RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00055 rg/nh
Lugano 19 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2000 di
__________
contro
la decisione del 25 aprile 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1948, dal 1° ottobre 1997 beneficia di una rendita intera di invalidità per un grado d'invalidità del 90% (cfr. doc. AI _).
In esito alla procedura di revisione avviata nel luglio 1999, per decisione 25 aprile 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha soppresso il versamento della rendita intera, riconoscendogli il diritto ad una mezza rendita con effetto dal 1° giugno 2000, motivando:
" (…) Se la capacita' di guadagno migliora l'assicurazione ritiene che tale circostanza possa avere un influsso sul diritto alla rendita (riduzione o soppressione) a decorrere dal momento in cui si puo' supporre che il cambiamento constatato perduri (art. 88a dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidita'). Detto cambiamento dev'essere in ogni caso tenuto in considerazione allorche' e' durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuera' a sussistere. La rendita sara' ridotta o soppressa con il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Dopo revisione si riconosce un grado d'invalidità del 55% con conseguente diritto a mezza rendita.
Infatti a seguito delle osservazioni presentate dall'assicurato il 19.09.1999 contro la nostra proposta di decisione abbiamo aggiornato sia la documentazione medica che economica (inchiesta a domicilio). Tali nuovi accertamenti confermano che lo stato di salute dell'assicurato ha subito un miglioramento e che la capacità di lavoro può attualmente essere valutata, quale gerente, al 45%.
Un ricorso interposto contro la presente decisione non avra' effetto sospensivo in virtu' dei combinati disposti dell'art. 97, cpv. 2, LAVS e dell'art. 81 LAI."
1.2. Con tempestivo ricorso datato 8 maggio 2000 l'assicurato chiede l'annullamento della decisione amministrativa e il conseguentemente riconoscimento di un tasso d'invalidità del 75%.
A motivazione del gravame, con scritto 5 luglio 2000 l'assicurato precisa che
" (…)
1. Mi viene giustamente riconosciuta l'invalidità totale per quanto riguarda i servizi trasporto allievi e raccolta rifiuti, in quanto non sono più in grado di guidare i veicoli.
Faccio osservare che i servizi di cui sopra rappresentano attualmente il 50% di tutte le altre mie attività (ristorante).
2. Per le rimanenti attività mi viene riconosciuta un'invalidità del 55%, che a mio modo di vedere non corrisponde alle mie attuali capacità lavorative.
Il signor __________ mi ha spiegato le varie percentuali circa le mie possibilità di lavoro, ma ritengo che le stesse sono state fissate in modo sommario e senza giustificazione alcuna.
Le mie condizioni di salute, dopo l'intervento chirurgico sono sì migliorate ma non tanto da permettermi di svolgere nemmeno parzialmente le mie precedenti attività di ristoratore e tutto quanto annesso alla conduzione di un esercizio pubblico. Manifesto continuamente disturbi alla vista, all'equilibrio e di comunicazione, per cui trovo enormi difficoltà in ogni minima attività, in special modo a diretto contatto con la clientela.
Devo sempre dipendere da terze persone per ogni lavoro (vedi approvvigionamento ristorante, lavori d'ufficio, manutenzioni esterne, servizio clientela, ecc.).
Faccio osservare che il mio Esercizio si trova in zona molto periferica, per cui devo sempre dipendere da terzi per recarmi al centro più vicino __________ per il disbrigo di tutte le pratiche amministrative.
La mia presenza la Ristorante si limita praticamente ad un servizio di controllo del personale addetto, cosi come per le pulizie e manutenzioni esterne.
Spero con questo mio scritto di averVi dati i necessari ragguagli circa la mia situazione, e chiedo a questo On.Tribunale di voler annullare la decisione 25 aprile 2000 dell'Ufficio Cantonale di Invalidità, e di voler fissare il mio grado d'invalidità perlomeno al 75%."
1.3. Con risposta di causa 26 giugno 2000 l’UAI propone di respingere il ricorso osservando che
" (…) con riferimento al ricorso in oggetto, rileviamo che lo stesso non propone argomentazioni specifiche, mentre l'istruttoria condotta dall'UAI appare completa e concludente.
In particolare, vorremmo segnalare l'aggiornamento della situazione sia medica che economica, quest'ultimo condotto per mezzo dell'inchiesta per gli indipendenti (cfr. rapporto del 27.10.1999, ali. _), nell'ambito della quale, dopo un'attenta e motivata analisi delle attività ancora esigibili, si conclude per la loro permanenza nella misura del 45%, ciò comportando un grado massimo di invalidità del 55%.
Ad avviso dell'UAI, pertanto, non sussistono e non sono stati proposti motivi comprovati e plausibili per ritenere inadeguata la decisione impugnata."
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti una revisione della rendita intera assegnata a __________.
Con l'atto querelato l'UAI, adducendo un miglioramento della capacità al guadagno, ha infatti ridotto la rendita intera riconoscendo il diritto ad mezza rendita d'invalidità a contare dal 1° giugno 2000.
Giusta l'art. 41 LAI se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
Anche ai fini della revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute.
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b).
Le conseguenze economiche del danno alla salute subiscono ad esempio una modifica rilevante allorquando l'assicurato ottiene un posto di lavoro meglio retribuito. In questo caso il reddito d'invalido è raffrontato con il reddito ottenibile senza l'invalidità per stabilire il nuovo grado d'invalidità in sede di revisione (SVR 1996, IV n. 70, pag. 204, consid. 3c).
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.3. Nel caso di assicurati attivi, il grado di invalidità deve essere determinato sulla base di un confronto dei redditi (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).
Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso di invalidità. Nella misura in cui i redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti (metodo generale di confronto dei redditi; DTF 104 V 136 consid. 2a-2b).
La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid. 1.a).
Se ci si fondasse, infine, esclusivamente sul raffronto delle attività, il principio secondo cui l’invalidità delle persone che esercitano attività lucrativa deve essere determinato in base alla capacità di guadagno, sarebbe svuotato del suo significato (AHI praxis 1998 p. 120; DTF 104 V 136 consid. 2c; Valerio, Droits et pratique de l’assurance invalidité, les prestations, p. 217).
L’invalidità degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al prodotto globale della ditta. Inoltre è necessario esaminare in che modo si potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno, sostituendo dei compiti con altri, più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35).
Se l’attività manuale può essere assunta dai suoi impiegati, si può ad esempio chiedere ad un capo d’azienda di concentrare i suoi sforzi su compiti amministrativi.
In seguito si esamina se l’incapacità di guadagno nei diversi settori influenza il prodotto dell’azienda.
In fine il reddito ipotetico di un indipendente è calcolato determinando quale sarebbe stato lo sviluppo probabile dell’azienda se egli non fosse stato invalido (RCC 1981 p. 40; RCC 1972 p. 289).
Non si deve invece stabilire l’esistenza di un grado di invalidità sulla base delle sole conclusioni mediche (RAMI 1996 p. 34 e 36 consid. 3b), a meno che, congiunte con altri atti, non giustifichino questa conclusione (RCC 1962 p. 441).
2.4. Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Nel caso in esame, dal fascicolo risulta che, interpellato dall'amministrazione nell'ambito della procedura di revisione, con rapporto 3 agosto 1999 il dott. __________, posta la diagnosi di
" Il paziente è mantenuto sotto controlli regolari da parte dell'oncologia __________ e, fortunatamente, non vi sono più reperti sospetti per lesioni tumorali o metastatiche per cui penso che l'invalidità debba essere decurtata a partire dal primo di luglio di almeno il 50%."
e rilevata l'assenza di "reperti sospetti per lesioni tumorali o metastatiche", ha dichiarato che "l'invalidità debba essere decurtata a partire dal primo luglio di almeno il 50%" (cfr. doc. AI _).
Con rapporto 31 marzo 2000 il dott. __________, oftalmologo, chiamato ad esprimersi dal punto di vista oculistico sulla capacità lavorativa dell'assicurato portatore, consecutivamente all'intervento chirurgico di escissione di una grossa metastasi cerebrale su citoma polmonare, anche di una persistente diplopia - ha rilevato in particolare come l'interessato presenti molti disturbi tra cui la difficoltà di concentrazione, difficoltà nel leggere e nello scrivere e sia impossibilitato a guidare veicoli. Lo specialista ha quindi indicato un'incapacità al lavoro dal profilo oculistico tra il 30% e 50%, evidenziando tuttavia come un giudizio sulla capacità lavorativa di __________ sia possibile unicamente considerando lo stato di salute generale e l'intero contesto della malattia (cfr. doc. AI _).
In data 6 settembre 1999 la dr.essa __________ dell'Istituto __________, presso l'Ospedale __________, richiamando i suoi precedenti rapporti medici, ha dal canto suo sottolineato l'assenza di cambiamenti significativi sia per quanto riguarda la prognosi che l'andamento della malattia, rilevando per il resto il permanente rischio di recidiva sia cerebrale che polmonare e di metastatizzazione ossea ed epatica (cfr. doc. AI _).
Con successivo rapporto 13 dicembre 1999 la medesima sanitaria, riconfermando il contenuto delle precedenti sue certificazioni, ha in particolare posto in rilievo la presenza di una "limitazione funzionale legata agli esiti dell'intervento chirurgico cerebrale e della radioterapia cerebrale post-operatoria con progressivo calo del visus e disturbi dell'equilibrio e dell'articolazione della parola" (cfr. doc. AI _).
Per quanto riguarda le valutazioni dello stato di salute e delle incidenze sulla capacità lavorativa espresse in occasione della precedente procedura sfociata con provvedimento formale 2 dicembre 1998, con cui l'UAI ha assegnato all'assicurato una rendita AI intera per un grado d'invalidità del 90% (cfr. doc. AI _), gli specialisti dell'__________ avevano osservato:
" Paziente con microcitoma polmonare metastatizzante alla diagnosi nel novembre '96.
La situazione di malattia rivalutata nel luglio '98 non evidenzia segni per attuali localizzazioni di malattia.
La prognosi rimane comunque severa ed il paziente lamenta tutta una serie di sequele neurologiche legate all'intervento chirurgico cerebrale ed alla radioterapia successiva (instabilità alla marcia, calo del visus, problemi nell'articolazione della parola). L'ultimo controllo cerebrale è stato effettuato mediante TAC nell'aprile u.s. ed il quadro clinico è stazionario. Il paziente dev'essere sicuramente considerato inabile al lavoro al 100% e non vi sono possibilità di altri lavori confacenti al suo stato."
rilevando che
" L'attività del paziente (proprietario di un ristorante) non è più compatibile con le sequele neurologiche conseguenti all'intervento chirurgico e alla radioterapia cerebrale."
e che
" Il paziente presenta un'instabilità alla marcia, un calo del visus, un'iporeflessia degli arti inferiori ed una difficoltà all'articolazione della parola che rendono improponibile qualunque altro lavoro.
Inoltre la prognosi legata alla malattia continua ad essere severa a medio termine."
Sempre nell'ambito dellla precedente procedura, con rapporto 18 maggio 1998 il dott. __________, aveva attestato che "ci troviamo di fronte ad una remissione della malattia tumorale ma ad una diplopia tale per cui il paziente non è più abile al lavoro. La prognosi rimane tuttavia infausta", precisando inoltre che l'assicurato è inabile al lavoro almeno nella misura del 70%" (cfr. doc. AI _).
2.6. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF 114 V 283 consid. 1c).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 v 315 consid. 315 consid. 3c).
Il suo compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c).
Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte dell’AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
2.7. Per stabilire il grado invalidità dell'assicurato, titolare e gerente di ristorante a titolo indipendente (accessoriamente, ma sempre a titolo indipendente, egli si occupa anche del trasporto degli allievi e della raccolta dei rifiuti nel comune proprio comune di domicilio), l'amministrazione ha quindi stabilito l'invalidità di __________ secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3-2.4). A tale uopo l'UAI ha ordinato all'ispettorato AI di esperire un'inchiesta per indipendenti. Con rapporto 29 ottobre 1999 l'incaricato dell'inchiesta ha evidenziato quanto segue:
" 2. Dati riguardanti l'azienda
2.1 Prima dell'insorgenza dell'invalidità Dal 1970 titolare del Ristorante __________
Tipo dell'azienda (ramo di attività): Ristorante, pizzeria con cucina calda
Edifici (numero, anno di costruzione, ecc.): 2 sale pranzo, locale bar, in totale ca.130 posti. Terrazza con ca. 80 posti, ampio posteggio. Ha concesso un diritto di superficie al __________ per la costruzione di 3 campi.
