RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00029 RG/sc
Lugano 21 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel 1957, di professione muratore, dal settembre 1999 soffre di gonalgia al ginocchio sinistro su artrosi in patella bipartita. In data 7 febbraio 2001 egli ha presentato una richiesta tendente all'assegnazione di provvedimenti professionali, segnatamente al collocamento in un altro posto di lavoro.
Precedentemente, e precisamente sino a novembre 1993, l'assicurato, allora affetto da tubercolosi, aveva beneficiato di provvedimenti integrativi in vista di una riformazione professionale quale assistente tecnico e quale disegnatore edile, rispettivamente con decisione 18 giugno 1997 l'UAI aveva respinto una successiva richiesta intesa alla frequentazione di un corso di segretariato-tecnico, rilevando come fosse data la competenza dell'Ufficio del lavoro per l'esecuzione di tale misura, l'assicurato essendo all'epoca disoccupato.
1.2. In relazione alla richiesta 7 febbraio 2001, con decisione l'UAI ha assegnato a __________ un quarto di rendita riconoscendo un grado d'invalidità del 44% sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per cento almeno
un quarto
50 per cento almeno
una mezza
66 2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI, nasce al più presto alla data in cui
a) l'assicurato presenta un'incapacità al guadagno durevole del 40% almeno, o
b) l'assicurato ha presentato, in media, un'incapacità di lavoro del 40% almeno durante un anno senza interruzione notevole (Art. 29 LAI).
E' ritenuta invalidità durevole o permanente, un danno alla salute irreversibile, ma relativamente stabilizzato, che verosimilmente non evolverà più, né migliorando, né peggiorando. In questo caso, il diritto alla rendita nasce al momento in cui l'incapacità di guadagno ha raggiunto almeno il 40 %.
In assenza di invalidità permanente, si parla di un'invalidità (incapacità di lavoro e di guadagno) di lunga durata. Il diritto alla rendita nasce, in questo caso, alla scadenza del termine di un anno, se c'è stata incapacità di lavoro del 40% almeno, senza interruzione notevole, e se l'incapacità di guadagno che dà diritto a una rendita persiste.
All'occorrenza, si tratta di una malattia di lunga durata.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Dall'esame della documentazione medico‑economica acquisita agli atti Al, si rileva che il richiedente, per il danno alla salute di cui è portatore, presenta una incapacità al guadagno nella misura del 44%.
Come disegnatore edile con AFC ed esperienza, l'assicurato potrebbe guadagnare un salario annuo di almeno Fr.‑ 60'000.‑‑ (valore 2000, calcolato partendo dallo stipendio minimo di fr. 57'233.-- per un disegnatore con AFC e 5 anni d'esperienza).
In un'attività adeguata al suo stato di salute (ad es. un lavoro semi‑qualificato di tipo amministrativo) il richiedente potrebbe conseguire un salario stimato a fr. 33'800.-‑ annui, (fr. 2600.‑- x 13, valori 2000).
La sua capacità di guadagno residua risulta quindi essere del 56 %.
Un assicurato che presenta un grado d'invalidità situato tra 40 e 50% e che si trova in una situazione economicamente precaria, ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita.
Voglia farci pervenire, nei 14 giorni, il foglio complementare 3 allegato, al fine di permetterci di esaminare se lei assolve le condizioni economiche del caso di rigore. Senza questo documento, il suo caso non potrà essere esaminato e lei beneficerà unicamente del quarto di rendita.
A partire dal 01.08.2000, dopo un anno di carenza, lei ha diritto al quarto di rendita e, se assolve le condizioni economiche del caso di rigore, alla mezza rendita." (Doc. AI _)
1.3. Tempestivamente insorto contro detta decisione, l'assicurato - rappresentato dal Patronato __________ - ha postulato dinanzi a questo TCA l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità, censurando l'errata determinazione da parte dell'amministrazione del reddito da valido.
Queste le motivazioni del gravame:
" (…)
1. Con domanda del 7 febbraio 2000, il ricorrente chiedeva l'assegnazione di prestazioni assicurative per invalidità. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata giungeva alle conclusioni che un tale diritto sussisteva e con la decisione impugnata del 13 marzo 2001 assegnava una rendita di un quarto per un grado d'invalidità del 44%.
Prove: atti dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione impugnata 13.3.2001
2. Il ricorrente contesta questa valutazione facendo valere di aver diritto a una mezza rendita per un grado d'invalidità di almeno il 50%.
Egli non contesta la valutazione medico‑teorica di esigibilità lavorativa, ma il calcolo di confronto reddituale.
L'intimata in effetti ha calcolato la perdita economica imputabile all'invalidità dell'assicurato partendo da un salario ipotetico da valido nella professione di disegnatore edile di ca. Fr. 60'000.‑ annui e un salario teorico da invalido di Fr. 33'800.‑ (lavoro leggero con capacità ridotta). Il ricorrente però con l'insieme delle sue qualifiche ottenute seguendo vari corsi di formazione professionale per prassi potrebbe svolgere l'attività di tecnico edile, rispettivamente assistente tecnico. Giusta informazioni salariali confermate telefonicamente dal Sindacato __________, questa qualifica nel 1998 dava diritto a un salario di Fr. 5308.‑ per 13 mensilità, pari dunque a Fr. 69'004. ‑ annui. Il calcolo di perdita economica operato su questa base da una perdita di ca. Fr. 35'200.-, pari al 51 %. E' pertanto da ammettere un diritto a mezza‑rendita ordinaria d'invalidità.
Prove: come sopra, curriculum vitae con diplomi e certificati di lavoro (_ doc. tabella salariale, da richiedere eventualmente al Sindacato __________ (…)"
(Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 2 luglio 2001, l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame osservando:
" (…)
Con decisione 13 marzo 2001 l'UAI ha riconosciuto all'assicurato un grado di invalidità del 44%.
Il ricorrente ha prontamente impugnato la decisione, contestando unicamente la determinazione del reddito conseguibile senza invalidità.
Egli sostiene infatti che se non fosse sopraggiunto l'evento invalidante avrebbe sicuramente conseguito il diploma di tecnico dell'edilizia. Il reddito in questione dovrebbe quindi essere stabilito con riferimento a quest'ultima professione, e non a quella di disegnatore edile, contrariamente a quanto ritenuto dall'UAI.
Preso atto dell'obiezione sollevata, lo scrivente Ufficio conferma la propria decisione.
Nel determinare il reddito che un assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, occorre basarsi sulla situazione esistente prima dell'evento invalidante. Se ne ipotizzerà poi l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.92 in re G.I.M.). Ci si scosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'evento invalidante, o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993, p. 97 ss.). Semplici possibilità teoriche di avanzamento non vengono per contro prese in considerazione (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 205).
Nella fattispecie si rileva che il diploma federale di tecnico dell'edilizia si ottiene al termine di un ciclo formativo triennale, che comprende due anni di apprendimento teorico, ed uno di pratica guidata (cf. rapporto CIP in annesso). Trattasi quindi di una formazione a sé stante, e non di un semplice corso di perfezionamento.
La possibilità che l'assicurato sarebbe un giorno o l'altro divenuto tecnico edile è quindi alquanto remota. Per inciso si ricorda inoltre che l'interessato aveva del resto incominciato la scuola di disegnatore edile, che aveva però dovuto abbandonare.
In definitiva quindi non sarebbe stato corretto adottare quale reddito di riferimento quello di tecnico edile." (Doc. _)
1.5. Con scritto 27 luglio 2001 il patrocinatore dell'assicurato si è riconfermato nella propria domanda di giudizio.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell’incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. In lite è il calcolo del reddito ipotetico da valido, fissato dall'amministrazione in fr. 60'000 e dal cui raffronto con l'incontestato reddito da invalido di fr. 33'800 è stata desunta un'incapacità al guadagno pari al 44%.
Ritenendo - e ciò è pure rimasto incontestato - reintegrato l'assicurato nella professione di impiegato di vendita, l'UAI ha infatti stabilito il grado d'invalidità raffrontando il reddito annuo di fr. 33'800 conseguibile in attività compatibili lo stato valetudinario, con il reddito annuo di fr. 60'000 che l'interessato avrebbe potuto realizzare senza il danno alla salute quale disegnatore edile.
Con il gravame l'assicurato adduce in sostanza che, senza il danno alla salute, egli sarebbe in grado di conseguire un reddito di fr. 69'004, corrispondente al salario di tecnico edile, rispettivamente di assistente tecnico. L'assicurato sostiene infatti che senza il danno alla salute egli avrebbe potuto conseguire un diploma di tecnico edile.
2.5. Dal fascicolo risulta che a seguito della riformazione professionale effettuata nell'ambito dei provvedimenti reintegrativi dell'AI, il 30 giugno 1993 l'assicurato ha conseguito il diploma di disegnatore edile (cfr. doc. AI _). In seguito, nell'ambito di provvedimenti che con decisione 18 giugno 1997 l'UAI ha indicato essere di competenza dell'Ufficio del lavoro essendo all'epoca l'interessato disoccupato (AI _), nel marzo 1998 egli ha conseguito il diploma si segretario-comunicatore di cantiere (doc. AI _), professione che, tuttavia, a causa dei problemi di salute manifestatisi da agosto-settembre 1999 - in relazione al quale l'interessato ha quindi presentato la richiesta di prestazioni AI datata 7 febbraio 2000 - non è stata più ritenuta esigibile.
2.6. Ai fini del calcolo dell'invalidità, secondo legge e giurisprudenza, dev’essere tenuto conto del reddito ipotetico che l’assicurato potrebbe conseguire considerando il danno alla salute di cui soffre e quello che avrebbe potuto conseguire se il danno non fosse subentrato (cfr. consid. 2.3).
Per la valutazione di entrambi i redditi da porre a confronto è determinante il momento della decisione impugnata. Per quanto riguarda, in specie, il calcolo del reddito da valido occorre quindi prendere in considerazioni i reddito che l'assicurato avrebbe potuto verosimilmente conseguire senza il danno alla salute sino all'emanazione del provvedimento litigioso (cfr. RCC 1991 pag. 332, RCC 1989 pag. 123, RCC 180 pag.320).
Per costante giurisprudenza federale, il reddito da valido deve essere fissato considerando la situazione personale e professionale dell'assicurato. In merito all'eventuale avanzamento professionale da considerarsi nell'ambito di questa valutazione, la giurisprudenza ha in particolare precisato che si deve tener conto delle possibilità di sviluppo e di promozione professionale teoricamente esistenti, a condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile (cfr. SVR 1998 IV Nr. 5; Pratique VSI 1998 p. 174-175; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, p. 206-207).
Un probabile avanzamento professionale può quindi essere ammesso nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi concreti (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 175; RKUV 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29).
2.7. L'assicurato sostiene che senza il danno alla salute egli avrebbe potuto conseguire il diploma di tecnico edile e percepire di conseguenza un reddito annuo pari a fr. 69'004.
Tale ipotesi si rivela priva di fondamento.
Come rilevato dal consulente AI nel suo rapporto 21 giugno 2001 (cfr. doc. _), il diploma di tecnico edile viene conseguito al termine di un ciclo formativo della durata di tre anni, comprendente due anni d'apprendimento teorico cui fa seguito un anno di pratica guidata.
Ora nulla agli atti permette di ritenere verosimile l'ipotesi che l'assicurato, originariamente muratore e titolare, dal luglio 1993 di un diploma di disegnatore edile e dal marzo 1998 di un diploma di segretario-comunicatore di cantiere, avrebbe intrapreso siffatto ulteriore iter formativo, il quale avrebbe segnatamente comportato un ampliamento delle proprie conoscenze professionali che gli avrebbero consentito di assumere responsabilità in seno ad un'impresa di costruzione. Dagli atti emerge che l'assicurato dal settembre 1989 aveva beneficiato, su proposta dell'Ufficio regionale integrazione professionale dell'AI, di provvedimenti integrativi per una riformazione quale assistente tecnico presso la scuola per assistenti tecnici di __________. Detta riformazione è tuttavia cessata dopo neppure un mese di frequenza dei corsi. L'assicurato ha infatti abbandonato la scuola a seguito di insormontabili difficoltà nel seguire l'iter normale degli studi, ritenuti troppo impegnativi, per intraprendere in seguito - sempre su proposta dell'Ufficio regionale per l'integrazione dell'AI - una riformazione quale disegnatore (cfr. doc. AI _).
A proposito della riformazione presso la scuola tecnica superiore di __________ interrotta dopo ca. 1 mese di frequenza, con rapporto 17 ottobre 1989 i responsabili del citato ufficio avevano avuto modo di costatare (le sottolineature sono del redattore):
" (…)
Il 10.10.89 abbiamo avuto un colloquio con l'assicurato il quale ci ha fatto presente come malgrado il suo forte impegno tutte le sere avrebbe studiato sino a mezzanotte), non riusciva a seguire Il programma della scuola per lui troppo impegnativo.
Visto come il suo stato nervoso e psichico ne aveva già sofferto, al fine di non peggiorare la situazione, l'abbiamo consigliato di smettere.
Osserviamo che a suo tempo il nostro ufficio gli aveva consigliato una riformazione professionale quale disegnatore edile presso il __________, sconsigliandogli __________. Purtroppo però l'interessato,
pensando di guadagnar tempo in quanto a __________ c'era già una lunga lista d'attesa, si è iscritto a __________ mettendoci davanti al fatto compiuto. (…)" (Doc. AI _)
mentre in data 11 ottobre 1898 il direttore della scuola ha dichiarato (la sottolineatura è del redattore):
" Il sottoscritto ing. __________, direttore __________, dichiara che il sig. __________ è stato iscritto alla prima classe __________ dall'inizio settembre 1989 fino al 12 ottobre 1989.
Ha dichiarato di abbandonare la scuola perchè, dopo aver lavorato diversi anni, ha trovato difficoltà insormontabili nel seguire l'iter normale degli studi." (Doc. AI _)
In simili circostanze, in assenza di concreti indizi idonei a far ritenere che senza invalidità l'assicurato avrebbe ottenuto il diploma di tecnico edile - ciò che, indipendentemente dai successivi diplomi conseguiti, appare improbabile in considerazione delle suevidenziate attitudini dell'interessato - la rimunerazione prevista per siffatta attività non può essere presa in considerazione ai fini della determinazione del reddito da valido.
2.8. Appare pertanto giustificato quantificare il reddito da valido con riferimento alla professione di segretario-comunicatore di cantiere, la cui rimunerazione risulta in ogni caso superiore a quella di disegnatore edile.
A tale riguardo con rapporto 21 giugno 2001 il consulente AI ha in particolare osservato:
" Il certificato cantonale di "segretario‑comunicatore di cantiere" non è equivalente al Diploma federale di Tecnico dell'edilizia (già assistente Tecnico) che si ottiene dopo aver frequentato per tre anni la scuola dei Tecnici per l'edilizia (due anni a tempo pieno e uno di pratica guidata).
Anche le mansioni di queste due attività sono sostanzialmente diverse.
Il tecnico ha ampliato le sue conoscenze professionali di base per assumere delle responsabilità in un'impresa di costruzione.
Il segretario‑comunicatore ha invece principalmente il compito di trasmettere in modo corretto e adeguato le informazioni tra le diverse figure professionali attive in un cantiere di grandi dimensioni (in Ticino questa formazione è stata proposta in previsione dei lavori Alp Transit). Egli, durante questo corso, ha acquisito soprattutto delle nuove competenze (amministrative, d'informatica e di comunicazione) da affiancare a quelle già imparate durante un tirocinio nel settore delle costruzioni. In questo caso si può parlare, più che di un perfezionamento delle conoscenze acquisite durante il tirocinio e il lavoro, di un parziale cambiamento professionale.
A livello salariale non esiste un contratto collettivo per i segretari‑comunicatori di cantiere.
Il salario è concordato in modo individuale e dipende sopra tutto dal curricolo formativo e professionale del candidato. E quindi molto difficile definire un salario medio, anche perché, attualmente in Ticino l'offerta di posti di lavoro come segretario‑comunicatore è in pratica nulla.
Teoricamente, considerati i due tipi di formazione (una della durata di tre anni, l'altra di circa dieci mesi), il salario medio di un segretario comunicatore dovrebbe essere superiore a quello del disegnatore qualificato con esperienza (minimo Fr. 57 233 nel 2000) ma inferiore a quello del tecnico con diploma federale (Fr. 69 000). (Doc. _)
Alla luce delle pertinenti considerazioni espresse dal consulente e considerando - in assenza di dati salariali specifici relativi alla profesione di segratrio-comunicatore di cantiere - un reddito da valido corrispondente alle media fra il salario di disegnatore qualificato (fr. 57'233) e quello di tecnico munito di diploma federale (fr. 69'000), il tasso d'invalidità emergente dal raffronto dei redditi (63'116 - 33'800 x 100 : 63'116 = 46.45%) non attinge la soglia richiesta per l'erogazione di una mezza rendita AI (50%).
Stante quanto sopra, il ricorso deve essere respinto e l'atto impugnato confermato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti