RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00070 33.2000.00075 BS/nh
Lugano 17 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 20 luglio 2000 e del 7 settembre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 giugno 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
e le decisioni del 14 agosto 2000 emanate da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità e di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 23 giugno 2000 l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha riconosciuto a __________ un’invalidità del 40%. Trattandosi di un caso di rigore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1bis LAI, l’amministrazione le ha riconosciuto un diritto ad una mezza rendita d’invalidità di fr. 751 mensili, con decorrenza dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 2000, e tre rendite per figli di fr. 264 cadauna. Sul retro della decisione l’amministrazione ha scritto che le rendite per figli sono state ridotte a causa della sovrassicurazione conformemente all’art. 38bis LAI. Essa ha anche compensato le rendite arretrate con fr. 2'620 anticipati dall’Ufficio sostegno sociale e inserimento e fr. 21'672 di assegni famigliari non dovuti (doc. _ inc. __________). Precedentemente, con decisione 25 maggio 2000, rimasta incontestata, l’UAI aveva riconosciuto una mezza rendita a contare dal 1° giugno 2000.
Contro la decisione 23 giugno 2000 è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite dell’avv. __________, contestando sia il calcolo della sovrassicurazione delle rendite per figli che la compensazione con gli assegni familiari da restituire.
Essa ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. _ inc. __________).
Mediante risposta 20 febbraio 2001 l’UAI ha postulato il parziale accoglimento del gravame, rilevando che:
" Occorre innanzitutto precisare che la riduzione per sovrassicurazione conformemente all'art. 38 bis LAI non è intesa come, "compensazione per prestazioni ricevute (API) e non più o parzialmente di diritto con l'assegnazione di una rendita d'invalidità", ma è una riduzione che riguarda unicamente le rendite completive per figli che se sommate alla rendita principale della madre superano sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita.
Nel caso specifico, l'ufficio ha correttamente ridotto le tre rendite completive per figli come all'art. 38 bis LAI lasciando percontro l'importo della rendita principale dell'assicurata il suo valore come stabilito dalle tabelle per il calcolo della rendita mensile.
Per quanto riguarda il pagamento arretrato e le relative compensazioni, l'ufficio ha proceduto a rifondere all'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fr. 2'620.- per anticipi da loro forniti in attesa della rendita d'invalidità e all'ufficio assegni prima infanzia fr. 21'672.‑ pagati ma non di diritto perché determinati senza considerare nel calcolo di detti assegni la rendita d'invalidità stabilita in un secondo tempo e pertanto da considerare nel ricalcolo dell'assegno.
Precisiamo tuttavia che, nel verificare il calcolo della rendita in questione, ci siamo accorti di essere incorsi in un errore di calcolo e pertanto abbiamo proceduto al ricalcolo della stessa e gli importi di diritto ammontano a fr. 764.‑ per l'assicurata più fr. 276.‑ per ogni figlio a far tempo dal 1° gennaio 1999 e a fr. 783.‑ per l'assicurata più fr. 283.- per ogni figlio dal 1° gennaio 2001.
Va altresì precisato che alla luce della nuova rendita stabilita, anche la prestazione complementare, subirà un nuovo calcolo di cui riferirà la Cassa di compensazione AVS/Al.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso limitatamente al problema delle compensazioni e di accoglierlo per ciò che riguarda gli importi mensili come stabilito in precedenza." (doc. _ inc. __________)
1.2. Con tre decisioni del 14 agosto 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito: Cassa) ha assegnato all’assicurata, con effetto dal 1° marzo 1999, una prestazione complementare (in seguito: PC) mensile di fr. 2'230, modificata al 1° gennaio 2000 in fr. 2'197 e al 1° luglio 2000 in fr. 1'197. Contestualmente le PC arretrate sono state compensate con complessivi fr. 27'224 di assegni di famiglia da restituire e fr. 620 di prestazioni anticipate dall’Ufficio del sostegno sociale ( cfr. doc. _ inc. __________).
Con tempestivo ricorso __________, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha sostenuto che nel calcolo della PC è stata computata quella parte di rendita AI non versata a seguito della sovrassicurazione. Anche per questa procedura l’assicurata ha chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria. Con decreto presidenziale 16 novembre 2000 l’istanza è stata accolta (doc. _ inc. __________).
Mediante risposta 20 novembre 2000 la Cassa ha chiesto la reiezione del gravame osservando che:
" A titolo informativo si osserva che presso codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni è pendente un ricorso inoltrato dalla ricorrente in data 20 luglio 2000 avverso la decisione del 23 giugno 2000 dell'Ufficio Al.
In considerazione di ciò e poiché la Cassa non ha ancora avuto modo di pronunciarsi in merito alle contestazioni sollevate in sede ricorsuale, in quanto l'operazione di ripartizione dei redditi "splitting" non é ancora avvenuta, alla resistente non resta altro che riconfermare le decisioni notificate e contestate.
Non appena saranno emesse le decisioni con il nuovo importo di rendita Al modificata sarà nostra premura rivedere le decisioni di prestazione complementare alla luce di quanto stabilito."
(doc. _ inc. __________)
1.3. Come riportato al consid. 1.1., con decisione 14 maggio 2001, che ha sostituito quella contestata datata 23 giugno 2000, l’UAI ha riconosciuto alla ricorrente una mezza rendita AI di fr. 764 dal 1.1.1999, aumentata a fr. 783 dal 1.1.2001 e tre rendite per figli (doc. _ inc. __________).
A seguito dell’aumento della rendita AI, la Cassa ha dovuto rideterminare le prestazioni complementari. Con decisioni 25 maggio 2001 l’amministrazione ha fissato una PC di fr. 2'181 dal 1.03. al 31.12.1999, di fr. 2148 dal 1.1.2000 e di fr. 1'192 dal 1.1.2001 (doc. _ inc. __________).
1.4. Dando seguito alla richiesta di delucidazione del TCA, con lettera 23 maggio 2001 la Cassa ha comunicato quanto segue:
" Come già precisato nelle osservazioni datate 20 febbraio 2001, il nostro ufficio ha dovuto ricalcolare la rendita della signora __________ in quanto nel calcolo relativo alla decisione del 23 giugno 2000 (contestata) siamo incorsi in un errore riguardante la ripartizione dei redditi e il calcolo della sovrassicurazione per i figli.
Motivo per cui abbiamo rinotificato una decisione datata 14 maggio 2001 in sostituzione della precedente manifestamente errata.
I nuovi importi di rendita sono poi stati oggetto di riesame anche del calcolo di prestazione complementare. Per questa ragione in allegato vi trasmettiamo le nuove decisioni intimate alla ricorrente in data 25 maggio 2001.
Per quanto riguarda l'assegno integrativo e di prima infanzia occorre invece precisare che la Cassa, a seguito delle modifiche intervenute, ha provveduto alla rideterminazione dei nuovi diritti.
AFI
dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999 nuovo diritto di fr. 629.‑, come da calcolo allegato, mentre dal 1° marzo 1999 lo stesso si estingue in quanto beneficiario di prestazione complementare (art. 24 cpv. 3 LAF);
API
dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 2000 la prestazione è respinta in quanto l'assegno integrativo copre già l'intero fabbisogno (vedi tabelle allegate). Dal 1° marzo 2000 non sono più adempiute le basi legali per l'ottenimento del diritto in quanto figli hanno compiuto i tre anni di età il __________ 2000 (art. 33 cpv. 2 lett. c LAF).
In conclusione e per quanto riguarda le varie compensazioni si rimanda ai conteggi indicati sulle rispettive decisioni."
(doc. _ inc. __________)
1.5. In data 15 giugno 2001 il TCA ha chiesto alla Cassa alcune informazioni (cfr. doc. _ inc. __________), ricevendo risposta al 12 luglio 2001 (doc. _ inc. __________).
Le risultanze, come pure la citata lettera 23 maggio 2001, sono state trasmesse dal TCA al legale dell’assicurata per una presa di posizione (doc. _ inc. __________). Nonostante i solleciti, questi è rimasto silente.
Con scritto 14 novembre 2001 il Servizio prestazioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha dato seguito a quanto richiesto dal TCA (doc. _ inc. __________).
Con lettera 16 novembre 2001 l’avv. __________ ha preso posizione in merito alla risposta dello IAS (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. In virtù degli artt. 24 LPTCA e 72 lett. b CPC, la causa dipendente dal ricorso 7 settembre 2000 presentato contro le decisioni 14 agosto 2000 della Cassa cantonale di compensazione é congiunta con quella promossa con il ricorso 20 luglio 2000 in materia di assicurazione federale per l’invalidità.
2.2. A norma dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il TFA ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni espresse o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);
Nel caso in esame le nuove decisioni 14 e 25 maggio 2001 sono state notificate all’assicurata dopo le risposte di causa e quindi vanno trattate come proposte di giudizio. Dal momento che il tenore delle stesse non corrisponde alle richieste ricorsuali, il contenzioso continua a sussistere ed il TCA deve entrare nel merito dei due gravami.
Nel merito
2.3. Nel caso in esame incontestato è il grado d’invalidità accertato dall’UAI come pure la decorrenza al 1° gennaio 1999 del diritto alla rendita AI. Parimenti non contestato è l’ammontare della nuova rendita AI, oggetto della decisione 14 maggio 2001. Come si evince dal relativo foglio di calcolo, la rettifica è dovuta ad un errore nella ripartizione dei redditi coniugali (cfr. incarto della Cassa cantonale di compensazione, competente ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 lett. b LAI per la determinazione dell’importo della rendita AI). La prestazione assicurativa è stata quindi determinata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 37'080.— e di una scala di rendita 44, che corrisponde alla scala massima prevista. Trattandosi di un caso di rigore ex art. 28 cpv. 1bis LAI, all’assicurata è stata riconosciuta una mezza rendita per un importo mensile di 764 che adeguata al 1.01.2001, corrisponde a fr. 783. Inoltre le sono state erogate tre rendite per figli (cfr. decisione 14 maggio 2001 in doc. _ inc. __________).
__________ contesta il calcolo della sovrassicurazione delle rendite per figli.
2.4. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LAI, la rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita d’invalidità corrispondente. Secondo l’art. 38 bis cpv. 1 LAI, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime. Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo (cpv. 2 ) e disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite parziali, delle mezze rendite e dei quarti di rendita (cpv. 3). L’art. 38 bis OAI stabilisce che per la riduzione delle rendite per figli è applicabile l’art. 54bis OAVS, il quale ha il seguente tenore:
" Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte conformemente all’articolo 41 capoverso 1 LAVS nella misura in cui, aggiunte alla rendita del padre o a quella della madre, il loro importo supererebbe quello del reddito annuo medio determinante per il calcolo di questa rendita, aumentato dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
2 Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
3 La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.
4 Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2."
Ora, tornando al caso in esame, a seguito dell’aumento della rendita AI, la Cassa ha dovuto nuovamente determinare il calcolo della sovrassicurazione delle rendite per figli. Dal relativo foglio di calcolo risulta che ogni singola rendita per figli è stata ridotta, al 1.01. 1999 da fr. 305 (40% di 764) a fr. 276, al 1.01. 2001 da fr. 313 (40% 783) a fr. 283 (cfr. incarto Cassa). Questi importi sono stati riportati nella decisione 14 maggio 2001. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il caso di sovrassicurazione è limitato unicamente alla rendite per figli e non concerne la rendita di base. A mente del TCA, la riduzione per sovrassicurazione, nel suo principio è dunque corretta.
2.5. Prima di essere posta al beneficio di una rendita AI, l’assicurata ha percepito fr. 34'800 di assegni integrativi (per il periodo 1° gennaio 1999 – 30 agosto 2000) e fr. 15'564 di assegni prima infanzia (1° gennaio 1999 - 28 febbraio 2000) per complessivi fr. 50’364 (cfr. incarto Cassa assegni familiari). A seguito del riconoscimento retroattivo della rendita d’invalidità, ed il conseguente diritto a delle prestazioni complementari, l’amministrazione ha dovuto rideterminare l’ammontare degli assegni familiari. Così essa è giunta al risultato che l’assicurata ha diritto a fr. 1'258 di assegni integrativi (per i mesi di gennaio e febbraio 1999 per un importo di fr. 629 al mese), poiché, con effetto retroattivo, da marzo 1999 all’assicurata è stata riconosciuta una prestazione complementare estesa anche ai figli. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF), infatti, il genitore non ha diritto all’assegno integrativo se è anche beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI e se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione. Per quel che concerne l’assegno di prima infanzia, l’amministrazione ha concluso che la ricorrente non ne ha diritto in quanto il suo fabbisogno dal 1° gennaio al 28 febbraio 1999 è coperto dalla rendita AI e dal 1° marzo 1999 fino al 28 febbraio 2000 si è aggiunta la prestazione complementare (cfr. tabelle di calcolo in doc. _ inc. __________). Infine, dal 1° marzo 2000 la ricorrente ha perso il diritto all’assegno prima infanzia poiché in data 5 febbraio 2000 i suoi figli hanno compiuto i tre anni (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF).
Di conseguenza i fr. 49'106 di assegni di famiglia versati di troppo ( 50'364 – 1’258) sono stati compensati così come riassunto nello scritto 14 novembre 2001 dello IAS (doc. _ inc. __________):
fr. 21'672 dagli arretrati della rendita d’invalidità dal
1 gennaio 1999 al 31 maggio 2000 (cfr. decisione
23 giugno 2000);
fr. 22'300 dagli arretrati della prestazione complementare
dal 1 marzo 1999 al 31 dicembre 1999 (cfr.
decisione 14 agosto 2000);
fr. 4'924 dagli arretrati della prestazione complementare
dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2000 (cfr. decisione 14 agosto 2000).
A seguito dell’aumento della rendita AI, deciso con pronunzia 14 maggio 2001, la Cassa ha quindi dovuto ricalcolare le prestazioni complementari, ciò che ha portato a delle PC inferiori (oggetto delle nuove decisioni, 25 maggio 2001) a quelle già versate. La differenza di fr. 1'286 (per il calcolo della differenza cfr. conteggio dettagliato contenuto nel doc. _ inc. __________) è stata poi oggetto di un’altra compensazione, effettuata con la decisione del 14 maggio 2001 dell’UAI, così come risulta dallo scritto 12 luglio 2001 della Cassa (doc. _ inc. __________).
Pacifico è l’obbligo di restituzione degli assegni familiari, vincolato, insieme al condono, nell’art. 44 LAF che ha il seguente tenore:
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Contestata è invece la compensazione del credito da assegni familiari non dovuti con le prestazioni AI e PC arretrate. L’assicurata infatti ritiene, oltre all’assenza della relativa base legale, che non vi è identità tra debitore e creditore, come pure che “i figli minorenni non possono essere identificati con la madre e semmai per ogni beneficiario di prestazioni deve essere fatto un calcolo singolarmente per le rispettive prestazioni” (doc. _ inc. __________).
2.6. Va innanzitutto ricordato che, secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (cfr. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
- i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett. a ):
- i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
- i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, RCC 1986 pag. 304 consid. 3b, RCC 1971 pag. 478, RCC 1961 pag. 117 consid. 1).
La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, RCC 1956 pag. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, Losanna 1988,pag. 235 e 237).
Va comunque rilevato che la possibilità di compensare dei contributi con delle prestazioni secondo questo disposto di legge si distanzia dalle regole del Codice delle obbligazioni (art. 120 cpv. 1 CO), poiché dei contributi e delle rendite interdipendenti secondo il diritto delle assicurazioni sociali possono essere compensati indipendentemente dalla persona sottoposta all'obbligo contributivo o dall'avente diritto alla rendita e senza tener conto delle circostanze proprie al diritto successorio (DTF 115 V 343 consid. 2a =RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, RCC 1985 pag. 283 consid. 3a, RCC 1969 pag. 408, RCC 1967 pag. 67, RCC 1951 pag. 71; Valterio, op. cit., pag. 237).
La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Analogamente alla LAVS e LAI, ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OPC, le restituzioni dovute possono essere compensate con delle prestazioni in scadenza secondo la LPC, la LAVS e la LAI.
Anche se la legge non lo precisa, la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 111 V 103 consid. 3b, DTF 115 V 343 consid. 2c; Valterio, op. cit., pag. 238).
2.7. Occorre pertanto accertare se è possibile compensare i crediti scaduti derivanti da assegni familiari di diritto cantonale con le prestazioni arretrate AI e PC di diritto federale. Innanzitutto deve essere rilevato che, ai sensi della giurisprudenza, la compensazione ex art. 20 cpv. 2 AVS è limitata ai crediti derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali federali (“ Die Verrechenbarkeit beschränkt sich auf Forderungen, die auf Grund des Bundesrechts entstanden sind. Somit ist im vorliegendem Fall die Verrechnung insoweit ausgeschlossen, als in der ausstehenden Beitragsforderung kantonalrechtliche Beiträge und diesbezügliche Spesen enthalten.” (…) “ daraus ist grundsätzlich zu schliessen, dass nur bundesrechtliche Sozialversicherungsbeiträge verrechnet werden sollen” (sottolineatura del redattore), cfr. DTF 104 V 6 consid. 2a; DTF 115 V 343 consid. 2b). Pertanto, le casse di compensazione non possono procedere ad una compensazione di crediti derivanti dal diritto cantonale (cfr. Valterio, op. cit. pag. 236). Lo stesso vale dunque per quel che concerne la LAI e la LPC, visto che in quei due ambiti l’art. 20 LAVS è applicabile in via analogica.
Interpellata dal TCA, con scritto 14 novembre 2001 l’amministrazione, dopo aver ribadito che non esiste alcuna base legale per la compensazione in questione, ha rilevato che:
" Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia stabilito che ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione, costituisce un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato che questo principio è applicabile anche al campo dell’assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia (cfr. sentenza del 9 ottobre 2001 in re P.M.M.)”
Occorre comunque precisare che, come del resto rilevato nella citata sentenza cantonale, il menzionato principio generale delle assicurazioni sociali trova applicazione allorquando si tratta di esaminare un condono di prestazioni di restituire che risultano essere compensabili (… “handelt sich dabei um einen allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrecht, der stets angewendet werden muss, wenn der Erlass einer verrechnungsweise geltend gemachten Rückforderung zu prüfen ist “…, cfr. DTF 122 V 226 consid.5c e riferimenti di giurisprudenza). Pertanto, il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso importo, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione ( cfr. DTF 122 V 226 consid.5c, sottolineatura del redattore). Nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 221, l’Alto tribunale ha del resto precisato che, qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di onere troppo grave deve essere negata laddove i mezzi provenienti dal versamento di arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso. Ora, secondo lo scrivente Tribunale, a prescindere dal fatto che in casu non si tratta di un condono, tale principio non è comunque applicabile alla fattispecie in esame, poiché, come visto, gli assegni familiari da restituire non possono essere compensati con la rendita AI e le PC arretrate.
Come rettamente rilevato dall’amministrazione, nella sentenza 9 ottobre 2001 nella causa nella causa P.M.M (inc. __________) questo TCA ha esteso il menzionato principio federale anche in ambito di assegni familiari cantonali. In quel caso, oggetto del contendere era comunque il rifiuto da parte della Cassa cantonale assegni familiari di condonare degli assegni di prima infanzia che l’assicurata doveva restituire a seguito del riconoscimento, con effetto retroattivo, di una rendita AI ed il conseguente versamento di prestazioni complementari. È vero che questo Tribunale ha esaminato la domanda di condono dopo aver accertato che gli assegni da restituire non potevano essere compensati con la rendita retroattiva poiché era stata già versata (cfr. STCA inedita 9 ottobre 2001 nella causa P.M.M, consid. 2.10, pag. 12; a titolo informativo va detto che gli assegni integrativi da restituire erano stati già compensati con le PC). Ma è altrettanto vero che, sempre in quella fattispecie l’assicurata aveva firmato una dichiarazione in cui autorizzava la Cassa cantonale assegni familiari di recuperare presso il Servizio rendite AI e presso l’Ufficio prestazioni complementari le prestazioni assicurative (assegno integrativo e di prima infanzia) da restituire. La compensazione non è stata tuttavia effettuata dalla Cassa di compensazione competente per l’erogazione della rendita AI (in casu: quella del Cantone __________) che ha versato direttamente all’assicurata le rendite arretrate ( cfr. STCA inedita 9 ottobre 2001 nella causa P.M.M, consid. 1.5, pag. 6). Nell’evenienza concreta, invece, dagli atti di causa non risulta alcuna dichiarazione di compensazione sottoscritta dalla ricorrente. Solo con comunicazioni interne 9 giugno 2000 e 31 luglio 2000 la Cassa assegni familiari ha chiesto rispettivamente al Servizio rendite AI ed al Servizio prestazioni complementari di procedere alla compensazione in parola ed ha allestito i relativi conteggi (cfr. incarto Cassa assegni familiari).
Dunque, anche per questo motivo, la compensazione in oggetto non è corretta.
Infine, compensabile, poiché prevista dall’art. 20 cpv. 2 LAVS, con la rendita AI arretrata è il credito di fr. 1'286.— di PC versate in eccedenza, così come risulta dal conguaglio di cui al consid. 2.5.
2.8. Per quel che concerne l’assicurazione invalidità va altresì ricordato che l'art. 50 cpv. 2 LAI precisa che, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LAVS - secondo cui il diritto ad una rendita non può essere ceduto, costituito in pegno né soggetto a esecuzione forzata - le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato anticipi della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi.
L'art. 85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
La disposizione succitata, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrata in vigore nel 1994, è stata dichiarata conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Essa codifica in particolare la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgesetzes zum IVG, pag 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4). Da un punto di vista temporale la nuova disposizione si applica - secondo la giurisprudenza - anche a pagamenti retroattivi che riguardano periodi precedenti il 1. gennaio 1994 (DTF 123 V 30 consid. 3c; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 289).
Secondo l'art. 12 LPC le prestazioni complementari non possono essere cedute né costituite in pegno, né soggette a qualsiasi esecuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esse è nulla. La disposizione è stata introdotta per assicurare lo scopo della prestazione (Ulrich Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV; Basilea 1998; p. 43 N 149). Il principio vale senza eccezioni per prestazioni correnti e future, mentre il caso di versamento retroattivo di prestazioni si applica l'art. 22 cpv. 4 OPC AVS-AI (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 170). Secondo questo articolo:
" Se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato."
Tuttavia, nel caso in esame, tali succitate norme di legge non possono essere applicate in quanto la Cassa cantonale assegni familiari non rientra nel novero di quegli enti menzionati all’art. 85bis cpv. 1 OAI e all’art. 22 cpv. 4 OPC. Inoltre essa non ha presentato la domanda di versamento a terzi tramite il formulario ufficiale no. 318.183i, ciò che costituisce uno dei presupposti per il rimborso degli anticipi (cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5).
Per quanto riguarda la compensazione di fr. 3'240 (2'620 compesanti con rendita AI + 620 compensati con PC) di prestazioni dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, dagli atti di causa risulta che tale versamento è stato fatto a titolo di anticipo di pensione alimentare per i figli minorenni (cfr. incarti Cassa e PC). Secondo l’art. 19 lett. e della Legge sull’assistenza sociale (RL 6.4.11.1) l’assistenza garantisce l’anticipo di alimenti, quando l’obbligato non provveda al pagamento secondo norme fissate dal regolamento di applicazione. L’importo dell’anticipo non è soggetto all’obbligo di rimborso del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell’obbligato al pagamento. Dagli atti di causa risulta che in data 29 maggio 2000 l’assicurata ha dato il proprio consenso alla richiesta dell'Ufficio del sostegno sociale di procedere alla compensazione delle prestazioni anticipate con le rendita AI, che avrebbe percepito. Tuttavia, a mente del TCA, tale rimborso non doveva avvenire. Infatti, per legge la prestazione in parola è dovuta nel caso in cui l’obbligato non dà seguito al regolare versamento degli alimenti (cfr. art. 19 lett. e della Legge sull’assistenza sociale; cfr. anche art. 1 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni (RL 6.4.11.2) secondo cui l’Ufficio dell’assistenza “anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento “). L'obbligo di anticipare gli alimenti sussiste dunque indipendentemente dalle condizioni finanziarie del genitore richiedente ed é quindi dato anche nel caso in cui quest'ultimo beneficia di prestazioni AI o PC. Pertanto, nel caso in esame, non si tratta di un anticipo ai sensi dell’art. 85bis OAI e art. 22 cpv. 4 OPC fatto in vista della concessione di prestazioni da parte dell’AI e della LPC.
In conclusione, ritenuto che la compensazione delle prestazioni AI/PC arretrate con gli assegni familiari e con gli anticipi di pensione alimentare per i figli minorenni non è legittima, visto inoltre che gli importi compensati sono stati già versati ai rispettivi enti (cfr. retro delle decisioni contestate), l'UAI e la Cassa cantonale di compensazione sono tenute a versare all’assicurata fr. 24'292 (21'672 + 2'620), rispettivamente fr. 27'844 (27'224 + 620). Su questo punto, dunque, i ricorsi sono accolti. Per il resto, le decisioni contestate sono da modificare e sostituire con le nuove pronunzie del 14 e 25 maggio 2001 in ambito AI e PC.
2.9. Visto l’esito della vertenza, l’assicurata, rappresentata da un legale, ha diritto a delle ripetibili (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS applicabile a seguito dei rinvii di cui agli art. 69 LAI e 7 LPC). In queste circostanze, l'istanza 14 agosto 2000 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (inc. __________), come pure il decreto 19 novembre 2000 (inc. __________) sono privi di oggetto (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6; STFA 18 agosto 1999 nella causa T, U 59/99),
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.
§ L'Ufficio assicurazione invalidità è tenuto a versare a __________ fr. 24'292.
§§ La Cassa cantonale di compensazione è tenuta a versare a __________ fr. 27'844.
§§§ Le decisioni contestate sono annullate e sostituite da quelle del 14 maggio 2001 in materia AI e del 25 maggio 2001 in ambito PC.
2.- L’istanza 14 agosto 2000 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, rispettivamente il decreto 19 novembre 2000 sono privi di oggetto.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio assicurazione invalidità e la Cassa cantonale di compensazione verseranno a __________ complessivamente
fr. 1'500.- di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti