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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2001 32.2001.32

August 27, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,685 words·~13 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00032   cs/tf

Lugano 27 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Christian Steffen  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2001 di

__________  

contro  

la decisione del 12 aprile 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 12 aprile 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1947, al beneficio di una mezza rendita d'invalidità (grado d'invalidità del 59%) di fr. 633.-- mensili (fr. 649 dal 1.1.2001) con effetto dal 1° maggio 1999.

                                         La prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita 44 (periodo di contribuzione 30 anni e 10 mesi) e di un reddito medio annuo di fr. 24'720.

                               1.2.   L'assicurata è tempestivamente insorta al TCA facendo valere quanto segue:

"  Devo purtroppo fare ricorso in quanto mi sembra che anche voi potete rendervi conto che con quella cifra difficilmente si riesce a vivere. Vi devo inoltre informare che non ho nessuna altra entrata in quanto anche la mia 2° figlia è uscita di casa e non ho quindi più il suo sostegno economico. Mio marito inoltre ha una piccola edicola e non ha un'entrata sufficiente ad arrivare alla fine del mese. Vi prego quindi di rivedere la vostra decisione o eventualmente comunicatemi come posso fare per riuscire almeno a pagare l'affitto e la cassa malati tutti i mesi puntualmente e ad avere un po' di serenità dopo aver passato tanti brutti momenti dall'inizio della malattia ad adesso. Spero che mi diate una risposta al più presto, in quanto sono veramente in difficoltà." (doc. _)

                               1.3.   Con scritto del 22 maggio 2001 l'UAI propone la reiezione del gravame e osserva:

"  Nel caso specifico, l'ufficio AI ha proceduto al calcolo della rendita sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurata per il periodo 1° gennaio 1968 - 31 dicembre 1998. Risulta pertanto un periodo contributo di 31 anni come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la scala massima ossia la 44 e di riconoscere alla Signora __________ una mezza rendita d'invalidità di fr. 633.-- mensili dal 1° maggio 1999 e fr. 649.-- mensili dal 1° gennaio 2001 (reddito medio da attività più media degli accrediti educativi arrotondato al multiplo superiore, fr. 24'720.--).

La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale mezza rendita ordinaria semplice d'invalidità.

Qualora l'assicurata si trovasse in condizioni economiche disagiate ha la possibilità di chiedere una prestazione complementare allestendo il formulario di richiesta reperibile presso l'agenzia AVS del comune di domicilio." (doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.

                                         Il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).   

                               2.3.   Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi AVS per almeno un anno. Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).

                               2.4.   A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.5.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         -  tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         -  i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                             all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29                        quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame __________, nata nel 1947, contesta il calcolo della sua rendita, rilevando di non aver alcun'altra entrata.

                                         Va a questo proposito rammentato che il reddito annuo medio della rendita AI è determinato dalla somma dei redditi da attività lucrativa rivalutati e degli accrediti per compiti educativi e assistenziali, divisi per il numero di anni di contribuzione (cfr. art. 30 cpv. 2 LAVS). Per cui i riferimenti alla situazione attuale dell'insorgente circa i redditi conseguiti da suo marito, come pure l'ammontare dei premi della cassa malati o dell'affitto, non sono rilevanti per il calcolo della rendita in oggetto.

                            2.7.1.   Il periodo di contribuzione dell'assicurata (classe 1947) va dal 1° gennaio 1968 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) al 31 dicembre 1998 (31 dicembre precedente l’anno (1999) in cui è sorto il diritto ad una rendita AI), per complessivi 31 anni (durata di contribuzione effettiva: 30 anni e dieci mesi).

                                         Infatti, i periodi di matrimonio per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS, nella versione precedente al 1° gennaio 1997, e durante i quali la donna era assicurata, sono considerati anni di contribuzione (DR marg. 5024). Inoltre la cassa ha colmato la lacuna contributiva del 1968 utilizzando 3 mesi derivanti dai redditi giovanili (art. 52 b OAVS) e due mesi dell'anno in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 52 c OAVS).

                                         Presentando dunque l'insorgente un periodo di contribuzione di 31 anni, in virtù delle tabelle UFAS il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis LAVS, ha diritto alla scala di rendita 44, ossia la massima prevista.

                            2.7.2.   Per determinare il reddito annuo medio, occorre innanzitutto sommare i redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale della ricorrente nel periodo 1° gennaio 1968 - 31 dicembre 1998.

                                         Come già detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (in concreto: 1999, cfr. art. 52 c OAVS), ma quelli provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante il periodo di contribuzione e registrati nel conto individuale.

                                         Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurata relativi al succitato periodo, compresi i redditi conseguiti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e computati per colmare le lacune contributive (art. 52b OAVS, consid. 2.7.1.), giungendo così all'importo di fr. 265'466.

                                         Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurata è avvenuta nel 1968. Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,344. L'importo rivalutato va poi diviso per i 30 anni e 10 mesi effettivi di contribuzione (265'466 x 1,344 : 30 anni e 10 mesi), per un reddito annuo di fr. 11'571.

                                         Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.5).

                                         Durante il matrimonio l’assicurata ha avuto due figlie nate nel 1972 e nel 1976. Ne consegue che vanno attribuiti accrediti dal 1973 (anno susseguente la nascita della prima figlia) al 1992 (anno del compimento del 16.o anno di età della seconda figlia).

                                         Nessun accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Ne consegue quindi che all'insorgente vanno computati

                                         20 mezzi accrediti. Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 361'800.-- (36'180 x 10 accrediti). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

                                         (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

                                         Pertanto, nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 11'734.-- (fr. 361'800.--: 30 anni e 10 mesi).

                                         Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 23'305.-- (11'571+ 11'734) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 24'120 nel 1999 e 24'720 nel 2001.

                                         Di conseguenza la prestazione di __________ (mezza rendita AI), calcolata con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 24'120 (fr. 24'720 nel 2001) ammonta a fr. 633 nel 1999 e a fr. 649 nel 2001.

                                         In queste circostanze, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                               2.8.   L'insorgente sostiene infine di non poter vivere con la rendita assegnatale. Come ricordato dall'UAI, se dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione complementare.

                                         La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.

                                         Tale richiesta sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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