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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2001 32.2000.90

May 10, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,776 words·~19 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00090   rg/nh

Lugano 10 maggio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 11 settembre 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'assicurato, nato nel __________, di professione direttore di una società attiva nel campo editoriale, in data 19 luglio 1999 ha presentato una richiesta tendente all'assegnazione di una rendita d'invalidità, in quanto affetto da sindrome dolorosa spondilogena lombare e disturbi nervosi reattivi.

                               1.2.   Esperita l'istruttoria, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) per decisione 11 settembre 2000 ha respinto la richiesta, motivando:

"  Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto a una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

66 2/3 per cento almeno

rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.

La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.

Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado di invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.

Dall'esame della documentazione economica acquisita agli atti Al si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore, comporta una perdita economica e quindi un grado d'invalidità inferiore al 35% nell'ambito dell'attività esercitata presso la __________ della quale è direttore e verosimilmente azionista.

La cifra d'affari conseguita dalla ditta è infatti passata dai fr. 473428.‑‑ conseguiti nel 1997, anno precedente l'insorgenza del danno alla salute del richiedente ( marzo 98 ), ai fr. 584342.‑nel 1998, rispettivamente ai fr. 558146.‑- nel 1999, mentre che gli utili netti conseguiti sono rimasti sullo stesso livello.

Va peraltro rilevato che l'utile conseguito nel 1999 è notevolmente influenzato dalla " perdita per debitori" esposta nel conto economico, per un importo di ben fr. 133855.‑‑ (per il 1998: fr. 50293.‑‑), quindi per ragioni estranee al danno alla salute dell'assicurato.

Va inoltre evidenziato che per far fronte al presunto minor impegno lavorativo del richiedente, sino alla data dell'inchiesta ispettorato (17.02.00) non era ancora stato assunto personale alcuno (cfr. distinte salari 97‑98‑99).

D'altra parte, secondo quanto appurato in sede d'inchiesta economica, all'interessato, direttore della SA, risulta ancora esigibile la maggior parte (ca. il 65%), delle mansioni svolte in seno alla ditta, figurando le stesse compatibili con il suo stato valetudinario."

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato tramite il __________, il quale ne postula l'annullamento e la conseguente assegnazione di una mezza rendita da marzo 1999 e di una rendita intera da giugno 2000.

                                         Producendo due certificati medici a cura del dott. __________, con il gravame l'insorgente fa valere:

"1.      Con domanda del 19 luglio 1999, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di prestazioni assicurative per invalidità. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata è giunta alle conclusioni che non vi è grado d'invalidità dante diritto a prestazioni non e ha respinto la domanda con la decisione impugnata dell'11 settembre 2000.

Prove:        atti dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione impugnata 11.9.2000

2.      L'amministrazione considera il ricorrente come lavoratore indipendente. Per determinare la perdita di salario causata dall'incapacità lavorativa come da attestazione medica, essa è pertanto proceduta a un'inchiesta economica per gli indipendenti. Da questa inchiesta ri­sulta che il ricorrente nella sua carica di direttore della ditta __________ era limitato nelle svolgimento delle proprie mansioni nella misura di un terzo circa. Inoltre, essendo il ricorrente trattato alla stregua di proprietario dell'impresa, per determinare un'eventuale per­dita di guadagno si è fondata sui documenti contabili. Da questi risulta che non vi è perdita economica considerevole attribuibile all'incapacità lavorativa del ricorrente.

Prove:        come sopra

3.      Il ricorrente contesta dapprima la definizione del suo rapporto di lavoro. Contraria­mente a quanto sostenuto dall'amministrazione, egli fa innanzitutto valere di essere impie­gato dipendente della ditta __________. A comprova di questa affermazione fanno stato il regolare contratto di lavoro per dipendenti, gli estratti conto dell'AVS, le dichiarazio­ni dei salari e degli assegni familiari e le dichiarazioni delle imposte. Dai documenti citati emerge senza dubbio alcuno che il ricorrente sta in un rapporto di lavoratore dipendente con la __________. Non sta in contraddizione con questo stato, come potrebbe conte­stare l'intimata, che il ricorrente sia eventualmente anche azionario dell'impresa. Il rapporto

di lavoro è stato sciolto per fine agosto 2000.

Prove:        come sopra

4.      Da quanto di cui sopra si deduce che il ricorrente è da considerarsi come lavoratore di­pendente. Per determinare un eventuale diritto a prestazioni è pertanto giocoforza fondarsi sulla documentazione medica e su quella salariale.

Per quanto è della documentazione medica, il Dr.med. __________ ha segnalato al­l'amministrazione un'incapacità lavorativa di almeno il 50% sin dal 23 marzo 1998, ribadita a più riprese e riconfermata attualmente con certificato del 27 settembre 2000 all'attenzione della Cassa disoccupazione __________. Alle stesse conclusioni è giunto il Dr.med. __________ nel suo rapporto del 12 gennaio 2000. Lo stesso certificato Dr. __________ del 27 settembre 2000 attesta un aumento dell'incapacità al 100% a decorrere dal 22 marzo 2000, valutazione riba­dita nel certifica di data identica consegnato al ricorrente per il rappresentante legale.

Per quanto concerne la situazione economica, fanno stato le dichiarazioni dei salari sia nella documentazione fiscale che in quella contabile, da cui emerge senza dubbio una notevole flessione verso il basso del reddito del ricorrente. Se il contratto di lavoro prevedeva un sala­rio annuo di Fr. 52'000.‑, questo nel 1998 non è più che di Fr. 32'000.‑ e nel 1999 si riduce ulteriormente a Fr. 23'000.‑, dato ultimo che riflette la progrediente e netta riduzione del­l'orario di lavoro del ricorrente. Ché egli non abbia assunto nuovo personale per far fronte a questa sua progrediente inabilità è spiegabile dal fatto che è intervenuta la moglie a colmare i vuoti quando possibile, rispettivamente che il personale preso in prova non si era rivelato come adatto.

Prove:        come sopra; certificato Dr.med. __________ 27.9.2000 a Cassa disoccupazione __________ (copia); certificato Dr.med.

                  __________ 27.9.2000 a ricorrente

5.      Sulla scorta di quanto agli atti dell'amministrazione è giocoforza ammettere l'esistenza di un'incapacità di almeno il 50% da marzo 1998, rispettivamente del 100% da marzo 2000. Alla luce dei considerandi di cui sopra si chiede venga il ricorso accolto. Vi è pertanto diritto a una mezza‑rendita d'invalidità da marzo 1999 e alla rendita intera da giugno 2000."

                               1.4.   Pendente lite l'assicurato ha inoltre prodotto un certificato del Servizio di psichiatria e psicologia medica (doc. _).

                               1.5.   Con risposta di causa 11 aprile 2001, l'UAI ha osservato quanto segue:

"  Nel mese di luglio del 1999 l'assicurato ha inoltrato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni assicurative. Lamentava una sindrome dolorosa spondilogena lombare e disturbi nervosi reattivi. Dall'inchiesta economica per indipendenti esperita il 17 febbraio 2000 presso la ditta __________ della quale il ricorrente era direttore, è risultata un'incapacità lavorativa pari al 36% (cfr. doc. n. _ inc. AI). Constatato inoltre che nel corso degli ultimi anni gli utili aziendali sono rimasti pressoché stabili, in data 11 settembre 2000 la richiesta di prestazioni è stata respinta.

Con tempestivo ricorso l'assicurato chiede d'esser posto a beneficio della mezza rendita a far tempo dal marzo del 1999 e di una rendita intera dal giugno del 2000. A giustificazione delle proprie pretese ha prodotto in particolare un certificato medico stilato dal dottor __________, facente stato di un'inabilità al 50% dal marzo del 1998, ed un'inabilità totale dal marzo 2000. Successivamente è altresì stato prodotto un breve rapporto del Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, nel quale viene posto in evidenza un "aggravamento della sintomatologia depressiva reattiva alla sindrome del dolore cronico lombare" (cfr. doc. _).

Lo scrivente Ufficio ha quindi effettuato un riesame del caso. Sulla base della documentazione prodotta, nonché delle ulteriori dichiarazioni fornite dall'assicurato, è stata rivalutata un'incapacità lavorativa del 51%, sempre applicando il metodo di valutazione per indipendenti. Basandosi sulle certificazioni mediche agli atti, si potrebbe quindi giustificare l'assegnazione di una mezza rendita dal marzo 1999, ed una rendita intera dal giugno 2000, così come richiesto dal ricorrente.

Prima di prendere definitivamente posizione in merito alla questione, lo scrivente Ufficio ritiene però necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici. Una perizia pluridisciplinare, oltre a rappresentare un punto di vista neutro, fornirebbe un giudizio globale in merito allo stato valetudinario dell'assicurato, esaminando al contempo tanto la problematica fisica che quella psichica. Anche in considerazione dei lunghi tempi d'attesa che una perizia impone, rinunciamo però a determinarci, rimettendoci al giudizio di codesto lodevole Tribunale."

                               1.6.   Con scritto 24 aprile 2001 il rappresentante dell'assicurato, preso atto della risposta dell'UAI, ha chiesto di essere sottoposto ad una visita medica specialistica, mentre con successivo scritto 27 aprile 2001 ha ribadito la tesi ricorsuale secondo cui ai fini del calcolo dell'invalidità l'assicurato debba essere considerato alla stregua di lavoratore dipendente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Perchè sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

                                         Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.

                                         Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:

·    che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;

·    che sia costatata un'incapacità di guadagno;

·    che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;

                                         allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).

                                         L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).

                                         Tuttavia, perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.

                                         In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.

                                         La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).

                               2.3.   La valutazione del grado d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa è calcolata generalmente confrontando i redditi di cui all'art. 28 cpv. 2 LAI (metodo ordinario).

                                         Vi sono tuttavia delle situazioni in cui questi dati non possono essere determinati con esattezza e si prestano di conseguenza a valutazioni errate. Si riscontra una tale situazione principalmente con le persone esercitanti un'at­tività indipendente e talvolta anche con i lavoratori dipendenti i cui redditi determinanti non possono essere conosciuti con certezza o non possono essere determinati del tutto.   

                                         La giurisprudenza permette, nei casi ove il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell'invalidità avvenga eccezionalmente secondo il "metodo straordinario" (DTF 104 V 137 consid. 2c; STFA del 30 marzo 1998, nella causa A.P. in Pratique VSI 1998 pag. 255).

                                         L'invalidità é allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l'attività (Valterio, Droit

                                         et pratique de l'assurance-invalidité, Losanna 1985, pag. 199 e 216-217; Maurer, Unfallversicherungsrecht, pag. 358; Ghélèw/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 101).

                                         Perciò, l'invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l'attività dell'assicurato diventato invalido (DTF 105 V 151). Si opererà cioè un confronto tra le attività lavorativa svolte dall'assicurato prima dell'insorgere del danno alla salute e quelle succes­sive.

                                         Ne consegue che, tenuto conto delle attitudini dell'assicu­rato, il suo campo d'azione prima dell'insorgere dell'inva­lidità deve essere comparato con quello da lui esigibile in ragione del danno invalidante subito.

                                         Di volta in volta si esamina pure se ed eventualmente in quale misura lo scapito economico sopportato possa essere ridotto sostituendo alle singole attività esercitate dall'assicurato sino all'insorgere dell'invalidità altre più confacenti alle residue attitudini.

                               2.4.   Nella presente fattispecie, interpellato dall'amministrazione, con rapporto 7 settembre 1999 il Servizio di psichiatria e psicologia medica, posta la diagnosi di "sindrome del dolore cronico lombare su alterazioni statiche  e degenerative del rachide, deconditioning psicofisico (sindrome da disadattamento F 43.2 secondo classificazione ICD 10)" e dopo aver riassunto le proprie costatazioni mediche e il quadro anamnestico tenendo conto dei disturbi lamentati dall'assicurato, ha evidenziato che "a causa del deconditioning psicofisico il paziente non riesce più ad incrementare  gli sforzi per ottenere la medesima prestazione nell'ambito del lavoro" e sottolineando come "con un cospicuo ridimensionamento della prestazione lavorativa (dimezzamento del tempo di lavoro)" l'attività sinora esercitata appaia ancora proponibile. Per quel che concerne la valutazione dell'incapacità al lavoro e le possibilità reintegrative, i responsabili del Servizio hanno rimandato al parere da parte del medico curante dott. __________ (cfr. doc. AI _).

                                         Con successivo certificato 6 dicembre 2000 prodotto nelle more della presente procedura, il Servizio di psichiatria e psicologia ha inoltre attestato che l'assicurato "in cura ambulatoriale presso il nostro Servizio dal 12.3.1999, presenta un aggravamento della sintomatologia depressiva reattiva alla sindrome del dolore cronico lombare a decorrere dall'inizio di quest'anno. Per questo motivo il paziente è attualmente sottoposto ad un trattamento psicofarmacologico specifico oltre alla presa  a carico ambulatoriale a scadenza regolare" (doc. _).

                                         Agli atti figura inoltre un rapporto del medico curante dott. __________, internista, datato 4 agosto 1999, il quale dopo aver diagnosticato una "sindrome lombovertebrale cronica recidivante su discopatia L5-S1 con protusione discale posteriore e posterolaterale a sinistra / obesità / sindrome dolorosa digestiva, compatibile con gastrite cronica / sviluppo ansioso-depressivo con importante perdita dell'autostima", ha giudicato siccome "impossibile lo svolgimento del lavoro esterno sinora effettuato esclusivamente dal paziente", il quale presenta una limitazione di rendimento "dal punto di vista fisico del 50%". Il sanitario ha quindi indicato quali attività esigibili "lavori d'ufficio leggeri, senza alcun sovraccarico fisico della schiena". Considerata la formazione professionale e la particolare struttura psichica dell'assicurato, il dott. __________ ha quindi rilevato l'improponibilità di qualsiasi altra attività ed indicato l'opportunità di una "perizia psichiatrica per meglio comprendere l'importanza dell'aspetto psichico oltre a quello…fisico". Il curante ha quindi giudicato l'assicurato incapace al lavoro nella misura del 50% dal 23 marzo al 15 ottobre 1998, nella misura del 100% dal 15 ottobre al 20 novembre 1998 e del 50% a partire dal 21 novembre 1998 (cfr. doc. AI _).                                  

                                         Con certificati medici 27 settembre 2000, prodotti col gravame, il medesimo sanitario ha inoltre attestato un'incapacità lavorativa pari al 100% dal 22 marzo 2000 (doc. _).

                                         Dal fascicolo emerge inoltre che con rapporto 12 gennaio 2000 il dott. __________, neurologo, con riferimento alle visite effettuate l'8 novembre 1999 rispettivamente il 12 gennaio 2000, diagnosticata una "discopatia di L5-S1, sindrome spondilogenea e probabile artropatia faccettaria con sindrome lombovertebrale cronica (sindrome dolore cronico)", ha posto in rilievo una "incapacità prima del 22.4.1999 non valutabile. Dal 22.4.1999 per problemi neurologici al 50%", egli ha indicato, quale provvedimento per migliorare la capacità lavorativa, un "adattamento e miglioramento ergonomico sul posto di lavoro, fisioterapia di mantenimento e rinforzo muscolare" ed evidenziato, quali controindicazioni nella professione intrapresa dall'interessato, "lunghe trasferte in automobile, sollevamento pesi…". (doc. AI _).

                                2.5   Orbene, alla luce della summenzionata refertazione medica, questo TCA non può non rilevare che se da un lato risulta appurato che l'assicurato ha presentato un'incapacità lavorativa media del 40% per un anno - ciò che consente di ritenere adempiuti i presupposti per la nascita del diritto alla rendita giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la corretta graduazione dell'incapacità al guadagno da determinarsi al termine dell'anno di carenza, in casu al 23 marzo 1999 (cfr. consid. 2.4).

                                         Dal profilo medico l'aspetto psichico risulta infatti non essere stato sufficientemente indagato: già nel suo rapporto dell'agosto 1999 il dott. __________ aveva infatti avuto modo di evidenziare come, per una corretta valutazione del danno alla salute dell'assicurato, la fattispecie necessitasse di un approfondimento dell'aspetto psichico. Tale aspetto risulta per altro essersi aggravato a far tempo dal marzo 2000, benché nulla agli atti consenta di valutare e quantificare l'esatta incidenza della componente psichica, considerata insieme a quella fisica, sulla capacità lavorativa e, di riflesso, di guadagno dell'assicurato.

                                         L'effettiva incidenza della componente psichica, tenuto conto altresì delle limitazioni funzionali dovute alla patologia fisica, non risulta infatti essere stata fatta oggetto di approfondita e completa indagine da parte dell'amministrazione, né, tantomeno, dagli atti si evincono elementi che permettono di valutare e quantificare il grado complessivo d'incapacità, dal profilo medico - tenendo conto dell'affezione fisica e di quella psichica -  per quanto riguarda in particolare la situazione a far tempo dal marzo 1999 come pure dopo l'attestato peggioramento intervenuto nel marzo 2000.

                                         Data la suevidenziata carenza degli accertamenti medici, non è infatti possibile escludere che già a far tempo dal marzo 1999 __________ fosse da ritenere dal profilo medico incapace al lavoro in misura superiore al 50%.

                                         L'incarto deve pertanto essere retrocesso all'amministrazione perché proceda ad una valutazione medica pluridisciplinare della fattispecie che permetta di stabilire, tenuto conto dell'insieme delle affezioni di cui esso è portatore, il grado d'incapacità lavorativa a far tempo dal marzo 1999, tenuto conto dell'aggravamento dello stato di salute intervenuto nel marzo 2000. Al riguardo è da rilevare che la necessità di procedere, alla luce degli atti medici all'inserto, ad ulteriori accertamenti di natura medica è stata per altro riconosciuta anche dalla parte convenuta, la quale, in sede di risposta, ha evidenziato come in realtà la fattispecie meriti di essere ulteriormente indagata tramite perizia pluridisciplinare.

                               2.6.   Dal profilo economico, dal fascicolo risulta che __________ dal maggio 1974 svolge la propria attività di direttore alle dipendenze dell'Istituto editoriale __________, di cui è inoltre membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale. Dal 1996 la ragione sociale della società è stata modificata in __________ (cfr. contratto di lavoro sub. doc. AI _, cfr. estratto URC sub. doc. AI _). Il contratto di lavoro prevede una rimunerazione lorda fissa pari a fr. 3000.- mensili, più tredicesima mensilità e contempla inoltre una provvigione a favore di __________ del 2% sul totale degli incassi, oltre a un rimborso spese di fr. 1000.- mensili.

                                         Agli atti figurano pure le distinte dei salari notificati alla Cassa cantonale di compensazione da parte della società, tra cui risultano in particolare i seguenti salari versati all'assicurato: fr. 35'000.-  nel 1996, fr. 45'000 nel 1997, fr. 32'000 nel 1998 e fr. 23'000 nel 1999. Dalla documentazione fiscale emerge infine che l'assicurato per l'attività svolta alle dipendenze dell'Istituto Editoriale __________, rispettivamente della __________ ha percepito un salario lordo di fr. 32'248 nel 1995, fr. 35'000 nel 1996, fr. 45'000 nel 1997 e fr. 32'000 nel 1998. Anche in ambito fiscale quindi __________ è stato considerato e conseguentemente tassato quale persona con attività professionale alle dipendenze della citata società.

                                         In simili circostanze questo TCA non intravede motivi che, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione,  consentano di considerare __________ alla stregua di persona esercitante attività lucrativa a titolo indipendente.

                                         Ne consegue che il calcolo dell'invalidità, che l'UAI dovrà nuovamente effettuare una volta esperiti i suindicati accertamenti medici, dovrà essere operato secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi ex art. 28 cpv. 2  LAI e non in base alla riduzione del rendimento secondo il metodo straordinario generalmente applicabile agli indipendenti.

                                         Esperiti i nuovi accertamenti medici nel senso indicato al considerando 2.4 e, se del caso, individuate - tramite il proprio consulente professionale - le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'assicurato alla luce delle nuove risultanze mediche, l'UAI renderà quindi un nuovo giudizio in  merito all'invalidità di __________ secondo il metodo generale dei raffronto dei redditi.

                                         Per il che, gli atti devono essere ritornati all'amministrazione perché proceda alle necessarie indagini mediche ed economiche e renda un nuovo giudizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto nel senso dei considerandi.

                                         §)  Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono retrocessi all'UAI per nuovi accertamenti conformemente ai considerandi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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