RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00110 BS/RG/cd
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 novembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1982 è affetto da criptorchismo bilaterale (cifra 355 dell’Ordinanza sulle infermità congenite, OIC), ha beneficiato di provvedimenti sanitari e di provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale, nonché di mezzi ausiliari.
In data 25 luglio 1997 l’assicurato è stato vittima di un incidente con la bicicletta, procurandosi una sublussazione C2/C3 senza coinvolgimento neurologico. Dopo un primo intervento egli ha manifestato una nuova instabilità nella regione C3/C4, per cui è stato sottoposto ad un’altra operazione. Il decorso operatorio è sfociato in un’altra instabilità a livello delle costole ( C4/C5), con sospetto di sindrome tipo Marfan (cfr. rapporto 4 novembre 1997 del dr. __________ in doc. AI _). Tali circostanze gli hanno impedito di continuare a frequentare la scuola speciale, per cui l’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI) ha autorizzato l’istruzione scolastica a domicilio (doc. AI _). L’assicurato ha così potuto terminare la formazione scolastica obbligatoria.
1.2. Il 4 luglio 2000 __________ ha iniziato un periodo di accertamento professione presso il Centro di formazione professionale e sociale (CFPS) di Gerra Piano. Durante i tre mesi di soggiorno l’assicurato ha lavorato nei laboratori di meccanica ed orologeria. Mediante rapporto 11 ottobre 2000 il direttore del CFPS l’ha ritenuto non idoneo per una formazione professionale, proponendo comunque un ulteriore ciclo di osservazione da svolgere presso il laboratorio “L’__________ ” di __________ (doc. AI _). Anche la psicologa del CFPS è stata del parere che non esistono le premesse per iniziare una formazione empirica vista la grande immaturità mostrata durante le prove ed ha proposto un altro periodo di osservazione (cfr. rapporto 13 ottobre 2000, doc. AI _).
1.3. Il 16 ottobre 2000 l’UAI ha quindi autorizzato uno stage presso il laboratorio “L’__________ ” di __________ di tre mesi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 (doc. AI _). In data 30 ottobre 2000 l’assicurato ha dovuto interrompere lo stage per motivi di salute che gli impedivano il quotidiano trasferimento da __________ a __________ (doc. AI _).
Su proposte del Consulente in integrazione professionale (CIP) (cfr. doc. AI _ e doc. AI _), l’amministrazione ha poi accettato di prolungare il periodo di osservazione, sempre presso il menzionato laboratorio, fino al 31 marzo 2001 (doc. AI _) ed ha riconosciuto un sussidio giornaliero per le spese di vitto e alloggio a seguito del soggiorno dell’assicurato presso una famiglia di __________ (doc. AI _).
1.4. Su richiesta del fratello dell’assicurato (doc. AI ), l’amministrazione ha acconsentito un terzo periodo di osservazione, questa volta presso i laboratori protetti dell’OTAF, dal 1° aprile al 30 giugno 2001 (doc. AI ), poi prorogato sino al 31 agosto 2001 (doc. AI ). Durante quei mesi l’assicurato è stato collocato presso un foyer dell’________ (doc. AI _). Terminato tale periodo, in cui egli ha avuto la possibilità di lavorare nel settore Gastronomia e Falegnameria, con rapporto 7 settembre 2001 il Coordinatore dell’OTAF ha sostenuto che __________ non ha i requisiti per poter seguire con successo una formazione empirica di aiuto falegname e ritiene, quale soluzione più adeguata, l’assegnazione di una rendita. Su consiglio del medico di fiducia dell’OTAF, il Coordinatore ha inoltre sollecitato una perizia neuropsicologica per valutare meglio l’origine delle difficoltà di apprendimento del ragazzo (doc. AI _).
1.5. Mediante rapporto finale 26 settembre 2001 il CIP, condividendo le considerazioni degli operatori OTAF, ha reputato che l’assicurato non sia pronto ad iniziare un tirocinio e propone di riconoscere una rendita intera. Inoltre egli ha proposto di sottoporre la richiesta di una perizia al Servizio Medico Regionale dell’Assicurazione invalidità (SMR). Infine, egli ha rilevato che dal 1° settembre 2001 l’assicurato è inserito come utente del laboratorio di falegnameria dell’OTAF (doc. AI _).
Il 9 ottobre 2001 la d.ssa __________ del SMR ha ritenuto opportuno procedere ad una valutazione plurisdisciplinare presso il Servizio di Accertamento Medico dell’AI (SAM) per valutare l’aspetto sia neuropsicologico, possibilmente tramite un pedopsichiatra, che ortopedico in modo da “potersi rendere conto se una formazione professionale effettivamente è fattibile e in caso affermativo, quali sono le precise limitazioni funzionali rispettivamente le risorse presenti" (doc. AI _).
Con decisione 14 novembre 2001 l’UAI ha comunque posto __________ al beneficio di una rendita intera, con effetto retroattivo dal 1° settembre 2001.
1.6. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite del fratello __________.
Dopo aver esposto in dettaglio l’iter di accertamento professionale a cui è stato sottoposto __________ negli ultimi due anni, l’insorgente ha concluso invitando il TCA a
" (…)
- stabilire quali errori, omissioni e manchevolezze sono state commesse da parte dell'AI nella procedura per giungere alla decisione di una rendita intera per __________;
- richiedere che la decisione dell'AI del 14 novembre 2001 concernente l'attribuzione a __________ di una rendita intera venga annullata e che una nuova decisione venga presa tenendo conto di tutte le mie richieste precedentemente formulate nei confronti dell' AI e dei dottori e tenendo conto anche di tutti i rapporti medici che saranno disponibili nei prossimi mesi;
- pronunciarsi sulle misure da adottare dalle parti interessate, ossia AI, dottori e OTAF, affinché la comunicazione e la collaborazione tra queste parti venga stabilita e le decisioni che verranno prese tengano finalmente conto della persona di __________." (Doc. _)
1.7. Mediante risposta 7 febbraio 2002 l’UAI postula la reiezione del gravame. Ricapitolando quanto è stato fatto per accertare l’idoneità dall’assicurato in vista di una formazione professionale, l’amministrazione ha concluso:
" (…) In definitiva, le critiche mosse nell'allegato ricorsuale risultano infondate. L'assicurato è infatti stato oggetto di numerosi accertamenti. Tutti coloro che si sono chinati sul caso sono concordi nell'affermare che il ragazzo non possiede al momento i requisiti minimi per affrontare con successo una formazione empirica.
Si rilevi ad ogni modo che una revisione è già stata fissata per il mese di ottobre del corrente anno. In tale occasione, ed anche in considerazione degli accertamenti peritali, sarà forse possibile procedere ad una diversa definizione della pratica.
1.8. Con osservazioni 15 febbraio 2002 __________ ribadisce quanto evidenziato nel ricorso, preannunciando di aver predisposto un esame neuropsicologico del fratello (doc. _). Su richiesta del TCA, il 20 marzo 2002 egli ha trasmesso il referto peritale (doc. _). Tale atto è stato poi trasmesso all’amministrazione per una presa di posizione (doc. _). Con lettera 9 aprile 2002 l’UAI ha inviato al TCA le osservazioni del SMR in merito alla perizia neuropscicologica (doc. _).
in diritto
2.1. Nel gravame __________ ha rilevato che il 27 dicembre 2000 suo fratello ha inoltrato una richiesta di tutela volontaria, rimasta ancora inevasa.
Interpellata dal TCA, con scritto 21 febbraio 2002 l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato la richiesta dell’assicurato di una tutela volontaria a suo favore e che la procedura è attualmente in corso. Parimenti essa ha rilevato che il 2 febbraio 2002 è stata avviata una procedura di interdizione che verrà sospesa a seguito dell’istanza di tutela volontaria (doc. _).
Ora, visto che non è stato ancora nominato un tutore, non sussiste quindi un rapporto di rappresentanza legale (art. 407 CCS; sul contenuto e l’estensione di tale rappresentanza, cfr. Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ad art. 407, pag. 316ss). Ritenuta dunque la facoltà dell’assicurato di nominare in questa procedura un suo rappresentante, non sussistendo inoltre motivi per considerarlo incapace di discernimento, la procura rilasciata al fratello è da ritenere valida (doc. _ ).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se __________ può beneficiare di provvedimenti professionali, volti in particolare all’apprendimento di un’attività lucrativa.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
Tuttavia, non sempre è possibile stabilire a priori se l’integrazione preconizzata sia possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive dell'assicurato.
Pertanto la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento (RCC 1988, pag. 191).
Questi sono provvedimenti intesi a stabilire le attitudini e le predisposizioni professionali. In particolar modo se dall'orientamento professionale ambulatorio non è possibile valutare concretamente tali attitudini, l'assicurato sarà indirizzato ad un Centro specializzato per un soggiorno di osservazione.
Tale soggiorno di accertamento, secondo la costante prassi amministrativa, non dovrebbe - di regola - durare più di tre mesi.
2.3. In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a causa della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di queste spese, se tale formazione è confacente alle loro attitudini.
E' considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).
Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l'acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 pag. 471).
Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAI lett. c, è parificato alla prima formazione professionale, il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno.
Un provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 16 LAI entra in linea di conto se la formazione scelta dall'assicurato corrisponde manifestamente alle sue attitudini e se é suscettibile di favorire un giorno, in modo durevole e importante, un'attività grazie alla quale guadagnerà almeno una parte di quanto necessita per coprire le spese di mantenimento (Valterio, Droit et pratique de l'AI pag. 129).
La prassi amministrativa consente, in caso di dubbio, di ordinare una prova di formazione limitata nel tempo.
L'AI non si assume infatti le spese supplementari derivanti da una formazione che non é suscettibile di favorire più tardi la capacità lavorativa dell'assicurato sul mercato economico. (Circolare dell'UFAS concernente i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale: la prima formazione professionale, cifra 8).
2.4. L’assicurazione AI prende a suo carico i costi supplementari di un tirocinio professionale sino al termine del medesimo, anche se la natura dell’infermità esige che tale tirocinio si svolga in un istituto o che duri più a lungo che per un apprendista in buona salute. Tuttavia al termine del tirocinio, la prima formazione professionale è considerata finita (RCC 1965 pag. 418).
D’altra parte tra la durata di questa formazione e l’importanza del risultato che ci si può attendere deve essere rispettata una proporzione ragionevole (RCC 1972 pag. 64).
Il prolungamento della formazione in casi speciali deve essere sufficientemente motivato. Ciò vale in particolare quando appare solo nel corso della formazione che può essere raggiunto un obiettivo professionale superiore (Circolare dell’UFAS concernente i provvedimenti d’integrazione d’ordine professionale: la prima formazione professionale, cifra 15.12).
Per contro l’assicurazione non assume i costi di una formazione professionale supplementare se la formazione già acquisita corrisponde alle esigenze abituali della professione previste nel piano di integrazione (RCC 1964 pag. 86). Per perfezionamento professionale s’intendono i provvedimenti di avanzamento professionale necessari, dopo la prima formazione professionale, per completare e sviluppare l’abilità e le cognizioni professionali già acquisite. Tali costi vengono unicamente assunti se questi provvedimenti d’avanzamento professionale fanno supporre un miglioramento sostanziale della capacità di guadagno dell’assicurato. Ciò avviene quando tale perfezionamento è la condizione per una migliore situazione professionale (Circolare dell’UFAS concernente i provvedimenti d’integrazione d’ordine professionale: la prima formazione professionale, cifra 15.7. ;Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, pag. 131, Mayer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im IVG, Zurigo 1997, ad art. 16, pag. 120).
2.5. Nel gravame il fratello dell’assicurato rileva come la decisione dell’AI di erogare una rendita sia stata presa senza che egli e __________ fossero stati interpellati in merito e senza che fossero state prese in considerazione le richieste di accertamenti medici sullo stato fisico e mentale di quest’ultimo.
Secondo l’art. 73bis cpv. 1 OAI, prima che l’ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, esso deve dare all’assicurato, o al suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l’incarto. Questa procedura di decisione preliminare ( o progetto di decisione), oltre a sgravare l’autorità di ricorso, concede all’assicurato il diritto di essere sentito (DTF 119 V 434 consid. 3c).
Infatti, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, DTF 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Una violazione di tale diritto – di natura formale – comporta, indipendentemente dall’esito del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata (DTF 126 V 132 consid. 2b, DTF 124 V 183 consid. 4, DTF 122 II 469 consid. 4a, DTF 121 I 232 consid. 2a, DTF 120 V 362 consid. 2a, con i relativi riferimenti di giurisprudenza).
In via eccezionale ciò non accade se il difetto ‑ non particolarmente grave ‑ può essere sanato, in quanto la parte interessata ha la possibilità di determinarsi davanti un’autorità di ricorso che dispone di piena cognizione in merito ai fatti ed al diritto ( DTF 126 V 132 consid. 2b con riferimenti, cfr. anche DTF 116 V 39; DTF 110 V 113).
2.6. Nel caso in esame, con lettera 31 ottobre 2001 l’UAI ha segnatamente comunicato al fratello dell’assicurato che “in data odierna, abbiamo dato ordine alla Cassa cantonale di compensazione di allestire il calcolo della rendita AI e di procedere al pagamento” (doc. AI 124). Ora, l’amministrazione non ha intimato all'assicurato un progetto di decisione ai sensi dell’art. 73bis cpv. 1 OAI avente per oggetto il rifiuto di ulteriori provvedimenti integrativi, ma, successivamente alla citata comunicazione di data 31 ottobre 2001, ha emesso la pronunzia qui constatata. Pertanto, in merito a tale rifiuto l’assicurato, per il tramite del fratello, non solo non ha avuto modo di potersi esprimere, ma non ha potuto visionare gli atti di causa prima che l’amministrazione emettesse la decisione contestata. A mente del TCA, tale violazione del diritto di essere sentito è da considerare come grave e non può essere sanata. Infatti, nella sentenza 26 agosto 1992 (pubblicata in RDAT 1993 I pag. 223) in ambito AI, questo Tribunale ha avuto modo di rilevare come la violazione del diritto di consultare gli atti prima della decisione costituisce grave violazione del diritto di essere sentito, che non può essere sanata in corso di procedura. Tale assunto è stato del resto ribadito dal TFA, sempre in materia AI, in DTF 116 V 187 consid. 3c = RCC 1991, pag. 227 consid. 3c. Infine, la rigorosa giurisprudenza del TFA in merito al diritto di essere sentito è stata ultimamente ribadita in DTF 126 V 130, in cui l’Alto Tribunale ha in particolare rilevato come prima dell’emanazione di una decisione di sospensione delle indennità di disoccupazione, l’autorità amministrativa deve dare all’assicurato la possibilità di esprimersi sulla ventilata sanzione. In conclusione, costata la violazione del diritto di essere sentito dell'assicurato, la decisione impugnata deve, dunque, essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché conformente all'art. 73 bis OAI dia l'opportunità al ricorrente di prendere posizione in merito al ventilato rifiuto di procedere ad ulteriori provvedimenti integrativi.
2.7. In via abbondanziale, va comunque rilevato che sia la psicologa del CFPS (cfr. doc. AI _) sia i responsabili dell'OTAF (cfr. doc. AI _ ), nonché il consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI _ ) hanno concluso come l’assicurato non possieda i requisiti per affrontare con successo una formazione empirica nel campo della falegnameria. Inoltre è importante rilevare che già in sede d'istruttoria amministrativa la dr.ssa __________ del SMR aveva evidenziato l'opportunità di "procedere ad una valutazione pluridisciplinare presso il SAM sia dell'aspetto neuropsicologico, possibilmente tramite valutazione di un pedopsichiatra, sia dell'aspetto funzionale ortopedico per poter rendersi conto se una formazione professionale effettivamente è fattibile e in caso affermativo, quali sono le precise limitazioni funzionali rispettivamente le risorse presenti" (doc. AI _, sottolineatura del redattore). Del resto la perizia neuropsicologica eseguita il 26 febbraio e l’8 marzo 2002 dalla d.ssa __________ non permette di poter giungere ad una valutazione circa l’idoneità di ______________ nell’affrontare un tirocinio. Infatti, in merito la neuropsicologa non si pronuncia, rilevando unicamente che a suo giudizio “l’idoneità o meno ad effettuare una formazione empirica di aiuto falegname non possa essere basata sui risultati della presente valutazione neuropsicologica, ma deve tener conto dell’osservazione del paziente durante lo svolgimento dei compiti pratici” (cfr. doc. _ pag. 2).
Pertanto, la questione di una possibile integrazione di __________ appare ancora aperta, ritenuto che solo a seguito degli ulteriori menzionati accertamenti di natura medica sarà possibile pronunciarsi chiaramente circa il diritto o meno dell'assicurato ad una eventuale integrazione, la quale costituisce pur sempre - è bene ricordarlo - lo scopo principale perseguito dalla legge sull'assicurazione invalidità. L'amministrazione stessa, in sede di risposta, ha precisato che una "revisione" del provvedimento preso (segnatamente l'assegnazione di una rendita d'invalidità, in luogo di provvedimenti integrativi) è già stata prevista per il mese d'ottobre del corrente anno, rilevando al proposito come "anche in considerazione degli accertamenti peritali sarà forse possibile procedere ad una diversa definizione della pratica" (cfr. risposta doc. _).
Infine, va rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, se un assicurato alla scadenza del periodo di attesa di un anno non è o non è ancora integrabile, ha diritto ad una rendita anche se è prevista, per il futuro, l’esecuzione di provvedimenti integrativi (cfr. SVR 2001 AI Nr. 24 consid. 4c pag. 74, DTF 121 V 193 consid. 4d = Pratique VSI 1996 pag. 205 consid. 4d, cfr. anche il marg. 9002 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Quindi, fino a che non vi sarà un giudizio definitivo in merito all’integrazione professionale dell’assicurato, questi, in quanto invalido, avrà diritto ad una rendita AI intera come stabilito nell'atto impugnato, riservata l'applicazione delle disposizioni concernenti la coordinazione tra le indennità giornaliere e la rendita d'invalidità (cfr. in particolare l'art. 20ter OAI).
2.8. Nel ricorso il fratello del ricorrente ha chiesto allo scrivente Tribunale di “stabilire quali errori, omissioni e manchevolezze sono state commesse da parte dell’AI nella procedura per giungere alla decisione di una rendita intera per __________ ”.
Ai sensi dell’art. 64 LAI, gli uffici AI applicano le norme della LAI sotto la vigilanza della Confederazione, e per essa dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (art. 92 OAI). Al TCA, quindi, non spetta dare seguito a quanto richiesto dall’assicurato. Tale richiesta viene comunque trasmessa per competenza all’UFAS quale autorità di vigilanza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 14 novembre 2001 è annullata.
2.- Gli atti sono rinviati all’UAI, affinché proceda conformemente al
considerando 2.5.
3.- Copia del presente giudizio è trasmesso per competenza all’UFAS conformemente al considerando 2.7.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti