, cfr. doc. AI _).

                                         Inoltre, l’incaricata dell’inchiesta ha precisato di non aver potuto riconoscere integralmente il tempo impiegato dai genitori per le terapie mediche in quanto non prescritte da un sanitario, come pure le numerose ore dedicate alla sorveglianza della figlia (“Der Zeitaufwand in der dauernenden medizinischen-pflegerischen Hilfe konnten wir nicht vollumfänglich anrechnen, da es sich dabei nicht um medizinische Verordnungen handelt. Der grösste Zeitaufwand liegt in der täglichen Ueberwachung, welchen wir nicht anrechenen können”, doc. AI _).

                                         Per quanto concerne l’ultimo punto, anche se non contestato, va ricordato che la sorveglianza continua e quotidiana non rientra nel concetto di assistenza intensiva ai sensi dell’art. 4 cpv. 4 lett. a-c OAI (DTF 120 V 284 consid. 3a; VSI 1997 pag. 256 consid. 2), per cui essa giustamente non è stata computata dall’assistente sociale.

                               2.6.   L’assicurata contesta dunque gli 80 minuti conteggiati dall’assistente sociale per le terapie mediche eseguite a domicilio.

                                         In particolare essa fa riferimento al rapporto 29 settembre 2000 del dr. __________, neuro-ortopedico alla Clinica pediatrica  __________. Il sanitario ha infatti consigliato un’ortesi alla parte inferiore della gamba al fine di migliorare il modo di camminare della paziente, ed ha prescritto un’ippoterapia, una fisioterapia ed una cyclette terapeutica. Inoltre egli ritiene che la ragazza debba muoversi frequentemente allenandosi nel saltare e nel correre (“ Ich empfehle die Verwendung von Unterschenkel-Orthesen zur Verbesserung der Fusskontrolle mit freier Dorsalflexion un eingeschränkter Plantarflexion. Daneben Hippo- und Physiotherapie, auch Rennen und Hüpfen sollen trainiert werden (sollte sich allgemein mehr bewegen). Ein Therapierad ist ebenfalls erwünscht. (cfr. allegato al doc. AI _).

                                         Ora, procedendo all’esame del rapporto 18 settembre 2000 relativo al conteggio delle cure mediche, giustamente l’assistente sociale non ha computato la fisioterapia svolta 2 volte alla settimana per 30 minuti in quanto è eseguita a scuola, quindi fuori dal domicilio. Quella svolta a casa (un’ora al giorno) è stata invece pienamente riconosciuta. Non è stato invece totalmente computato il tempo impiegato dai genitori (dalle due ore e mezza alle tre ore al giorno) per l’allenamento in quanto non prescritto dal medico (cfr. rapporto 18 settembre 2000 pag. 3/4). L’assicurata ha rilevato tuttavia che nel rapporto 29 settembre 2000 il dr. __________ ha modificato la terapia domiciliare. Nell’intento di quantificare tale terapia in dispendio di ore, il 21 dicembre 2000 l’UAI di Zurigo ha inviato al dr. __________ il formulario previsto per le cure a domicilio.

                                         Con lettera 5 febbraio 2001 lo specialista ha segnatamente ribadito che l’innesto della menzionata ortesi necessita di una terapia intensiva di accompagnamento, con un notevole dispendio in tempo da parte dei genitori (“Daneben ist eine intensive Trainingsbehandlung notwendig, was für die Eltern einen grösseren Aufwand bedeutet” , cfr. doc. AI _), senza comunque quantificarlo.

                                         Mediante osservazioni 10 ottobre 2001 il legale dell’assicurata ha comunque prodotto un nuovo referto, datato 3 ottobre 2001, in cui il dr. __________ ha indicato il tempo giornaliero necessario per la nuova terapia medica. Per quel che concerne le cure mediche lo specialista ha precisato quanto segue:

"  (…) Folgende Therapie werden durchgeführt:

Zuhause

Bewegung auf dem Therapierad                           0,50 Studen täglich Aufbauendes Muskel- und

Gleichgewichtstraining                                          0,75 Stunden täglich

Ergotherapie (gemäss Instruktionen der

Therapeutin)                                                          0,50 Stunden täglich

Gehübungen täglich so oft als möglich.

Extern Physiotherapie                                                       2-3 Stunden wöch. Hippotherapie                                                        2.5 Stunden wöch. Schwimmen                                                          3.5 Stunden wöch.

(Doc. _).

                                         Riguardo alle cure a domicilio, egli ha dunque quantificato in mezz’ora la terapia da eseguire sulla cyclette; tre quarti d’ora per l’allenamento progressivo dei muscoli e mezz’ora per l’ergoterapia secondo le indicazioni del terapista. Inoltre ha prescritto continui esercizi motori.

                                         Come detto, l’assistente sociale ha computato complessivamente 6 ore giornaliere di cure supplementari, di cui 80 minuti per trattamenti di natura medica (fisioterapia). Ora, vi è da chiedersi se, come postulato dall’assicurata, l’ora e 45 minuti del nuovo ciclo di terapie giornaliere può essere addizionata ai citati 80 minuti precedentemente stabiliti. Il rapporto 3 ottobre 2001 del dr. __________, come quelli precedenti, non contengono alcuna indicazione in merito. Nelle osservazioni 30 ottobre 2001 l’amministrazione ha invece sostituito il nuovo valore con quello accertato nel rapporto 18 settembre 2000 dell’assistente sociale (“… pur ammettendo che, conformemente a quanto sostenuto dal dottor __________, __________ necessiti di 105 minuti giornalieri di cure mediche contro gli 80 minuti stabiliti dall’assistente sociale…” ), rilevando comunque che “a livello pratico non cambierebbe nulla in quanto, eseguite le debite somme, otteniamo in totale un dispendio orario quotidiano che si situa comunque al di sotto delle 8 ore, soglia a partire dalla quale è accordato il contributo mensile per assistenza molto intensa ", (doc. _).

In ogni modo, in data 6 dicembre 2001 lo scrivente Tribunale ha chiesto al dr. __________ se la fisioterapia svolta precedentemente sia da intendersi sostitutiva o complementare a quella prevista nello scritto 3 ottobre 2001. La risposta del sanitario è la seguente:

"  Die Ganganalyse hat gezeigt, dass zur Behinderung von _________ ein wesentliches Manko an mangeldem Training bezüglich Fusskontrolle und Gleichgewicht beiträgt. Aus diesem Grunde halte ich es für notwendig, das Therapie-Schema zu ändern. Eine Prophylaxe gegen Muskelverhärterung und –kontrakturen allein kann nicht ausreichen, um solche komplexe Krankhetisbilder optimal zu behandeln. Die frühere Therapie ist jedoch notwendig, sie kann aber im Rahmen der gesamten Behandlung vorgenommen werden. Natürlich ist bei einer Erweiterung des Behandlungsangebotes auch ein erhöter zeitlicher Bedarf notwendig.”. (Doc. _, sottolineatura del redattore).

                                         Sostanzialmente il medico ha riconosciuto la complementarietà delle due terapie (“Die frühere Therapie ist jedoch notwendig, sie kann aber im Rahmen der gesamten Behandlung vorgenommen werden”), senza comunque precisare l’ammontare del dispendio orario giornaliero (“Natürlich ist bei einer Erweiterung des Behandlungsangebotes auch ein erhöter zeitlicher Bedarf notwendig.”). Tuttavia, dal rapporto 18 settembre 2000 dell’inchiesta domiciliare sappiamo che l’assicurata necessitava di 80 minuti al giorno di fisioterapia (cfr. doc. AI _). Considerato ora che la “vecchia terapia” è da intendersi come estensione di quella attuale, alle sei ore di cure domiciliari giornaliere riscontrate dall’assistente sociale possono essere aggiunti i 105 minuti di trattamenti quantificati dal dr. __________ nello scritto del 3 ottobre 2001.

Infine, il TCA ha chiesto allo specialista di precisare la durata minima degli esercizi fisici-motori per il camminare (Gehübungen) che non è stata indicata nello scritto 3 ottobre 2001. Il dr. __________ ha risposto che:

"  ”Da es sich bei dem Geh-und Gleichgewichtstraining und dem Training der Kontrolle über die Beine um einen Lernprozess handelt, muss ausreichend Zeit eingeräumt werden. Ich habe die Patientin deshalb ein Jahr später erneut untersucht. Es zeigt sich nun, dass __________ einen Wachstumsschub durchgemacht hat, wodurch die therapeutischen Bemühungen wenig gefruchtet haben. Als neuer Störfaktor ist jetzt eine Torsion-Anomalie aufgetreten, die wohl ebenfalls korrigiert werden muss. Bei dieser Kontrolle wurde auch festgestellt, dass das Training auf dem Trampolin wegen der Unsicherheit der Patientin nicht durchzuführbar ist. Aus diesem Grunde muss das Training modifiziert und die Trampolin-Lektion zur Behebung der Gleichgewichtsstörung durch das Reiten ersetzt werden. Ich würde trotzdem den Therapie-Aufwand für ein weiteres Jahr beibehalten, da bereits eine relativ geringere Verbesserung des Gehens eine wesentliche Erleichterung im späteren Leben darstellt”. (Doc. _, sottolineatura del redattore).

                                         Dunque, egli ha sostenuto che per l’esecuzione degli esercizi per il camminare e l’equilibrio fisico (“Geh-und Gleichgewichtstraining” ) l’assicurata ha bisogno di tempo sufficiente (“muss ausreichend Zeit eingeräumt werden”). Del resto, nello scritto 3 ottobre 2001 il dr. __________ ha prescritto che tali esercizi devono essere effettuati giornalmente il più possibile (“Gehübungen täglich so oft als möglich”, doc. _). Nonostante il peggioramento dello stato di salute di ___________ riscontrato in occasione dell’ultima visita, lo specialista ha comunque raccomandato di continuare, per un anno almeno, la terapia a suo tempo prescritta (“Ich würde trotzdem den Therapie-Aufwand für ein weiteres Jahr beibehalten, da bereits eine relativ geringere Verbesserung des Gehens eine wesentliche Erleichterung im späteren Leben darstellt”). Ora, per quel che concerne i restanti quindici minuti che servono per raggiungere le otto ore di cure domiciliari al giorno necessarie per il contributo massimo previsto dalla legge, dall’accertamento fatto è verosimile ritenere che tale lasso di tempo sia ampiamente impiegato dai succitati esercizi fisici. Questo a maggior ragione se si tiene conto del peggioramento dello stato di salute dell'assicurata attestato dal dr. __________ nello scritto 17 dicembre 2001 (doc. _).

In conclusione, visto quanto riportato sopra, è dimostrato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante vigente nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211), che ___________ necissita di cure domiciliari per almeno otto ore al giorno, sufficienti per riconoscerle il contributo massimo ex art. 4 cpv. 4 lett. a OAI. Ne consegue che la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso accolto.                                                                  

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto. § La decisione 5 aprile 2001 è annullata. §§ __________ ha diritto al contributo massimo per cure      domiciliari ai sensi dell’art. 4 cpv. 4 lett. a OAI.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà alla ricorrente fr. 1'500 di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2001.40 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2002 32.2001.40 — Swissrulings