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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2002 32.2001.106

August 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,008 words·~20 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00106   BS/nh

Lugano 5 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 13 novembre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1943, dall'età di 3 anni soffre degli esiti di una poliomielite agli arti inferiori. Dal 30 novembre 1995 è titolare di una mezza rendita, sostituita il 1° giugno 1997 da una rendita intera d'invalidità. Egli ha inoltre fruito di provvedimenti integrativi sanitari e professionali, nonché di mezzi ausiliari.

                                         Con istanza 25 ottobre 2001 l'assicurato ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) la sostituzione dell’autoveicolo __________ che gli è stato consegnato a prestito nel 1993 (cfr. decisione 16 febbraio 1993 doc. AI _).

Mediante scritto 30 ottobre 2001 l’UAI ha spiegato che la richiesta non poteva essere accolta precisando che:

"  II diritto a determinati mezzi ausiliari (nel caso particolare quelli designati da un *) sono concessi solamente se sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa (salariato o indipendente), adempiere le mansioni consuete (p.es. casalinga), ecc. (art. 21 LAI, art. 2, cpv. 2 OMAI).

Nel caso di automobili le disposizioni attualmente in vigore (circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'Al - CMAI) precisano inoltre che l'attività lavorativa deve essere presumibilmente lunga e sufficiente per il loro sostentamento (deve permettere di coprire il fabbisogno vitale - attualmente è fissato in fr. 1'508.- mensili) e che ne hanno bisogno per recarsi al lavoro (cm 10.04*, 10.04.5* e 1023 CMAI).

La cm 1024 CMAI precisa poi:

•   Se le condizioni di diritto concernenti i mezzi ausiliari contrassegnati da un asterisco (*) non sono più soddisfatte a causa di un'incapacità al guadagno o di lavoro oppure della cessazione della formazione scolastica o professionale o dello svolgimento delle mansioni consuete, questi mezzi possono comunque essere lasciati alla persona assicurata per un ulteriore impiego fintanto che sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente circostante oppure sviluppare una propria autonomia. In questo caso la persona assicurata deve assumere in seguito eventuali spese di riparazione.

    Se anche queste condizioni non sono più soddisfatte, l'UAI deve esigere la restituzione del mezzo ausiliario se quest'ultimo non è stato acquistato dalla persona assicurata o non le è stato ceduto gratuitamente. Questa regolamentazione si applica per analogia anche a tutti i mezzi ausiliari se le condizioni di diritto non sono più soddisfatte in seguito al trasferimento di domicilio all'estero.

Come potrà rilevare dalle succitate disposizioni legali, nel suo caso le abbiamo lasciato in dotazione l'automobile a titolo gratuito. Purtroppo non c'è più possibile rinnovare il nostro contributo poiché le condizioni di diritto non sono più assolte." (doc. AI _)

Con lettera 5 novembre 2001 l’assicurato, non essendo d’accordo con il tenore del summenzionato scritto, ha chiesto l’emissione di una decisione formale.

                               1.2.   Il 13 novembre 2001 l’amministrazione ha dunque emesso una decisione formale in cui ha confermato la reiezione della richiesta di prestazioni in quanto :

"  L'esercizio di un'attività lucrativa che permetta di coprire i bisogni è una condizione per la consegna di un veicolo a motore o per il diritto a contributi d'ammortamento.

Il reddito mensile che permette di coprire i bisogni è di Fr. 1545.00.

I redditi sottoforma di rendita d'invalidità o d'altre assicurazioni sociali, ad esempio pensioni, non entrano in linea di conto.

Lei è al beneficio di una rendita intera d'invalidità e non consegue un reddito sufficiente per coprire i suoi bisogni." (doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa __________ ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, ribadendo la richiesta di un autoveicolo nuovo. Ricordato di aver cessato, per motivi di salute, l’attività lucrativa al 1° agosto 1997, egli sostiene che l’uso dell’automezzo gli è indispensabile per stabilire i contatti nel proprio ambiente e per attendere alla propria persona. A mente dell’insorgente i presupposti dell’art. 21 cpv. 1 LAI e dell’art. 2 cpv. 1 e 2 OMAI per la consegna del mezzo ausiliario sarebbero quindi dati.

                               1.4.   Mediante risposta 18 dicembre 2001 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame. L’amministrazione, richiamando le disposizioni di legge e la giurisprudenza applicabile alla fattispecie, ha rilevato che “… risulta chiaro che i veicoli a motore vengono assegnati a condizioni restrittive, e comunque allo scopo di facilitare all’assicurato lo svolgimento della propria attività”, per concludere che “ …. in casu l’assicurato non esercita più attività lucrativa. Ne consegue che i presupposti per l’assegnazione di un’altra automobile non sono più adempiuti” (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con scritto 27 dicembre 2001 l’assicurato ha ribadito la propria richiesta ricorsuale.

                               1.6.   In applicazione della giurisprudenza federale sul diritto di essere sentito della parte nel caso in cui l’autorità giudiziaria confermi la decisione contestata per diversi motivi da quelli indicati dall’amministrazione (cfr. DTF 125 V 368), in data 12 aprile 2001 il TCA ha chiesto al ricorrente alcune informazioni in merito all’attuale utilizzo dell’autoveicolo (doc. _). La risposta dell’assicurato è del 18 aprile 2002 (doc. _). Le osservazioni dell’UAI in merito a tale accertamento datano 30 aprile 2002 (doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la consegna in prestito da parte dell'UAI di un nuovo autoveicolo, quale mezzo ausiliario, in sostituzione di quello vecchio.

Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati di invalidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione neces­sari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avva­lorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedi­bile (art. 8 cpv. 1 LAI).

                                         Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

                                         Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997 p. 190).

                                         Dev'essere precisato che nell’assicurazione invalidità vale il principio secondo cui l’integrazione ha la precedenza sulla rendita rispettivamente l’assicurato ha diritto ad una rendita se, dopo il periodo di un anno, non è oppure non è ancora reintegrabile (DTF 126 V 243 consid. 5, DTF 121 V 190; DTF 116 V 92, EVGE 1960 249 consid. 2, SVR 1996 IV Nr. 80; cfr. art. 28 cpv. 1 OAI). Tuttavia tale principio non è assoluto. Difatti, a determinate condizioni che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare il diritto ad una rendita d’invalidità può nascere prima dell’adozione di provvedimenti integrativi e in luogo di indennità giornaliere d’attesa (DTF 121 V 190; DTF 116 V 82). Inversamente, l’erogazione di una rendita non esclude peraltro la concessione di provvedimenti integrativi (DTF 122 V 77, caso in cui all’assicurato titolare di una rendita intera è stato riconosciuto il diritto ad una riformazione professionale; ZAK 1964 493; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 54 ).                                        

                               2.2.   Per quel che concerne i mezzi ausiliari, l’art. 21 LAI prevede:

“ 1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assuefazione funzionale. L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integrazione.

2 L’assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

3 I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. L’assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza l’invalidità, l’assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa.

4 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente sulla facoltà data all’assicurato di usare ancora un mezzo ausiliario fornito a prestito, quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione.”

                               2.3.   In virtù della delega legislativa di cui all'art. 21 cpv. 2 LAI, il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.

                                         Secondo questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni complemen­tari riguardanti: a) la consegna dei mezzi ausiliari; b) i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili rese indispensabili dall'invalidità; c) i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.

                                         Il Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 l'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).

                                         Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. Il cpv. 2 dell’art. 2 OMAI prevede che l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

                                         Per l'art. 2 cpv. 3 OMAI, infine, il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità.

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

Infine, l’art. 3 OMAI prevede che i mezzi ausiliari costosi che per merito della loro esecuzione potrebbero servire ad altri assicurati sono consegnati in prestito. In casi speciali, descritti nell’allegato, l’assicurato riceve sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari acquistati o l’ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione. L’assicurato diventa proprietario di tutti gli altri mezzi ausiliari.

                               2.4.   Ai sensi della cifra 10 dell’allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per invalidi sono forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un’attività lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro (cfr. anche in merito: Meyer-Blaser, op. cit., ad art. 21-21bis LAI p. 161). Nell’allegato OMAI, secondo la versione in vigore dal 1° gennaio 2001, quali mezzi ausiliari della succitata categoria sono indicati:

"  10.01* Ciclomotori a due, tre o quattro ruote 10.02* Motocicli leggeri e motocicli 10.03* ... 10.04* Automobili 10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità.”

                                         Secondo la giurisprudenza federale, con attività sufficiente per il sostentamento s’intende che l’assicurato, in un lasso di tempo lungo, disponga di un reddito da attività lucrativa corrispondente alla media tra il minimo e il massimo della rendita ordinaria di vecchiaia (DTF 122 V 217 consid. 4b/aa; DTF 118 V 203 consid. 3 con riferimenti giurisprudenziali). Non sono considerate le rendite AI o di altre assicurazioni sociali come pure le pensioni di qualsiasi natura (DTF 105 V 65 consid. 2c).

Il TFA ha precisato che nell’ambito dei veicoli secondo le cifre 10.01* - 10.04* dell’allegato OMAI (come anche per tutti i mezzi ausiliari contrassegnati con l’asterisco, cfr. DTF 117 V 273 consid. 2b/bb e DTF 116 V 322), al presupposto dell’esercizio di un’attività lucrativa in grado di coprire il fabbisogno è equiparato il concetto di adempimento delle mansioni consuete secondo l’art. 27 cpv. 2 OAI, previsto per la determinazione del grado d’invalidità per le persone senza attività lucrativa (cfr. DTF 122 V 217 consid. 4a/bb. L’art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che “per mansioni consuete di un assicurato occupato nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici e l’educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.” In tale contesto, il TFA ha in particolare stabilito che “la nozione di "esercizio di un'attività professionale", contenuta alla cifra 6.02* dell'allegato all'OMAI (apparecchio acustico, n.d.r.), comprende non solo l'attività lucrativa, ma anche le mansioni consuete secondo l'art. 27 cpv. 2 OAI. Per quanto concerne i mezzi ausiliari designati nell'annesso all'OMAI con l'asterisco, una disparità di trattamento degli assicurati che adempiono le loro mansioni consuete nei confronti di quelli esercitanti un'attività lucrativa non si giustifica né per l'art. 4 cpv. 2 Cost. né per l'art. 21 cpv. 1 LAI”, cfr DTF 116 V 322). L’Alta Corte ha tuttavia precisato che l’adempimento delle mansioni consuete deve essere, dal profilo dell’efficacia dell’esito integrativo, d’importanza esistenziale (cfr. DTF 122 V 212). Ad esempio, dopo aver accertato che l’utilizzo dell’autoveicolo acquistato da un’assicurata casalinga, madre di un bambino in tenera età, non serviva per soddisfare in modo rilevante l’adempimento delle mansioni consuete, il TFA ha negato i relativi contributi di ammortamento e sussidi per le spese di riparazione (DTF 122 V 212 consid. 4c, cfr. anche RCC 1992 pag. 461).

                               2.5.   Nel caso in esame, l’assicurato sostiene che le condizioni per la consegna di un autoveicolo sono date poiché, nonostante egli abbia cessato l’attività lucrativa, ne necessita per spostarsi, per attendere alla propria persona (visite mediche, acquisti ecc.) e per stabilire contatti nel proprio ambiente.

Come visto al considerando precedente, la categoria dei veicoli a motore e veicoli per invalidi è contrassegnata dall’asterisco. Pertanto va applicato l’art. 2 cpv. 2 OMAI (che applica quanto stabilito all’art. 21 cpv. 1 LAI), il quale concede agli assicurati il diritto ai mezzi ausiliari contrassegnati dall’asterisco solo se essi sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale (nell’ottica di una delle menzionate attività, cfr. ZAK 1965 153 e 555, citato in Meyer-Blaser, op. cit, pag. 157) o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato.

Non è quindi sufficiente che l’autoveicolo venga utilizzato unicamente per spostarsi, per le visite o per stabilire contatti. Determinante è invece che l’automezzo sia indispensabile all’assicurato esercitante un’attività lucrativa di durata presumibilmente lunga e sufficiente per coprire il proprio sostentamento, per recarsi al lavoro (cfr. cifra 10 OMAI). In caso di assicurato senza attività lucrativa l’automobile serve per il compimento della mansioni consuete che rivestono un’importanza esistenziale (DTF 122 V 212).

Questo diversamente da quanto è previsto per i mezzi ausiliari non contrassegnati dall’asterisco, il cui diritto alla consegna è subordinato, nei limiti tracciati all’allegato OMAI, alla necessità dell’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia (cfr. art. 21 cpv. 1 LAI e art. 2 cpv. 1 OMAI).

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza federale, nulla impedisce ad un beneficiario di una rendita, il cui grado d’invalidità è stato determinato in base all’incapacità lucrativa di usufruire di provvedimenti integrativi – tra cui rientrano i mezzi ausiliari che possano migliorare o mantenere la propria capacità nello svolgimento delle mansioni consuete quale casalingo, a condizione che fra il costo di questi provvedimenti ed il loro effetto pratico esiste una proporzione ragionevole. Tale principio è stato sancito dal TFA in una sentenza del 22 ottobre 1964, pubblicata in EVGE 1964. In quell’occasione l’Alto Tribunale aveva statuito (le sottolineature sono del redattore) :

"  b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat sich in seinem Entscheid  in Sachen Donzé vom 23. Januar 1964, auf den das Bundesamt hinweist, zu diesen Fragen hinsichtlich der Abgabe von Hilfsmitteln wie folgt grundsätzlich geäussert: Der Umstand, dass das Gesetz den Eingliederungsmassnahmen die Priorität vor den Rentenleistungen zuerkennt, bedeutet nicht, dass die Ausrichtung einer Rente die spätere Gewährung von Eingliederungsmassnahmen ausschliesst. Es ist zulässig, dem Bezüger einer halben oder ganzen Rente Eingliederungsmassnahmen zuzusprechen, die eine auch nur teilweise Tätigkeit zum Gegenstand haben, welche sich von der Tätigkeit, die der Rentenberechnung zugrundegelegt wurde, unterscheidet. Nicht einmal dann besteht ein absolutes Hindernis, wenn ein Rentenbezüger, der vor dem Eintritt seiner Invalidität eine Tätigkeit mit Einkommen ausübte, in eine Tätigkeit ohne Einkommen eingegliedert wird; denn der Begriff des Erwerbslebens (vie professionnelle) umfasst nach dem Gesetz in seinem erweiterten Sinne auch die Tätigkeit der Hausfrau. Doch muss in einem derartigen Fall zwischen Kosten und Nutzen der Eingliederungsmassnahmen ein vernünftiges Verhältnis bestehen.

c) Diese Grundsätze gelten auch für die Gewährung oder Verweigerung medizinischer Massnahmen, wobei der Abwägung zwischen Aufwand und praktischem Erfolg naturgemäss noch mehr Beachtung zu schenken sein wird als bei der Abgabe von Hilfsmitteln. Die von der Invalidenversicherungs-Kommission und der Vorinstanz vorgenommene formalrechtliche Einschränkung findet in Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 IVG keine Stütze. Wo das Gesetz fordert, dass die beanspruchte Massnahme auf die Erwerbsfähigkeit oder das Erwerbsleben positiv einwirken müsse, ist unter diesem erweiterten Begriff sowohl die eigentliche Erwerbstätigkeit als auch die Tätigkeit im "Aufgabenbereich" im Sinne des Art. 5 Abs. 1 IVG zu verstehen. Die in dieser Bestimmung enthaltene Gleichstellung von Erwerbstätigkeit und Tätigkeit im Aufgabenbereich gilt nach dem Wortlaut allerdings für die primären Leistungen, ist aber in sinngemässer Auslegung auch auf spätere Leistungen zu beziehen. Aus den Revisionsvorschriften des Art. 41 Abs. 2 IVG, zweiter Satz, und des Art. 87 Abs. 2 IVV ist unter diesem Gesichtspunkt nicht allgemein zu schliessen, dass Eingliederungsmassnahmen überhaupt nur zulässig wären, wenn sie auf die der Rente zugrundeliegende Invalidität einzuwirken vermögen. “ (cfr. EVGE 1964 pag. 239/240).

                                         Questa giurisprudenza è stata ripresa anche dal giudice federale Meyer-Blaser, op. cit. pag. 54, il quale l’ha così riassunta:

“Einer Rentenbezügerin, deren Invaliditätsgrad aufgrund der Erwerbsunfähigkeit (Art. 4 abs. 1 IVG) bemessen wurde, sind grundsätzlich auch solche Eingliederungsmassnahmen zu gewähren, welche die Arbeitsfähigkeit im Haushalt (Art. 5 Abs.1 IVG) verbessern oder erhalten sollen, sofern zwischen Aufwand und praktischem Erfolg ein vernünftiges Verhältnis besteht (EVGE 1964 238)”.

                               2.7.   Nella presente fattispecie, dagli atti di causa risulta che nel 1993 all’assicurato è stata consegnata in prestito un’autovettura nell’ambito dell’espletamento della sua attività lucrativa a tempo parziale. Nel contempo egli beneficiava di una mezza rendita d’invalidità. Per motivi di salute, nel 1997, egli ha cessato la propria professione e da quel momento è beneficiario di una rendita intera. L’amministrazione, mediante la decisione contestata, ha negato il diritto ad un nuovo autoveicolo.

                                         Ora, a mente del TCA, tale decisione merita conferma, anche se con una diversa motivazione. Decisiva non è infatti la circostanze che l’assicurato ha cessato l’attività lucrativa, bensì il fatto che la consegna del mezzo ausiliario in parola, rispettivamente la concessione di ammortamenti non rivestono un’importanza esistenziale per l’espletamento delle mansioni consuete (cfr. consid. 2.6). Infatti, come visto (cfr. consid. 2.6), secondo la giurisprudenza e la dottrina la cessazione dell’attività lucrativa non comporta quindi automaticamente il venir meno delle condizioni per l’assegnazione in prestito dell’autoveicolo, come erroneamente ritenuto dall’amministrazione. La domanda di prestazione in oggetto avrebbe dovuto quindi essere esaminata in relazione al fatto che l’assicurato dal 1997 non esercita più un’attività lucrativa. Pertanto, l’UAI avrebbe dovuto accertare se l’utilizzo dell’autoveicolo avrebbe permesso all’assicurato di adempiere alle proprie mansioni consuete.

                                         In data 12 aprile 2002 lo scrivente Tribunale ha quindi chiesto all’assicurato di elencare le “mansioni consuete”, riportate alla cifra no. 3095 della Circolare concernente l’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2000, per il cui espletamento necessita dell’autovettura (doc. _). Secondo tale cifra, per mansioni consuete nell’economia domestica s’intendono:

Ø      conduzione dell’economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo);

Ø      alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento);

Ø      pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti);

Ø      bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe);

Ø      accudire i figli o altri familiari;

Ø      altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative).

In data 18 aprile 2002 l’insorgente ha risposto come segue:

"  Per quanto attiene alle “mansioni consuete” confermo che l’uso di un auto è determinante per la conduzione dell’economia domestica. Oltre alle mansioni indicate mi permetto di aggiungere: commissioni varie, visite mediche, visite presso uffici pubblici (posta, ecc.), … insomma per tutte le attività che mi permettono di sentirmi e vivere più o meno normalmente. Rammento che anche mia moglie è affetta da gravi postumi di polio e perciò dobbiamo aiutarci a vicenda, nel limite del possibile senza chiedere troppo l’aiuto di terze persone. I punti da 2 a 5 non sono attinenti all’uso dell’auto (almeno direttamente). Punto 6: altre attività. Oltre a quanto da voi già indicato mi permetto di segnalare: sono segretario-cassiere di una società sportiva. Questa attività mi porta spesso a partecipare a riunioni ecc.ecc. Partecipo all’attività sportiva per persone andicappate. Settimanalmente mi reco in palestra a __________. Il martedì mi reco presso il Centro per la formazione professionale e sociale di Gerra Piano (1 ora di piscina). Sono appassionato di musica, teatro, mostre ecc.ecc. Quando è possibile (barriere architettoniche) partecipo. Sono amante della montagna (per tradizione famigliare). Non potendovi andare a piedi mi accontento dell’auto. Conosco quasi tutte le strade di montagna forestali. Mi reco spesso in visita ad amici andicappati (ne conosco tanti). Tutte queste attività sono molto importanti anche a scopo di assuefazione personale (adattamento a situazione particolari nell’ambiente circostante); motivo importante e previsto dalla legge." (Doc. _).

                                         Orbene, l’esigenza di mobilità o di socialità dell’assicurato, benché legittime, non sono comunque sufficienti per il riconoscimento del mezzo ausiliario in questione, contrassegnato dall’asterisco (cfr. consid. 2.5). Trattandosi di veicoli a motore, secondo la cifra 10 OMAI i requisiti integrativi sono più severi (cfr. consid. 2.5), principalmente per motivi finanziari (cfr. Meyer-Blaser, op, cit., pag. 161; cfr. anche DTF 122 V 212 consid. 4 c/cc). Come esposto al consid. 2.4, il TFA ha negato gli ammortamenti ad una madre invalida, con un figlio minorenne da accudire, che necessitava del veicolo a motore per acquisti e commissioni (cfr. DTF 122 V 212 consid. 4 c/bb). Non è stato inoltre tenuto conto che l’assicurata utilizzava l’auto per recarsi alle visite mediche, poiché tale “attività” non rientra nello scopo integrativo di cui alla cifra 10 OMAI (DTF 122 V 218 consid. 4c/cc). Queste considerazioni devono valere anche per l’insorgente, sebbene abbia una moglie poliomielitica da assistere, che ha asserito di utilizzare l’auto per la conduzione dell’economia domestica, segnatamente per commissioni varie, visite mediche, visite presso uffici pubblici (posta, ecc.). Dal punto di vista integrativo, nel caso concreto non appaiono quindi adempiuti i presupposti per la consegna di un nuovo autoveicolo, rispettivamente la concessione di ammortamenti, ai sensi della cifra 10.04* dell’allegato OMAI (cfr. consid. 2.4).

Va infine, ricordato che, venuto meno lo scopo reintegrativo del mezzo ausiliario contrassegnato con l’asterisco, di cui fa parte l’autoveicolo, secondo l’art. 4 cpv. 2 OMAI, l’assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o sviluppare un’autonomia più estesa. L’art. 5 OMAI prescrive inoltre che i mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l’assicurato non ha più diritto e che non gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti (cfr. marginale 1024 della CMAI, il cui tenore è stato riportato al consid. 1.1). Dal momento che l’assicurato ha sostenuto che necessita dell’automezzo consegnato in prestito nel 1993 per spostarsi, per stabilire contatti ecc., giustamente l’amministrazione gliel’ha lasciato in dotazione.

In conclusione, la decisione contestata va confermata, anche se per differenti motivi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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