Apertura: fino al 1997 l'esercizio pubblico era aperto dalle 0900 alle 2400. Chiusura il giorno di mercoledì
Per il trasporto allievi dispone di 3 pulmini. Per la raccolto rifiuti dispone di 1 furgone. La raccolta effettuata per il comune di __________ viene effettuata 2 volte la settimana.
Posizione locale (centro, ecc.): Frazione di __________, strada per il __________, lontano dall'abitato.
Mezzi di comunicazione: raggiungibile solo con mezzi privati
Numero di dipendenti vedi punto 3.1 a tempo pieno a tempo parziale
Altri elementi importanti nel caso specifico: Per quanto concerne l'attività nell'esercizio pubblico afferma che prima dell'evento (1996) era presente in pratica dall'apertura al mattino fino alla chiusura serale. Si occupava in particolare della preparazione dei tavoli (mise en place), servizio sia al bar che in sala pranzo e in terrazza. Occupato inoltre nella pulizia dei tavoli, pulizie esterne, taglio erba e manutenzione dei campi da tennis. Nell'ambito dell'esercizio pubblico era pure occupato, in collaborazione con la moglie, del contatto con i fornitori e la clientela, direzione e controllo dei dipendenti, controllo cassa.
Per la manutenzione dei campi da tennis e le pulizie esterne dichiara di essere stato occupa in media 2 ore al giorno.
La raccolta dei rifiuti nel Comune di __________, compreso il __________, veniva effettuata dall'assicurato con l'aiuto di un dipendente per il carico dei sacchi. Impegnato inoltre, con la collaborazione di suoi dipendenti, nel trasporto degli allievi. Di regola dalle 0900 alle 11.30 ca. I lavori amministrativi sono sempre stati affidati a terzi.
Dichiara di essere stato occupato in lavori in media per 12 ore al giorno.
2.2 Dopo l'insorgenza del danno alla salute
Modificazioni dovute all'invalidità rispetto alle indicazioni fornite al N. 2. 1
Dopo il mese di ottobre 1996 ha dovuto diminuire l'orario di apertura dell'esercizio pubblico. Chiuso i giorni di martedì e mercoledì. Dalle 14.00 alle 1700 pure chiuso salvo i giorni di sabato e domenica. Durante il periodo invernale, dal 20.12. al mese di marzo il ristorante resta chiuso. In precedenza chiusura limitata a 15 giorni tra Natale ed inizio anno nuovo.
Non ha più potuto riprendere ad occuparsi dei trasporti degli allievi, come pure della raccolta dei rifiuti. Dichiara che su consiglio medico non guida più nemmeno la sua auto privata.
I lavori di manutenzione dei campi da tennis sono stati assunti direttamente da responsabili del __________. Tenta di eseguire lavori di pulizia esterni o di taglio dell'erba ma con molta difficoltà. Ultimamente si è procurato un grave ferita alla mano. Distacco quasi totale delle dita con ricovero d'urgenza in una Clinica di __________ per un delicato intervento. Stava provando ad usare uno spaccalegna idraulico, lavoro che prima dell'evento effettuava normalmente, causa lo stato un po' confusionale in cui si trova e la debolezza visiva (per leggere deve fare uso di una lente) si è appunto ferito gravemente alla mano.
Per quanto concerne l'attività nell'esercizio pubblico non ha più potuto riprendere ad occuparsi del servizio della clientela ai tavoli, preparare e pulire i tavoli ecc. Se necessario serve bibite al bar. Presenzia dal mattino dall'orario di apertura (clientela molto limitata se non nulla), riceve e intrattiene la clientela, controlla e dirige il personale e si occupa, sempre con la moglie del contatto con i fornitori e con la __________ per i lavori amministrativi.
Al pomeriggio di concede alcune ore di riposo nel suo appartamento, sito al piano superiore, mentre la sera verso le ore 2200 lascia il ristorante. La chiusura serale viene sempre effettuata dalla moglie.
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3. Mano d'opera
3.1 Mano d'opera rimunerata
Sono menzionati sotto questa cifra solo gli/le assicurati/e che ricevono un salario; la mano d'opera non rimunerata è menzionata alla cifra 3.2. Se più salariati/e eseguono lo stesso lavoro e ricevono lo stesso salario essi/e saranno indicatile una sola volta (mettendo tra parentesi il moltiplicatore corrispondente).
Personale occupato attualmente: 1 cuoco
1 aiuto cucina
1 pizzaiolo
1 cameriere
Per i trasporti occupa un autista a tempo parziale (Ca il 50%).Secondo il richiedente gli viene versato uno stipendio orario di fr. 20. ‑‑(N B si tratta del Signor __________ beneficiario di rendita Al intera, vedi allegati).
Il cuoco si occupa del trasporto allievi. Pure il cameriere viene occupato per l'aiuto al carico e scarico dei rifiuti. Sta inoltre per ottenere la patente di guida per autocarri.
Per sostituzioni viene inoltre occupato un autista a ore.
Per i trasporti sono quindi occupate 4 persone di cui 2 a tempo parziale.
Negli ultimi anni il personale ha subito una diminuzione nel numero anche in considerazione della diminuzione della richiesta.
3.2 Mano d'opera non remunerata
(per esempio, l'assicurato/a se non riceve periodicamente un salario; membri della famiglia, ecc.)
Dopo l'insorgenza del danno alla salute dal
Prima dell'insorgenza del danno alla salute
Ore di lavoro eseguite per
Ore di lavoro eseguite per
1. la moglie
Dopo evento ha aumentato le sue ore di presenza e di lavoro nel ristorante, occupandosi pure della chiusura serale
Presente di regola durante le ore di punta, mezzogiorno e sera per il servizio ai tavoli.
2. Il figlio __________, cuoco c/o __________
Dopo evento, avendo un orario di lavoro normale, può aiutare nell'esercizio pubblico, in particolare per il servizio della clientela, lavori di pulizia interni ed esterni
Solo in caso di estrema necessità nel servizio
3. Il figlio __________, impiegato c/o __________
Dopo evento aiuta per servizio e lavori amministrativi (contatti con fiduciaria, pagamenti)
Come in fratello aiutava solo in caso di necessità
4. Due nipoti e un pensionato
Aiutano se necessario nella raccolta dei rifiuti
Nessun aiuto
5.
3.3 Osservazioni suppletive
Ai figli, nipoti e al pensionato AVS non viene versato uno stipendio fisso. Eventuali regalie, salario in natura (pizze, pranzo o cena).
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4. Dati riguardanti il reddito dell'assicurato/a
4.1 Reddito dell'azíenda (senza il valore del capitale investito) secondo
Contabilità vedi allegati
rilevazioni personali
notifica di tassazione vedi allegati. Dichiarazione 99/00 proroga fino a gennaio 2000.
reddito sottoposto a contributi AVS
(Si prega di allegare a questa inchiesta i documenti giustificativi)
4.2 Reddito proveniente da un'attività lucrativa accessoria
tipo dell'attività lucrativa accessoria vedi trasporto allievi e raccolta rifiuti per il comune di __________
Eventuale datore di lavoro attività indipendente.
Documenti giustificativi (certificato di salario, ecc.) Per mansioni ecc. vedi quanto esposto ai punti 2.1 e 2.2. La documentazione contabile contempla pure questa attività.
(Si prega di allegare a questa inchiesta i documenti giustificativi)
4.3 Spese per il conseguimento del reddito causate dall'invalidità
Tipi di spese per il conseguimento del reddito Importo per mese/anno
Non è stato assunto personale a tempo pieno in sua sostituzione. Due persone a orario ridotto, mentre i familiari hanno aumentato il loro apporto lavorativo.
Considerata la diminuzione, generale, nell'ambito della ristorazione il personale del ristorante si può pure occupare dei lavori accessori (trasporto allievi e raccolta rifiuti). Agli stessi, secondo l'assicurato non è stato aumentato lo stipendio per questo motivo."
L'incaricato ha quindi proceduto al raffronto delle diverse attività indicando, per ogni singola mansione di cui si compone l'attività professionale dell'assicurato, in termini percentuali in che misura al momento dell'esperimento dell'inchiesta (ottobre 1999) tali mansioni risultino ancora accessibili dopo l'insorgenza del danno alla salute:
a
b
c
1. Direzione dell'azienda, contatti clientela, fornitori, ecc.
15%
15%
2. amministrazione
5%
5%
3. trasporto
20%
0%
4. servizio clientela
50%
20%
5. Pulizie esterne, manutenzioni (tennis ecc.)
10%
5%
100%
45%
2.8. In concreto l'UAI ha fondato la propria decisione sull'inchiesta economica che ha concluso per una riduzione complessiva del rendimento pari al 55%.
L'insorgente dal canto suo sostiene di non essere più in grado, a causa del suo stato di salute, di svolgere anche solo parzialmente l'attività di ristoratore come pure le altre attività accessorie quali il trasporto di allievi e la raccolta di rifiuti.
Da un attento esame degli atti, questo TCA non può non rilevare come già in occasione degli accertamenti medici eseguiti nell'ambito della precedente procedura - che avevano attestato un'incapacità lavorativa tra il 70% e il 100% e che sono in seguito stati posti alla base della precedente decisione amministrativa l'assicurato non presentava più "segni per attuali localizzazioni di malattia" (cfr. rapporto agosto 1998 __________, doc. AI _) e che la riduzione della capacità lavorativa nella summenzionata misura percentuale era stata evidenziata con riferimento alle conseguenze neurologiche legate all'intervento chirurgico di estirpazione del tumore e successiva radioterapia, segnatamente l'instabilità nella marcia, il calo del visus e i problemi nell'articolazione della parola (cfr. doc. AI _).
Occorre osservare che la conclusione del medico curante circa l'assenza di reperti tumorali, costatata nell'agosto 1999 nell'ambito della procedura di revisione, non contiene elementi atti a sostanziare e documentare, dal profilo clinico, un mutamento delle condizioni di salute tale da giustificare una modifica della rendita. La seppur corretta e giustificata considerazione secondo cui "non vi sono più reperti sospetti per lesioni tumorali o metastatiche" risulta, come visto, essere già stata sostanzialmente evidenziata in occasione degli esami da parte degli specialisti dell'__________ (cfr. doc. AI _) e dello stesso medico curante eseguiti in occasione della precedente procedura (cfr. doc. AI _). Il referto 3 agosto 1999 del medico curante non può di conseguenza essere considerato decisivo e concludente ai fini della valutazione della capacità al lavoro e, di riflesso, al guadagno dell'assicurato nell'ambito della procedura di revisione ora sub judice.
Dal canto loro, come visto, in occasione della revisione con rapporto 6 settembre 1999 i medici dell'__________ hanno seppur succintamente attestato l'assenza di "cambiamenti significativi nella prognosi e nell'andamento della malattia" (doc. AI _).
Orbene, a mente di questa Corte le tavole processuali, considerata l'evidente discrepanza - che nessun elemento agli atti consente di spiegare - tra le conclusioni cui è giunto l'incaricato dell'inchiesta economica (riduzione complessiva di rendimento del 55%) e gli accertamenti sanitari che non consentono di ritenere siccome dimostrata una modifica sostanziale della capacità lavorativa dell'assicurato dal profilo clinico - non contengono gli elementi probatori atti a fondare, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, DTF 121 V 6, 47), un giudizio circa la capacità al guadagno dell'assicurato nel senso delle conclusioni contenute nel rapporto d'inchiesta e poste alla base del querelato provvedimento.
In effetti sulla base della documentazione in atti, atteso come non vi sia stato rilevante e sostanzialmente mutamento, dal profilo clinico, delle conseguenze invalidanti legate all'intervento d'escissione e radioterapia cerebrale effettuati nel novembre 1996 rispetto alle valutazioni mediche espresse nell'ambito della precedente procedura, la conclusione circa una riduzione di rendimento ritenuta dall'ispettorato AI non può essere considerata siccome sufficientemente motivata e giustificata.
In simili circostanze, questa Corte ritiene pertanto che debba essere meglio approfondito - tramite indagini di natura medica che definiscano le effettive limitazioni ed impedimenti dovuti alle affezioni di cui __________ é portatore e verifichino l'ammissibilità delle singole mansioni riportate e valutate nell'inchiesta per indipendenti - in che misura l'assicurato sia ancora effettivamente in grado di svolgere la propria attività professionale (principale ed accessoria).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto è rinviato all'amministrazione perchà renda un nuovo provvedimento dopo l'esperimento degli accertamenti conformemente al considerando 2.8.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti